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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/09/2025, n. 7748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7748 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
22909/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22909 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa, in via anche Parte_1 C.F._1 disgiunta, dall'Avv. Pierfrancesco de Juliis e dall'Avv. Gabriele Marruzzo, presso i quali domicilia in in Napoli (NA) alla via Calabritto n. 20, giusto mandato in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 mandato in atti dall'Avv. Beatrice GENCHI del Foro di Potenza domiciliato presso la medesima in Matera alla Via Aldo Moro n. 4
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/11/2023 l'istante premetteva che dalla relazione sentimentale con il sig. nasceva il 20/3/2016 la minore;
Controparte_1 Per_1 che dopo la nascita della bambina, incrinatosi il rapporto dei genitori per continue
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incomprensioni, ella lasciava il e decideva di ritornare la figlia presso CP_1
l'abitazione dei propri genitori in ivi trasferendo la residenza di;
che Pt_1 Per_1 con un primo ricorso il instava dinnanzi al Tribunale di Arezzo, luogo CP_1 dell'originaria residenza familiare, per la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla minore, giudizio che si concludeva con la declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice adito;
che su suo ricorso, il Tribunale di
Napoli, ritenendo a sua volta di non essere competente in ragione del trasferimento arbitrario della minore a senza il consenso del padre, sollevava il conflitto di Pt_1 competenza dinnanzi alla Suprema Corte;
con ordinanza del 3/10/2017 la Corte di Cassazione dichiarava, la competenza del Tribunale di Napoli il quale, con ordinanza del 19/12/2018 confermava le precedenti statuizioni dettate in via interlocutoria con provvedimento del 30/05/2018; tale disciplina era modificata con un successivo Decreto della Corte di Appello di Napoli del 11/09/2019 e successivamente, all'udienza del 26/10/2022, le parti raggiungevano un accordo che era omologato dal Collegio;
l'istante deduceva poi che si era sposata con il signor il 3/10/2023, che si era trasferita a Genova dove peraltro Persona_2 aveva ottenuto il trasferimento presso l'Ospedale “Galliera” con la qualifica di infermiera CAT D1; deduceva che la dirigente scolastica dell'Istituto frequentato dalla minore negava il nulla osta al suo trasferimento il diniego del padre, trasferitosi, nelle more, da Arezzo a Matera - la sua città di origine – il quale non si era mai interessato di conoscere le maestre ed i compagni di scuola della minore;
rappresentava la necessità che la minore, ancora residente a presso i nonni Pt_1 materni, si ricongiungesse con lei in tal modo tutelando il diritto della bambina a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ex art. 337 c.c. ed a conservare il suo habitat familiare, essendo stata in passato collocata presso la madre la quale confermava la sua disponibilità a continuare ad accompagnarla presso il padre una volta al mese.
L'istante chiedeva quindi, in via preliminare e cautelare, inaudita altera parte ovvero previa convocazione delle parti, che il Tribunale ordinasse al Caputo di provvedere all'autorizzazione al trasferimento della residenza abituale della minore presso l'attuale nuovo domicilio della madre in Genova nonché al trasferimento della medesima minore presso la scuola individuata dalla madre nel capoluogo ligure.
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Nel merito instava per la parziale modifica delle statuizioni vigenti contenute nel verbale dell'accordo del 26/10/2022 ed in particolare che ella fosse obbligata ad accompagnare la figlia una sola volta al mese a presso la Stazione Garibaldi;
Pt_1 chiedeva infine fosse disposto l'aumento automatico, secondo gli indici ISTAT, dell'assegno di mantenimento per la figlia attualmente di euro 350,00. Per_1
Il Giudice relatore, ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte attesa l'inammissibilità della domanda ex art. 700 cpc per difetto di residualità con riferimento ai provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c., fissava l'udienza di comparizione.
Si costituiva il resistente, il quale contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande della ricorrente ed in via riconvenzionale la collocazione della minore presso di sé in Matera con decorrenza dalla fine dell'anno scolastico con conseguente modifica delle statuizioni patrimoniali.
Alla prima udienza, il Giudice relatore, preso atto che la ricorrente modificava le proprie domande non instando ulteriormente per l'immediatezza dell'autorizzazione al trasferimento della minore a Genova, nelle more dell'istruttoria e sulla base del tenore delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di udienza, confermava la disciplina già vigente dell'affido, della collocazione, della residenza, del contributo al mantenimento del minore in quanto adottata dalle parti su accordo omologato dal Tribunale risalente all'anno precedente l'introduzione del presente giudizio. Il Giudice relatore disponeva inoltre una consulenza tecnica d'ufficio, in ragione delle contrapposte domande di collocazione della minore formulate da ciascuna delle parti e delle ricadute di tale decisione a causa della distanza chilometrica dei luoghi di vita e lavoro dei due genitori, chiedendo al consulente, tra l'altro, di indicare gli elementi significativi per la determinazione del collocamento e conseguentemente dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore.
Dopo l'inizio delle operazioni peritali, le stesse erano sospese a causa dell'istanza di sostituzione del consulente depositata dalla difesa del resistente;
contestualmente anche il CTU dott.ssa chiedeva di essere sostituita Persona_3 ed il Giudice procedeva in conformità nominando il prof. . Per_4
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Si procedeva allo svolgimento delle operazioni peritali ed all'esito del deposito dell'elaborato peritale, il Giudice relatore, ritenuta conclusa l'istruttoria, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente, negli scritti difensivi successivi alla chiusura della fase istruttoria, modificava le proprie richieste instando per l'affidamento esclusivo della minore a lei con immediata autorizzazione al trasferimento della residenza abituale della minore presso il domicilio della madre in Genova e alla iscrizione della minore alla scuola da questa individuata nel capoluogo ligure, con conseguente modifica delle modalità di incontri tra il padre e la minore, confermando il contenuto del verbale di accordo del 26/10/2022, con le seguenti integrazioni e modifiche: i. La disponibilità della madre ad accompagnare la minore a da Genova una sola Pt_1 volta al mese, in luogo di più frequenti trasferte, compatibilmente con le esigenze di lavoro e salute, ii. L'abrogazione della precedente possibilità della madre di accompagnare la minore da Genova a Matera, per motivi economici e logistici, iii.
L'aumento del preavviso delle trasferte a due settimane, per consentire una migliore organizzazione;
infine confermava la richiesta di corresponsione con effetto immediato, dell'assegno di mantenimento per la minore attualmente pari ad euro
350,00, con aggiornamento automatico secondo gli indici ISTAT.
