Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 05/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 24485/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. SALVATORE COSIMO, con elezione di domicilio in VIA M. D'AYALA, 18 NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. ROBERTA DEL SORDO e CP_2
ERMINIO CAPASSO, con elezione di domicilio in VIA A. DE
GASPERRI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: opp ex art. 24 dlgs 46/99
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27-12-2023, ha Controparte_1 proposto opposizione all'avviso di addebito n. 402 2023 00006697 47 000, notificato in data 17-11-2023, con il quale l' aveva richiesto il CP_2 pagamento di € 2.993,43 a titolo di contributi dovuti da gennaio 2021 a dicembre 2023, deducendo l'infondatezza della pretesa per essere intervenuta dilazione di pagamento, regolarmente adempiuta e sussistendo il diritto all'esonero contributivo per l'anno 2021. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e l'accertamento della non debenza delle pretese contributive. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si è costituito CP_2 ribadendo la legittimità della pretesa.
*****
Nel merito non può trovare accoglimento nei sensi di seguito precisati.
L'iscrizione a ruolo per la quale è stata proposta opposizione concerne l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo dal 7/2021 al 12/2021 e dall'1/2023 al 6/2023 dovuti alla gestione artigiani a seguito della revoca dell'esonero contributivo ex l. 178 del 2020. Non contestata la pretesa per l'anno 2023, la questione controversa attiene all'anno 2021, assumendo parte ricorrente che, avendo diritto all'esonero parziale per l'anno 2021 ed essendo in corso una dilazione per contributi omessi comprensivi delle prime due rate del 2021, null'altro era dovuto per tale anno. L ha disposto la revoca dal beneficio dell'esonero contributivo per l'anno 2021, a seguito della verifica della mancanza del requisito della regolarità contributiva (DURC irregolare); che, in data 17-5-2022, era stato, infatti notificato invito a regolarizzare la 4^ rata dei contributi per l'anno 2021, non coperta dall'esonero, cui non era seguito il pagamento, con conseguente irregolarità del DURC.
In punto di fatto deve ritenersi pacifico e documentato che: in data 17/09/2021 la ricorrente ha inviato domanda di dilazione dei contributi per gli anni 2020 e 2021, con la quale ha chiesto di rateizzare il debito per i contributi del 2020 e della prima rata del 2021, pari ad euro
4.475,52; che, in pari data, l' ha concesso la dilazione comunicando il piano CP_2 di ammortamento in 24 rate, con scadenza finale al 27-8-2023, per un debito complessivo di euro 5.927,41, comprensivo delle rate contributive per tutto il 2020 e delle prima due rate del 2021, che in data 24/09/2021 l' accoglieva la domanda di esonero CP_2 parziale dal versamento dei contributi per l'anno 2021 ex art. 1, comma 20 e 22bis, della Legge 178/2020, per l'importo di euro 2.877,12; che in data 17/05/2022 l' ha inviato invito a regolarizzare il CP_2 versamento della quarta rata del 2021 cui non è seguito il pagamento.
Orbene, non è controverso che l'istante, alla data del riconoscimento dell'esonero contributivo per l'anno 2021, stesse regolarmente versando le rate della dilazione concessa che comprendevano anche i contributi per le
2 prime due rate dell'anno 2021. Sostiene la difesa dell'istante che, alla predetta data, non vi era alcuna irregolarità contributiva attesa la puntualità dei pagamenti della dilazione;
che addirittura l'esonero contributivo per l'anno 2021 era di importo tale (v. provvedimento di accoglimento dell'istanza per € 2887,12) da coprire non solo le prime due rate, oggetto della dilazione, ma anche la terza rata dell'anno 2021; che, pertanto, risultando essa stessa creditrice degli maggiori importi versati per l'anno 2021 e non dovuti, null'altro avrebbe dovuto corrispondere per l'anno 2021. La tesi, benchè suggestiva, è affetta da un vizio di fondo, ovvero considerare come già integralmente saldata l'omissione contributiva per gli anni 2020 e 2021 alla data dell'invito a regolarizzare il pagamento per la quarta rata del 2021, così generandosi addirittura un controcredito nei confronti dell' CP_2
Al contrario, è pacifico che, a tale data, non erano ancor venute a scadere tutte le rate, secondo il piano di rateizzo destinato a concludersi in data 27-8-2023. In altri termini l'istante ha inteso opporre alla richiesta di pagamento della quarta rata del 2021 un conguaglio rispetto a somme che non erano state ancora integralmente versate.
Piuttosto il maggior credito eventualmente rivendicato, in ragione dell'esonero contributivo per parte dell'anno 2021, avrebbe potuto -come peraltro sostenuto dall in fase amministrativa- essere fatto valere solo CP_2
a seguito della scadenza dell'ultima rata della dilazione e della verifica della congruità di tutti i pagamenti.
In via successiva, poiché la dilazione comprendeva solo le prime due rate del 2021 e l'esonero era di importo tale da coprire le sole prime tre rate, per la quarta rata del 2021 effettivamente sussisteva l'irregolarità contributiva che, non essendo stata regolarizzata, ha comportato l'emissione del DURC irregolare e, quindi, la decadenza dal benefizio dell'esonero contributivo. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria
3 istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione; 2) condanna l'opponente alla rifusione, delle spese di lite in favore dell' che liquida complessivamente in € 800,00, comprensive di CP_2 spese forfettarie, oltre Iva e cpa se dovute.
Così deciso in data 05/02/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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