Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
1
R.G.nr. 643/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione civile
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, (C.F. , (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), , (C.F. ) E , C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F. ), nella loro qualità di eredi e prossimi congiunti del sig. CodiceFiscale_4 Parte_5
, rappresentati e difesi nel presente procedimento dagli Avv.ti Germano Del Conte del
[...]
Foro di Chieti e Martina Mazzocchetti del Foro di Pescara (C.F. ), con CodiceFiscale_5 domicilio eletto, in virtù del mandato in calce all'atto di citazione in appello, in Pescara alla
Piazza Duca D'Aosta n. 28. appellante e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., assistita e difesa dall'Avv. Antonio D'Ovidio del Foro di pagina 1 di 12
Pescara, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Pescara al Corso
Manthonè n. 98, giusta procura speciale in atti appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
<< in via principale e nel merito, in accoglimento del proposto appello, annullare e/o riformare la sentenza n. 234/2023 resa del Tribunale di Chieti e conseguentemente;
- accertare e dichiarare, per i fatti meglio descritti in narrativa, la responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale della convenuta;
- e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento in favore degli appellanti, in proprio e nella qualità di eredi del sig. , dei danni tutti, patrimoniali e non Parte_5
patrimoniali, nella misura da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 e ss. c.c., tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del presente giudizio nonché del doppio grado di giudizio, nonché del procedimento per
ATP ex art. 696 bis c.p.c.>> per parte appellata:
<<1) dichiarare il difetto di legittimità attiva in capo agli attori stante l'assenza di prova della qualità di eredi;
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'irritualità e/o l'improponibilità
e/o infondatezza della domanda e di tutte le richieste formulate da controparte;
3) rigettare la domanda di controparte poiché infondata sia in fatto sia in diritto;
4) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle contestazioni sollevate nei confronti della C.T.U. svolta in sede di A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. e/o la decadenza di controparte dalle contestazioni avverso la predetta CTU poiché tardive;
5) accertare e dichiarare che il decesso del Sig. si è verificato Parte_5
per forza maggiore ovvero per fatto non imputabile alla e, per Controparte_2
l'effetto, rigettare la domanda e tutte le richieste formulate dagli attori;
6) dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza degli asseriti danni non patrimoniali e/o patrimoniali indicati in citazione;
7) n ogni caso, condannare gli appellanti in via solidale tra loro ovvero, in subordine, pro quota, al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio di appello e di quelli del primo grado e al pagamento delle spese e degli onorari di lite del giudizio di ex art. 696 bis CP_3
c.p.c. rubricato al n. 1426/19 RG. del Tribunale di Chieti, compresi i compensi maturati dai
Cont consulenti tecnici d'ufficio e dai consulenti nominati dalla . >>
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OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Chieti n. 234/2023 pubblicata il 2 maggio
2023 – Risarcimento del danno da responsabilità medica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Con sentenza n. 234/2023 il Tribunale di Chieti ha rigettato la domanda proposta dagli odierni appellanti per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi asseritamente subiti a seguito del decesso del proprio congiunto, , avvenuto Parte_5
presso il nosocomio di Chieti, in data 19 gennaio 2019.
Dalla ricostruzione fattuale compiuta in primo grado si evince, in estrema sintesi, che il
[...]
, giunto al PS il 17 gennaio 2028 alle ore 9:42, veniva immediatamente ricoverato alle ore Pt_5
9:52 in Unità Coronarica, dove alle ore 10:02 veniva sottoposto a coronarografia, che rivelava un'ostruzione completa del tronco comune. Veniva quindi eseguito un intervento di tromboaspirazione con impianto di STENT medicato, con un recupero parziale del flusso sanguigno (TIMI 2). Tuttavia, l'ecocardiogramma, subito dopo eseguita, mostrava una grave disfunzione ventricolare, con una frazione di eiezione ridotta al 10-15%.
Nonostante la somministrazione di farmaci inotropi (dobutamina e adrenalina), le condizioni del non trovavano miglioramento. Intorno alle 11:00, vista la mancata Parte_5
risposta alla terapia, veniva contattata la cardiochirurgia per valutare il posizionamento dell'ECMO. Nel frattempo, le condizioni del continuavano a peggiorare, tant'è che e Parte_5
alle 11:05 non rispondeva più agli stimoli verbali.
Poco dopo, alle 11:10, veniva intubato e collegato alla ventilazione meccanica.
