TRIB
Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2024, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
R.V.G. 305/2024
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 305/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 te domiciliato in Salerno, alla via Velia n.15,
[...]
. DE LI che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 liato in Salerno, alla Via Cacciatori studio dell'avv. Mario Volpe che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e Parte_1 Controparte_1
hanno premesso di avere intrattenuto
[...]
loro unione e nato un figlio, (28.08.2015); pertanto, hanno Persona_1 chiesto la regolamentazione rti personali ed economici nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Al riguardo, le parti hanno agito ai sensi degli artt. 337 ter e ss., norme applicabili dinanzi al Tribunale ordinario anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio in virtu della riforma della filiazione attuata in via definitiva con D.lgs. 154 del 2013. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue: a) affido de] figlio minore ad entrambi i genitori, secondo Persona_2 le disposizioni dell'affidamento condiviso in ossequio al principio della bigenitorialità, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la rappresentanza separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La SI.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire Parte_1 altrove la propria residenza e quella del figlio , purché ciò Persona_2 non limiti il diritto di visita del padre. In caso esidenza, la SI.ra sarà tenuta a dame notizia al SI. con congruo preavviso, Parte_1 Per_2 ovver giorni prima della data prevista p tto trasferimento;
b) Il regime di incontro fra il padre ed il figlio verrà così stabilito: in considerazione del fatto che il padre è soggetto a turni di lavoro variabili che gli vengono comunicati settimanalmente, il SI. nello stesso giorno in cui gli vengono comunicati i tur- Per_2 ni di lavoro per la setti ccessiva, provvederà ad indicare alla SI.ra Parte_1 il pomeriggio o la mattina in cui gli sarà possibile prelevare il figlio e co sé; ciò avverrà dalle ore 16:30 del giorno indicato sino alle ore 21:00, quando il SI.
ricondurrà il minore presso il domicilio materno. Poiché i turni di lavoro del Per_2
lo vedono impegnato anche nei week end, potrà tenere con sé il figlio per Per_2 un e giorno a settimana comprensivo di pernotto. Detto giorno dovrà essere concordato di volta in volta con la SI.ra , in considerazione dei turni di Parte_1 lavoro variabili. Ulteriori periodi di uentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio sp01iivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del minore. Per quanto concerne le festività "principali", il figlio le trascorrerà con ognuno dei genitori, alternando il giorno dell'Immacolata, del Natale, del Capodanno e dell'Epifania. Lo stesso trascorrerà, inoltre, sempre alternativamente, con un genitore il giorno della Domenica delle Palme e con l'altro quello di Pasqua. Infine, i ricorrenti concorderam10 dei periodi in cui il minore potrà stare con il padre, per 15 giorni continuativi, ovvero da dividersi in due periodi settimanali non continuativi, nel mese di luglio o di agosto, ovvero in altro mese nel quale il SI. potrà destinare Per_2 dei giorni a ferie, sempre tenendo conto delle rispettive eSI nche di natura lavorativa. In ogni caso i 1icorrenti si riservano di prendere accordi diversi in dipendenza delle proprie eSIenze lavorative e della volontà del minore. In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 10 Per_2
(dieci) giorni consecutiv o periodo dovrà essere individuato con anticipo e comunicato alla madre, non appena ne sia stato posto a conoscenza dal suo datore di lavoro e comunque non oltre il 15 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora la SI.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio Parte_1 dovrà dame noti con congruo preavviso, indicando la località di Per_2 destinazione. c) Il SI. , a decorrere dal mese di Novembre 2023 compreso, si Controparte_1 impegn mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici . Org_1
Il succitato importo, compr dell'assegno unico di euro 54,10 (cinquantaquattro/00), di cui il è il materiale percettore, dovrà essere Per_2 corrisposto in un'unica soluzione te bonifico bancario intestato alla SI.ra
, entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese solare. d) Il SI. Parte_1 oltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per cento) de
[...] Parte_1
e straordinarie dalla stessa sos l'interesse del figlio, dietro semplice presentazione del documento fiscale e del bonifico comprovante la relativa spesa, a patto che tali spese vengano preventivamente comunicate e concertate, su iniziativa della SI.ra , con il SI. . La concertazione dovrà intendersi Parte_1 Per_2 essenziale pe se, qualifica straordinarie, che sono suscettibili di essere scelte e sostenute in considerazione delle effettive disponibilità economiche dei ricorrenti, fermo restando l'obbligo da parte della SI.ra , quale Parte_1 genitore collocatario, di effettuare le spese straordinarie nell'int iglio in modo proporzionale alle disponibilità economiche del SI. , scegliendo, Per_2 laddove possibile, l'alternativa più economica ma comunque in luogo di quella più costosa. In ogni caso i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna concertazione unicamente per quanto riguarda le seguenti spese:
