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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/10/2025, n. 4712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4712 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4199/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 26 marzo 2025, comunicata in data 29 marzo 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
con sede in Mondragone (CE), al Viale Regina Parte_1
Margherita, C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
RGn°4199/2022-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela Ferrucci (c.f. ) presso C.F._1
il cui studio in Mondragone (CE), Via Plotino, n. 2 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
il (c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore p.t. nonché (c.f. ), Controparte_2 C.F._2
(c.f. , (c.f. Parte_2 C.F._3 Parte_3
) (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._4 Parte_4 C.F._5 dall'Avv. Domenico Santonastaso (c.f. ) presso il cui studio in C.F._6
Caserta, alla via Botticelli n.30, P.co Gabriella, Lotto A, elettivamente domiciliano
APPELLATI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Controparte_1
, , e (questi ultimi Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 quattro in qualità di comproprietari dell'appartamento al primo piano del
[...]
) convenivano in giudizio il chiedendo che venisse CP_1 Parte_1
accertata e dichiarata la responsabilità del anche ai sensi dell'art. Parte_1
RGn°4199/2022-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2051 c.c., nella causazione dei danni e delle condizioni di precarietà e pericolosità del balcone sito al primo piano del “ ”, prodottisi a seguito dei lavori Controparte_1 di rifacimento, di pertinenza comunale, del marciapiedi di via Pisa. Secondo quanto dedotto dagli attori, tali opere avevano generato un restringimento della larghezza del marciapiede, a tal punto che all'altezza del civico 19 lo stesso era di larghezza inferiore al preesistente balcone su di esso sporgente, cosicché – nonostante la previsione di un divieto di transito per gli autoveicoli di altezza superiore a mt. 3,20 – il passaggio indiscriminato di automezzi di tale altezza, in violazione del predetto divieto, concretava un'effettiva situazione di pericolo, a causa dei ripetuti urti subiti dal bancone in questione. Instavano pertanto per la condanna del convenuto all'eliminazione delle condizioni di precarietà ed Pt_1
insicurezza del balcone anche attraverso l'adozione di necessarie ed CP_3 opportune misure per la salvaguardia del bene e della pubblica e privata incolumità, al risarcimento dei danni, quantificati in € 7.204,67, ovvero altra somma ritenuta di giustizia, per le opere di ripristino del balcone, nonché al ristoro di tutti i costi ed oneri sostenuti per il procedimento, oltre alla refusione delle spese di giudizio.
2. Con sentenza n. 873 del 2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava l'esclusiva responsabilità del Parte_1
in relazione ai pregiudizi lamentati dagli istanti e, per l'effetto, condannava il
[...] convenuto a realizzare quanto previsto a pagina 9 della relazione tecnica d'ufficio, redatta dal geometra , al fine di eliminare le cause che avevano provocato i riscontrati CP_4 danni alla proprietà degli istanti;
condannava altresì l'ente locale al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 3.611,65, più Iva, oltre interessi legali sulla somma stessa dalla data della pronuncia fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per il ripristino del balcone danneggiato e di € 1.843,20, per il ristoro degli esborsi sostenuti per il compenso corrisposto all'ing. , che aveva redatto perizia tecnica di parte;
Persona_1 condannava infine il convenuto alla refusione delle spese processuali liquidate in € Pt_1
4.835,00 per compenso, € 390,00 per esborsi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché al pagamento di € 737,8, quali spese relative alla procedura di mediazione, oltre alle spese di c.t.u.
Quanti ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della pronuncia impugnata, il giudice di prime cure in via preliminare affermava la legittimazione ( rectius, titolarità)
RGn°4199/2022-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda attiva sia del che di , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e , avendo questi ultimi depositato copia della dichiarazione Parte_3 Parte_4 di successione relativa al loro comune dante causa , originario proprietario Persona_2
del cespite posto al primo piano del condominio . CP_1
Con riguardo al merito della controversia, il Tribunale ravvisava la responsabilità del ex art. 2051 cc, ritenendo che i danni verificatisi fossero dipesi da Parte_1 un'anomalia del marciapiedi posto sulla strada comunale via Pisa, strada che nell'anno 2003 era stata oggetto di lavori di riqualificazione, che avevano comportato il restringimento dell'ampiezza di tale marciapiedi;
di fatto, per effetto di tali interventi edilizi, tale ampiezza risultava essere pari a mt 1,00, e cioè inferiore rispetto a quella della soletta del preesistente balcone posto al primo piano del fabbricato prospiciente sulla strada, pari a CP_3 mt 1,20, circostanze adeguatamente dimostrate tramite testimonianza e prova peritale.