Parte resistente ha concluso confermando le istanze già formulate ed in particolare,
a modifica delle condizioni della relazione genitoriale attualmente in essere, disporre la collocazione della minore presso il padre in Matera con trasferimento della residenza, stabilire che la madre potrà vedere la figlia a due volte al Pt_1 mese presso l'abitazione della sua famiglia di origine, dove ella ha dichiarato di volersi recare periodicamente, previo accordo con il padre da stabilire almeno una settimana prima per consentire la giusta organizzazione dei turni di lavoro rispettivi dei genitori, e comunque giammai in contrasto con l'interesse e le esigenze della minore, favorendo incontri anche più ravvicinati nel tempo, ove possibile sia con la madre, sia con i nonni materni per consentire il mantenimento della relazione significativa con questi ultimi che si è creata per la convivenza pressocchè esclusiva con gli stessi dal tempo del trasferimento della madre a Genova;
mantenere, ferma l'alternanza dei periodi di convivenza di con ciascun genitore per 15 giorni al Per_1 mese nei mesi di giugno, luglio ed agosto di ogni anno, previo accordo fra i genitori e con i Servizi Sociali come investiti secondo le indicazioni del CTU, e in occasione
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delle festività natalizie di inizio anno e pasquali la permanenza presso ciascun genitore secondo la scansione già praticata e risultante dai provvedimenti già in atto, ovvero secondo quella diversa che il Tribunale vorrà individuare nell'interesse della minore;
stabilire a carico della madre ricorrente il versamento della somma mensile di € 350,00, con rivalutazione come per legge, entro la prima settimana di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie in suo favore quale genitore collocatario della minore;
ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. prevedere, in caso di inosservanza da parte della madre delle disposizioni impartite anche in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, alla collaborazione con i Servizi Sociali
o al rispetto delle modalità di frequentazione della minore, ogni provvedimento sanzionatorio ritenuto opportuno, ivi inclusa l'ammonizione formale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno in favore del padre deducente e/o a favore dello Stato, nonché, in caso di reiterate violazioni, la revisione o limitazione delle modalità dei diritti di visita, nell'esclusivo interesse della minore;
adottare comunque tutte le misure ritenute utili ed opportune Per_1 nell'interesse esclusivo della minore . Con vittoria di spese anche Per_1 relativamente alla fase cautelare.
In data 26/6/25 il PM concludeva chiedendo che il Tribunale disciplinasse i rapporti prevedendo l'affido ai Servizi Sociali della minore con residenza privilegiata presso il padre e diritto di visita materno almeno due fine settimana al mese, vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, la previsione di un contributo, a carico della madre, per il mantenimento della minore, in € 300 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Preliminarmente, va evidenziato che il Tribunale ritiene di potersi pronunciare senza aver proceduto all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4 c.p.c., sia in ragione dell'età della bambina (nove anni), sia per la situazione psicologica che essa vive e che è emersa durante le operazioni peritali;
invero il consulente ha evidenziato l'ansia e la preoccupazione espressa dalla minore nel partecipare al colloquio peritale in quanto “ il suo sentire di dover scegliere tra il padre e la madre” la preoccupava per quello che avrebbe dovuto dire al consulente e per le conseguenze delle sue affermazioni;
rassicurata dal consulente, la bambina respirava di sollievo per non essere lei a dover decidere sulla situazione e ribadiva che prima del colloquio, piangeva perché “era stanca e non voleva venire a dire con
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chi voleva stare”; la verbalizzazione dinnanzi al consulente della volontà di non essere ascoltata ed il turbamento manifestato dalla minore inducono il Tribunale, che ha sufficienti elementi di giudizio, a non procedere all'ascolto.
Tanto premesso, a giudizio del Collegio, le contrapposte domande vanno esaminate alla luce delle conclusioni del consulente al quale sono stati proposti, con il conferimento dell'incarico, specifici quesiti volti a far emergere la soluzione più idonea a garantire l'interesse della minore ad una crescita serena ed a mantenere, pur a fronte di un'importante distanza chilometrica che separa le residenze dei genitori, una relazione costante ed equilibrata con entrambi.
Il consulente ha svolto il suo mandato mediante i colloqui clinici, realizzati con la duplice finalità, sia anamnestica che strettamente diagnostica, nonché mediante la somministrazione ai periziandi di test – anche specifici per la minore -, successivamente elaborati ed interpretati, le cui risultanze sono state allegate all'elaborato peritale.
Orbene, quanto alle diverse funzioni in cui si esprime in misura adeguata e competente la genitorialità, il consulente ha osservato che la funzione protettiva e di cura è assolta dalla madre in misura solo parziale, non essendo ella riuscita a ridurre gli impatti stressanti sulla bambina delle sue scelte di vita, anche in relazione al suo attribuire sempre agli altri la responsabilità di quello che accade, mentre il padre assolve alla predetta funzione in misura sufficientemente adeguata, sia pure nei limiti del poco tempo a disposizione;
la funzione affettiva è assolta dalla ricorrente adeguatamente, ma in via potenziale, data la sostanziale assenza, almeno nell'ultimo anno, dalla vita della figlia;
anche il padre assolve tale funzione adeguatamente, sia pure parzialmente, in relazione alla sua ridotta presenza;
la madre assolve la funzione emotiva solo parzialmente e in maniera limitata, a causa della sua difficoltà a gestire i propri conflitti emotivi, mentre il padre assolve la predetta funzione in maniera potenzialmente positiva, ma in concreto solo in misura parziale, in relazione alla sua scarsa presenza in concreto.
La ricorrente di fatto non svolge la funzione normativa, avendo delegato i nonni, mentre il padre la assolve adeguatamente seppure limitatamente ai tempi ridotti di permanenza della minore presso di lui;
quanto alla funzione predittiva, essa è assolta solo parzialmente dalla ricorrente, che non è riuscita ad offrire un supporto idoneo alla figlia, nella gestione della vicenda del suo trasferimento, mentre il padre,
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seppure nei limiti temporali e contingenti, svolge tale funzione in maniera sufficientemente adeguata;
la funzione rappresentativa o simbolica è scarsamente assolta dalla madre mentre il padre la assolve compiutamente;
la funzione regolativa non è assolta dalla madre che ha delegato i nonni, mentre il padre la assolve compiutamente;
infine la funzione triadica non è assolta adeguatamente dalla madre mentre il padre la assolve parzialmente vista la sua relazione con i nonni materni della minore che rappresentano per lui un polo di riferimento.
Infine il consulente - dando atto che sussistono difficoltà oggettive complesse e non risolvibili costituite sia dalla circostanza che la coppia genitoriale in senso relazionale non si è mai costituita, essendo cessata la convivenza dopo tre mesi dalla nascita della minore, sia dalla “tri-locazione” - atteso che la madre risiede a
Genova, il padre a Matera e la bambina vive a ove è, di fatto, affidata alle Pt_1 cure dei nonni materni, pur mantenendo un rapporto di frequentazione con il padre, ed essendo inserita, sia pure con ovvi limiti temporali, nel contesto relazionale di costui, a Matera, mentre l'inserimento della minore nell'attuale contesto di vita della madre appare più labile - ha esaminato le possibili soluzioni nell'ottica del minor danno per la minore ritenendo che la più idonea sia l'affidamento temporaneo della minore ai Servizi Sociali con collocazione prevalente presso il padre a Matera.
