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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1947/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1947/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ONroparte_1 P.IVA_1
TT NI (C.F. , MB DR (CF: C.F._1
) e (CF: ) C.F._2 Parte_1 C.F._3
APPELLANTE contro
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MARCO CP_2 C.F._4
LL (CF ) C.F._5
APPELLATA
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc emessa dal Tribunale di SS in data
2/09/2023 e pubblicata il 04/09/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 In data 13/11/2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto da , avverso l'ordinanza del 2.09.2023 emessa CP_1 dal Tribunale civile di SS nella causa R.G. 314/2021 e pubblicata il 4.09.2023 a ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in accoglimento del presente appello riformare la ordinanza impugnata emessa il 2.09.2023 e pubblicata il 4.09.2023 dal Tribunale di SS Dr.ssa Frosini per quanto esposto in narrativa, accertando la intervenuta prescrizione dei Buoni Postali a termine oggetto di giudizio. - condannare alla CP_2 restituzione di quanto medio tempore corrisposto da a titolo di sorta CP_1 capitale e spese legali del giudizio di primo grado in esecuzione della sentenza. In ogni caso con il favore delle spese dei due gradi di giudizio.”
Per la parte appellata: “CHIEDE che la Corte d'appello di Firenze voglia rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile ovvero infondato. In denegata ipotesi di accoglimento del gravame Voglia la corte d'appello confermare la sentenza con diversa motivazione accogliendo la domanda subordinata iniziale della signora per i motivi sopra espressi, quindi CP_2 confermare la condanna della convenuta al pagamento della fruttificazione a titolo di responsabilità contrattuale, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese diritti ed onorari e condanna di controparte.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata il 04/09/2023, il Tribunale di
SS ha così deciso:
“accerta il diritto della ricorrente, in quanto non prescritto, al rimborso di capitale ed interessi di cui ai buoni postali fruttiferi per cui è causa;
condanna al rimborso del capitale di € 8.000,00 ed alla ONroparte_1 liquidazione degli interessi maturati in favore della ricorrente;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in favore di quest'ultima in euro 2.547,00, oltre rimborso spese forfetario in ragione del 15%, iva e cap come per legge”.
pagina 2 di 16 Tale pronuncia è stata emessa sulle domande di , volte a sentir CP_2 dichiarare ed accertare il proprio diritto alla riscossione di cinque buoni postali e conseguentemente, condannare al rimborso del capitale ONroparte_1 pari ad € 8.000,00.
In particolare, la aveva allegato di avere sottoscritto, nel 2007, tre CP_2 buoni postali da € 1.000,00 cadauno e due buoni postali da € 2.500,00 cadauno, per un totale di € 8.000,00, deducendo, altresì, che nell'occasione il personale dell'ufficio postale le aveva riferito che i buoni avevano una durata di cinque anni.
Aveva dichiarato, inoltre, la ricorrente di avere chiesto, nel 2019, il rimborso dei buoni in oggetto, che, tuttavia, le era stato negato da con la CP_1 motivazione che il credito era prescritto.
In ragione di tale diniego, pertanto la aveva proposto reclamo, CP_2 procedimento conclusosi anch'esso con risposta negativa di . ONroparte_1
A sostegno della propria tesi, la ricorrente aveva assunto che quando, come nel caso di specie, il buono postale non contiene il termine di scadenza della fruttificazione, non è possibile per l'avente diritto individuare il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione.
Si era costituita in giudizio la convenuta contestando gli assunti attorei e concludendo per il rigetto delle domande in quanto infondate.
A fronte dell'accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da CP_2
, con atto di citazione, regolarmente notificato, (di
[...] ONroparte_1 seguito solo o anche APPELLANTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, CP_3 innanzi questa Corte di Appello, la stessa (di seguito anche APPELLATA) CP_2 proponendo gravame avverso la suddetta pronuncia per i seguenti motivi di appello:
1. Sull'eccezione preliminare di mancanza di legittimazione passiva di
[...]
; CP_1 pagina 3 di 16 2. Sulla prescrizione dei buoni postali fruttiferi e mancata prova della consegna del . Parte_2
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della ordinanza decisoria gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_2 contestato, perché infondate, le censure mosse nei confronti della ordinanza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 13/11/2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare
con la sua comparsa conclusionale del 2/10/2025 ha eccepito CP_2 che l'APPELLANTE non ha depositato le proprie conclusioni scritte e conseguentemente ha chiesto una valutazione sul punto.
In riferimento a ciò, il Collegio rileva che secondo la Suprema Corte
“la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (Cass. Ordinanza n. 12756 del 09/05/2024).
Orbene, dall'esame del comportamento processuale complessivo tenuto dall'APPELLANTE non è possibile desumere la volontà della stessa di rinunciare pagina 4 di 16 alle domande precisate nell'atto di citazione in appello, sebbene non riproposte negli atti successivi, posto che la rinuncia ad una domanda ritualmente introdotta nel giudizio richiede una volontà inequivoca in tal senso, che è mancata nel caso di specie, dove, all'opposto, emerge una linea difensiva che appare incompatibile con la presunzione di abbandono delle originarie domande e contestazioni.
