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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/06/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 362/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Gabriella Zanon Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 27.2.2025, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1
(P.IVA ), con l'avv. Michele Barzan;
Parte_2 P.IVA_1
reclamante contro
(c.f. , contumace;
Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1
titolare dell'impresa individuale (P.IVA Parte_2
), contumace;
P.IVA_1
reclamate
1 Oggetto: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza n. 3/2025 pubblicata il 20.01.2025 del
Tribunale di Treviso, che ha dichiarato l'apertura della Liquidazione Giudiziale a carico dell'odierno reclamante.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per il reclamante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento del proposto reclamo, revocare l'impugnata sentenza n. 3/2025 del 20.01.2025 del Tribunale di Treviso -Presidente dott. Bruno
Casciarri per tutti i motivi esposti nel presente atto e per quelli che, in ogni caso, saranno meglio rilevati anche d'ufficio;
IN VIA ISTRUTTORIA
- Si chiede fin da ora venga sentito il curatore designato dott. depositario delle Persona_1
scritture del ricorrente, affinché fornisca indicazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi/oggettivi necessari ai fini della apertura della liquidazione giudiziale sulla base della documentazione fornitagli da e quella qui prodotta. Parte_2
- Disporsi, se del caso, accertamenti a mezzo GdF affinché verifichi, sulla base della documentazione allegata, la sussistenza dei requisiti di legge richiesti ai fini di fallibilità.
- Disporsi l'acquisizione del fascicolo n. 286/24 avanti il Tribunale di Treviso.
- Riservata ogni ulteriore produzione, in particolare di documentazione di natura fiscale che dovesse essere ritenuta opportuna, deduzione e conclusione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 14/2019 (c.c.i.i.) del 25.11.2024, Controparte_1
chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del ricorrente, titolare d'impresa individuale, in forza della sentenza n. 503/2024 emessa dal Tribunale di Treviso, in funzione di
2 Giudice del Lavoro, in data 26.7.24, con la quale era stato condannato a pagare Parte_2
la somma di € 4.275,93 di cui € 371,76 a titolo di TFR, oltre interessi, rivalutazione ex art 429
c.p.c. e spese di lite.
Nella contumacia del resistente, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 3/2025, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
Il debitore ha impugnato la predetta sentenza prospettando, con unico motivo, la mancata integrazione dei limiti indicati nell'art. 2 del c.c.i.i.
Non si sono costituite né la creditrice istante né la curatela, che sono state dichiarate contumaci.
All'udienza la Corte ha invitato la parte reclamante a produrre la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2021, mancante in atti a differenza di quelle dell'anno precedente e degli anni successivi.
Il reclamo è infondato.
Ai sensi della lettera d) dell'art.2, c.c.i.i., per la qualificazione della società quale impresa minore e per l'effetto sottratta a liquidazione giudiziale devono ricorrere i seguenti requisiti: attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila e ricavi annui di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, in entrambi i casi nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, esposizione debitoria inferiore ad euro cinquecentomila.
Nella specie non sussiste il presupposto relativo all'ammontare dei ricavi in quanto nel 2021 questi hanno superato la soglia suindicata.
Invero già nella “situazione contabile” relativa al periodo 1.1.2021-31.12.2021 prodotta con il
3 reclamo sub 4 si legge che i ricavi 2021 sono stati poco meno di € 230.000,00 di cui circa €
215.000,00 per “prestazioni di servizi”.
Il dato è confermato dalle dichiarazioni fiscali prodotte da parte reclamante con nota di deposito
6.6.2025 su sollecitazione della Corte: il “modello Iva” relativo all'anno d'imposta 2021 indica operazioni imponibili per € 229.548,00 e un volume d'affari di € 229.548; il modello persone fisiche 2022 indica ricavi (nonché “totale componenti positivi”) per € 229.555.
