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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1232/2024, alla quale è stata riunita quella n. r.g. 1285/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 09/09/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra rappresentato/a e difeso/a dagli avv. Parte_1
PO
Appellante/Appellata contro
, rappresentato/a e difeso/a dagli avv. ANGIARI Controparte_1
PATRIZIA, FARANDA RICCARDO, CRUPI PASQUALE MARIA e DELL'ALPI SALVATORE
Appellato nonché
ON
, rappresentata e difesa dall'avv. BELLOMO STEFANO (nel
[...] solo giudizio r.g. n. 1285 del 2024)
Appellato/Appellante
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, sezione
1 lavoro, n. 383 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio e la Controparte_1 Controparte_3 con ricorso di primo grado ex artt. 413 e 414 Parte_1 cpc avente ad oggetto il riconoscimento del rapporto lavorativo alle dipendenze della prima società, ex art. 2112 del c.c., sin dal 1.1.2015 e, conseguentemente, l'inefficacia del licenziamento intimato dalla cedente Pt_2
in data 17.7.2021.
[...]
11.1 Ha ivi dedotto il di essere stato assunto da AL AI SP (che CP_1 aveva acquisito i compendi aziendali dalla precedente gestione in amministrazione straordinaria) il 13.1.2009, con mansioni impiegatizie relative principalmente alla programmazione degli interventi di manutenzione/revisione degli aeromobili;
che con altro precedente ricorso al Tribunale di Civitavecchia aveva chiesto accertarsi l'illegittimità del licenziamento intimatogli da AL
AI con comunicazione ricevuta il 3.11.2014 (per illiceità del motivo e per violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. 223/91), nonché la prosecuzione del rapporto di lavoro con – cui AL AI aveva ceduto i Controparte_3 compendi aziendali a decorrere dal 1.1.2015 in virtù della procedura ex art. 47, comma 4 bis, della L. n. 428 del 1990 - ai sensi dell'art. 2112 del c.c.; che il Tribunale di Civitavecchia - essendo intervenuta nelle more l'ammissione di AL Società Aerea Italiana SP alla procedura di Amministrazione
Straordinaria - aveva disposto la separazione del giudizio con riferimento alla domanda proposta nei confronti di in A.S. (dichiarando altresì CP_3 interrotto, tale giudizio) e che il processo proseguiva nei confronti di AL
AI SP;
che, successivamente alla riassunzione del giudizio interrotto, il
Tribunale aveva disposto all'udienza del 5.5.2018 la sospensione dello stesso, in ragione del rapporto di pregiudizialità con la causa proposta nei confronti della società AI,
2 la quale si concludeva con la sentenza n. 373 del 2019 di accoglimento della domanda del (-Annulla il licenziamento intimato a CP_1 CP_1
il 31.10.2014 e per l'effetto condanna
[...] Parte_3
a reintegrarlo nel posto di lavoro;
- Condanna
[...] Parte_1
a corrispondere a un indennizzo pari a dodici
[...] Controparte_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (2.486,72) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale); che tale sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Roma (sent. n. 4402 del
2019), nonché dalla Corte di Cassazione (ord. n. 18340 del 2022, pubblicata il
7.6.2022 - v. all. 5 alla comparsa di primo grado della Parte_1
); di aver depositato il 10.7.2019 istanza di fissazione del giudizio
[...] sospeso ma che non veniva fissata l'udienza; che la aveva Pt_2 sostanzialmente cessato l'attività in virtù della cessione di azienda ad CP_3
e di agire, quindi, nei confronti della società cessionaria, tenuta a farsi
[...] carico degli effetti della sentenza di riammissione in servizio ai sensi dell'art. 2112 del c.c., stante la nullità delle clausole di cui agli accordi sindacali sulla cessione del personale tra AL Cai ed ex art. 47, comma 4 bis, Controparte_3