Nel merito
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della ordinanza decisoria impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata
Con il primo motivo, l'APPELLANTE critica l'ordinanza decisoria nella parte in cui ha ritenuto sussistente in capo a sé la legittimazione passiva, in primo luogo ON perché non essa era stata ritenuta una mera collocatrice dei sul presupposto che al caso de quo, fosse applicabile unicamente il DPR n. 156/1973 e non già il
D.M. 5.12.2003 (che ha disposto il subentro dello stesso alla Cassa CP_5
Depositi e Prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione si quest'ultima ONr in inclusi accessori e garanzie derivanti da relativi alle serie e CP_1 sottoscritti nei termini indicati nell'elenco 2 allegato al medesimo Decreto) e, in secondo luogo, poiché nei rapporti con i risparmiatori, era espressamente CP_1 indicata come il soggetto tenuto a rimborsare i buoni postali.
Replica l'APPELLATA sostenendo l'infondatezza del motivo in questione e ritenendo, al contrario, la decisione del Giudice di prime cure ineccepibile e conforme a diritto.
Al riguardo il Collegio rileva che l'art. 5 D.L. n. 269/2003 convertito con legge
326/2003, nel regolamentare la “trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni” ha demandato ad apposito decreto ministeriale di determinare pagina 5 di 16 tra l'altro “le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze”. In attuazione di tale previsione di legge il Decreto ministeriale del
05.12.2003 ha previsto, all'art. 3, comma 4: “Il Ministero dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, inclusi le garanzie e gli accessori, derivanti da: [..] c) buoni fruttiferi postali relativi alle serie e sottoscritti nei termini indicati nell'allegato elenco n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Tuttavia, il subentro del ha avuto ad oggetto, unicamente, le funzioni e CP_5 le garanzie già di Cassa depositi e prestiti, fermo restando, per il resto, la disciplina previgente. In altri termini, il D.M.
5.12.2003 ha regolamentato i rapporti interni di provvista tra e Cassa depositi e prestiti, mentre non CP_5 ha inciso sulle attribuzioni e le competenze di CP_1
Pertanto, nel caso in esame - come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado - deve trovare ancora applicazione, per la disciplina del rapporto, il D.P.R.
n. 156 del 29/03/1973, secondo il quale, per l'appunto, sono gli uffici postali che
“rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione” (art. 171) e “i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione” (art. 178).
Il rapporto processuale risulta dunque correttamente instaurato nei confronti di ON
che è il soggetto che ha emesso i in questione (sia pure per conto, di CP_1
Cassa Depositi e Prestiti).
L'ordinanza impugnata va, dunque, sul punto confermata
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Co Con il secondo motivo critica l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. nella parte in cui ON il Tribunale ha ritenuto i (di seguito intestati alla ONroparte_6
pagina 6 di 16 non in quanto titoli contrattuali le cui condizioni erano Pt_3 Parte_4 prevalenti su quelle indicate nei Decreti Ministeriali di emissione.
Il particolare POSTE precisa che, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di ON prime cure, i cinque in ragione della data di collocamento della serie “18U”, appartenevano alla tipologia 18Mesi e, pertanto, avevano una durata massima di
18 mesi dalla data di sottoscrizione ed erano liquidabili alla scadenza del diciottesimo mese. Inoltre, l'APPELLANTE, sottolinea che non vi fossero stati, nel frattempo, atti interruttivi della “prescrizione non potendosi considerare idonea la richiesta di certificazione ai fini ISEE rilasciata dall'intermediario”.
ON Pertanto, a suo dire, i sarebbero titoli di legittimazione e non titoli di credito e troverebbero, quindi, diretta disciplina nella legge e non nelle pattuizioni in essi contenute.
Replica l'APPELLATA, sostenendo l'infondatezza del motivo in esame, in quanto la prescrizione risultava interrotta per esplicito riconoscimento di debito da parte di Co
contenuto nelle dichiarazioni di quest'ultima ai fini ISEE, per gli anni 2018 e
2019, rilasciate in data 3.02.2019 ed in data 5.02.2020.
Dopodiché, la rileva che ha richiamato il D.M. 19.03.2000, ma CP_2 CP_1 non ha provato di aver assolto alle obbligazioni sulla stessa gravanti, proprio in forza di tale provvedimento ovvero non ha dimostrato di aver consegnato e pubblicato il foglio informativo previsto dal Decreto in oggetto e, quindi, per questo, avrebbe dovuto essere condannata oltre al rimborso dei buoni fruttiferi, anche al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale.