Ne consegue il rigetto del reclamo proposto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendosi costituite le reclamate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta in quanto infondato il reclamo proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
3/25 emessa dal Tribunale di Treviso;
2. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte reclamante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
4
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 362/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Gabriella Zanon Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 27.2.2025, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1
(P.IVA ), con l'avv. Michele Barzan;
Parte_2 P.IVA_1
reclamante contro
(c.f. , contumace;
Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1
titolare dell'impresa individuale (P.IVA Parte_2
), contumace;
P.IVA_1
reclamate
1 Oggetto: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza n. 3/2025 pubblicata il 20.01.2025 del
Tribunale di Treviso, che ha dichiarato l'apertura della Liquidazione Giudiziale a carico dell'odierno reclamante.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per il reclamante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento del proposto reclamo, revocare l'impugnata sentenza n. 3/2025 del 20.01.2025 del Tribunale di Treviso -Presidente dott. Bruno
Casciarri per tutti i motivi esposti nel presente atto e per quelli che, in ogni caso, saranno meglio rilevati anche d'ufficio;
IN VIA ISTRUTTORIA
- Si chiede fin da ora venga sentito il curatore designato dott. depositario delle Persona_1
scritture del ricorrente, affinché fornisca indicazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi/oggettivi necessari ai fini della apertura della liquidazione giudiziale sulla base della documentazione fornitagli da e quella qui prodotta. Parte_2
- Disporsi, se del caso, accertamenti a mezzo GdF affinché verifichi, sulla base della documentazione allegata, la sussistenza dei requisiti di legge richiesti ai fini di fallibilità.
- Disporsi l'acquisizione del fascicolo n. 286/24 avanti il Tribunale di Treviso.
- Riservata ogni ulteriore produzione, in particolare di documentazione di natura fiscale che dovesse essere ritenuta opportuna, deduzione e conclusione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 14/2019 (c.c.i.i.) del 25.11.2024, Controparte_1
chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del ricorrente, titolare d'impresa individuale, in forza della sentenza n. 503/2024 emessa dal Tribunale di Treviso, in funzione di
2 Giudice del Lavoro, in data 26.7.24, con la quale era stato condannato a pagare Parte_2
la somma di € 4.275,93 di cui € 371,76 a titolo di TFR, oltre interessi, rivalutazione ex art 429
c.p.c. e spese di lite.
Nella contumacia del resistente, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 3/2025, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
Il debitore ha impugnato la predetta sentenza prospettando, con unico motivo, la mancata integrazione dei limiti indicati nell'art. 2 del c.c.i.i.
Non si sono costituite né la creditrice istante né la curatela, che sono state dichiarate contumaci.
All'udienza la Corte ha invitato la parte reclamante a produrre la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2021, mancante in atti a differenza di quelle dell'anno precedente e degli anni successivi.
Il reclamo è infondato.
Ai sensi della lettera d) dell'art.2, c.c.i.i., per la qualificazione della società quale impresa minore e per l'effetto sottratta a liquidazione giudiziale devono ricorrere i seguenti requisiti: attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila e ricavi annui di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, in entrambi i casi nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, esposizione debitoria inferiore ad euro cinquecentomila.
Nella specie non sussiste il presupposto relativo all'ammontare dei ricavi in quanto nel 2021 questi hanno superato la soglia suindicata.
Invero già nella “situazione contabile” relativa al periodo 1.1.2021-31.12.2021 prodotta con il
3 reclamo sub 4 si legge che i ricavi 2021 sono stati poco meno di € 230.000,00 di cui circa €
215.000,00 per “prestazioni di servizi”.
Il dato è confermato dalle dichiarazioni fiscali prodotte da parte reclamante con nota di deposito
6.6.2025 su sollecitazione della Corte: il “modello Iva” relativo all'anno d'imposta 2021 indica operazioni imponibili per € 229.548,00 e un volume d'affari di € 229.548; il modello persone fisiche 2022 indica ricavi (nonché “totale componenti positivi”) per € 229.555.
Ne consegue il rigetto del reclamo proposto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendosi costituite le reclamate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta in quanto infondato il reclamo proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
3/25 emessa dal Tribunale di Treviso;
2. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte reclamante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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