L'ECMO (Ossigenazione extracorporea a membrana) veniva infine posizionata alle 12:54, circa due ore dopo la richiesta di consulenza cardiochirurgica. Nonostante il supporto meccanico, il sviluppava una grave insufficienza multiorgano, con danno cerebrale e Parte_5
compromissione irreversibile della funzione cardiaca, evolvendo verso il decesso.
La parte attrice in primo grado ha sostenuto che un'attivazione più rapida dell' Pt_6
Cont avrebbe migliorato la prognosi, mentre la ha difeso la correttezza e la tempestività dell'operato, evidenziando l'alta mortalità dello shock cardiogeno e la complessità della procedura.
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Il punto centrale della questione riguarda, quindi, l'asserito ritardo di circa due ore nel posizionamento dell'ECMO, se tale ritardo poteva essere evitato e se abbia avuto un impatto significativo sulla sopravvivenza del paziente.
1.1-Gli appellanti, nel censurare la sentenza impugnata, hanno lamentato in particolare:
- l'erroneità della decisione del Tribunale di non disporre la rinnovazione della CTU, nonostante le discrepanze con le conclusioni dei periti di parte;
- il mancato riconoscimento del danno da perdita della vita e del danno da sofferenza psichica;
- la mancata ammissione della CTU psichiatrica per la valutazione del danno esistenziale subito dagli eredi;
- la non corretta valutazione della prova testimoniale;
- la mancata considerazione del danno patrimoniale subito dalla famiglia per la perdita del reddito del Sig. . Parte_5 si è costituita in giudizio contestando integralmente le avverse deduzioni e Parte_7 chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado e ribadendo l'assenza di qualsivoglia responsabilità medica in capo ai propri dipendenti.
Con ordinanza dell'11 dicembre 2024, la causa è stata rinviata per la spedizione a sentenza alla udienza del 09/04/2025 ed è stata disposta la sostituzione della stessa, a norma dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note scritte entro il termine perentorio coincidente con la data e l'ora suindicate.
2-L'appello non è fondato e deve essere rigettato.
2.1-Assume ancora in questa sede la difesa della parte appellante che il ritardo nel posizionamento dell' avrebbe determinato un intervallo temporale, nel quale il paziente è Pt_6
andato incontro a ulteriore peggioramento clinico e deterioramento della funzione multiorgano.
Ha inoltre sottolineato che non sono stati richiesti esami volti ad eseguire score come suggerito dalle linee guida per porre o meno indicazione al supporto meccanico. Tale ritardo avrebbe condotto a disfunzione multiorgano con drastico peggioramento della prognosi e sensibile riduzione della sopravvivenza, con perdita di chance di sopravvivenza non inferiore al 50%.
Lamenta ancora quella difesa che l'inizio dell'ECMO, dopo la procedura di angioplastica, è stato colpevolmente e inspiegabilmente tardivo, nonostante la ormai stabile refrattarietà dello shock e nonostante la richiesta da parte dei cardiologi al posizionamento dello stesso sia di circa 2 ore pagina 4 di 12 5
precedente. Infatti l'ECMO è stato posizionato solo alle ore 12.54, ben oltre il timing ottimale, ossia dopo 2 ore dalla valutazione cardiochirurgica e dopo 3 ore dal grave decadimento emodinamico. Pertanto è ragionevole asserire, in considerazione degli score descritti, che il
[...]
, in caso di sottoposizione tempestiva a supporto meccanico (ECMO), avrebbe avuto Pt_5
consistenti possibilità di avere salva la vita.
Come riportato anche in perizia, i Consulenti di Parte criticano l'operato dei sanitari ed in particolare il ritardo del supporto circolatorio ECMO sostenendo che, se fosse stato applicato alle h 11:05, al termine delle altre procedure e non alle 12:54, il paziente avrebbe avuto maggiori chances di sopravvivenza.
L'assunto tecnico, trasfuso nel motivo di gravame, non può essere affatto condiviso
(anche) da questa Corte.