Evidenziata, inoltre, la tardività della deduzione relativa al difetto di regolarità urbanistica dell'immobile attoreo, rilevava che parte convenuta non aveva dato esecuzione all'accordo di mediazione del 2 maggio 2017 con cui si era impegnata, a definizione e tacitazione delle richieste attoree, ad apporre dissuasori di sosta e di transito e a realizzare un'inversione delle aree di sosta a pagamento, nonché al risarcimento dei danni patiti dagli istanti a seguito del restringimento della larghezza del marciapiedi.
Da ciò l'accoglimento delle domande risarcitorie e la condanna del a realizzare le Pt_1
opere necessarie ad eliminare le cause che avevano provocato danni ai beni di proprietà degli istanti - come individuate dall'ausiliario giudiziale alla pagina 9 della relazione di consulenza tecnica - condanna ad un facere ben possibile, ad opera del giudice ordinario, non venendo in rilievo una posizione di supremazia della pubblica amministrazione manifestatasi attraverso atti e provvedimenti, ma essendo in discussione l'osservanza da parte dell'ente pubblico del generale principio del “neminem ledere”, sostanziantesi nel dovere di sistemazione e manutenzione dei beni pubblici in conformità delle regole di prudenza e diligenza, al fine di evitare che possano arrecare danni a terzi.
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 3/10/2022, ha spiegato appello il deducendo a sostegno quattro motivi e chiedendo che, in riforma Parte_1
della sentenza di primo grado, venga accertata e dichiarata l'inaccoglibilità della domanda avversaria e di conseguenza stabilita la non spettanza di alcun risarcimento in favore degli
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda attori;
in via subordinata e gradata, che venga riconosciuta la carenza di motivazione della pronuncia di primo grado, anche per aver il Tribunale acriticamente recepito le risultanze della CTU, senza motivare in merito alle contestazioni sollevate dal nella denegata Pt_1
ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di risarcimento, che venga ridotto l'ammontare del risarcimento quantificandolo in misura equa e congrua rispetto all'effettiva entità del danno subito e quindi di giustizia nonché l'inversione delle aree di sosta come da accordo, il tutto con vittoria sulle spese di lite.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data 12 marzo
2023, si sono costituiti in giudizio il condominio , Controparte_1 CP_2
, , e , chiedendo in via preliminare
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'inammissibilità dell'appello con conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese di giudizio;
in via principale, e nel merito, l'infondatezza ed il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante alle spese di lite.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione in appello notificato in data 3 ottobre 2022, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 14 marzo
2022.
6. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e merita pertanto di essere rigettata.
6.1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., contestando che tra le condizioni del marciapiede “incriminato” e l'evento dannoso vi sia alcun rapporto di causalità, in quanto il danno sarebbe stato causato da un camion che, in violazione della segnaletica stradale, aveva urtato il balcone;
del pari erroneamente, il Tribunale avrebbe senza riserve aderito alle risultanze della CTU, ignorando le osservazioni e le richieste di rinnovo delle operazioni peritali.
6.2 Con il secondo motivo di gravame, il ha poi censurato la Parte_1 sentenza di primo grado per non aver riconosciuto che la condotta dei conducenti degli automezzi che avevano urtato il balcone, violativa della segnaletica ivi allocata dall'appellante, integrasse un caso fortuito;
il primo Giudice non avrebbe infatti
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda considerato che l'ente proprietario della strada aveva provveduto all'apposizione di segnaletica di divieto di transito di autocarri oltre una certa cilindrata e paletti dissuasori.
6.3 Con il terzo motivo di gravame, il ha censurato la pronuncia di Parte_1
primo grado assumendo la scarsa chiarezza del dispositivo, nella parte in cui aveva condannato la parte appellante a realizzare quanto previsto nella relazione tecnica, anch'essa poco chiara.
6.4 Con il quarto ed ultimo motivo di impugnazione l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con riguardo al regime delle spese di CTP, ritenendole eccessive e superflue, richiamando a sostegno la giurisprudenza che consente al giudice di escludere la ripetizione tali spese se ritenute non necessarie.
7. Tanto debitamente premesso, è opportuna una disamina congiunta dei primi due motivi di gravame, in quanto intimamente connessi.
Come si evince dall'esposizione che precede, la parte impugnante, senza contestare la qualificazione della fattispecie operata dal Giudice di prime cure, che ha ricondotto la vicenda in esame all'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., ha essenzialmente lamentato un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del Tribunale che, all'esito della disamina delle prove testimoniali e recependo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto pienamente provati i fatti denunciati in citazione, reputando ascrivibili i danni lamentati dagli istanti alla particolare conformazione del marciapiede, risultante a seguito di lavori di riqualificazione urbana, e pertanto escludendo che le condotte degli autisti degli automezzi integrassero un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità.
Trattasi di conclusioni che questa Corte condivide integralmente, e che non appaiono attinte in modo idoneo dal tenore dell'atto di gravame.
Invero, con ripetute pronunce, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, ricorre normalmente, in eventuale concorso con quella dell'appaltatore, una responsabilità del committente che, come nel caso di specie, abbia la custodia della res. (cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 7553 del 17/03/2021; Cass. sez. 3, 28 settembre 2018 n. 23442).
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In particolare, secondo quanto affermato da Cass. n.7553/2021, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'articolo 2051 c.c., che trova limite esclusivamente nel caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex articolo 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore.
Il caso fortuito, poi, non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall'articolo 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva ivi configurata;
l'applicabilità costante della responsabilità ex articolo 2051
c.c., secondo quanto pure ribadito dalla Corte di Cassazione, sana dunque le difficoltà probatorie del terzo danneggiato relative al ruolo del committente.
Poste tali premesse, in punto di qualificazione della fattispecie, deve allora precisarsi, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte espressasi in argomento (cfr. di recente, Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n.4035, alle cui argomentazioni può porsi rinvio), che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito.
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, come detto, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., pertanto, tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo "causale", della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito. Il caso fortuito può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta di un terzo o della stessa vittima;
il fatto del terzo e la colpa del danneggiato, però, in tanto escludono la responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito. Il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato, per quanto anzidetto, in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno nonché della colpa del danneggiato (Cass. 2008/5578; Cass. 26 marzo 2002 n. 4308; Cass. 16 febbraio 2001 n. 2331), purché, come detto, intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità; e se il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso peraltro può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio 2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).
Sulla scorta di tali pacifici principi, ed all'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, il Collegio reputa dunque pienamente condivisibile l'iter logico- giuridico seguito dal Giudice di prime cure nel ritenere pienamente provati i fatti costitutivi delle pretese azionate.
Depongono infatti univocamente in tal senso non solo le risultanze testimoniali- avendo i testi indicati dagli attori concordemente riferito di ripetuti urti al balcone in questione, provocati dal transito di automezzi proprio al di sotto dello stesso, per effetto delle modificate dimensioni del marciapiede - ma anche le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, correttamente recepite dal Tribunale, in quanto immuni da vizi logici e congruamente motivate, che hanno appunto dato conto dell'anomalia delle dimensioni del marciapiede rispetto al preesistente ingombro del fabbricato degli attori. Il nominato c.t.u., peraltro, ha osservato che l'attuale larghezza del marciapiedi, pari a 1.00 mt, non rispetta la misura prevista in progetto, ove era riscontrabile una misura dello stesso marciapiedi pari a mt.1.60 (sulla tav. 3 Ab in scala 1:100 ), senz'altro idonea ad impedire gli inconvenienti denunciati.
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Alla luce dei sopra esposti principi, peraltro, non coglie nel segno l'argomento svolto dalla parte impugnante, secondo cui il comportamento dei conducenti degli autoveicoli coinvolti integrerebbe la causa esclusiva del verificarsi dei danni al balcone o, in altri termini, un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res in custodia e il danno;
appare infatti evidente che, pur ammettendo la collocazione di segnaletica volta ad imporre il divieto di transito – non risultando per converso dalla consulenza tecnica l'intervenuta apposizione di dissuasori- la relativa violazione ad opera dei conducenti, per disattenzione o per altre ragioni, integrerebbe un contegno né imprevedibile, né inevitabile, e tale pertanto da non spiegare efficacia interruttiva del nesso eziologico.
Eccessivamente generica, inoltre, è la doglianza secondo cui il primo giudice, nel recepire le risultanze della relazione di consulenza tecnica, non si sarebbe fatto carico di fornire riscontro “alle eccezioni sollevate da parte convenuta e all'istanza di rinnovazione depositata”, non avendo l'impugnante neppure chiarito, in sede di gravame, a quali censure il consulente tecnico, al cui operato ha aderito il Tribunale, non avrebbe fornito risposta.
Invero, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, evenienza, tuttavia, nel caso di specie non adeguatamente dedotta nel motivo di gravame. (cfr. tra le altre, Cass. sez. 5, Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021).
8. Neppure può essere accolto, nei termini in cui è stato formulato, il terzo motivo d'appello, con cui l'appellante si è limitato a denunciare che “il dispositivo non brilla per nitore sintattico”, circostanza che avrebbe reso indispensabile l'impugnazione della sentenza di primo grado.
Invero, il dispositivo contiene, quanto alle misure da adottarsi per ovviare agli inconvenienti riscontrati, espresso rinvio a “quanto previsto” alla pagina 9 della
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda relazione di consulenza tecnica, ove, dopo aver precisato che per garantire la salvaguardia del balcone, “ sarebbe bastato rispettare la misura prevista in progetto sulla tav. 3 Ab in cui in scala 1:100 si riscontra una misura dello stesso marciapiedi pari a mt.1.60”, si aggiunge che “altro elemento fondamentale riguarda l'inversione del parcheggio lungo tutto il tratto di via Pisa, piuttosto che consentire il parcheggio lato sx direzione Viale Margherita, consentirlo sul lato Dx sempre nella stessa direzione tenuto conto che Via Pisa è una strada tutta rettilinea”. Ad avviso dell'ausiliario, “tali accorgimenti garantirebbero la salvaguardia del balcone medesimo in caso di transito di automezzi superiori a mt 3.20 di altezza”. Non può pertanto che ritenersi che il nominato c.t.u. abbia individuato, con valutazione recepita dal primo Giudice, entrambe tali misure quali rimedi idonei a rimuovere gli inconvenienti riscontrati. Evidentemente tardiva, e pertanto inammissibile, è poi la censura, contenuta negli scritti conclusionali, relativa all'impossibilità di imporre una condanna ad un facere alla pubblica amministrazione, censura che – a fronte della specifica motivazione spesa sul punto dal
Tribunale- avrebbe dovuto integrare un motivo di appello tempestivamente formulato.
9. Anche il quarto motivo di gravame, infine, pecca per eccesso di genericità;
l'impugnante, infatti, non chiarisce in alcun modo le ragioni per cui le spese di consulenza di parte, per l'importo di € 1.843,20, concretatesi negli esborsi relativi alla perizia giurata, recepita dal primo Giudice, redatta dall'ing. , per la Persona_1
quantificazione dei costi di ripristino del balcone, sarebbero eccessive.
Per il complesso delle considerazioni che precedono – in difetto di ulteriori censure tempestivamente sollevate dalla parte appellante- il gravame non può che essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
10.La soccombenza della parte appellante governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, si liquidano come da dispositivo che segue, in favore delle parti appellate.
11. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.873/2022:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore degli appellati spese che liquida, nel complessivo importo di € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°4199/2022-Sentenza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4199/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 26 marzo 2025, comunicata in data 29 marzo 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
con sede in Mondragone (CE), al Viale Regina Parte_1
Margherita, C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
RGn°4199/2022-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela Ferrucci (c.f. ) presso C.F._1
il cui studio in Mondragone (CE), Via Plotino, n. 2 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
il (c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore p.t. nonché (c.f. ), Controparte_2 C.F._2
(c.f. , (c.f. Parte_2 C.F._3 Parte_3
) (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._4 Parte_4 C.F._5 dall'Avv. Domenico Santonastaso (c.f. ) presso il cui studio in C.F._6
Caserta, alla via Botticelli n.30, P.co Gabriella, Lotto A, elettivamente domiciliano
APPELLATI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Controparte_1
, , e (questi ultimi Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 quattro in qualità di comproprietari dell'appartamento al primo piano del
[...]
) convenivano in giudizio il chiedendo che venisse CP_1 Parte_1
accertata e dichiarata la responsabilità del anche ai sensi dell'art. Parte_1
RGn°4199/2022-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2051 c.c., nella causazione dei danni e delle condizioni di precarietà e pericolosità del balcone sito al primo piano del “ ”, prodottisi a seguito dei lavori Controparte_1 di rifacimento, di pertinenza comunale, del marciapiedi di via Pisa. Secondo quanto dedotto dagli attori, tali opere avevano generato un restringimento della larghezza del marciapiede, a tal punto che all'altezza del civico 19 lo stesso era di larghezza inferiore al preesistente balcone su di esso sporgente, cosicché – nonostante la previsione di un divieto di transito per gli autoveicoli di altezza superiore a mt. 3,20 – il passaggio indiscriminato di automezzi di tale altezza, in violazione del predetto divieto, concretava un'effettiva situazione di pericolo, a causa dei ripetuti urti subiti dal bancone in questione. Instavano pertanto per la condanna del convenuto all'eliminazione delle condizioni di precarietà ed Pt_1
insicurezza del balcone anche attraverso l'adozione di necessarie ed CP_3 opportune misure per la salvaguardia del bene e della pubblica e privata incolumità, al risarcimento dei danni, quantificati in € 7.204,67, ovvero altra somma ritenuta di giustizia, per le opere di ripristino del balcone, nonché al ristoro di tutti i costi ed oneri sostenuti per il procedimento, oltre alla refusione delle spese di giudizio.
2. Con sentenza n. 873 del 2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava l'esclusiva responsabilità del Parte_1
in relazione ai pregiudizi lamentati dagli istanti e, per l'effetto, condannava il
[...] convenuto a realizzare quanto previsto a pagina 9 della relazione tecnica d'ufficio, redatta dal geometra , al fine di eliminare le cause che avevano provocato i riscontrati CP_4 danni alla proprietà degli istanti;
condannava altresì l'ente locale al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 3.611,65, più Iva, oltre interessi legali sulla somma stessa dalla data della pronuncia fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per il ripristino del balcone danneggiato e di € 1.843,20, per il ristoro degli esborsi sostenuti per il compenso corrisposto all'ing. , che aveva redatto perizia tecnica di parte;
Persona_1 condannava infine il convenuto alla refusione delle spese processuali liquidate in € Pt_1
4.835,00 per compenso, € 390,00 per esborsi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché al pagamento di € 737,8, quali spese relative alla procedura di mediazione, oltre alle spese di c.t.u.
Quanti ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della pronuncia impugnata, il giudice di prime cure in via preliminare affermava la legittimazione ( rectius, titolarità)
RGn°4199/2022-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda attiva sia del che di , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e , avendo questi ultimi depositato copia della dichiarazione Parte_3 Parte_4 di successione relativa al loro comune dante causa , originario proprietario Persona_2
del cespite posto al primo piano del condominio . CP_1
Con riguardo al merito della controversia, il Tribunale ravvisava la responsabilità del ex art. 2051 cc, ritenendo che i danni verificatisi fossero dipesi da Parte_1 un'anomalia del marciapiedi posto sulla strada comunale via Pisa, strada che nell'anno 2003 era stata oggetto di lavori di riqualificazione, che avevano comportato il restringimento dell'ampiezza di tale marciapiedi;
di fatto, per effetto di tali interventi edilizi, tale ampiezza risultava essere pari a mt 1,00, e cioè inferiore rispetto a quella della soletta del preesistente balcone posto al primo piano del fabbricato prospiciente sulla strada, pari a CP_3 mt 1,20, circostanze adeguatamente dimostrate tramite testimonianza e prova peritale.
Evidenziata, inoltre, la tardività della deduzione relativa al difetto di regolarità urbanistica dell'immobile attoreo, rilevava che parte convenuta non aveva dato esecuzione all'accordo di mediazione del 2 maggio 2017 con cui si era impegnata, a definizione e tacitazione delle richieste attoree, ad apporre dissuasori di sosta e di transito e a realizzare un'inversione delle aree di sosta a pagamento, nonché al risarcimento dei danni patiti dagli istanti a seguito del restringimento della larghezza del marciapiedi.
Da ciò l'accoglimento delle domande risarcitorie e la condanna del a realizzare le Pt_1
opere necessarie ad eliminare le cause che avevano provocato danni ai beni di proprietà degli istanti - come individuate dall'ausiliario giudiziale alla pagina 9 della relazione di consulenza tecnica - condanna ad un facere ben possibile, ad opera del giudice ordinario, non venendo in rilievo una posizione di supremazia della pubblica amministrazione manifestatasi attraverso atti e provvedimenti, ma essendo in discussione l'osservanza da parte dell'ente pubblico del generale principio del “neminem ledere”, sostanziantesi nel dovere di sistemazione e manutenzione dei beni pubblici in conformità delle regole di prudenza e diligenza, al fine di evitare che possano arrecare danni a terzi.
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 3/10/2022, ha spiegato appello il deducendo a sostegno quattro motivi e chiedendo che, in riforma Parte_1
della sentenza di primo grado, venga accertata e dichiarata l'inaccoglibilità della domanda avversaria e di conseguenza stabilita la non spettanza di alcun risarcimento in favore degli
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda attori;
in via subordinata e gradata, che venga riconosciuta la carenza di motivazione della pronuncia di primo grado, anche per aver il Tribunale acriticamente recepito le risultanze della CTU, senza motivare in merito alle contestazioni sollevate dal nella denegata Pt_1
ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di risarcimento, che venga ridotto l'ammontare del risarcimento quantificandolo in misura equa e congrua rispetto all'effettiva entità del danno subito e quindi di giustizia nonché l'inversione delle aree di sosta come da accordo, il tutto con vittoria sulle spese di lite.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data 12 marzo
2023, si sono costituiti in giudizio il condominio , Controparte_1 CP_2
, , e , chiedendo in via preliminare
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'inammissibilità dell'appello con conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese di giudizio;
in via principale, e nel merito, l'infondatezza ed il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante alle spese di lite.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione in appello notificato in data 3 ottobre 2022, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 14 marzo
2022.
6. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e merita pertanto di essere rigettata.
6.1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., contestando che tra le condizioni del marciapiede “incriminato” e l'evento dannoso vi sia alcun rapporto di causalità, in quanto il danno sarebbe stato causato da un camion che, in violazione della segnaletica stradale, aveva urtato il balcone;
del pari erroneamente, il Tribunale avrebbe senza riserve aderito alle risultanze della CTU, ignorando le osservazioni e le richieste di rinnovo delle operazioni peritali.
6.2 Con il secondo motivo di gravame, il ha poi censurato la Parte_1 sentenza di primo grado per non aver riconosciuto che la condotta dei conducenti degli automezzi che avevano urtato il balcone, violativa della segnaletica ivi allocata dall'appellante, integrasse un caso fortuito;
il primo Giudice non avrebbe infatti
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda considerato che l'ente proprietario della strada aveva provveduto all'apposizione di segnaletica di divieto di transito di autocarri oltre una certa cilindrata e paletti dissuasori.
6.3 Con il terzo motivo di gravame, il ha censurato la pronuncia di Parte_1
primo grado assumendo la scarsa chiarezza del dispositivo, nella parte in cui aveva condannato la parte appellante a realizzare quanto previsto nella relazione tecnica, anch'essa poco chiara.
6.4 Con il quarto ed ultimo motivo di impugnazione l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con riguardo al regime delle spese di CTP, ritenendole eccessive e superflue, richiamando a sostegno la giurisprudenza che consente al giudice di escludere la ripetizione tali spese se ritenute non necessarie.
7. Tanto debitamente premesso, è opportuna una disamina congiunta dei primi due motivi di gravame, in quanto intimamente connessi.
Come si evince dall'esposizione che precede, la parte impugnante, senza contestare la qualificazione della fattispecie operata dal Giudice di prime cure, che ha ricondotto la vicenda in esame all'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., ha essenzialmente lamentato un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del Tribunale che, all'esito della disamina delle prove testimoniali e recependo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto pienamente provati i fatti denunciati in citazione, reputando ascrivibili i danni lamentati dagli istanti alla particolare conformazione del marciapiede, risultante a seguito di lavori di riqualificazione urbana, e pertanto escludendo che le condotte degli autisti degli automezzi integrassero un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità.
Trattasi di conclusioni che questa Corte condivide integralmente, e che non appaiono attinte in modo idoneo dal tenore dell'atto di gravame.
Invero, con ripetute pronunce, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, ricorre normalmente, in eventuale concorso con quella dell'appaltatore, una responsabilità del committente che, come nel caso di specie, abbia la custodia della res. (cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 7553 del 17/03/2021; Cass. sez. 3, 28 settembre 2018 n. 23442).
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In particolare, secondo quanto affermato da Cass. n.7553/2021, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'articolo 2051 c.c., che trova limite esclusivamente nel caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex articolo 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore.
Il caso fortuito, poi, non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall'articolo 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva ivi configurata;
l'applicabilità costante della responsabilità ex articolo 2051
c.c., secondo quanto pure ribadito dalla Corte di Cassazione, sana dunque le difficoltà probatorie del terzo danneggiato relative al ruolo del committente.
Poste tali premesse, in punto di qualificazione della fattispecie, deve allora precisarsi, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte espressasi in argomento (cfr. di recente, Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n.4035, alle cui argomentazioni può porsi rinvio), che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito.
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, come detto, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., pertanto, tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo "causale", della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito. Il caso fortuito può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta di un terzo o della stessa vittima;
il fatto del terzo e la colpa del danneggiato, però, in tanto escludono la responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito. Il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato, per quanto anzidetto, in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno nonché della colpa del danneggiato (Cass. 2008/5578; Cass. 26 marzo 2002 n. 4308; Cass. 16 febbraio 2001 n. 2331), purché, come detto, intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità; e se il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso peraltro può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio 2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).
Sulla scorta di tali pacifici principi, ed all'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, il Collegio reputa dunque pienamente condivisibile l'iter logico- giuridico seguito dal Giudice di prime cure nel ritenere pienamente provati i fatti costitutivi delle pretese azionate.
Depongono infatti univocamente in tal senso non solo le risultanze testimoniali- avendo i testi indicati dagli attori concordemente riferito di ripetuti urti al balcone in questione, provocati dal transito di automezzi proprio al di sotto dello stesso, per effetto delle modificate dimensioni del marciapiede - ma anche le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, correttamente recepite dal Tribunale, in quanto immuni da vizi logici e congruamente motivate, che hanno appunto dato conto dell'anomalia delle dimensioni del marciapiede rispetto al preesistente ingombro del fabbricato degli attori. Il nominato c.t.u., peraltro, ha osservato che l'attuale larghezza del marciapiedi, pari a 1.00 mt, non rispetta la misura prevista in progetto, ove era riscontrabile una misura dello stesso marciapiedi pari a mt.1.60 (sulla tav. 3 Ab in scala 1:100 ), senz'altro idonea ad impedire gli inconvenienti denunciati.
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Alla luce dei sopra esposti principi, peraltro, non coglie nel segno l'argomento svolto dalla parte impugnante, secondo cui il comportamento dei conducenti degli autoveicoli coinvolti integrerebbe la causa esclusiva del verificarsi dei danni al balcone o, in altri termini, un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res in custodia e il danno;
appare infatti evidente che, pur ammettendo la collocazione di segnaletica volta ad imporre il divieto di transito – non risultando per converso dalla consulenza tecnica l'intervenuta apposizione di dissuasori- la relativa violazione ad opera dei conducenti, per disattenzione o per altre ragioni, integrerebbe un contegno né imprevedibile, né inevitabile, e tale pertanto da non spiegare efficacia interruttiva del nesso eziologico.
Eccessivamente generica, inoltre, è la doglianza secondo cui il primo giudice, nel recepire le risultanze della relazione di consulenza tecnica, non si sarebbe fatto carico di fornire riscontro “alle eccezioni sollevate da parte convenuta e all'istanza di rinnovazione depositata”, non avendo l'impugnante neppure chiarito, in sede di gravame, a quali censure il consulente tecnico, al cui operato ha aderito il Tribunale, non avrebbe fornito risposta.
Invero, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, evenienza, tuttavia, nel caso di specie non adeguatamente dedotta nel motivo di gravame. (cfr. tra le altre, Cass. sez. 5, Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021).
8. Neppure può essere accolto, nei termini in cui è stato formulato, il terzo motivo d'appello, con cui l'appellante si è limitato a denunciare che “il dispositivo non brilla per nitore sintattico”, circostanza che avrebbe reso indispensabile l'impugnazione della sentenza di primo grado.
Invero, il dispositivo contiene, quanto alle misure da adottarsi per ovviare agli inconvenienti riscontrati, espresso rinvio a “quanto previsto” alla pagina 9 della
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda relazione di consulenza tecnica, ove, dopo aver precisato che per garantire la salvaguardia del balcone, “ sarebbe bastato rispettare la misura prevista in progetto sulla tav. 3 Ab in cui in scala 1:100 si riscontra una misura dello stesso marciapiedi pari a mt.1.60”, si aggiunge che “altro elemento fondamentale riguarda l'inversione del parcheggio lungo tutto il tratto di via Pisa, piuttosto che consentire il parcheggio lato sx direzione Viale Margherita, consentirlo sul lato Dx sempre nella stessa direzione tenuto conto che Via Pisa è una strada tutta rettilinea”. Ad avviso dell'ausiliario, “tali accorgimenti garantirebbero la salvaguardia del balcone medesimo in caso di transito di automezzi superiori a mt 3.20 di altezza”. Non può pertanto che ritenersi che il nominato c.t.u. abbia individuato, con valutazione recepita dal primo Giudice, entrambe tali misure quali rimedi idonei a rimuovere gli inconvenienti riscontrati. Evidentemente tardiva, e pertanto inammissibile, è poi la censura, contenuta negli scritti conclusionali, relativa all'impossibilità di imporre una condanna ad un facere alla pubblica amministrazione, censura che – a fronte della specifica motivazione spesa sul punto dal
Tribunale- avrebbe dovuto integrare un motivo di appello tempestivamente formulato.
9. Anche il quarto motivo di gravame, infine, pecca per eccesso di genericità;
l'impugnante, infatti, non chiarisce in alcun modo le ragioni per cui le spese di consulenza di parte, per l'importo di € 1.843,20, concretatesi negli esborsi relativi alla perizia giurata, recepita dal primo Giudice, redatta dall'ing. , per la Persona_1
quantificazione dei costi di ripristino del balcone, sarebbero eccessive.
Per il complesso delle considerazioni che precedono – in difetto di ulteriori censure tempestivamente sollevate dalla parte appellante- il gravame non può che essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
10.La soccombenza della parte appellante governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, si liquidano come da dispositivo che segue, in favore delle parti appellate.
11. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.873/2022:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore degli appellati spese che liquida, nel complessivo importo di € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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