Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2025, proposto da
BE DI Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B14C29B1F3, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale n. 13BM.2025/D.00294 del 7/8/2025 nella parte in cui ha disposto l'esclusione della società BE DI s.p.a. dal Lotto 111 della "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'AOR San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera" (ID Gara 229391);
- dell'Elenco lotti e, più precisamente, in parte qua laddove riporta, alla colonna 7 relativa ad ogni lotto, la dicitura "QUANTITÀ TOTALE" con l'indicazione del numero di pezzi richiesti, così inducendo i concorrenti a credere che l'offerta richiesta fosse relativa a detto numero di dispositivi medici quando, al contrario, detto importo doveva essere "triplicato" (in quanto la gara era formulata su base triennale);
- di tutti i Verbali di gara, se ed in quanto rilevanti, nonché di ogni altro atto presupposto, necessario e conseguente, anche non cognito, anche relativo all'eventuale escussione del deposito cauzionale provvisorio, se ed in quanto rilevanti.
Nonché per il risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti dalla ricorrente per effetto della mancata sottoscrizione del contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LO MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 6/10/2025, la società deducente ha impugnato la Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata, n. 13BM.2025/D.00294 del 7/8/2025, nella parte in cui ha disposto l’esclusione della società dal Lotto 111 (“Stent coperto autoespandibile in Nitinol incapsulato in due strati di Ptfe impregnato in carbonio”, d’importo triennale pari a euro 151.800,00) della “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all’AOR San Carlo di Potenza e all’Azienda Sanitaria di Matera”, in quanto la quantità e l’importo indicati nell’offerta economica (rispettivamente, 15 unità e 32.985,00 euro) erano riferiti al fabbisogno annuale e non a quello triennale di durata dell’affidamento, come invece richiesto dalla lex specialis .
1.1. L’impugnazione è diretta contestare la legittimità dell’esclusione, in quanto quello rilevato sarebbe un errore emendabile (senza alcuna operazione interpretativa e manipolativa) con la mera presa d’atto, da parte della stazione appaltante, del chiarimento tempestivamente reso dall’operatore in merito alla circostanza che i dati esposti nell’offerta (quantità e importo) fossero stati (erroneamente) indicati su base annua e che, dunque, quelli triennali fossero agevolmente ottenibili mediante una semplice moltiplicazione per tre (45 per la quantità triennale, pari a 15 per 3; euro 98.955,00 per l’importo triennale, pari a 32.985,00 per 3).
2. Si è costituita in giudizio, per resistere all’accoglimento del gravame, la Regione Basilicata.
3. All’udienza pubblica del 17/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Ed invero, costituisce pacifico ius receptum che “ L'errore nella formulazione dell'offerta economica è "materiale" se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un'analisi che deve concernere il solo documento recante l'errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali; se, viceversa, l'esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico-deduttivo che non pare più coerente con i canoni della 'immediata evidenza' e della 'pura materialità' dell'errore emendabile ” (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. V, 22/5/2025, n. 4407; id. 5/4/2022, n. 2529; 24/8/2021, n. 6025).
Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso in esame, l’errore materiale (che ha condotto all’impugnata esclusione) non è in alcun modo rilevabile ictu oculi (dunque, emendabile nei sensi innanzi specificati), non essendo rinvenibile all’interno dell’offerta economica de qua alcun elemento da cui la stazione appaltante potesse desumere che la quantità e l’importo indicati dalla società ricorrente nelle colonne del modulo di offerta (generato automaticamente dal sistema e sottoscritto dall’operatore economico), denominate “ Fabbisogno triennale ” e “ Importo triennale complessivo offerto IVA esclusa ”, fossero, in realtà, valori calcolati su base annua e non già su base triennale; ciò, in assenza di un apporto chiarificatore esterno e di un’ulteriore indagine ricostruttiva della volontà negoziale, da qualificarsi come un’inammissibile successiva integrazione dell’offerta stessa e senza incorrere, dunque, nel divieto di soccorso istruttorio ex art. 101 del D.lgs. n. 36/2023, oltreché nella violazione dei generali principi di par condicio e di autoresponsabilità.
Neppure può dubitarsi della chiarezza prescrittiva della lex specialis , tenuto conto che – in disparte l’assoluta univocità, sul punto, del modulo dell’offerta economica che pure integra la documentazione di gara (il quale, come detto, contempla ex professo le colonne “ Fabbisogno triennale ” e “ Importo triennale complessivo offerto IVA esclusa ”) - l’art. 3 del Disciplinare chiarisce che “ L’appalto ha per oggetto la fornitura triennale di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata ”, successivamente specificando per ciascun singolo lotto l’importo triennale a base d’asta; così da rendere palese l’orizzonte temporale sul quale, evidentemente, andava consapevolmente calibrata (in ogni sua parte) l’offerta economica, non essendo affatto decisivo ex adverso , in considerazione della molteplicità degli indici espressivi dell’effettiva volontà della stazione appaltante al riguardo, che, nell’allegato denominato “Elenco dei fabbisogni”, i quantitativi siano stati indicati solo su base annua.
5. In ragione della particolarità e dell’originalità del caso, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE OL, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
LO MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO MA | TE OL |
IL SEGRETARIO