Il Collegio peritale di primo grado ha analizzato in modo esaustivo la gestione clinica del paziente, verificando il rispetto da parte dei sanitari delle Linee Guida vigenti al momento degli accadimenti e l'appropriatezza terapeutica, escludendo ritardi ingiustificati nel posizionamento dell'ECMO, dimostrando che il trattamento è stato avviato nei tempi tecnici necessari dopo la verifica dell'inefficacia della terapia farmacologica, la discussione sulla opportunità di procedere con quel pervasivo atto, il posizionamento materiale dell'extracorporeo. Ha inoltre valutato correttamente la prognosi gravemente compromessa del paziente, escludendo un nesso causale certo tra il presunto ritardo nell'ECMO e il decesso e/o comunque la perdita di chance di sopravvivenza.
In tal senso, la CTU ha risposto in modo chiaro e coerente ai quesiti posti, non emergendo dall'esame della stessa vizi logici o metodologici tali da giustificarne il rinnovo.
La giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di disporre un rinnovo della CTU al solo scopo di ottenere un risultato più favorevole alla parte richiedente (Cass. Civ. sez. III,
10.11.2022, n. 33134).
Nel caso di specie, gli appellanti non contestano carenze metodologiche della perizia, bensì propongono una valutazione basata su contrastanti considerazioni soggettive formulate dai propri tecnici di parte.
Dall'esame degli atti emerge che il Sig. era affetto da una grave patologia Parte_5
cardiocoronarica, che ha fortemente condizionato sin da subito la sua prognosi quoad vitam.
Come emerge dalla documentazione medica, in effetti, la gravità dell'infarto e il danno organico pre- esistente (soprattutto la compromissione della funzione ventricolare) avrebbero pagina 5 di 12 6
reso improbabile una ripresa significativa, anche se l'ECMO fosse stato posizionato in modo più tempestivo.
All'ingresso al P.S. il paziente si presentava: soporoso, sudato, con attività cardiaca ritmica. PA
80/50 mmHg con un ECG che mostrava un infarto interessante la regione antero-laterale del cuore.
Il paziente era in shock cardiogeno, stato gravemente patologico che già induce di per sè, in base alle statistiche, una mortalità che oscilla tra il 40 e 60% a prescindere dalla malattia di base e dal trattamento.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la CTU ha poi puntualmente esaminato le
Linee Guida ESC, applicandole al caso concreto. Le stesse, infatti, non impongono affatto un automatismo nel posizionamento immediato dell'ECMO, ma ne raccomandano l'utilizzo solo in base alla risposta alla terapia iniziale.
Nella CTU, si legge in particolare, in puntuale risposta alle osservazioni formulate dai consulenti di parte ed a conclusione del lavoro svolto, che: “circa l'incontrovertibile indicazione al posizionamento di ECMO, concordato da tutti i medici in soccorso del paziente, quindi sul documentato ritardo di posizionamento dello stesso in una patologia/condizione clinica fortemente tempo-dipendente, e conseguentemente sulla perdita di chance di sopravvivenza in paziente peraltro di giovane età e che non manifestava all'inizio della fase acuta alcuna disfunzione di organo o ipossia cerebrale, conclamatesi soltanto dopo il mancato posizionamento tempestivo del device” riteniamo di porre in evidenza che non risulta agli scriventi che il paziente abbia mostrato segni di disfunzione di organo o ipossia cerebrale soltanto dopo il mancato posizionamento tempestivo del device, dal momento che già in corso di procedura di PCI (quindi nel primissimo periodo del ricovero) veniva descritto uno “stato di coma”, poi alle ore 11,05, come da relazione di assistenza rianimatoria, viene descritto come “non più rispondente agli stimoli verbali” e alle ore 11,10
“nessuna ripresa della coscienza” e “anurico”. In sostanza si ribadisce, anche dopo aver preso visione e analizzato le note critiche formulate da parte attrice, che il sig. aveva subito un Parte_5 infarto miocardico esteso a causa dell'ostruzione completa del tronco comune coronarico, evoluto in shock cardiogeno per deficit di pompa cardiaca, patologia che in ogni caso ha una elevata mortalità intraospedaliera, e che il trattamento a cui è stato sottoposto ha seguito correttamente e tempestivamente le linee guida dell'epoca, trattamento che, data la gravità delle condizioni cliniche, non ha potuto evitarne il decesso”.
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Lo stesso collegio peritale ha poi dato la giusta collocazione alla pretesa evidenza scientifica su cui sostanzialmente si fonda l'assunto della difesa degli appellanti e costituita da quelli che sono meri dati retrospettivi presentati da e che dimostrerebbero che l'utilizzo dell'ECMO CP_4 CP_5
durante PCI primaria nei pazienti con STEMI complicato da shock cardiogeno severo migliora l'outcome a 30 giorni con una mortalità totale del 43% .