L. n. 428/90, per come già dedotto nel precedente ricorso.
2. Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda, nonché in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla ha così Parte_1 provveduto:
1. - dichiara inefficace il licenziamento intimato a da Controparte_1 in data 17 luglio 2021; Parte_1
3 2. - accerta la sussistenza del rapporto lavorativo tra e Controparte_1
Controparte_4
dall'1 gennaio 2015 (con le medesime condizioni contrattuali
[...] di cui al contratto a tempo indeterminato stipulato tra il ricorrente e Parte_2 il 13 gennaio 2009) nonché il diritto del lavoratore al relativo risarcimento del danno, pari ad euro 2.374,83 mensili, dal 14 giugno 2019 [data di offerta delle prestazioni lavorative] fino alla data odierna, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza fino al saldo;
3. - condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] di euro 2.677,01; Parte_1
4. – compensa le spese di lite tra le parti.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1
- giudizio r.g. n. 1232 del 2024 - chiedendone la parziale riforma, con
[...] accertamento della sussistenza di un credito di AI nei confronti del CP_1 pari a tutte le retribuzioni corrisposte in esecuzione della sentenza n. 373 del
2019 del Tribunale di Civitavecchia di reintegra nel posto di lavoro, con condanna dello stesso al pagamento di € 44.751,51, come da domanda riconvenzionale proposta in primo grado.
3. Si è costituito in tale giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame e la conferma della sentenza impugnata.
4. ON
, pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
[...]
5. Con separato ricorso ha proposto altresì appello avverso la sentenza in oggetto l' ON
- giudizio n. r.g. 1285 del 2024 -, chiedendone la riforma in
[...] virtù di sei motivi di censura, di seguito riportati.
4 6. Si è costituto in tale giudizio chiedendo respingersi Controparte_1
l'appello.
7. Si è, altresì, costituita la riportandosi Parte_1 alle conclusioni rassegnate nel ricorso in appello autonomamente proposto avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 383 del 2023.
8. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note le cause sono state decise come da motivazione e dispositivo che seguono.
°°°°°°°°°°°°°°
9. In via preliminare il Collegio dispone la riunione del giudizio r.g. n. 1285 del
2024 a quello prioritariamente iscritto a ruolo r.g. n. 1232 del 2024 – ai sensi dell'art. 335 cpc – trattandosi di appelli proposti avverso la medesima sentenza.
10. Nel merito entrambi gli appelli debbono essere respinti per le ragioni che seguono.
11. Esaminando, per motivi di ordine logico, i motivi di impugnazione avanzati da ON
, ne evidenzia la Corte l'infondatezza.
[...]
12. Con il primo motivo di appello lamenta l'erroneità della Controparte_3 sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di litispendenza proposta dalla società in primo grado, per essere la domanda proposta dal nei confronti di (sul presupposto dell'applicabilità dell'art. CP_1 CP_3
2112 del c.c.) identica a quella avanzata dallo stesso nei confronti della medesima società con altro precedente ricorso introduttivo, il cui giudizio è stato interrotto nei confronti di e definito nei confronti di AL CP_3
AI con sentenza n. 373 del 2019.
5 12.1 Il Tribunale ha escluso la litispendenza in considerazione della diversa causa petendi delle due domande, essendo le stesse fondate sull'accertamento dell'illegittimità di due diversi licenziamenti.
12.3 Ha, invece, evidenziato l'appellante l'identità del petitum (essere considerato dipendente di nonché della causa petendi, cioè dei CP_3 fatti posti a fondamento della domanda, consistenti senza tema di smentita, nella ritenuta applicabilità dell'art. 2112 del c.c.
12.4 La doglianza non merita accoglimento rilevando al riguardo il Collegio come la litispendenza presuppone la contemporanea ed effettiva pendenza di due cause dinnanzi a giudici diversi, dovendo essere invece esclusa nel caso in cui una delle due causa non sia in corso di regolare svolgimento (“La litispendenza presuppone la contemporanea ed effettiva pendenza di due cause dinnanzi a giudici diversi e deve essere, pertanto, esclusa se una di queste cause sia stata cancellata dal ruolo e, pur potendo essere riassunta, perché non è ancora decorso il relativo termine, non si possa considerare, quindi, in corso di regolare svolgimento” – Cass. sent. n. 8522 del 1993).
12.5 Ai sensi dell'art. 297 cpc, invero, il processo deve essere riassunto entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'art. 295 cpc laddove, nella fattispecie in esame, è pacifico tra le parti – per come risultante dalle comuni allegazioni – che il processo già sospeso nei confronti di non è stato riassunto Controparte_5 nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato – avvenuto con Ord. della
Cassazione n. 18340/22 pubblicata il 7.6.2022 - della sentenza n. 373 del
2019 pronunciata a definizione della causa pregiudiziale, con conseguente estinzione del giudizio stesso, ex art. 307, terzo comma, cpc (del tutto sfornita di dimostrazione è rimasta, peraltro, l'allegazione del di aver CP_1 depositato il 10.7.2019 istanza di fissazione del giudizio sospeso e che non era stata fissata l'udienza).
