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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/04/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CA SAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1015/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili promossa da rappresentato e difeso dall'avv. MINGOLLA GIORGIO come da mandato in Parte 1
atti;
ricorrente nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. BLASI PALMA come da mandato in atti;
CP 1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Con ricorso depositato in data 05.03.2025 Parte 1 premesso di aver contratto matrimonio in
'data in data 25.09.2008, in Grottaglie (TA) con che dalla loro unione erano nati i CP 1
figli Per_1 nata a [...] in data [...], oggi maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e Per 2 nato a [...] in data [...], ancora minorenne e che con accordo di negoziazione assistita del 30.03.2018 erano addivenuti alla loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di cessazioni degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 25.03.2025 le parti comparse personalmente chiedevano di addivenire al divorzio congiunto alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 24.03.2025.
Il Giudice Delegato, esperito vanamente il rituale tentativo di conciliazione, prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con accordo di negoziazione assistita del 30.03.2018.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dalla data dell'accordo di negoziazione assistita, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici nonché quelli relativi alla prole, secondo le condizioni di cui al verbale di udienza del 25.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato
,così provvede: il 05/03/2024 da nei confronti diParte 1 CP 1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 25/09/2008 nel
Comune di Grottaglie (TA) da 'nata a [...] il [...], Parte 1
nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello e CP 1
stato civile del comune di Grottaglie (TA) dell'anno 2008, parte II, serie A, numero 103;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra Parte 1 e CP 1
nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti
[...]
civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo depositato in data
24.03.2025 richiamato dal verbale di udienza del 25.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
4. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 04/04/2025
IL PRESIDENTE
DOTT. Martino Casavola