Si noti subito come nelle stesse osservazioni dei tecnici di parte attrice – pg. 17 della relazione - si ammetta la non convergenza della comunità scientifica sulla asserita evidenza della incidenza positiva dell'assistenza meccanica sulla storia dello schock cardiogeno.
Ad avvalorare la fondatezza di quella ammissione proveniente dalla stessa difesa della parte appellante, le considerazioni espresse dal collegio peritale, sulla valenza solo “in prospettiva” di quegli studi, appaiono ulteriormente confermate dai report su altri studi compiuti in materia di
ECMO e shock cardiogeno rinvenibili sui siti specializzati, che confermano come al momento l'unica terapia in grado di modificare la storia naturale di questa condizione rimanga la rivascolarizzazione coronarica effettuata il più precocemente possibile.
Si conferma poi, da parte di altri, quanto espresso dal collegio peritale in questa sede ed in particolare che il progresso tecnico, il miglioramento delle apparecchiature e la crescente esperienza degli shock teams (cardiologi, cardiochirurghi e intensivisti) consentono di offrire ai pazienti critici diversi livelli di assistenza in base al dispositivo selezionato. Lo shock cardiogeno e l'arresto cardiaco sono ancora associati a tassi di mortalità elevati, in queste condizioni il supporto meccanico può essere promettente.
Nonostante allora “negli ultimi anni si sia assistito a un effettivo incremento dell'utilizzo dell'ECMO, molti studiosi fanno osservare come i campi di applicazione, la modalità di gestione,
e i criteri di selezione dei pazienti restino ancora non ben definiti".
Lo shock cardiogeno viene trattato quindi ancora oggi, e tanto più nel 2019, inizialmente con strategie rianimatorie e di rivascolarizzazione, che includono l'impiego di farmaci, con l'obiettivo, nei casi in cui questo sia possibile, di risolvere la causa eziologica. Nonostante
l'impiego di tali presidi terapeutici, lo shock cardiogeno può non risolversi o peggiorare configurandosi come “shock cardiogeno refrattario”.
Solo nell' approccio terapeutico dei pazienti a rischio di morte imminente viene condivisibilmente considerato l'utilizzo di terapie e tecnologie qualificate dagli stessi presidi più autorevoli
“avanzate ed innovative”, tra cui appunto l'utilizzo della circolazione extracorporea a membrana
(ECMO, Extra Corporeal Membrane Oxygenation) associata a strategie di protezione d'organo pagina 7 di 12 8
che permette di supportare le funzioni vitali al fine di fare una diagnosi e rimuovere le cause dell'evento patologico.
La stessa relazione di parte appellante assume tra l'altro una pretesa efficacia del posizionamento dell' in ipotesi di cd schock cardiogeno severo, tale essendo appunto, Pt_6
come detto, quello dimostratosi refrattario anche agli inotropi.
Anche tale ammissione conferma sostanzialmente, pure nella prospettiva dell'appellante, la correttezza della sequenza nella specie seguita dai sanitari del P.O. convenuto ed illustrata anche nelle note tecniche qui riportate solo per confutare l'affermazione degli appellanti sulla dimostrata efficacia dell'EMCO nella evoluzione del quadro da cui era affetto il paziente.
Nel quadro dato, costituito dalle condizioni cliniche del giudicabili gravissime sin Parte_5 dall'accesso in Pronto Soccorso, in quanto in stato di shock cardiogeno ed in stato soporoso, riscontrata l'assenza di un significativo recupero funzionale del miocardio all'esito della PCI primaria tempestivamente eseguita, la sequenza dei successivi provvedimenti terapeutici (terapia farmacologica inotropa e quindi ECMO) posta in essere dai sanitari è stata allora sia conforme alle predette linee guida sia tempestiva rispetto all'evolversi della situazione del paziente.
Diversamente allora da quanto assume la difesa della parte appellante, secondo cui sostanzialmente alle ore 11,00 era stato già deciso il ricorso all'ECMO (“Tutti questi soggetti erano concordi nella necessità, già alle ore 11:00 circa, di posizionamento di pg 10 Pt_8 dell'atto di appello”), alle ore 11:00 circa, veniva solo richiesta consulenza cardiochirurgica per posizionamento di ECMO VA per supporto ventricolare sinistro come bridge to recovery (come peraltro pure era stato già ammesso alla pg. 2 punto 5 dello stesso atto di appello).