6 12.6 Tale giudizio, quindi, non era in corso di svolgimento alla data di emissione della sentenza impugnata e correttamente, pertanto, il Tribunale ha respinto l'eccezione di litispendenza sollevata da , in AS, tenuto Controparte_3 conto che “La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi a giudici diversi, assumendo all'uopo rilievo la situazione processuale, anche sopravvenuta, rispetto all'introduzione dei giudizi per come sussistente al momento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza della litispendenza parziale, affermata dal giudice di merito relativamente alla riconvenzionale, atteso che il giudizio precedentemente instaurato, al momento della pronuncia, si era già estinto in ragione della sua mancata tempestiva riassunzione a seguito della disposta cancellazione dal ruolo)” (Cass. Ord. n. 4814 del 2024).
13. Con il secondo motivo di gravame lamenta l'ingiustizia della CP_3 sentenza impugnata per aver rigettato l'eccezione di improcedibilità/improseguibilità sollevata in primo grado in relazione alle domande di condanna al pagamento di somme, in considerazione della procedura di amministrazione straordinaria cui è attualmente sottoposta la società.
13.1 La doglianza è priva di pregio, tenuto conto che nessuna richiesta di condanna era stata avanzata dal ricorrente nelle conclusioni del ricorso di primo grado nei confronti di , conclusioni seguite, inoltre, dalla Controparte_3 specifica riserva “in caso di esito positivo della lite, di proporre insinuazione al passivo della società odierna resistente in amministrazione straordinaria per richiedere il pagamento delle somme accertate quanto all'an nel presente giudizio”.
13.2 Il Tribunale, coerentemente alla domanda, non ha poi adottato alcuna pronuncia di condanna nei confronti di bensì solo accertato CP_3
l'inefficacia del licenziamento intimato a da COMPAGNIA Controparte_1
AEREA
7 ITALIANA S.P.A. in data 17 luglio 2021 e la sussistenza del rapporto lavorativo tra e ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. dal 1 Controparte_1 gennaio 2015, nonché il diritto del lavoratore al relativo risarcimento del danno, pari ad euro 2.374,83 mensili, dal 14 giugno 2019 [data di offerta delle prestazioni lavorative] fino alla data della pronuncia, oltre accessori di legge.
14. Con il terzo motivo di gravame ha censurato, in primo luogo, CP_3 la sentenza del Tribunale per aver rigettato l'eccezione di inammissibilità sollevata in primo grado, in considerazione dell'inerzia protrattasi nel tempo
(cd. mutuo consenso), per avere il signor atteso sette anni per CP_1 rivendicare il proprio diritto a transitare alle dipendenze di a CP_3 decorrere dell'interruzione del giudizio già pendente innanzi al Tribunale di
Civitavecchia nel corso del 2015.
14.1 Il Tribunale ha rilevato, al riguardo, che il signor aveva messo a CP_1 disposizioni di le proprie energie lavorative già in data 14.6.2019, CP_3 subito dopo la sentenza di reintegra pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia
n. 373 del 2019 e l'appellante deduce ora che, in ogni caso, pur a decorrere da tale data, sono trascorsi tre anni prima che il signor ha intrapreso CP_1
l'azione giudiziaria nei propri confronti, lasso temporale che – evidenzia il
Collegio - , in considerazione della sua limitata durata, non è in alcun modo idoneo a dimostrare un disinteresse del lavoratore al riconoscimento di un rapporto di lavoro nei confronti di tale ultima società.
14.2 Ha, poi, lamentato l'appellante l'erroneità della sentenza laddove il primo giudice non ha dichiarato la intervenuta decadenza dall'azione, ai sensi dell'art. 32, c. 4, lett. c), della L. n. 183 del 2010, in adesione di quanto affermato dal giudice di legittimità circa l'inapplicabilità del suddetto regime di decadenza alla cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 del c.c., qualora il lavoratore chieda l'accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell'azienda cessionaria;
ha chiesto l'appellante, in ipotesi di accoglimento dell'interpretazione della Suprema Corte, la rimessione degli atti alla Corte
8 Costituzionale per l'esame della questione di costituzionalità dell'art. 32, c. 4, lett. b), della L. n. 183 del 2010, per violazione degli artt. 3 e 41 della
Costituzione.