Il Collegio, condividendo le premesse, il metodo e le conclusioni del consulente, ritiene che la domanda di trasferire la collocazione della minore presso la madre non possa trovare accoglimento, atteso che significherebbe eradicare la bambina dal contesto di vita attuale, senza che vi sia stata nessuna preventiva costruzione di un legame con il contesto nel quale ella andrebbe a vivere che, almeno al momento, risulta critico anche per la relazione tra il marito della ricorrente e la minore come si evince dalle dichiarazioni rese al CTU sia dalla minore (quando afferma che le piace Genova, ma le piace meno il marito della madre) che dalla ricorrente ( quando riferisce delle regole che il marito vuole imporre alla minore); inoltre le criticità rispetto alla funzione triadica manifestate dalla ricorrente renderebbero difficile la gestione integrata della relazione della bambina, specie nell'interazione con il padre. Il CTU ha sul punto evidenziato come dai colloqui sia emerso che la ricorrente “sembra considerare che il suo bisogno, il suo desiderio, la sua pretesa rappresentino sempre l'unica soluzione possibile è che, se l'altro non
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accetta, è sua la responsabilità del mancato accordo”. Tale atteggiamento emerge anche nella sequenza temporale degli eventi che hanno condotto al presente procedimento: a seguito dell'incontro con il futuro marito nel marzo 2025, la ricorrente ha pianificato il trasferimento della propria residenza e del proprio lavoro a Genova, ha celebrato il matrimonio nell'ottobre 2023 e solo successivamente ha evidentemente realizzato che le modifiche alla sua vita coinvolgevano necessariamente la figlia minore ed il resistente e che non potevano essere attuate d'imperio.
Non appare praticabile neanche statuire in via definitiva la permanenza della bambina presso i nonni materni che, di fatto, se ne sono occupati in maniera costante sin da pochi mesi dopo la sua nascita in quanto, sebbene ciò garantirebbe il mantenimento di una continuità non solo emotiva, ma anche relazionale e una stabilità del contesto di vita della bambina, d'altro canto, come evidenziato dal consulente dell'ufficio, appare inutile perpetuare abitudini di vita che dovranno necessariamente interrompersi all'inevitabile trasferimento della minore presso una delle figure genitoriali, anche in considerazione della circostanza che dalla CTU
è emerso che la bambina vive tale situazione come espressione di un abbandono da parte dei genitori.
Va pertanto accolta la richiesta del resistente di collocazione prevalente della minore presso di lui in Matera - dove peraltro la minore nell'estate del 2024 ha trascorso due mesi, presumibilmente nell'accordo delle parti, a fronte di un solo mese trascorso a Genova - quale soluzione più indicata avendo la minore già un legame sia con la famiglia del padre che con il contesto socio relazionale nel quale
è stata inserita dal padre a Matera, nonché per la maggiore idoneità genitoriale del padre come emerso dall'elaborato peritale.
Giova peraltro evidenziare come le osservazioni alla bozza della consulenza depositate dalla difesa della ricorrente sono state oggetto di puntuale risposta da parte del consulente dell'ufficio che, con motivazioni condivise dal Collegio, ne ha evidenziato l'infondatezza e la correttezza dei risultati delle operazioni peritali che sono stati confermati nell'elaborato depositato in via definitiva.
Quanto all'affido della minore, rileva il Collegio che il consulente ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'affido esclusivo al genitore collocatario ma anche non praticabile l'affido condiviso in ragione del conflitto genitoriale, proponendo
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l'affido temporaneo della minore ai Servizi Sociali del luogo di residenza finalizzato alla costruzione di una dinamica relazionale che consenta il ripristino di modalità comunicazionali dei genitori in grado di supportare adeguatamente le esigenze evolutive della bambina;
inoltre, il consulente ha suggerito alle parti un supporto alla genitorialità, per il mirato a garantirgli un supporto, nel suo farsi carico CP_1 del ruolo di genitore con domiciliazione prevalente della minore, per la Parte_1 con l'obiettivo di implementare alcune funzioni rilevate come carenti. Infine, ha suggerito un idoneo supporto psicologico, al fine di scongiurare il rischio che le criticità attualmente rilevate abbiano a strutturarsi in via definitiva e a determinare una possibile evoluzione in senso psicopatologico.
Sul punto rileva il Collegio come secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito la regola dell'affidamento condiviso può essere derogata solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la conseguenza che l'eventuale pronuncia dell'affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( Cass. 21425/2022); evidentemente la scelta dell'affidamento esclusivo ad un genitore deve tener conto delle ricadute sulla vita della prole a breve e lungo termine.
Quanto all'ipotesi di affido ai servizi sociali - anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis l. 184/1983 - la Suprema Corte ha precisato (cfr. Cass. 32290/2023,
197/2024, 23017/2024) che l'affidamento ai servizi sociali, costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali e anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare;
nell'ipotesi di affidamento ai SS occorre poi distinguere l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale dall'affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.
Nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato “di vigilanza e supporto” con l'individuazione di compiti specifici per assicurare la funzione di supporto ed assistenza ai genitori e ai figli e per vigilare sulla corretta
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attuazione dell'interesse del minore che, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali: è comunque necessario che i compiti demandati ai SS – con esclusione di poteri decisori - siano sufficientemente dettagliati e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili.
Nel secondo caso, invece, il provvedimento di affidamento si sostanzia in un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e costituisce un'ingerenza notevole nella vita privata e familiare e, pertanto, deve essere seriamente giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità. È stato infatti affermato che la mera conflittualità tra i genitori non può in via esclusiva giustificare un provvedimento di tal genere, dovendo il Tribunale individuare i motivi che hanno determinato e continuano a determinare tale conflittualità, che vanno valutati sotto il profilo dell'idoneità genitoriale in quanto improntata al perseguimento del migliore interesse del minore (Cass. n. 24972/2023). È necessario, dunque, che l'adozione di tale provvedimento sia preceduta dalla relativa discussione nel contraddittorio delle parti, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale. I contenuti del provvedimento devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il Giudice deve esercitare un'adeguata vigilanza sull'operato dei servizi. La Suprema Corte ha quindi precisato che in tale seconda ipotesi i compiti dei Servizi Sociali devono specificamente essere descritti nel provvedimento, con riferimento ai doveri ed ai poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi sia persona diversa dai genitori;
conseguentemente, i Servizi Sociali non potranno svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale, se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo così come nel medesimo provvedimento devono essere precisati i compiti del curatore speciale.