- Spese mediche ritenute necessarie dal medico curante;
- Spese relative alla frequentazione scolastica, ovvero per le relative tasse d'iscrizione, per le rette scolastiche, per l'acquisto di libri di testo e per l'abbonamento autobus e mensa, con esclusivo riferimento alla "scuola dell'obbligo". Il preventivo accordo tra i genitori sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, per le spese di natura sportiva e ricreativa, nonché per quelle ponderabili sulla base delle disponibilità economiche dei genitori. Nel dettaglio, le seguenti spese qualificabili come "straordinarie" e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario - mensile, dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione da parte della SI.ra in favore del Parte_1 SI. , con conseguente concertazione tra le parti: Per_2
1.S ediche: chirurgiche (compresi i costi di eventuale degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, fermo restando l'obbligo della SI.ra , laddove possibile, di Parte_1 accedere innanzitutto alle cure, mediche oggetto one, detrazione e/o mutua, nonché di prediligere anche in questo caso l'alternativa più economica ma comunque funzionale, in luogo di quella, più costosa;
2.Spese scolastiche: corredo inizio anno scolastico, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, 1ipetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
3.Spese sportive/ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature. Le parti concordano che le spese straordinarie di cui ai punti 2. e 3., dovranno essere sostenute in proporzione alle loro effettive disponibilità economiche. In ogni caso, laddove la SI.ra non adempia agli obblighi di preventiva comunicazione Parte_1
e/o concertazio se straordinarie predette e/o laddove non tenga conto delle eventuali alternative proposte dal SI. , laddove queste ultime siano Per_2 oggettivamente più vantaggiose ed ugual utili, le spese straordinarie effettuate dalla SI.ra dovranno intendersi a suo esclusivo carico. Il SI. Parte_1
rimarrà obblig pondere i sopraccitati contributi nell'interesse del Per_2 fintanto che lo stesso continuerà a vivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. e) I ricorrenti ribadiscono di non avere proprietà in comune su beni Immobili registrati e di non essere titolari di conti bancari, assicurativi, postali o conti titoli ed altri investimenti cointestati. f)I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura patema e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio, si impegnano altresì a consentire ed effettuare telefonate e/o videochiamate quotidiane all'altro genitore quando il minore è affidato all'uno o all'altro genitore. Entrambi dovranno consentire, inoltre, che il minore possa trascorrere del tempo con nonni e parenti delle rispettive famiglie. g) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. h) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti de1le predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio minore e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di conSIlio del 9 aprile 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 305/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 te domiciliato in Salerno, alla via Velia n.15,
[...]
. DE LI che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 liato in Salerno, alla Via Cacciatori studio dell'avv. Mario Volpe che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e Parte_1 Controparte_1
hanno premesso di avere intrattenuto
[...]
loro unione e nato un figlio, (28.08.2015); pertanto, hanno Persona_1 chiesto la regolamentazione rti personali ed economici nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Al riguardo, le parti hanno agito ai sensi degli artt. 337 ter e ss., norme applicabili dinanzi al Tribunale ordinario anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio in virtu della riforma della filiazione attuata in via definitiva con D.lgs. 154 del 2013. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue: a) affido de] figlio minore ad entrambi i genitori, secondo Persona_2 le disposizioni dell'affidamento condiviso in ossequio al principio della bigenitorialità, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la rappresentanza separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La SI.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire Parte_1 altrove la propria residenza e quella del figlio , purché ciò Persona_2 non limiti il diritto di visita del padre. In caso esidenza, la SI.ra sarà tenuta a dame notizia al SI. con congruo preavviso, Parte_1 Per_2 ovver giorni prima della data prevista p tto trasferimento;
b) Il regime di incontro fra il padre ed il figlio verrà così stabilito: in considerazione del fatto che il padre è soggetto a turni di lavoro variabili che gli vengono comunicati settimanalmente, il SI. nello stesso giorno in cui gli vengono comunicati i tur- Per_2 ni di lavoro per la setti ccessiva, provvederà ad indicare alla SI.ra Parte_1 il pomeriggio o la mattina in cui gli sarà possibile prelevare il figlio e co sé; ciò avverrà dalle ore 16:30 del giorno indicato sino alle ore 21:00, quando il SI.