Omette poi in particolare di considerare la difesa degli appellati, che sul punto si limita a riproporre le critiche alla proposta di CTU senza tuttavia prendere posizione alla luce dei chiarimenti già resi dal collegio peritale e puntualmente recepiti dalla sentenza qui gravata, che nella relazione di assistenza rianimatoria si legge: “nonostante il quadro neurologico, si decide di posizionare ECMO A-V”. Il quadro neurologico (caratterizzato da stato di coma, muto Per_1
bilateralmente e nessuna risposta alla stimolazione dolorosa dei quattro arti) era tale quindi che non permetteva affatto, tanto più nell'ambito di quel dibattito sull'efficacia in radice dell'ECMO in risposta allo s.c. refrattario, una chiara indicazione del ricorso al supporto meccanico con
ECMO come efficace da un punto di vista terapeutico. Stante il quadro da cui era caratterizzato il paziente, non vi era affatto una univocità sulle condizioni perché la terapia con ECMO potesse effettivamente giovare al paziente né il ricorso alla respirazione extracorporea viene ora indicato pagina 8 di 12 9
- anche dalla difesa della appellante – potesse essere utile come “ponte” per l'attuazione (in attesa di) altri interventi terapeutici ritenuti efficacemente curativi.
In tale quadro allora, che ci sia stato un ritardo tra la richiesta dell'ECMO e l'effettivo posizionamento dello stesso, appare del tutto giustificabile proprio in ragione da un lato della necessità di seguire l'evolversi della risposta al trattamento correttamente scelto come prioritario in base alle linee guida e dall'altro della necessità di discutere collegialmente sull'opportunità di procedere al posizionamento nell'ambito della convocata (dalle ore 11,00) consulenza cardiochirurgica per posizionamento di ECMO VA. La decisione definitiva sulla opportunità o meno di procedere al posizionamento dell' avrebbe dovuto in particolare essere adottata Pt_6
anche dal cardiochirurgo, non essendosi certo in presenza di un tecnico non medico, mero esecutore delle disposizioni assunte da altri ed anzi dovendosi affermare che anche il cardiochirurgo fa parte dello shock team.
Si legge infatti in consulenza che solo dopo la mancata risposta alla terapia farmacologica restava probabilmente l'unica possibilità di sostenere la funzione di circolo mediante ECMO, che a seguito di consulenza cardiochirurgica eseguita poco dopo le ore 11,00 del 17 gennaio 2018, veniva posizionata alle ore 12,54.
Successivamente infatti alla prima fase PCI primaria tempestivamente eseguita (secondo le linee guida, entro 12 h dall'insorgenza dei sintomi e nei 120 min dalla diagnosi di STEMI), il controllo ecocardiografico mostrava ancora una severa disfunzione biventricolare con frazione di eiezione quantificata in 10-15%. Si procedeva quindi altrettanto correttamente con l'infusione di farmaci inotropi quali la dobutamina e adrenalina e, considerata la mancata risposta, si decideva di contattare il cardiochirurgo per la consulenza sul posizionamento dell'ECMO. Alle ore 11,10 si procedeva con intubazione orotracheale e collegamento a ventilatore meccanico e alle ore 12,54 veniva posizionato l'ECMO.
Integrato lo shock team anche con il cardiochirurgo dopo le ore 11,00, c'è da ritenere che la successiva discussione tra i sanitari avrà certamente coinvolto la valutazione puramente medica sull'efficacia terapeutica del trattamento, avendo ormai già purtroppo riscontrato i sanitari la refrattarietà ai trattamenti precedenti, a fronte dei rischi e della invasività per il paziente dell'intervento e senza una minima prospettive di adozione di altre pratiche dopo l'attivazione dell'ECMO; discussione che altrettanto certamente allora non sarà stata senza coinvolgimento anche delle notorie implicazioni etiche connesse al ricorso all'ECMO.
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E sotto tale profilo – rileva da ultimo questa Corte - non manca chi, in relazione al ricorso all'utilizzo dell'ECMO in tali situazioni di sostanziale morte quasi imminente, afferma che
“mettere la morte in standby a volte serve a poco, se in standby oltre alla morte ci va anche la vita”.