Al riguardo il Collegio rileva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che “i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cod. civ. (cfr., Cass., SU, n. 3963 /2019), sicché la loro disciplina è contenuta non solo in un contratto tra (che è mero collettore ONroparte_1 delle risorse finanziarie) ed il sottoscrittore, ma anche nelle norme di cui al d.P.R. pagina 7 di 16 n. 156/1973, al d.P.R. n. 256/89 e nei relativi decreti ministeriali che di volta in volta vengono emessi e che ne disciplinano la materia, istituendo le varie serie di buoni. I diritti spettanti ai titolari dei buoni sono disciplinati dai decreti ministeriali in materia, che sono idonei, per giurisprudenza costante, ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., così come stabilito anche nella già menzionata Cass. SU, n. 3963/2019, la quale ha pure escluso
l'applicazione ai buoni medesimi della disciplina in materia di tutela dei consumatori ed in particolare delle norme relative all'imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti volti a garantire la libera autodeterminazione ed ha espressamente sancito che l'effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali relative ai BPF si realizza con la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dei decreti emessi in materia. Conseguentemente, le Sezioni
Unite hanno concluso nel senso che deve escludersi la sussistenza di obblighi informativi ulteriori che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi o che sia onerata di attività ulteriori non regolamentate ONroparte_1 dai dd.mm. di volta in volta emessi (v. anche Cass. 8 aprile 2025, n. 9202)
Occorre considerare, inoltre, che, pure volendosi prescindere dal rilievo che la prescrizione può ben essere interrotta da atti stragiudiziali, che di certo non sono impediti da situazioni di incertezza, l'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., è fatta consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo
(cfr. Cass. nn. 13343 del 2022; Cass. n. 2126 del 2014; Cass. n. 3584 del 2012;
Cass. n. 21495 del 2005), non già, dunque, l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo.
Del resto, è consolidato orientamento quello per cui l'inerzia, dovuta ad ignoranza del proprio diritto, e così all'incertezza di averlo, non impedisce il decorso della prescrizione (cfr. Cass. n. 13343 del 2022; Cass. nn. 19193 e 22072 del 2018): a pagina 8 di 16 maggior ragione, quindi, non lo impedisce l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 21905 del 2025)
Oltre a ciò, va ancora aggiunto, come ritenuto già in un'altra causa, dove è stata affrontata una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella per cui è lite, che i D.M. Economia e Finanze, contenenti il regolamento legale ed economico di tali buoni postali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, inducono a ritenere la sussistenza di una presunzione assoluta di conoscenza degli stessi in capo ai risparmiatori, potendo quest'ultimi agevolmente prenderne cognizione mediante la consultazione della relativa G.U.; ragion per cui questo Collegio ritiene che il fondamentale e determinante obbligo informativo possa ritenersi in tal modo assolto (vedi da ultimo Cass. ordinanza n. 33631/2024 del 20.12.2024, sulla scia di SS.UU n. 3963/2019).
Sussiste, quindi, un onere per il titolare di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi. Tali informazioni possono essere facilmente ricavate consultando i siti di Cassa Depositi e Prestiti Spa e di
[...]
o del D.M. Ministero del Tesoro che ha regolato l'emissione della CP_1 specifica serie dei buoni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, senza che l'eventuale mancata consegna del foglio informativo incida su ciò.
Nessuna rilevanza infatti, sul piano giuridico assume, con riferimento al decorso del termine prescrizionale, la dedotta circostanza della mancata consegna alla del foglio informativo, imposta all'emittente dagli artt. 3 e 6 del DM CP_2
19.12.2000, in quanto, tale mancanza “potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale
pagina 9 di 16 o, magari, effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21905 del 2025).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, pertanto, nel caso di specie, il termine di prescrizione ordinario decennale dei BPF serie 18U oggetto di causa, si sarebbe potuta ricavare agevolmente dal D.M. 19.12.2000, pubblicato in
G.U. n.300 del 27.12.2000 (come indicato sul timbro apposto sul retro di ciascun buono) ove all'art. 8, prevede che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda capitale ed interessi”.
Si riproduce di seguito il retro dei BPF in questione:
pagina 10 di 16 Come si può notare in ciascuno dei BPF è presente la seguente dicitura:
“Data di scadenza” che, sebbene non sia stata indicata espressamente nei buoni in oggetto, sicuramente era deducibile dall'indicazione, nei medesimi, della data di emissione (18.05.2007 per i primi due e 12.12.2007 per gli ultimi tre) e della serie di apparenza (18U per quelli del maggio 2007 e 1B8, emessi nel dicembre
2007, tutti con durata di 18 mesi).
Quindi, il fatto che la scadenza dei buoni non fosse leggibile nei timbri apposti, di certo non avrebbe potuto implicare la mancanza di scadenza dei BPF ed un'anomala imprescrittibilità del diritto alla restituzione, ma unicamente la necessità di far riferimento alle prescrizioni del decreto ivi richiamato (il DM
19.12.2000), in assenza di regolamentazione espressa su ciascuno titolo.
Pertanto, poiché i BFP in oggetto sono stati emessi, rispettivamente, due in data
18.05.2007 e gli altri tre in data 12.12.2007, dal giorno di scadenza dei 18 mesi, pagina 11 di 16 (fissata nel mese di novembre 2008 per i primi e nel mese di giugno 2009 per gli altri tre) è iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione, che è terminato precisamente, per i primi due il 18.11.2018 e per gli altri tre il
12.06.2019.
Conseguentemente, quando nel dicembre del 2019, la ha richiesto il CP_2 rimborso dei suddetti buoni fruttiferi, contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice di primo grado, ha correttamente negato il pagamento, in quanto CP_1 il relativo diritto risultava ormai prescritto.
