Sentenza 30 luglio 1966
Massime • 2
In Mancanza di una specifica e completa enunciazione delle conclusioni definitive, ben puo presumersi che le parti abbiano inteso riportarsi, senza varianti, a quelle in precedenza formulate; ove, invece, le conclusioni definitive siano state dettagliatamente precisate, deve considerarsi rinunciata, e quindi estranea al tema della controversia, qualsiasi domanda o richiesta istruttoria, che non sia stata espressamente ribadita o richiamata nelle dette conclusioni.*
Anche la risoluzione per morosita del contratto di locazione soggiace al principio generale, secondo cui per l'esistenza della mora debendi occorre che l'inadempimento sia imputabile a titolo di dolo o di colpa e, inoltre, al principio, posto dall'art 1455 cod civ, secondo cui i contratti a prestazioni corrispettive non possono essere risolti se l'inadempimento abbia scarsa importanza, nell'economia del contratto. A tal'uopo, per potere ritenere la gravita dell'inadempimento ai sensi della cennata norma, l'inadempienza, quale causa di cessazione del rapporto funzionale tra le reciproche obbligazioni, deve essere tale non soltanto nella sua concreta obiettivita, e cioe in riferimento all'entita della prestazione mancata, ma anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ossia tenendo conto del comportamento complessivo del contraente in mora. La valutazione della colpevolezza del conduttore e dell'importanza dell'inadempimento, agli effetti di cui all'art 1455 cod civ, si risolve in un apprezzamento di fatto che - se non affetto da vizi logici o giuridici - non e sindacabile in Sede di legittimita. ( Cfr 444/65; 288/65; 42/65; 2448/64; 2881/64; 1428/62).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/1966, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1966 |
Testo completo
Anche la risoluzione per morosita del contratto di locazione soggiace al principio generale, secondo cui per l'esistenza della mora debendi occorre che l'inadempimento sia imputabile a titolo di dolo o di colpa e, inoltre, al principio, posto dall'art 1455 cod civ, secondo cui i contratti a prestazioni corrispettive non possono essere risolti se l'inadempimento abbia scarsa importanza, nell'economia del contratto. A tal'uopo, per potere ritenere la gravita dell'inadempimento ai sensi della cennata norma, l'inadempienza, quale causa di cessazione del rapporto funzionale tra le reciproche obbligazioni, deve essere tale non soltanto nella sua concreta obiettivita, e cioe in riferimento all'entita della prestazione mancata, ma anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ossia tenendo conto del comportamento complessivo del contraente in mora. La valutazione della colpevolezza del conduttore e dell'importanza dell'inadempimento, agli effetti di cui all'art 1455 cod civ, si risolve in un apprezzamento di fatto che - se non affetto da vizi logici o giuridici - non e sindacabile in Sede di legittimita. ( Cfr 444/65; 288/65; 42/65; 2448/64; 2881/64; 1428/62).*