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Tanto premesso osserva il Collegio che nel caso di specie la conflittualità tra le parti
è stata esacerbata, secondo la versione della ricorrente, dagli inadempimenti delle statuizioni patrimoniali, come la sua difesa ha ricordato anche negli atti conclusionali, mentre secondo il resistente dalla volontà della madre di limitare i tempi di permanenza del padre con la minore e di modificarne la residenza da a Genova senza richiedere il suo consenso, come peraltro già avvenuto per Pt_1 il trasferimento, avvenuto pochi mesi dopo la nascita, della bambina da Arezzo a
Pt_1
Osserva quindi il Collegio che non sussiste una conflittualità esasperata tale da rendere impraticabile l'affido condiviso e quindi la condivisione delle decisioni relative alla minore che esulano dalla gestione quotidiana, considerando che la distanza chilometrica dei luoghi di residenza delle parti – Matera con la minore per il padre, Genova per la madre - paradossalmente, una volta definita la questione della collocazione della minore e le sue ricadute sugli obblighi di mantenimento gravanti sul genitore non collocatario, può contribuire a far scemare il conflitto.
A giudizio del Collegio va quindi confermato l'affido condiviso con attribuzione ai
Servizi Sociali, territorialmente competenti in relazione alla residenza della minore che dovrà quanto prima essere spostata a Matera, di compiti di vigilanza e supporto, ed in particolare la predisposizione di un percorso di sostegno alla genitorialità per il nonché di sostegno psicologico in questa delicata fase CP_1 di transizione per la minore . Evidentemente i Servizi Sociali vigileranno sulla Per_1 corretta attuazione delle statuizioni adottate con la presente sentenza soprattutto con riferimento al rispetto dei tempi di permanenza con il genitore collocatario;
il mandato ai Servizi Sociali avrà la durata di un anno dalla presa in carico effettiva della minore e del con invio degli atti al Giudice Tutelare di Matera per la CP_1 vigilanza ex art. 337 c.c. al quale i SS relazioneranno con cadenza trimestrale.
Ai Servizi Sociali di Genova va invece affidato il compito di predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità per la ricorrente con l'obiettivo, come individuato dal
CTU, di implementare le funzioni genitoriali in cui risulta carente.
Quanto poi ai tempi di permanenza della minore con la madre, a giudizio del
Tribunale, in considerazione della distanza chilometrica, può prevedersi che la bambina incontri la madre a due volte al mese- durante il weekend con Pt_1 almeno il pernottamento del venerdì e del sabato - presso l'abitazione della sua
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famiglia di origine, previo accordo con il padre da stabilire almeno una settimana prima per consentire la giusta organizzazione dei turni di lavoro rispettivi dei genitori;
la minore con la madre, eventualmente presso la sua residenza Per_5 in Genova o presso l'abitazione dei nonni materni in ad anni alterni dal 23 Pt_1 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali ad anni alterni dal venerdì santo al martedì successivo, dopo la fine dell'anno scolastico,
15 giorni nel mese di giugno, luglio ed agosto, nonché 10 giorni a settembre prima dell'inizio della scuola;
la ricorrente infine, verserà euro 350,00 mensili entro il giorno 5 di ciascun mese al Caputo per il mantenimento della minore, così confermando l'importo già previsto nel precedente provvedimento della Corte
d'Appello, con rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate e nei termini indicati nel protocollo del Tribunale di
Napoli e COA di Napoli del 7/3/2018.
Non sussistono invece i presupposti per l'adozione dei provvedimenti dell'abrogato art. 709 ter c.p.c. ora indicati nell'art. 473 bis 39 c.p.c. richiesti dal resistente rispetto ad inadempimenti o violazioni che all'attualità non hanno avuto luogo.
Si ritiene infine di compensare le spese per la controvertibilità della materia, la difficoltà della stessa e la difficile configurabilità di soccombenza in giudizi – quale Par questo di specie - in cui le parti semplicemente si rimettono alla per la regolamentazione della genitorialità condivisa, senza con ciò avanzare istanze de potestate; spesso invero - complici le incomprensioni, i pregressi rancori,
l'incertezza economica e del futuro - il Tribunale deve solo sostenere la coppia nel percorso diretto a garantire una reale bigenitorialità scevra di possibili pregiudizi a danno del minore, ad acquisire cioè consapevolezza che colui o colei che si sono rilevati cattivi partner, non sono, per ciò solo, anche cattivi genitori e che va, anzi, garantita ed agevolata la sana e bilanciata relazione dell'altro genitore con il minore. Par Infatti l' in casi del genere deve solo cercare le soluzioni che aiutino il minore a superare felicemente la crisi personale legata alla rottura della coppia genitoriale ed a risolvere la continua microconflittualità dei genitori legata alla gestione minuta del figlio;
microconflittualità che spesso avvelena i rapporti delle parti e rende estremamente precaria la vita del figlio stesso, alimentando un assurdo senso di colpa, ovvero un sentimento di corresponsabilità nel fallimento della coppia;
in questa ottica non appare configurabile, in giudizi quali questo di specie, una
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soccombenza in senso tecnico giuridico e per l'effetto il Collegio reputa quindi di compensare le spese.
Il Tribunale ritiene inoltre di poter compensare le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in separato e contestuale decreto, trattandosi di atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, essendo un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno (cfr.
Cass. 12407/2025, 11068/2020, 16074/2023).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• in parziale modifica delle statuizioni vigenti, fermo l'affido condiviso della minore , ne dispone la collocazione presso il padre in Matera, Persona_6 autorizzando sin d'ora il resistente, nell'ipotesi di mancata prestazione del consenso da parte della al trasferimento della residenza della Parte_1 minore in Matera nonché a richiedere il nulla osta per l'iscrizione della minore presso istituto scolastico nel comune di nuova residenza;
• stabilisce i tempi di permanenza della minore con la madre nei termini indicati in parte motiva;
• Determina in euro 350,00 a carico della ricorrente il contributo per il mantenimento della minore da versare al entro il giorno 10 di ciascun CP_1 mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine.
• Manda ai SS territorialmente competenti in ragione dei luoghi di residenza delle parti (Matera e Genova) in relazione all'attuazione del mandato di vigilanza e supporto nei termini indicati in parte motiva.
• Dispone l'invio per la vigilanza ex art. 337 c.c. al Giudice Tutelare di Matera;
• Compensa tra le parti le spese di giudizio
• Compensa tra le parti le spese di CTU
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 22/7/2025
Il Giudice estensore il Presidente dr.ssa Viviana Criscuolo dr. Valeria Rosetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22909 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa, in via anche Parte_1 C.F._1 disgiunta, dall'Avv. Pierfrancesco de Juliis e dall'Avv. Gabriele Marruzzo, presso i quali domicilia in in Napoli (NA) alla via Calabritto n. 20, giusto mandato in atti.
RICORRENTE
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(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 mandato in atti dall'Avv. Beatrice GENCHI del Foro di Potenza domiciliato presso la medesima in Matera alla Via Aldo Moro n. 4
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/11/2023 l'istante premetteva che dalla relazione sentimentale con il sig. nasceva il 20/3/2016 la minore;
Controparte_1 Per_1 che dopo la nascita della bambina, incrinatosi il rapporto dei genitori per continue
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incomprensioni, ella lasciava il e decideva di ritornare la figlia presso CP_1
l'abitazione dei propri genitori in ivi trasferendo la residenza di;
che Pt_1 Per_1 con un primo ricorso il instava dinnanzi al Tribunale di Arezzo, luogo CP_1 dell'originaria residenza familiare, per la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla minore, giudizio che si concludeva con la declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice adito;
che su suo ricorso, il Tribunale di
Napoli, ritenendo a sua volta di non essere competente in ragione del trasferimento arbitrario della minore a senza il consenso del padre, sollevava il conflitto di Pt_1 competenza dinnanzi alla Suprema Corte;
con ordinanza del 3/10/2017 la Corte di Cassazione dichiarava, la competenza del Tribunale di Napoli il quale, con ordinanza del 19/12/2018 confermava le precedenti statuizioni dettate in via interlocutoria con provvedimento del 30/05/2018; tale disciplina era modificata con un successivo Decreto della Corte di Appello di Napoli del 11/09/2019 e successivamente, all'udienza del 26/10/2022, le parti raggiungevano un accordo che era omologato dal Collegio;
l'istante deduceva poi che si era sposata con il signor il 3/10/2023, che si era trasferita a Genova dove peraltro Persona_2 aveva ottenuto il trasferimento presso l'Ospedale “Galliera” con la qualifica di infermiera CAT D1; deduceva che la dirigente scolastica dell'Istituto frequentato dalla minore negava il nulla osta al suo trasferimento il diniego del padre, trasferitosi, nelle more, da Arezzo a Matera - la sua città di origine – il quale non si era mai interessato di conoscere le maestre ed i compagni di scuola della minore;
rappresentava la necessità che la minore, ancora residente a presso i nonni Pt_1 materni, si ricongiungesse con lei in tal modo tutelando il diritto della bambina a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ex art. 337 c.c. ed a conservare il suo habitat familiare, essendo stata in passato collocata presso la madre la quale confermava la sua disponibilità a continuare ad accompagnarla presso il padre una volta al mese.
L'istante chiedeva quindi, in via preliminare e cautelare, inaudita altera parte ovvero previa convocazione delle parti, che il Tribunale ordinasse al Caputo di provvedere all'autorizzazione al trasferimento della residenza abituale della minore presso l'attuale nuovo domicilio della madre in Genova nonché al trasferimento della medesima minore presso la scuola individuata dalla madre nel capoluogo ligure.
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Nel merito instava per la parziale modifica delle statuizioni vigenti contenute nel verbale dell'accordo del 26/10/2022 ed in particolare che ella fosse obbligata ad accompagnare la figlia una sola volta al mese a presso la Stazione Garibaldi;
Pt_1 chiedeva infine fosse disposto l'aumento automatico, secondo gli indici ISTAT, dell'assegno di mantenimento per la figlia attualmente di euro 350,00. Per_1
Il Giudice relatore, ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte attesa l'inammissibilità della domanda ex art. 700 cpc per difetto di residualità con riferimento ai provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c., fissava l'udienza di comparizione.
Si costituiva il resistente, il quale contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande della ricorrente ed in via riconvenzionale la collocazione della minore presso di sé in Matera con decorrenza dalla fine dell'anno scolastico con conseguente modifica delle statuizioni patrimoniali.
Alla prima udienza, il Giudice relatore, preso atto che la ricorrente modificava le proprie domande non instando ulteriormente per l'immediatezza dell'autorizzazione al trasferimento della minore a Genova, nelle more dell'istruttoria e sulla base del tenore delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di udienza, confermava la disciplina già vigente dell'affido, della collocazione, della residenza, del contributo al mantenimento del minore in quanto adottata dalle parti su accordo omologato dal Tribunale risalente all'anno precedente l'introduzione del presente giudizio. Il Giudice relatore disponeva inoltre una consulenza tecnica d'ufficio, in ragione delle contrapposte domande di collocazione della minore formulate da ciascuna delle parti e delle ricadute di tale decisione a causa della distanza chilometrica dei luoghi di vita e lavoro dei due genitori, chiedendo al consulente, tra l'altro, di indicare gli elementi significativi per la determinazione del collocamento e conseguentemente dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore.
Dopo l'inizio delle operazioni peritali, le stesse erano sospese a causa dell'istanza di sostituzione del consulente depositata dalla difesa del resistente;
contestualmente anche il CTU dott.ssa chiedeva di essere sostituita Persona_3 ed il Giudice procedeva in conformità nominando il prof. . Per_4
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Si procedeva allo svolgimento delle operazioni peritali ed all'esito del deposito dell'elaborato peritale, il Giudice relatore, ritenuta conclusa l'istruttoria, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente, negli scritti difensivi successivi alla chiusura della fase istruttoria, modificava le proprie richieste instando per l'affidamento esclusivo della minore a lei con immediata autorizzazione al trasferimento della residenza abituale della minore presso il domicilio della madre in Genova e alla iscrizione della minore alla scuola da questa individuata nel capoluogo ligure, con conseguente modifica delle modalità di incontri tra il padre e la minore, confermando il contenuto del verbale di accordo del 26/10/2022, con le seguenti integrazioni e modifiche: i. La disponibilità della madre ad accompagnare la minore a da Genova una sola Pt_1 volta al mese, in luogo di più frequenti trasferte, compatibilmente con le esigenze di lavoro e salute, ii. L'abrogazione della precedente possibilità della madre di accompagnare la minore da Genova a Matera, per motivi economici e logistici, iii.
L'aumento del preavviso delle trasferte a due settimane, per consentire una migliore organizzazione;
infine confermava la richiesta di corresponsione con effetto immediato, dell'assegno di mantenimento per la minore attualmente pari ad euro
350,00, con aggiornamento automatico secondo gli indici ISTAT.
Parte resistente ha concluso confermando le istanze già formulate ed in particolare,
a modifica delle condizioni della relazione genitoriale attualmente in essere, disporre la collocazione della minore presso il padre in Matera con trasferimento della residenza, stabilire che la madre potrà vedere la figlia a due volte al Pt_1 mese presso l'abitazione della sua famiglia di origine, dove ella ha dichiarato di volersi recare periodicamente, previo accordo con il padre da stabilire almeno una settimana prima per consentire la giusta organizzazione dei turni di lavoro rispettivi dei genitori, e comunque giammai in contrasto con l'interesse e le esigenze della minore, favorendo incontri anche più ravvicinati nel tempo, ove possibile sia con la madre, sia con i nonni materni per consentire il mantenimento della relazione significativa con questi ultimi che si è creata per la convivenza pressocchè esclusiva con gli stessi dal tempo del trasferimento della madre a Genova;
mantenere, ferma l'alternanza dei periodi di convivenza di con ciascun genitore per 15 giorni al Per_1 mese nei mesi di giugno, luglio ed agosto di ogni anno, previo accordo fra i genitori e con i Servizi Sociali come investiti secondo le indicazioni del CTU, e in occasione
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delle festività natalizie di inizio anno e pasquali la permanenza presso ciascun genitore secondo la scansione già praticata e risultante dai provvedimenti già in atto, ovvero secondo quella diversa che il Tribunale vorrà individuare nell'interesse della minore;
stabilire a carico della madre ricorrente il versamento della somma mensile di € 350,00, con rivalutazione come per legge, entro la prima settimana di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie in suo favore quale genitore collocatario della minore;
ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. prevedere, in caso di inosservanza da parte della madre delle disposizioni impartite anche in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, alla collaborazione con i Servizi Sociali
o al rispetto delle modalità di frequentazione della minore, ogni provvedimento sanzionatorio ritenuto opportuno, ivi inclusa l'ammonizione formale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno in favore del padre deducente e/o a favore dello Stato, nonché, in caso di reiterate violazioni, la revisione o limitazione delle modalità dei diritti di visita, nell'esclusivo interesse della minore;
adottare comunque tutte le misure ritenute utili ed opportune Per_1 nell'interesse esclusivo della minore . Con vittoria di spese anche Per_1 relativamente alla fase cautelare.
In data 26/6/25 il PM concludeva chiedendo che il Tribunale disciplinasse i rapporti prevedendo l'affido ai Servizi Sociali della minore con residenza privilegiata presso il padre e diritto di visita materno almeno due fine settimana al mese, vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, la previsione di un contributo, a carico della madre, per il mantenimento della minore, in € 300 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Preliminarmente, va evidenziato che il Tribunale ritiene di potersi pronunciare senza aver proceduto all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4 c.p.c., sia in ragione dell'età della bambina (nove anni), sia per la situazione psicologica che essa vive e che è emersa durante le operazioni peritali;
invero il consulente ha evidenziato l'ansia e la preoccupazione espressa dalla minore nel partecipare al colloquio peritale in quanto “ il suo sentire di dover scegliere tra il padre e la madre” la preoccupava per quello che avrebbe dovuto dire al consulente e per le conseguenze delle sue affermazioni;
rassicurata dal consulente, la bambina respirava di sollievo per non essere lei a dover decidere sulla situazione e ribadiva che prima del colloquio, piangeva perché “era stanca e non voleva venire a dire con
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chi voleva stare”; la verbalizzazione dinnanzi al consulente della volontà di non essere ascoltata ed il turbamento manifestato dalla minore inducono il Tribunale, che ha sufficienti elementi di giudizio, a non procedere all'ascolto.
Tanto premesso, a giudizio del Collegio, le contrapposte domande vanno esaminate alla luce delle conclusioni del consulente al quale sono stati proposti, con il conferimento dell'incarico, specifici quesiti volti a far emergere la soluzione più idonea a garantire l'interesse della minore ad una crescita serena ed a mantenere, pur a fronte di un'importante distanza chilometrica che separa le residenze dei genitori, una relazione costante ed equilibrata con entrambi.
Il consulente ha svolto il suo mandato mediante i colloqui clinici, realizzati con la duplice finalità, sia anamnestica che strettamente diagnostica, nonché mediante la somministrazione ai periziandi di test – anche specifici per la minore -, successivamente elaborati ed interpretati, le cui risultanze sono state allegate all'elaborato peritale.
Orbene, quanto alle diverse funzioni in cui si esprime in misura adeguata e competente la genitorialità, il consulente ha osservato che la funzione protettiva e di cura è assolta dalla madre in misura solo parziale, non essendo ella riuscita a ridurre gli impatti stressanti sulla bambina delle sue scelte di vita, anche in relazione al suo attribuire sempre agli altri la responsabilità di quello che accade, mentre il padre assolve alla predetta funzione in misura sufficientemente adeguata, sia pure nei limiti del poco tempo a disposizione;
la funzione affettiva è assolta dalla ricorrente adeguatamente, ma in via potenziale, data la sostanziale assenza, almeno nell'ultimo anno, dalla vita della figlia;
anche il padre assolve tale funzione adeguatamente, sia pure parzialmente, in relazione alla sua ridotta presenza;
la madre assolve la funzione emotiva solo parzialmente e in maniera limitata, a causa della sua difficoltà a gestire i propri conflitti emotivi, mentre il padre assolve la predetta funzione in maniera potenzialmente positiva, ma in concreto solo in misura parziale, in relazione alla sua scarsa presenza in concreto.
La ricorrente di fatto non svolge la funzione normativa, avendo delegato i nonni, mentre il padre la assolve adeguatamente seppure limitatamente ai tempi ridotti di permanenza della minore presso di lui;
quanto alla funzione predittiva, essa è assolta solo parzialmente dalla ricorrente, che non è riuscita ad offrire un supporto idoneo alla figlia, nella gestione della vicenda del suo trasferimento, mentre il padre,
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seppure nei limiti temporali e contingenti, svolge tale funzione in maniera sufficientemente adeguata;
la funzione rappresentativa o simbolica è scarsamente assolta dalla madre mentre il padre la assolve compiutamente;
la funzione regolativa non è assolta dalla madre che ha delegato i nonni, mentre il padre la assolve compiutamente;
infine la funzione triadica non è assolta adeguatamente dalla madre mentre il padre la assolve parzialmente vista la sua relazione con i nonni materni della minore che rappresentano per lui un polo di riferimento.
Infine il consulente - dando atto che sussistono difficoltà oggettive complesse e non risolvibili costituite sia dalla circostanza che la coppia genitoriale in senso relazionale non si è mai costituita, essendo cessata la convivenza dopo tre mesi dalla nascita della minore, sia dalla “tri-locazione” - atteso che la madre risiede a
Genova, il padre a Matera e la bambina vive a ove è, di fatto, affidata alle Pt_1 cure dei nonni materni, pur mantenendo un rapporto di frequentazione con il padre, ed essendo inserita, sia pure con ovvi limiti temporali, nel contesto relazionale di costui, a Matera, mentre l'inserimento della minore nell'attuale contesto di vita della madre appare più labile - ha esaminato le possibili soluzioni nell'ottica del minor danno per la minore ritenendo che la più idonea sia l'affidamento temporaneo della minore ai Servizi Sociali con collocazione prevalente presso il padre a Matera.
Il Collegio, condividendo le premesse, il metodo e le conclusioni del consulente, ritiene che la domanda di trasferire la collocazione della minore presso la madre non possa trovare accoglimento, atteso che significherebbe eradicare la bambina dal contesto di vita attuale, senza che vi sia stata nessuna preventiva costruzione di un legame con il contesto nel quale ella andrebbe a vivere che, almeno al momento, risulta critico anche per la relazione tra il marito della ricorrente e la minore come si evince dalle dichiarazioni rese al CTU sia dalla minore (quando afferma che le piace Genova, ma le piace meno il marito della madre) che dalla ricorrente ( quando riferisce delle regole che il marito vuole imporre alla minore); inoltre le criticità rispetto alla funzione triadica manifestate dalla ricorrente renderebbero difficile la gestione integrata della relazione della bambina, specie nell'interazione con il padre. Il CTU ha sul punto evidenziato come dai colloqui sia emerso che la ricorrente “sembra considerare che il suo bisogno, il suo desiderio, la sua pretesa rappresentino sempre l'unica soluzione possibile è che, se l'altro non
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accetta, è sua la responsabilità del mancato accordo”. Tale atteggiamento emerge anche nella sequenza temporale degli eventi che hanno condotto al presente procedimento: a seguito dell'incontro con il futuro marito nel marzo 2025, la ricorrente ha pianificato il trasferimento della propria residenza e del proprio lavoro a Genova, ha celebrato il matrimonio nell'ottobre 2023 e solo successivamente ha evidentemente realizzato che le modifiche alla sua vita coinvolgevano necessariamente la figlia minore ed il resistente e che non potevano essere attuate d'imperio.
Non appare praticabile neanche statuire in via definitiva la permanenza della bambina presso i nonni materni che, di fatto, se ne sono occupati in maniera costante sin da pochi mesi dopo la sua nascita in quanto, sebbene ciò garantirebbe il mantenimento di una continuità non solo emotiva, ma anche relazionale e una stabilità del contesto di vita della bambina, d'altro canto, come evidenziato dal consulente dell'ufficio, appare inutile perpetuare abitudini di vita che dovranno necessariamente interrompersi all'inevitabile trasferimento della minore presso una delle figure genitoriali, anche in considerazione della circostanza che dalla CTU
è emerso che la bambina vive tale situazione come espressione di un abbandono da parte dei genitori.
Va pertanto accolta la richiesta del resistente di collocazione prevalente della minore presso di lui in Matera - dove peraltro la minore nell'estate del 2024 ha trascorso due mesi, presumibilmente nell'accordo delle parti, a fronte di un solo mese trascorso a Genova - quale soluzione più indicata avendo la minore già un legame sia con la famiglia del padre che con il contesto socio relazionale nel quale
è stata inserita dal padre a Matera, nonché per la maggiore idoneità genitoriale del padre come emerso dall'elaborato peritale.
Giova peraltro evidenziare come le osservazioni alla bozza della consulenza depositate dalla difesa della ricorrente sono state oggetto di puntuale risposta da parte del consulente dell'ufficio che, con motivazioni condivise dal Collegio, ne ha evidenziato l'infondatezza e la correttezza dei risultati delle operazioni peritali che sono stati confermati nell'elaborato depositato in via definitiva.
Quanto all'affido della minore, rileva il Collegio che il consulente ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'affido esclusivo al genitore collocatario ma anche non praticabile l'affido condiviso in ragione del conflitto genitoriale, proponendo
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l'affido temporaneo della minore ai Servizi Sociali del luogo di residenza finalizzato alla costruzione di una dinamica relazionale che consenta il ripristino di modalità comunicazionali dei genitori in grado di supportare adeguatamente le esigenze evolutive della bambina;
inoltre, il consulente ha suggerito alle parti un supporto alla genitorialità, per il mirato a garantirgli un supporto, nel suo farsi carico CP_1 del ruolo di genitore con domiciliazione prevalente della minore, per la Parte_1 con l'obiettivo di implementare alcune funzioni rilevate come carenti. Infine, ha suggerito un idoneo supporto psicologico, al fine di scongiurare il rischio che le criticità attualmente rilevate abbiano a strutturarsi in via definitiva e a determinare una possibile evoluzione in senso psicopatologico.
Sul punto rileva il Collegio come secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito la regola dell'affidamento condiviso può essere derogata solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la conseguenza che l'eventuale pronuncia dell'affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( Cass. 21425/2022); evidentemente la scelta dell'affidamento esclusivo ad un genitore deve tener conto delle ricadute sulla vita della prole a breve e lungo termine.
Quanto all'ipotesi di affido ai servizi sociali - anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis l. 184/1983 - la Suprema Corte ha precisato (cfr. Cass. 32290/2023,
197/2024, 23017/2024) che l'affidamento ai servizi sociali, costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali e anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare;
nell'ipotesi di affidamento ai SS occorre poi distinguere l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale dall'affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.
Nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato “di vigilanza e supporto” con l'individuazione di compiti specifici per assicurare la funzione di supporto ed assistenza ai genitori e ai figli e per vigilare sulla corretta
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attuazione dell'interesse del minore che, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali: è comunque necessario che i compiti demandati ai SS – con esclusione di poteri decisori - siano sufficientemente dettagliati e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili.
Nel secondo caso, invece, il provvedimento di affidamento si sostanzia in un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e costituisce un'ingerenza notevole nella vita privata e familiare e, pertanto, deve essere seriamente giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità. È stato infatti affermato che la mera conflittualità tra i genitori non può in via esclusiva giustificare un provvedimento di tal genere, dovendo il Tribunale individuare i motivi che hanno determinato e continuano a determinare tale conflittualità, che vanno valutati sotto il profilo dell'idoneità genitoriale in quanto improntata al perseguimento del migliore interesse del minore (Cass. n. 24972/2023). È necessario, dunque, che l'adozione di tale provvedimento sia preceduta dalla relativa discussione nel contraddittorio delle parti, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale. I contenuti del provvedimento devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il Giudice deve esercitare un'adeguata vigilanza sull'operato dei servizi. La Suprema Corte ha quindi precisato che in tale seconda ipotesi i compiti dei Servizi Sociali devono specificamente essere descritti nel provvedimento, con riferimento ai doveri ed ai poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi sia persona diversa dai genitori;
conseguentemente, i Servizi Sociali non potranno svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale, se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo così come nel medesimo provvedimento devono essere precisati i compiti del curatore speciale.