ricondurrà il minore presso il domicilio materno. Poiché i turni di lavoro del Per_2
lo vedono impegnato anche nei week end, potrà tenere con sé il figlio per Per_2 un e giorno a settimana comprensivo di pernotto. Detto giorno dovrà essere concordato di volta in volta con la SI.ra , in considerazione dei turni di Parte_1 lavoro variabili. Ulteriori periodi di uentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio sp01iivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del minore. Per quanto concerne le festività "principali", il figlio le trascorrerà con ognuno dei genitori, alternando il giorno dell'Immacolata, del Natale, del Capodanno e dell'Epifania. Lo stesso trascorrerà, inoltre, sempre alternativamente, con un genitore il giorno della Domenica delle Palme e con l'altro quello di Pasqua. Infine, i ricorrenti concorderam10 dei periodi in cui il minore potrà stare con il padre, per 15 giorni continuativi, ovvero da dividersi in due periodi settimanali non continuativi, nel mese di luglio o di agosto, ovvero in altro mese nel quale il SI. potrà destinare Per_2 dei giorni a ferie, sempre tenendo conto delle rispettive eSI nche di natura lavorativa. In ogni caso i 1icorrenti si riservano di prendere accordi diversi in dipendenza delle proprie eSIenze lavorative e della volontà del minore. In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 10 Per_2
(dieci) giorni consecutiv o periodo dovrà essere individuato con anticipo e comunicato alla madre, non appena ne sia stato posto a conoscenza dal suo datore di lavoro e comunque non oltre il 15 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora la SI.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio Parte_1 dovrà dame noti con congruo preavviso, indicando la località di Per_2 destinazione. c) Il SI. , a decorrere dal mese di Novembre 2023 compreso, si Controparte_1 impegn mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici . Org_1
Il succitato importo, compr dell'assegno unico di euro 54,10 (cinquantaquattro/00), di cui il è il materiale percettore, dovrà essere Per_2 corrisposto in un'unica soluzione te bonifico bancario intestato alla SI.ra
, entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese solare. d) Il SI. Parte_1 oltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per cento) de
[...] Parte_1
e straordinarie dalla stessa sos l'interesse del figlio, dietro semplice presentazione del documento fiscale e del bonifico comprovante la relativa spesa, a patto che tali spese vengano preventivamente comunicate e concertate, su iniziativa della SI.ra , con il SI. . La concertazione dovrà intendersi Parte_1 Per_2 essenziale pe se, qualifica straordinarie, che sono suscettibili di essere scelte e sostenute in considerazione delle effettive disponibilità economiche dei ricorrenti, fermo restando l'obbligo da parte della SI.ra , quale Parte_1 genitore collocatario, di effettuare le spese straordinarie nell'int iglio in modo proporzionale alle disponibilità economiche del SI. , scegliendo, Per_2 laddove possibile, l'alternativa più economica ma comunque in luogo di quella più costosa. In ogni caso i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna concertazione unicamente per quanto riguarda le seguenti spese:
- Spese mediche ritenute necessarie dal medico curante;
- Spese relative alla frequentazione scolastica, ovvero per le relative tasse d'iscrizione, per le rette scolastiche, per l'acquisto di libri di testo e per l'abbonamento autobus e mensa, con esclusivo riferimento alla "scuola dell'obbligo". Il preventivo accordo tra i genitori sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, per le spese di natura sportiva e ricreativa, nonché per quelle ponderabili sulla base delle disponibilità economiche dei genitori. Nel dettaglio, le seguenti spese qualificabili come "straordinarie" e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario - mensile, dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione da parte della SI.ra in favore del Parte_1 SI. , con conseguente concertazione tra le parti: Per_2
1.S ediche: chirurgiche (compresi i costi di eventuale degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, fermo restando l'obbligo della SI.ra , laddove possibile, di Parte_1 accedere innanzitutto alle cure, mediche oggetto one, detrazione e/o mutua, nonché di prediligere anche in questo caso l'alternativa più economica ma comunque funzionale, in luogo di quella, più costosa;
2.Spese scolastiche: corredo inizio anno scolastico, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, 1ipetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
3.Spese sportive/ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature. Le parti concordano che le spese straordinarie di cui ai punti 2. e 3., dovranno essere sostenute in proporzione alle loro effettive disponibilità economiche. In ogni caso, laddove la SI.ra non adempia agli obblighi di preventiva comunicazione Parte_1
e/o concertazio se straordinarie predette e/o laddove non tenga conto delle eventuali alternative proposte dal SI. , laddove queste ultime siano Per_2 oggettivamente più vantaggiose ed ugual utili, le spese straordinarie effettuate dalla SI.ra dovranno intendersi a suo esclusivo carico. Il SI. Parte_1
rimarrà obblig pondere i sopraccitati contributi nell'interesse del Per_2 fintanto che lo stesso continuerà a vivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. e) I ricorrenti ribadiscono di non avere proprietà in comune su beni Immobili registrati e di non essere titolari di conti bancari, assicurativi, postali o conti titoli ed altri investimenti cointestati. f)I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura patema e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio, si impegnano altresì a consentire ed effettuare telefonate e/o videochiamate quotidiane all'altro genitore quando il minore è affidato all'uno o all'altro genitore. Entrambi dovranno consentire, inoltre, che il minore possa trascorrere del tempo con nonni e parenti delle rispettive famiglie. g) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. h) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti de1le predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio minore e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di conSIlio del 9 aprile 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi