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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/04/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3526 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3526 del 2024 promossa da:
(C.F. C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Parte_1 C.F._1
Mellidi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Terracina (LT), via Roma n.
152 giusta procura speciale in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a Fondi (LT) il 29 giugno 1984, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente: “chiede la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473-bis.47 c.p.c. ha chiesto di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Il ricorso e il decreto di fissazione di prima udienza sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
I suddetti atti sono stati ritualmente notificati al convenuto che non si è costituito in sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. ed è stato dichiarato contumace. In tale sede, non sussistendo necessità d'istruzione, il Giudice rel. ha invitato la parte ricorrente costituita a discutere la causa, la quale ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe, e ha trattenuto la causa in decisione.
***
1. SULLO STATUS
La domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti merita accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto dell'Atto di Matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio religioso in Fondi (LT) il 1° giugno 2015, matrimonio trascritto al
Registro Atti di Matrimonio del Comune di Monte San Biagio al n. 7, parte 2, serie B, anno 2015 e che hanno scelto il regime di separazione dei beni, nonché il fatto che con accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Biagio in data 19.10.2021 le parti si sono separate;
pure è stata depositata comunicazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San
Biagio che comunica la conclusione della separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 12 del d.l. 132 del 2014.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 9 settembre 2024 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
La volontà manifestata da parte ricorrente di porre termine alla esperienza coniugale, la condotta processuale del resistente che, malgrado la rituale notifica, non si è costituito, non consentendo nemmeno il tentativo di conciliazione giudiziale, induce il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Parte ricorrente va onerata di depositare in cancelleria l'estratto del Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Fondi, luogo di celebrazione del matrimonio, al fine di consentire alla cancelleria la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Fondi per l'annotazione della sentenza.
Considerata la pronuncia solo sullo status e la mancata opposizione di parte resistente si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. 3526 del 2024, così provvede:
“Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Fondi (LT) il 1° giugno 2015. 2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
3. Compensa integralmente le spese di lite.
4. Manda alla cancelleria, al passaggio in giudicato della sentenza, di comunicare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Fondi (LT) copia autentica della presente sentenza per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
5. Onera parte ricorrente di depositare con sollecitudine in cancelleria l'estratto dell'atto di matrimonio del Comune di Fondi, al fine di consentire alla cancelleria la suindicata comunicazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3526 del 2024 promossa da:
(C.F. C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Parte_1 C.F._1
Mellidi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Terracina (LT), via Roma n.
152 giusta procura speciale in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a Fondi (LT) il 29 giugno 1984, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente: “chiede la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473-bis.47 c.p.c. ha chiesto di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Il ricorso e il decreto di fissazione di prima udienza sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
I suddetti atti sono stati ritualmente notificati al convenuto che non si è costituito in sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. ed è stato dichiarato contumace. In tale sede, non sussistendo necessità d'istruzione, il Giudice rel. ha invitato la parte ricorrente costituita a discutere la causa, la quale ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe, e ha trattenuto la causa in decisione.
***
1. SULLO STATUS
La domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti merita accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto dell'Atto di Matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio religioso in Fondi (LT) il 1° giugno 2015, matrimonio trascritto al
Registro Atti di Matrimonio del Comune di Monte San Biagio al n. 7, parte 2, serie B, anno 2015 e che hanno scelto il regime di separazione dei beni, nonché il fatto che con accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Biagio in data 19.10.2021 le parti si sono separate;
pure è stata depositata comunicazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San
Biagio che comunica la conclusione della separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 12 del d.l. 132 del 2014.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 9 settembre 2024 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
La volontà manifestata da parte ricorrente di porre termine alla esperienza coniugale, la condotta processuale del resistente che, malgrado la rituale notifica, non si è costituito, non consentendo nemmeno il tentativo di conciliazione giudiziale, induce il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Parte ricorrente va onerata di depositare in cancelleria l'estratto del Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Fondi, luogo di celebrazione del matrimonio, al fine di consentire alla cancelleria la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Fondi per l'annotazione della sentenza.
Considerata la pronuncia solo sullo status e la mancata opposizione di parte resistente si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. 3526 del 2024, così provvede:
“Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Fondi (LT) il 1° giugno 2015. 2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
3. Compensa integralmente le spese di lite.
4. Manda alla cancelleria, al passaggio in giudicato della sentenza, di comunicare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Fondi (LT) copia autentica della presente sentenza per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
5. Onera parte ricorrente di depositare con sollecitudine in cancelleria l'estratto dell'atto di matrimonio del Comune di Fondi, al fine di consentire alla cancelleria la suindicata comunicazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.