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Tanto premesso osserva il Collegio che nel caso di specie la conflittualità tra le parti
è stata esacerbata, secondo la versione della ricorrente, dagli inadempimenti delle statuizioni patrimoniali, come la sua difesa ha ricordato anche negli atti conclusionali, mentre secondo il resistente dalla volontà della madre di limitare i tempi di permanenza del padre con la minore e di modificarne la residenza da a Genova senza richiedere il suo consenso, come peraltro già avvenuto per Pt_1 il trasferimento, avvenuto pochi mesi dopo la nascita, della bambina da Arezzo a
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Osserva quindi il Collegio che non sussiste una conflittualità esasperata tale da rendere impraticabile l'affido condiviso e quindi la condivisione delle decisioni relative alla minore che esulano dalla gestione quotidiana, considerando che la distanza chilometrica dei luoghi di residenza delle parti – Matera con la minore per il padre, Genova per la madre - paradossalmente, una volta definita la questione della collocazione della minore e le sue ricadute sugli obblighi di mantenimento gravanti sul genitore non collocatario, può contribuire a far scemare il conflitto.
A giudizio del Collegio va quindi confermato l'affido condiviso con attribuzione ai
Servizi Sociali, territorialmente competenti in relazione alla residenza della minore che dovrà quanto prima essere spostata a Matera, di compiti di vigilanza e supporto, ed in particolare la predisposizione di un percorso di sostegno alla genitorialità per il nonché di sostegno psicologico in questa delicata fase CP_1 di transizione per la minore . Evidentemente i Servizi Sociali vigileranno sulla Per_1 corretta attuazione delle statuizioni adottate con la presente sentenza soprattutto con riferimento al rispetto dei tempi di permanenza con il genitore collocatario;
il mandato ai Servizi Sociali avrà la durata di un anno dalla presa in carico effettiva della minore e del con invio degli atti al Giudice Tutelare di Matera per la CP_1 vigilanza ex art. 337 c.c. al quale i SS relazioneranno con cadenza trimestrale.
Ai Servizi Sociali di Genova va invece affidato il compito di predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità per la ricorrente con l'obiettivo, come individuato dal
CTU, di implementare le funzioni genitoriali in cui risulta carente.
Quanto poi ai tempi di permanenza della minore con la madre, a giudizio del
Tribunale, in considerazione della distanza chilometrica, può prevedersi che la bambina incontri la madre a due volte al mese- durante il weekend con Pt_1 almeno il pernottamento del venerdì e del sabato - presso l'abitazione della sua
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famiglia di origine, previo accordo con il padre da stabilire almeno una settimana prima per consentire la giusta organizzazione dei turni di lavoro rispettivi dei genitori;
la minore con la madre, eventualmente presso la sua residenza Per_5 in Genova o presso l'abitazione dei nonni materni in ad anni alterni dal 23 Pt_1 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali ad anni alterni dal venerdì santo al martedì successivo, dopo la fine dell'anno scolastico,
15 giorni nel mese di giugno, luglio ed agosto, nonché 10 giorni a settembre prima dell'inizio della scuola;
la ricorrente infine, verserà euro 350,00 mensili entro il giorno 5 di ciascun mese al Caputo per il mantenimento della minore, così confermando l'importo già previsto nel precedente provvedimento della Corte
d'Appello, con rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate e nei termini indicati nel protocollo del Tribunale di
Napoli e COA di Napoli del 7/3/2018.
Non sussistono invece i presupposti per l'adozione dei provvedimenti dell'abrogato art. 709 ter c.p.c. ora indicati nell'art. 473 bis 39 c.p.c. richiesti dal resistente rispetto ad inadempimenti o violazioni che all'attualità non hanno avuto luogo.
Si ritiene infine di compensare le spese per la controvertibilità della materia, la difficoltà della stessa e la difficile configurabilità di soccombenza in giudizi – quale Par questo di specie - in cui le parti semplicemente si rimettono alla per la regolamentazione della genitorialità condivisa, senza con ciò avanzare istanze de potestate; spesso invero - complici le incomprensioni, i pregressi rancori,
l'incertezza economica e del futuro - il Tribunale deve solo sostenere la coppia nel percorso diretto a garantire una reale bigenitorialità scevra di possibili pregiudizi a danno del minore, ad acquisire cioè consapevolezza che colui o colei che si sono rilevati cattivi partner, non sono, per ciò solo, anche cattivi genitori e che va, anzi, garantita ed agevolata la sana e bilanciata relazione dell'altro genitore con il minore. Par Infatti l' in casi del genere deve solo cercare le soluzioni che aiutino il minore a superare felicemente la crisi personale legata alla rottura della coppia genitoriale ed a risolvere la continua microconflittualità dei genitori legata alla gestione minuta del figlio;
microconflittualità che spesso avvelena i rapporti delle parti e rende estremamente precaria la vita del figlio stesso, alimentando un assurdo senso di colpa, ovvero un sentimento di corresponsabilità nel fallimento della coppia;
in questa ottica non appare configurabile, in giudizi quali questo di specie, una
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soccombenza in senso tecnico giuridico e per l'effetto il Collegio reputa quindi di compensare le spese.
Il Tribunale ritiene inoltre di poter compensare le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in separato e contestuale decreto, trattandosi di atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, essendo un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno (cfr.
Cass. 12407/2025, 11068/2020, 16074/2023).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• in parziale modifica delle statuizioni vigenti, fermo l'affido condiviso della minore , ne dispone la collocazione presso il padre in Matera, Persona_6 autorizzando sin d'ora il resistente, nell'ipotesi di mancata prestazione del consenso da parte della al trasferimento della residenza della Parte_1 minore in Matera nonché a richiedere il nulla osta per l'iscrizione della minore presso istituto scolastico nel comune di nuova residenza;
• stabilisce i tempi di permanenza della minore con la madre nei termini indicati in parte motiva;
• Determina in euro 350,00 a carico della ricorrente il contributo per il mantenimento della minore da versare al entro il giorno 10 di ciascun CP_1 mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine.
• Manda ai SS territorialmente competenti in ragione dei luoghi di residenza delle parti (Matera e Genova) in relazione all'attuazione del mandato di vigilanza e supporto nei termini indicati in parte motiva.
• Dispone l'invio per la vigilanza ex art. 337 c.c. al Giudice Tutelare di Matera;
• Compensa tra le parti le spese di giudizio
• Compensa tra le parti le spese di CTU
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 22/7/2025
Il Giudice estensore il Presidente dr.ssa Viviana Criscuolo dr. Valeria Rosetti
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