14.3 Richiama, sul punto, il Collegio la costante giurisprudenza del giudice di legittimità ai sensi della quale “In tema di trasferimento di azienda, l'azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010 che riguarda i soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità, né può trovare applicazione la lett. d) della stessa disposizione, trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente” (tra le tante Cass. sent. n. 28750 del 2019).
14.4 E, invero, la Suprema Corte ha più volte precisato che la cessione dei contratti di lavoro, nell'ipotesi di trasferimento di azienda, avviene automaticamente ex articolo 2112 c.c., per cui è evidente che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione di un suo contratto di lavoro ex articolo
2112 cc debba fare valere tale impugnazione nel termine di due all'articolo 32, comma quattro, lett. c) della legge numero 183 del 2010…… Del resto, l'art. 32 co. 4 deila legge n. 183 del 2010 prevede l'applicabilità anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 cc delle disposizioni in materia di impugnazioni del licenziamento di cui all'art. 6 (novellato) legge n.
604 del
1966 e, dunque, per quanto qui interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex art. 2112 cc, in sostanza allorquando venga impugnata la detta cessione e non certo nei caso in cui la si persegua (Cass. sent. n. 9821 del 2021, in motivazione).
14.5 Né tale disciplina si pone in contrasto con gli artt. 3 e 41 della
Costituzione, tenuto conto che il principio di uguaglianza non può essere invocato a fronte di differenze situazioni (come quella del lavoratore che contesti la “cessione del
9 contratto” per effetto di un trasferimento d'azienda disposto dal suo datore di lavoro e l'ipotesi del lavoratore che voglia, invece, avvalersi di un tale trasferimento) e che alcuna lesione alla libertà di iniziativa economica può derivare dalle conseguenti pesantissime incertezze che verrebbero poste a tempo indeterminato a carico dei cessionari, per i consistenti oneri derivanti dalle rivendicazioni ex art. 2112 c.c. (v. pag. 17 dell'atto di appello), tenuto conto dell'operatività, in ogni caso, dell'istituto della prescrizione nonché del carattere tassativo delle norme introduttive di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria (insuscettibili di ogni interpretazione analogica).
15. Inammissibile, poi, è il quarto motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta l'omesso esame dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in primo grado in relazione a qualsiasi pretesa economica, in considerazione della genericità dell'eccezione stessa;
alla data della proposizione del ricorso di primo grado (8.3.2022) non era decorso, comunque, il termine di prescrizione quinquennale a decorrere dall'offerta delle prestazioni di lavoro da parte del signor ad del Controparte_1 Controparte_3
14.6.2019 (nonché di - v. doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte Pt_2 ricorrente).
16. Con il quinto motivo di gravame censura la sentenza Controparte_3 impugnata per non aver dichiarato inammissibili le domande del in CP_1 considerazione della cessazione dell'attività di trasporto aereo da parte di a decorrere dal 14.10.2021, per l'avvenuto trasferimento in tale CP_3 data delle attività di trasporto aereo del settore , a seguito di cessione CP_6 dei relativi compendi aziendali.
16.1 Trattasi di doglianza – rileva il Collegio – inammissibile, tenuto conto che l'appellante si limita a reiterare quanto già dedotto sul punto in primo grado, senza muovere alcuno specifico reclamo avverso le argomentazioni svolte dal
Tribunale; il primo giudice – invero – ha specificamente evidenziato che AL
10 Contr non aveva definitivamente cessato al 14.10.2021 ogni attività aziendale, avendo dedotto che erano ancora in via di dismissione i rami e CP_7
[cui apparteneva, peraltro, il e che ben poteva, quindi, il CP_8 CP_1 lavoratore ottenere la riammissione in servizio ed avverso tale ricostruzione dei fatti alcuno specifico motivo di impugnazione è stato articolato dalla società.