Non rileva il fatto che, come sostenuto dall'APPELLATA, i titoli in questione erano stati indicati nella documentazione relativa alla giacenza media dell'anno 2018, ai fini ISEE 2020 ed in quella dell'anno 2019, ai fini ISEE 2021, posto che, come si legge nelle note di tali dichiarazioni delle POSTE, per i prodotti con giacenza media sono mostrati anche i rapporti che, nel corso dell'anno, si sono “estinti”:
ON Pertanto, la presenza dei n. 5 nella certificazione della giacenza media riferita all'anno 2018 e la rimanente presenza dei soli n. 3 buoni, nella dichiarazione dell'anno 2019 - in quanto i primi già prescritti - forniscono unicamente la giusta informazione che per alcuni mesi di tali anni, prima di estinguersi, i buoni in oggetto erano stati attivi, avendo contribuito alla consistenza media del patrimonio mobiliare della e non realizzano, invece, come auspicato da CP_2 quest'ultima, alcun riconoscimento di debito, che presuppone la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e rivela il carattere della volontarietà. pagina 12 di 16 “Volontarietà” non riscontrabile nel caso in esame, posto che la certificazione della giacenza media è un documento meramente dichiarativo e informativo, con il quale la Banca o PI, attestano, su richiesta del cliente o di un terzo (ad es. per
ISEE, caso de quo), unicamente la media aritmetica del saldo conto in un determinato periodo storico. Tale certificazione, pertanto, non contiene alcuna dichiarazione di volontà delle ma solo una rappresentazione contabile di CP_1 dati che non può certo essere considerata un “impegno a pagare”.
A ciò si aggiunga che “la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto”
(Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 31818 del 10/12/2024) e che nella fattispecie CP_1
ha dimostrato l'avvenuta estinzione del credito della per intervenuta Pt_3 prescrizione.
Sul punto, pertanto, la sentenza va riformata e va accertata l'intervenuta prescrizione del diritto in questione.
III. Riguardo alla domanda subordinata formulata in primo grado da parte
APPELLATA rimasta assorbita e riproposta in questa sede, nell'ipotesi di accoglimento del gravame, il Collegio precisa che non può essere fonte di responsabilità risarcitoria di l'inadempimento dell'obbligo di consegna del CP_1 foglio informativo stabilito dagli artt. 3 e 6 del DM 19.12.2000, dovendo ritenersi che detta violazione sia stata ininfluente, sotto il profilo causale, nella determinazione del danno subito (derivante dalla mancata riscossione dei buoni per intervenuta prescrizione dei medesimi).
Difatti, la predetta condotta colposa negligente e di inerzia della - Pt_3 consistita nel non aver attinto direttamente al DM di riferimento per ricavare il pagina 13 di 16 ON regime giuridico e prescrizionale dei ovvero nel non avere richiesto in proposito tempestive informazioni presso gli uffici postali o tramite il portale internet di , nonostante la consapevolezza che i buoni fossero a CP_1 termine - assurge a causa efficiente idonea ad interrompere il nesso di causalità tra detto secondario inadempimento (mancata consegna del foglio informativo) e le conseguenze dannose derivate dalla prescrizione.
Infatti, non è pensabile invocare la tutela dell'affidamento nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità medianti i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere (nel caso di specie il regime di prescrizione dei buoni, pubblicato sulla G.U.)
Peraltro, è dato ritenere, in via presuntiva, che tutte le notizie fossero state messe a disposizione degli investitori, nei locali degli Uffici Postali (come prescritto nel D.M. istitutivi dei buoni), in modo tale da garantire la conoscenza e comunque la conoscibilità delle condizioni dei buoni da parte del risparmiatore diligente, non essendo state neppure allegate circostanze di segno contrario.
In conclusione, la domanda dell'APPELLATA di condanna di al risarcimento CP_1 dei danni contrattuali e/o precontrattuali non può essere accolta.
IV. ha chiesto la condanna di alla restituzione di quanto CP_1 CP_2 medio tempore da essa corrisposto, in esecuzione della pronuncia impugnata, a titolo di sorte capitale e spese legali del giudizio di primo grado.
L'avvenuto pagamento di quanto dovuto in esecuzione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. non è, tuttavia contestato, essendo contestato in radice solo l'appello, ritenendo la di aver diritto al rimborso dei BPF. CP_2
Può pertanto condannarsi la a restituire a quanto da questa CP_2 CP_1 pagato in esecuzione della ordinanza impugnata. Non sono dovuti interessi in quanto non richiesti.
pagina 14 di 16 V. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede in prevalenza e sostanzialmente vittoriosa nel merito POSTE) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del CP_2
D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi a fronte della scarsa complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di , avverso l'ordinanza ex ONroparte_1 CP_2 art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di SS in data 02/09/2023 e pubblicata il 04/09/2023, così provvede:
1. ACCOGLIE IN PARTE l'appello nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata ordinanza, ACCERTA la prescrizione del diritto di al rimborso di capitale ed interessi di cui ai buoni postali CP_2 fruttiferi per cui è causa e RESPINGE tutte le domande proposte dalla medesima;
2. DA a restituire a quanto da CP_2 ONroparte_1 questa pagato in esecuzione della ordinanza impugnata;
3. DA l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 6.506,00 (€ 2.540,00 + € 3.966,00) per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
pagina 15 di 16 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1947/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ONroparte_1 P.IVA_1
TT NI (C.F. , MB DR (CF: C.F._1
) e (CF: ) C.F._2 Parte_1 C.F._3
APPELLANTE contro
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MARCO CP_2 C.F._4
LL (CF ) C.F._5
APPELLATA
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc emessa dal Tribunale di SS in data
2/09/2023 e pubblicata il 04/09/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 In data 13/11/2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto da , avverso l'ordinanza del 2.09.2023 emessa CP_1 dal Tribunale civile di SS nella causa R.G. 314/2021 e pubblicata il 4.09.2023 a ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in accoglimento del presente appello riformare la ordinanza impugnata emessa il 2.09.2023 e pubblicata il 4.09.2023 dal Tribunale di SS Dr.ssa Frosini per quanto esposto in narrativa, accertando la intervenuta prescrizione dei Buoni Postali a termine oggetto di giudizio. - condannare alla CP_2 restituzione di quanto medio tempore corrisposto da a titolo di sorta CP_1 capitale e spese legali del giudizio di primo grado in esecuzione della sentenza. In ogni caso con il favore delle spese dei due gradi di giudizio.”
Per la parte appellata: “CHIEDE che la Corte d'appello di Firenze voglia rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile ovvero infondato. In denegata ipotesi di accoglimento del gravame Voglia la corte d'appello confermare la sentenza con diversa motivazione accogliendo la domanda subordinata iniziale della signora per i motivi sopra espressi, quindi CP_2 confermare la condanna della convenuta al pagamento della fruttificazione a titolo di responsabilità contrattuale, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese diritti ed onorari e condanna di controparte.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata il 04/09/2023, il Tribunale di
SS ha così deciso:
“accerta il diritto della ricorrente, in quanto non prescritto, al rimborso di capitale ed interessi di cui ai buoni postali fruttiferi per cui è causa;
condanna al rimborso del capitale di € 8.000,00 ed alla ONroparte_1 liquidazione degli interessi maturati in favore della ricorrente;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in favore di quest'ultima in euro 2.547,00, oltre rimborso spese forfetario in ragione del 15%, iva e cap come per legge”.
pagina 2 di 16 Tale pronuncia è stata emessa sulle domande di , volte a sentir CP_2 dichiarare ed accertare il proprio diritto alla riscossione di cinque buoni postali e conseguentemente, condannare al rimborso del capitale ONroparte_1 pari ad € 8.000,00.
In particolare, la aveva allegato di avere sottoscritto, nel 2007, tre CP_2 buoni postali da € 1.000,00 cadauno e due buoni postali da € 2.500,00 cadauno, per un totale di € 8.000,00, deducendo, altresì, che nell'occasione il personale dell'ufficio postale le aveva riferito che i buoni avevano una durata di cinque anni.
Aveva dichiarato, inoltre, la ricorrente di avere chiesto, nel 2019, il rimborso dei buoni in oggetto, che, tuttavia, le era stato negato da con la CP_1 motivazione che il credito era prescritto.
In ragione di tale diniego, pertanto la aveva proposto reclamo, CP_2 procedimento conclusosi anch'esso con risposta negativa di . ONroparte_1
A sostegno della propria tesi, la ricorrente aveva assunto che quando, come nel caso di specie, il buono postale non contiene il termine di scadenza della fruttificazione, non è possibile per l'avente diritto individuare il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione.
Si era costituita in giudizio la convenuta contestando gli assunti attorei e concludendo per il rigetto delle domande in quanto infondate.
A fronte dell'accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da CP_2
, con atto di citazione, regolarmente notificato, (di
[...] ONroparte_1 seguito solo o anche APPELLANTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, CP_3 innanzi questa Corte di Appello, la stessa (di seguito anche APPELLATA) CP_2 proponendo gravame avverso la suddetta pronuncia per i seguenti motivi di appello:
1. Sull'eccezione preliminare di mancanza di legittimazione passiva di
[...]
; CP_1 pagina 3 di 16 2. Sulla prescrizione dei buoni postali fruttiferi e mancata prova della consegna del . Parte_2
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della ordinanza decisoria gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_2 contestato, perché infondate, le censure mosse nei confronti della ordinanza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 13/11/2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare
con la sua comparsa conclusionale del 2/10/2025 ha eccepito CP_2 che l'APPELLANTE non ha depositato le proprie conclusioni scritte e conseguentemente ha chiesto una valutazione sul punto.
In riferimento a ciò, il Collegio rileva che secondo la Suprema Corte
“la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (Cass. Ordinanza n. 12756 del 09/05/2024).
Orbene, dall'esame del comportamento processuale complessivo tenuto dall'APPELLANTE non è possibile desumere la volontà della stessa di rinunciare pagina 4 di 16 alle domande precisate nell'atto di citazione in appello, sebbene non riproposte negli atti successivi, posto che la rinuncia ad una domanda ritualmente introdotta nel giudizio richiede una volontà inequivoca in tal senso, che è mancata nel caso di specie, dove, all'opposto, emerge una linea difensiva che appare incompatibile con la presunzione di abbandono delle originarie domande e contestazioni.
Nel merito
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della ordinanza decisoria impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata
Con il primo motivo, l'APPELLANTE critica l'ordinanza decisoria nella parte in cui ha ritenuto sussistente in capo a sé la legittimazione passiva, in primo luogo ON perché non essa era stata ritenuta una mera collocatrice dei sul presupposto che al caso de quo, fosse applicabile unicamente il DPR n. 156/1973 e non già il
D.M. 5.12.2003 (che ha disposto il subentro dello stesso alla Cassa CP_5
Depositi e Prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione si quest'ultima ONr in inclusi accessori e garanzie derivanti da relativi alle serie e CP_1 sottoscritti nei termini indicati nell'elenco 2 allegato al medesimo Decreto) e, in secondo luogo, poiché nei rapporti con i risparmiatori, era espressamente CP_1 indicata come il soggetto tenuto a rimborsare i buoni postali.
Replica l'APPELLATA sostenendo l'infondatezza del motivo in questione e ritenendo, al contrario, la decisione del Giudice di prime cure ineccepibile e conforme a diritto.
Al riguardo il Collegio rileva che l'art. 5 D.L. n. 269/2003 convertito con legge
326/2003, nel regolamentare la “trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni” ha demandato ad apposito decreto ministeriale di determinare pagina 5 di 16 tra l'altro “le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze”. In attuazione di tale previsione di legge il Decreto ministeriale del
05.12.2003 ha previsto, all'art. 3, comma 4: “Il Ministero dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, inclusi le garanzie e gli accessori, derivanti da: [..] c) buoni fruttiferi postali relativi alle serie e sottoscritti nei termini indicati nell'allegato elenco n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Tuttavia, il subentro del ha avuto ad oggetto, unicamente, le funzioni e CP_5 le garanzie già di Cassa depositi e prestiti, fermo restando, per il resto, la disciplina previgente. In altri termini, il D.M.
5.12.2003 ha regolamentato i rapporti interni di provvista tra e Cassa depositi e prestiti, mentre non CP_5 ha inciso sulle attribuzioni e le competenze di CP_1
Pertanto, nel caso in esame - come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado - deve trovare ancora applicazione, per la disciplina del rapporto, il D.P.R.
n. 156 del 29/03/1973, secondo il quale, per l'appunto, sono gli uffici postali che
“rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione” (art. 171) e “i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione” (art. 178).
Il rapporto processuale risulta dunque correttamente instaurato nei confronti di ON
che è il soggetto che ha emesso i in questione (sia pure per conto, di CP_1
Cassa Depositi e Prestiti).
L'ordinanza impugnata va, dunque, sul punto confermata
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Co Con il secondo motivo critica l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. nella parte in cui ON il Tribunale ha ritenuto i (di seguito intestati alla ONroparte_6
pagina 6 di 16 non in quanto titoli contrattuali le cui condizioni erano Pt_3 Parte_4 prevalenti su quelle indicate nei Decreti Ministeriali di emissione.
Il particolare POSTE precisa che, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di ON prime cure, i cinque in ragione della data di collocamento della serie “18U”, appartenevano alla tipologia 18Mesi e, pertanto, avevano una durata massima di
18 mesi dalla data di sottoscrizione ed erano liquidabili alla scadenza del diciottesimo mese. Inoltre, l'APPELLANTE, sottolinea che non vi fossero stati, nel frattempo, atti interruttivi della “prescrizione non potendosi considerare idonea la richiesta di certificazione ai fini ISEE rilasciata dall'intermediario”.
ON Pertanto, a suo dire, i sarebbero titoli di legittimazione e non titoli di credito e troverebbero, quindi, diretta disciplina nella legge e non nelle pattuizioni in essi contenute.
Replica l'APPELLATA, sostenendo l'infondatezza del motivo in esame, in quanto la prescrizione risultava interrotta per esplicito riconoscimento di debito da parte di Co
contenuto nelle dichiarazioni di quest'ultima ai fini ISEE, per gli anni 2018 e
2019, rilasciate in data 3.02.2019 ed in data 5.02.2020.
Dopodiché, la rileva che ha richiamato il D.M. 19.03.2000, ma CP_2 CP_1 non ha provato di aver assolto alle obbligazioni sulla stessa gravanti, proprio in forza di tale provvedimento ovvero non ha dimostrato di aver consegnato e pubblicato il foglio informativo previsto dal Decreto in oggetto e, quindi, per questo, avrebbe dovuto essere condannata oltre al rimborso dei buoni fruttiferi, anche al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale.
Al riguardo il Collegio rileva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che “i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cod. civ. (cfr., Cass., SU, n. 3963 /2019), sicché la loro disciplina è contenuta non solo in un contratto tra (che è mero collettore ONroparte_1 delle risorse finanziarie) ed il sottoscrittore, ma anche nelle norme di cui al d.P.R. pagina 7 di 16 n. 156/1973, al d.P.R. n. 256/89 e nei relativi decreti ministeriali che di volta in volta vengono emessi e che ne disciplinano la materia, istituendo le varie serie di buoni. I diritti spettanti ai titolari dei buoni sono disciplinati dai decreti ministeriali in materia, che sono idonei, per giurisprudenza costante, ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., così come stabilito anche nella già menzionata Cass. SU, n. 3963/2019, la quale ha pure escluso
l'applicazione ai buoni medesimi della disciplina in materia di tutela dei consumatori ed in particolare delle norme relative all'imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti volti a garantire la libera autodeterminazione ed ha espressamente sancito che l'effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali relative ai BPF si realizza con la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dei decreti emessi in materia. Conseguentemente, le Sezioni
Unite hanno concluso nel senso che deve escludersi la sussistenza di obblighi informativi ulteriori che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi o che sia onerata di attività ulteriori non regolamentate ONroparte_1 dai dd.mm. di volta in volta emessi (v. anche Cass. 8 aprile 2025, n. 9202)
Occorre considerare, inoltre, che, pure volendosi prescindere dal rilievo che la prescrizione può ben essere interrotta da atti stragiudiziali, che di certo non sono impediti da situazioni di incertezza, l'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., è fatta consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo
(cfr. Cass. nn. 13343 del 2022; Cass. n. 2126 del 2014; Cass. n. 3584 del 2012;
Cass. n. 21495 del 2005), non già, dunque, l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo.
Del resto, è consolidato orientamento quello per cui l'inerzia, dovuta ad ignoranza del proprio diritto, e così all'incertezza di averlo, non impedisce il decorso della prescrizione (cfr. Cass. n. 13343 del 2022; Cass. nn. 19193 e 22072 del 2018): a pagina 8 di 16 maggior ragione, quindi, non lo impedisce l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 21905 del 2025)
Oltre a ciò, va ancora aggiunto, come ritenuto già in un'altra causa, dove è stata affrontata una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella per cui è lite, che i D.M. Economia e Finanze, contenenti il regolamento legale ed economico di tali buoni postali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, inducono a ritenere la sussistenza di una presunzione assoluta di conoscenza degli stessi in capo ai risparmiatori, potendo quest'ultimi agevolmente prenderne cognizione mediante la consultazione della relativa G.U.; ragion per cui questo Collegio ritiene che il fondamentale e determinante obbligo informativo possa ritenersi in tal modo assolto (vedi da ultimo Cass. ordinanza n. 33631/2024 del 20.12.2024, sulla scia di SS.UU n. 3963/2019).
Sussiste, quindi, un onere per il titolare di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi. Tali informazioni possono essere facilmente ricavate consultando i siti di Cassa Depositi e Prestiti Spa e di
[...]
o del D.M. Ministero del Tesoro che ha regolato l'emissione della CP_1 specifica serie dei buoni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, senza che l'eventuale mancata consegna del foglio informativo incida su ciò.
Nessuna rilevanza infatti, sul piano giuridico assume, con riferimento al decorso del termine prescrizionale, la dedotta circostanza della mancata consegna alla del foglio informativo, imposta all'emittente dagli artt. 3 e 6 del DM CP_2
19.12.2000, in quanto, tale mancanza “potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale
pagina 9 di 16 o, magari, effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21905 del 2025).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, pertanto, nel caso di specie, il termine di prescrizione ordinario decennale dei BPF serie 18U oggetto di causa, si sarebbe potuta ricavare agevolmente dal D.M. 19.12.2000, pubblicato in
G.U. n.300 del 27.12.2000 (come indicato sul timbro apposto sul retro di ciascun buono) ove all'art. 8, prevede che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda capitale ed interessi”.
Si riproduce di seguito il retro dei BPF in questione:
pagina 10 di 16 Come si può notare in ciascuno dei BPF è presente la seguente dicitura:
“Data di scadenza” che, sebbene non sia stata indicata espressamente nei buoni in oggetto, sicuramente era deducibile dall'indicazione, nei medesimi, della data di emissione (18.05.2007 per i primi due e 12.12.2007 per gli ultimi tre) e della serie di apparenza (18U per quelli del maggio 2007 e 1B8, emessi nel dicembre
2007, tutti con durata di 18 mesi).
Quindi, il fatto che la scadenza dei buoni non fosse leggibile nei timbri apposti, di certo non avrebbe potuto implicare la mancanza di scadenza dei BPF ed un'anomala imprescrittibilità del diritto alla restituzione, ma unicamente la necessità di far riferimento alle prescrizioni del decreto ivi richiamato (il DM
19.12.2000), in assenza di regolamentazione espressa su ciascuno titolo.
Pertanto, poiché i BFP in oggetto sono stati emessi, rispettivamente, due in data
18.05.2007 e gli altri tre in data 12.12.2007, dal giorno di scadenza dei 18 mesi, pagina 11 di 16 (fissata nel mese di novembre 2008 per i primi e nel mese di giugno 2009 per gli altri tre) è iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione, che è terminato precisamente, per i primi due il 18.11.2018 e per gli altri tre il
12.06.2019.
Conseguentemente, quando nel dicembre del 2019, la ha richiesto il CP_2 rimborso dei suddetti buoni fruttiferi, contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice di primo grado, ha correttamente negato il pagamento, in quanto CP_1 il relativo diritto risultava ormai prescritto.
Non rileva il fatto che, come sostenuto dall'APPELLATA, i titoli in questione erano stati indicati nella documentazione relativa alla giacenza media dell'anno 2018, ai fini ISEE 2020 ed in quella dell'anno 2019, ai fini ISEE 2021, posto che, come si legge nelle note di tali dichiarazioni delle POSTE, per i prodotti con giacenza media sono mostrati anche i rapporti che, nel corso dell'anno, si sono “estinti”:
ON Pertanto, la presenza dei n. 5 nella certificazione della giacenza media riferita all'anno 2018 e la rimanente presenza dei soli n. 3 buoni, nella dichiarazione dell'anno 2019 - in quanto i primi già prescritti - forniscono unicamente la giusta informazione che per alcuni mesi di tali anni, prima di estinguersi, i buoni in oggetto erano stati attivi, avendo contribuito alla consistenza media del patrimonio mobiliare della e non realizzano, invece, come auspicato da CP_2 quest'ultima, alcun riconoscimento di debito, che presuppone la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e rivela il carattere della volontarietà. pagina 12 di 16 “Volontarietà” non riscontrabile nel caso in esame, posto che la certificazione della giacenza media è un documento meramente dichiarativo e informativo, con il quale la Banca o PI, attestano, su richiesta del cliente o di un terzo (ad es. per
ISEE, caso de quo), unicamente la media aritmetica del saldo conto in un determinato periodo storico. Tale certificazione, pertanto, non contiene alcuna dichiarazione di volontà delle ma solo una rappresentazione contabile di CP_1 dati che non può certo essere considerata un “impegno a pagare”.
A ciò si aggiunga che “la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto”
(Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 31818 del 10/12/2024) e che nella fattispecie CP_1
ha dimostrato l'avvenuta estinzione del credito della per intervenuta Pt_3 prescrizione.
Sul punto, pertanto, la sentenza va riformata e va accertata l'intervenuta prescrizione del diritto in questione.
III. Riguardo alla domanda subordinata formulata in primo grado da parte
APPELLATA rimasta assorbita e riproposta in questa sede, nell'ipotesi di accoglimento del gravame, il Collegio precisa che non può essere fonte di responsabilità risarcitoria di l'inadempimento dell'obbligo di consegna del CP_1 foglio informativo stabilito dagli artt. 3 e 6 del DM 19.12.2000, dovendo ritenersi che detta violazione sia stata ininfluente, sotto il profilo causale, nella determinazione del danno subito (derivante dalla mancata riscossione dei buoni per intervenuta prescrizione dei medesimi).
Difatti, la predetta condotta colposa negligente e di inerzia della - Pt_3 consistita nel non aver attinto direttamente al DM di riferimento per ricavare il pagina 13 di 16 ON regime giuridico e prescrizionale dei ovvero nel non avere richiesto in proposito tempestive informazioni presso gli uffici postali o tramite il portale internet di , nonostante la consapevolezza che i buoni fossero a CP_1 termine - assurge a causa efficiente idonea ad interrompere il nesso di causalità tra detto secondario inadempimento (mancata consegna del foglio informativo) e le conseguenze dannose derivate dalla prescrizione.
Infatti, non è pensabile invocare la tutela dell'affidamento nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità medianti i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere (nel caso di specie il regime di prescrizione dei buoni, pubblicato sulla G.U.)
Peraltro, è dato ritenere, in via presuntiva, che tutte le notizie fossero state messe a disposizione degli investitori, nei locali degli Uffici Postali (come prescritto nel D.M. istitutivi dei buoni), in modo tale da garantire la conoscenza e comunque la conoscibilità delle condizioni dei buoni da parte del risparmiatore diligente, non essendo state neppure allegate circostanze di segno contrario.
In conclusione, la domanda dell'APPELLATA di condanna di al risarcimento CP_1 dei danni contrattuali e/o precontrattuali non può essere accolta.
IV. ha chiesto la condanna di alla restituzione di quanto CP_1 CP_2 medio tempore da essa corrisposto, in esecuzione della pronuncia impugnata, a titolo di sorte capitale e spese legali del giudizio di primo grado.
L'avvenuto pagamento di quanto dovuto in esecuzione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. non è, tuttavia contestato, essendo contestato in radice solo l'appello, ritenendo la di aver diritto al rimborso dei BPF. CP_2
Può pertanto condannarsi la a restituire a quanto da questa CP_2 CP_1 pagato in esecuzione della ordinanza impugnata. Non sono dovuti interessi in quanto non richiesti.
pagina 14 di 16 V. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede in prevalenza e sostanzialmente vittoriosa nel merito POSTE) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del CP_2
D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi a fronte della scarsa complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di , avverso l'ordinanza ex ONroparte_1 CP_2 art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di SS in data 02/09/2023 e pubblicata il 04/09/2023, così provvede:
1. ACCOGLIE IN PARTE l'appello nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata ordinanza, ACCERTA la prescrizione del diritto di al rimborso di capitale ed interessi di cui ai buoni postali CP_2 fruttiferi per cui è causa e RESPINGE tutte le domande proposte dalla medesima;
2. DA a restituire a quanto da CP_2 ONroparte_1 questa pagato in esecuzione della ordinanza impugnata;
3. DA l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 6.506,00 (€ 2.540,00 + € 3.966,00) per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
pagina 15 di 16 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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