Presa allora la difficilissima e delicata decisione da parte dello shock team ed eseguito l'intervento di posizionamento, che non si attua certo in pochi istanti, l'orario riportato in cartella delle ore 12,54 fa evidentemente riferimento al momento in cui la macchina, già installata, ha preso a funzionare ed a consentire la respirazione extracorporea del paziente.
Davvero nessun rilievo può essere mosso ai sanitari del P.O. convenuto.
2.2-D'altra parte, e per concludere, vi è in atti la prova che, pur se eseguito il posizionamento dell'ECMO nell'immediatezza della somministrazione del trattamento farmacologico (senza pertanto neanche monitorare per un apprezzabile lasso di tempo la reazione a quel trattamento)
e senza consentire al cardiochirurgo di partecipare fattivamente alla assunzione della difficile decisione di posizionare l'ECMO (che oltretutto proprio cardiochirurgo avrebbe dovuto posizionare), lo stesso non avrebbe potuto purtroppo condurre a risultati diversi da quelli poi verificatisi.
Diversamente infatti da quanto ritenuto dal consulente di parte appellante, che assume come disfunzione di organo o ipossia cerebrale non si fossero verificate prima del mancato posizionamento tempestivo del device, il paziente già in corso di procedura di PCI (quindi nel primissimo periodo del ricovero) veniva descritto in uno “stato di coma”, e poi alle ore 11,05, come da relazione di assistenza rianimatoria, veniva descritto come “non più rispondente agli stimoli verbali” e alle ore 11,10 “nessuna ripresa della coscienza” e “anurico”; si chè l'evento appariva ed era già al momento della decisione di richiedere la consulenza cardiochirurgica inevitabilmente ormai certo e prossimo ed il posizionamento del device, per quanto anticipato innaturalmente (rispetto, secondo quanto detto, le linee guida sicuramente dell'epoca) non avrebbe minimamente aumentato in modo apprezzabile le chance di sopravvivenza del paziente.
Seppure pertanto volesse ritenersi che l'allegazione attorea abbia voluto invocare il riconoscimento di un cd danno da perdita di chance da sopravvivenza, non potrebbe che prendersi atto dell'assenza dei necessari presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta in rilievo (da ultimo
Cassazione civile sez. III, 05/02/2025, (ud. 20/01/2025, dep. 05/02/2025), n.2861
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3- Sulle spese processuali
Conclude sul punto la parte appellata al capo 7, formulando la seguente richiesta: “7) n ogni caso, condannare gli appellanti in via solidale tra loro ovvero, in subordine, pro quota, al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio di appello e di quelli del primo grado e al pagamento delle spese e degli onorari di lite del giudizio di A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al n. 1426/19
RG. del Tribunale di Chieti, compresi i compensi maturati dai consulenti tecnici d'ufficio e dai Cont consulenti nominati dalla .”
La richiesta di cui al suddetto punto 7, peraltro cumulata con quella relativa alle spese anche del presente grado, non risulta trasfusa in uno specifico capo impugnatorio, per struttura e forma sussumibile sub-specie “appello incidentale”; valutazione che si conferma anche alla luce dal contenuto della dichiarazione resa da quella difesa ai fini del contributo.
Procedendo allora questa Corte alla conferma della sentenza qui gravata, e non ad una riforma anche solo parziale, e non potendosi pertanto rimuovere quella statuizione del giudice di priomo grado per iniziativa sostanzialmente officiosa, non può esservi spazio per la valutazione della richiesta formulata dalla appellata di condanna della controparte al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio del primo grado e al pagamento delle spese e degli onorari di lite del giudizio di A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al n. 1426/19 RG. del Tribunale di Chieti,
Cont compresi i compensi maturati dai consulenti tecnici d'ufficio e dai consulenti nominati dalla .
Atteso invece l'esito di rigetto dell'appello, le spese del presente grado devono seguire la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando lo scaglione indeterminabile (complessità bassa) delle tabelle vigenti e liquidando per la fase istruttoria la tariffa ai minimi (stante il mancato espletamento della stessa), ma tenuto conto della fase di trattazione (Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ).
Non si rinvengo in particolare ragione idonee a motivare ex art. 91 e Corte Cost. nr. 77/18 un provvedimento di compensazione delle spese di lite.
L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1. rigetta l'appello;
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2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.946,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge;
3. si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della in data 16/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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