17. Con il sesto motivo di gravame, infine, censura la sentenza CP_3 per avere il giudice di primo grado ritenuto applicabile, nel caso di specie, l'art. Contr 2112 del c.c., senza considerare correttamente la vicenda traslativa tra e Parte
avvenuta ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis, della L. n. 428 del 1990; ha Parte evidenziato l'appellante che il compendio aziendale di era stato ceduto ai sensi di tale disposizione legislativa, che prevede che la cessione di compendi aziendali per le imprese per le quali sia stato dichiarato lo stato di crisi aziendale possa avvenire in deroga all'art. 2112 del c.c., purché ciò sia stato previsto da un apposto accordo sindacale di imprese;
che, in particolare, gli accordi del 5.12.2014 e del 16.12.2014 avevano individuato il personale il cui rapporto era proseguito con e che tra tale personale non era stato CP_3 contemplato il CP_1
17.1 La doglianza non merita accoglimento, per avere il Tribunale fatto corretta applicazione dei principi dichiarati dal giudice di legittimità al riguardo, il quale ha affermato, proprio in relazione a fattispecie relativa alla cessione del compendio aziendale da AL AI ad che “In caso di CP_3 trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c), della l. n. 675 del
1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n.
270 del
1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del
1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il
11 trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione
- contenuta del predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno
2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa. (Fattispecie relativa a cessione di compendio aziendale da AL AI ad ” (Cass. sent. n. 10414 del CP_3
2020).
17.2 Tale indirizzo interpretativo è stato confermato dalla Suprema Corte nelle successive pronunce nn. 10415/2020, 17193/2020, 17194/2020, 17195/2020,
17198/2020, 17199/2020, 17201/2020, 17202/2020, 10520/2022,
10521/2022, 10522/2022 e, da ultimo, con l'Ord. n. 23499/2024 (“In materia di trasferimento d'azienda, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, nella sua formulazione ratione temporis vigente, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inopponibilità al Fondo di garanzia gestito dall' di un accordo sindacale, concluso ai sensi del citato CP_9 art. 47, comma 4-bis, con il quale l'impresa cessionaria era stata esonerata da ogni responsabilità in relazione al TFR maturato presso quella cedente, poiché, nonostante il fallimento di questa intervenuto successivamente alla cessione, il diritto a tale emolumento non era ancora divenuto esigibile per effetto della prosecuzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della cessionaria stessa)”.
18. L'appello proposto da deve essere, quindi, respinto. Controparte_3
12 19. Passando ora ad esaminare l'unico motivo di doglianza formulato dalla lo stesso non merita accoglimento. Parte_1
19.1 nel proprio appello, in particolare, l'erroneità della Parte_4 sentenza del Tribunale laddove ha respinto la domanda riconvenzionale proposta in via subordinata in primo grado, avente ad oggetto – in ipotesi di accertamento della illegittimità del licenziamento del 17.7.2021 e del Contr trasferimento ope legis del rapporto in lavoro in capo a dal 1.1.2015 - la restituzione della somma di € 44.751,51 corrisposta al in virtù della CP_1 precedente sentenza di reintegra n. 373 del 2019 e di quattro decreti ingiuntivi alla stessa notificati, a titolo di retribuzioni maturate dall'offerta delle prestazioni lavorative del 14.6.2019 sino al successivo licenziamento del
15.7.2021 (v. pag. 17 della comparsa di primo grado).
19.2. Il Tribunale ha respinto tale domanda in considerazione della mancata Parte opposizione proposta dal avverso i suddetti decreti ingiuntivi, con conseguente passaggio in giudicato delle relative statuizioni di condanna.
19.3. Deduce l'appellante essere tale motivazione superficiale, tenuto conto che la medesima sentenza oggetto di impugnazione ha accertato l'inefficacia Parte del licenziamento intimato da nel 2021 - in quanto proveniente da soggetto che non era più a tale data datore di lavoro del - ed il diritto CP_1 del lavoratore a transitare presso la cessionaria dal 1.1.2015, con conseguente riforma del giudicato solo “apparente” formatosi nell'ambito dei procedimenti monitori, in virtù dell'effetto eSPnsivo esterno previsto dall'art. 336, secondo comma, cpc, ai sensi del quale “La riforma o la cassazione (ndr di una sentenza) estende i suoi effetti ai provvedimenti e agi atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”; si sarebbe, quindi, determinato, nel caso di specie, la caducazione del titolo sulla cui base erano fondati i procedimenti monitori, essendo venuto meno quell'antecedente pregiudiziale (sussistenza di Parte un rapporto di lavoro in dal 1.1.2015 ) indispensabile ai fini del riconoscimento da parte della società delle retribuzioni maturate.
