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20 agosto 1997
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22 novembre 1998
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Art. 5. Incompatibilita' ed ineleggibilita' 1. Ai giudici onorari aggregati si applica il regime delle incompatibilita' e delle ineleggibilita' previsto per i magistrati ordinari.
2. Il giudice onorario aggregato, nominato, tra gli avvocati iscritti al relativo albo o non piu' iscritti da meno di cinque anni, non puo' svolgere le sue funzioni presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti, salvo che il circondario del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti.
(( 2-bis. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'articolo 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto o della sezione distaccata di corte di appello, ove esistente, nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio.
2-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresi' rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro confronti delle cause di incompatabilita' di cui al precedente periodo )) ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328 , convertito, con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276 , come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati."
2. Il giudice onorario aggregato, nominato, tra gli avvocati iscritti al relativo albo o non piu' iscritti da meno di cinque anni, non puo' svolgere le sue funzioni presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti, salvo che il circondario del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti.
(( 2-bis. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'articolo 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto o della sezione distaccata di corte di appello, ove esistente, nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio.
2-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresi' rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro confronti delle cause di incompatabilita' di cui al precedente periodo )) ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328 , convertito, con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276 , come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati."
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/1999, n. 129Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Romano PANZARANI - Primo Presidente F.F. - Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione - Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere - Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere - Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere - Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere - Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere - Dott. Michele VARRONE - Consigliere - Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: DE NO IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSTINIANI 18, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PELLEGRINO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso; - …Leggi di più...
- incompatibilità·
- insussistenza·
- avvocato e procuratore·
- giudizi disciplinari