19.4. Trattasi di assunti – rileva la Corte - privi di pregio, tenuto conto che alla fattispecie in esame non è applicabile la previsione di cui all'art. 336 cpc
13 (rubricato “Effetti della riforma o della cassazione”), facendo tale norma esclusivo riferimento, anche nel prevederne l'effetto eSPnsivo esterno, alla sola ipotesi di riforma o cassazione della originaria sentenza (“1. La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.
2.La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”), laddove nel caso di specie la sent. del Tribunale di Civitavecchia n. Parte 373 del 2019 (che ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato da nel
2014, con reintegra del nel posto di lavoro) non è stata né riformata CP_1 né cassata, bensì confermata prima dalla Corte di Appello di Roma - sent. n.
4402 del 2019 - e poi dalla Suprema Corte di Cassazione - ord. n. 18340 del
2022 -.
19.5 I pagamenti effettuati dalla a titolo di retribuzioni devono, quindi, Pt_2 essere inquadrati – per come evidenziato dall'appellato - nello schema previsto dall'art. 1180 del c.c. (adempimento di terzo), con la conseguenza che al Parte nulla potrà essere richiesto in restituzione e che la potrà rivolgere CP_1
Contr la sua richiesta di restituzione alla Società in luogo della quale ha effettuato i pagamenti.
19.6 Né al riguardo può richiamarsi l'applicazione dell'art. 2036, primo comma, del c.c. (ai sensi del quale “Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privati in buona fede del titolo o delle garanzie del credito”), non potendo in ogni caso la invocare nella vicenda in esame Pt_2
l'errore scusabile in quanto corresponsabile della violazione, quale firmataria degli accordi ex art. 47, comma 4 bis, della L. n. 428 del 1990 - prevedenti l'esclusione del passaggio di alcuni lavoratori all'azienda cessionaria in CP_3 violazione della norma stessa - potendo tali accordi prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. relativamente alle sole condizioni di lavoro dei lavoratori, ma non disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa (per come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella analoga fattispecie di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e di pagamento dei contributivi da parte del datore di lavoro fittizio).
14 19.7 Il Supremo Collegio ha, invero, chiarito che “….in tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, pur non essendo configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali, rimane tuttavia salva l'incidenza satisfattiva, ai sensi dell'art. 1180, comma 1°, c.c., dei pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro fittizio, che non possono pertanto reputarsi oggettivamente indebiti ex art. 2033 c.c. ma vanno piuttosto ricondotti alla fattispecie del pagamento del debito altrui ex art. 2036 c.c., fermo restando che, essendo il datore di lavoro fittizio corresponsabile della violazione dell'art. 1, L. n. 1369/1960, deve essere esclusa la scusabilità dell'errore sull'identità dell'effettivo debitore, con conseguente irripetibilità della somma eventualmente versata a titolo di contributi (così Cass. n. 23844 del 2011 e, più di recente, Cass. nn. 17516 del 2015 e 19030 del 2017)”
(Cass. ord. n. 29528 del 2022, in motivazione;
Cass. sent. n. 17516 del 2015)
20. Entrambi gli appelli, conclusivamente, debbono essere respinti, con conferma integrale della sentenza impugnata.
21. Le spese di lite tra le società appellanti e – liquidate Controparte_1 come in dispositivo - seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione;
debbono essere compensate, invece quelle tra e Pt_2 CP_3
, non avendo le società proposto alcuna domanda l'una nei confronti
[...] dell'altra.
22. Deve, infine, darsi atto che sussistono per le società appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta gli appelli;
15 -Condanna la al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di relative al giudizio r.g. n. n. 1232 del 2024, Controparte_1 liquidate in € 4.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc;
-Condanna la ON
al pagamento delle spese di lite in favore
[...] di relative al giudizio r.g. n. n. 1285 del 2024, liquidate in € Controparte_1
9.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc;
-Compensa le spese di lite tra la e Parte_1
l' ON
;
[...]
-Dà atto che sussistono a carico delle società appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 09/09/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
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