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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 12/11/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 3692 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.); promosso da
(C.F. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. RINALDI ROBERTO (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA FLAMINIA, 185/B 47923 RIMINI, giusta procura del
07.12.2022; attore nei confronti di non costituito;
CP_1 convenuto contumace
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito:
- condannare la società convenuta “ a pagare a favore della società attrice “ CP_1 [...]
la somma corrispondente al cambio di 814.979,48 dollari americani (attualmente euro Parte_1
858.988,37), salvo il diverso importo maggiore o minore che risulterà in esito all'istruttoria, quale somma a saldo dovuta per il rimborso spese sostenute, per il corrispettivo lavori eseguiti e per il mancato guadagno, ex art. 1671
c.c., e comunque anche a titolo di risarcimento danni ex art. 1223 c.c., in conseguenza del recesso comunicato in data 16.11.2022 dalla società convenuta relativamente al contratto di appalto intercorso tra le parti per la
1 realizzazione, fornitura, spedizione ed installazione delle vetrate c.d. “anti-uragano” presso il complesso “Hotel
Kailani” nell'isola di Grand Cayman;
- accertare e dichiarare, inoltre, per quanto occorrer possa, che la società attrice ha legittimamente trattenuto, quale acconto sul maggior importo complessivamente dovuto, l'importo ricevuto in data 21.09.2022 di dollari americani
494.830,00, pari ad euro 499.286,00.
- Con vittoria di spese di causa.»
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. appaltatrice, agisce nei confronti della società Parte_1 CP_1 committente, al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma corrispondente al cambio di 814.979,48 dollari americani a titolo di indennizzo per il recesso esercitato dalla convenuta in relazione al contratto di appalto stipulato tra le parti nel mese di aprile 2020, ad oggetto la fornitura e posa in opera di vetrate resistenti agli uragani, da installare nel complesso alberghiero di lusso denominato “Hotel Kailani” sito in Grand Cayman (doc. 2 attrice).
1.1. Espone l'attrice che nell'anno 2021 provvedeva alla fornitura di un primo lotto per un corrispettivo di € 223.358,79 dollari americani;
tuttavia, al termine della progettazione esecutiva della seconda fornitura e messa in opera – che sarebbe dovuta avvenire tra la fine del 2022 e il
2023 per un corrispettivo pattuito pari a USD 3.152.079,16 – la committente, con missiva del
16.11.2022, comunicava il recesso.
A tal punto, l'appaltatrice formulava richiesta di risarcimento sia per i costi sostenuti che per il mancato guadagno, per un importo pari a USD 814.979,48, come da stima del fiduciario incaricato dall'attrice, geom. , nella perizia contabile in atti (doc. 28 attrice), a Controparte_2 seguito della quale però nulla veniva corrisposto.
2. Ciò premesso, con l'ordinanza del 16.05.2024, accertata la regolarità della notifica ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1965, il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta e ammetteva la prova per testi articolata da relativamente ai capitoli 4, Parte_1
6, 7, 8, 10-14 della memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.
2.1. In dettaglio, veniva precisato che la notificazione si era perfezionata ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 1965 e che risultava rispettato il termine di 150 giorni decorrenti dalla consegna del plico (13.03.2023, all. C) rispetto all'udienza del 20.09.2023 differita ai sensi dell'art. 168-bis, co. 5, c.p.c.
2 Veniva inoltre confermata la giurisdizione in capo al giudice italiano, ai sensi dell'art. 3 DIP e dell'art. 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (versione consolidata e come modificata dalla convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in seguito denominata
«convenzione di adesione del 1978), secondo cui: «Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro
Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo».
Successivamente, all'udienza del 19.05.2022, venivano escussi i testi di parte attrice
[...]
e e, una volta completata l'istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza CP_2 Parte_2 del 5.11.2025 per discussione ex art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusive.
3. Ebbene, la domanda va accolta.
3.1. Con riguardo alla questione relativa alla disciplina applicabile al rapporto dedotto in lite, si richiama il convincimento già espresso nell'ordinanza ex art. 183 c.p.c. sopra citata, nella parte in cui veniva chiarito come, al fine di individuare la legge applicabile al rapporto, fosse necessario rinviare all'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (c.d. “Brexit”), nel cui ambito territoriale rientrano le Isole Cayman, che, all'art. 66, rubricato “legislazione applicabile in materia contrattuale ed extracontrattuale”, prevede l'applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio ai contratti conclusi prima della fine del periodo di transizione.
3.2. Al tal proposito, l'art. 126 del citato regolamento, contempla il “periodo di transizione” come quel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore dell'accordo e la data del 31 dicembre 2020, con la conseguenza che, quanto al caso in commento, il contratto risulta concluso nel mese di aprile 2020, dovendo fissare a tale momento la consegna del materiale presso le Isole
Cayman, e perciò perfezionatosi tale contratto per fatto concludente.
Ne deriva che va applicato il regolamento CE 593/08 e l'art. 4 del citato regolamento, rubricato
“legge applicabile in mancanza di scelta”, che -alla lett. b)- prevede che il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale.
Nel caso di specie, il prestatore di servizi coincide con la parte attrice, ossia con la società
la quale ha sede in Savignano Sul Rubicone (v. ordinanza del 16.05.2024). Parte_1
3 3.3. Al caso di specie, si applica la disciplina di cui al Codice civile in materia di recesso del committente, espressamente previsto dall'art. 1671 c.c.: “Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
3.4. La norma contempla dunque l'ipotesi del recesso ad nutum del committente, che si qualifica come diritto potestativo, riservato alla libera determinazione del recedente e sottratto al controllo di terzi e dell'appaltatore (v. ex multis Cass. civ. n. 8565/1993), il cui esercizio produce effetti ex nunc e fa sorgere in capo all'appaltatore il diritto a vedersi indennizzato sia delle spese sostenute che del mancato guadagno.
A differenza del risarcimento del danno, che mira ad una riparazione integrale del pregiudizio o della lesione subita a causa di un comportamento antigiuridico, l'obbligazione indennitaria assolve ad una finalità meramente compensativa della perdita sofferta a seguito di atto o fatto lecito, o comunque ammesso dalla legge, quale appunto l'esercizio del diritto di recesso. L'indennizzo ex art. 1671 c.c. assume pertanto una duplice funzione: per un verso, permette il rimborso dei costi sostenuti per l'attività già eseguita, per altro verso consente di contenere entro un limite di tollerabilità il pregiudizio sofferto dall'appaltatore che aveva confidato nel buon esito del rapporto contrattuale e nel guadagno che ne sarebbe pervenuto.
3.5. Come anticipato, non si è costituita, mancando perciò una contestazione CP_1 della committente rispetto ai fatti dedotti in giudizio.
Ad ogni buon conto, sebbene la contumacia non abbia alcuna valenza probatoria e non possa valutarsi come “ficta confessio”, al Giudice viene comunque riconosciuta la possibilità di desumere eventuali “indizi” che confermino la fondatezza della domanda attorea da elementi esterni rispetto alla mancata costituzione in giudizio (“il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio ed impone al giudice […] di valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte” (Cass.
Civ. Sez. II, ordinanza n. 42035 del 21 dicembre 2021).
3.6. Nel caso di specie, emergono comunque in maniera univoca circostanze probanti sia dal comparto documentale (nello specifico, la corrispondenza intercorsa tra le parti) che dalle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale.
La teste impiegata presso con mansioni tecniche Parte_2 Parte_1 commerciali, ha confermato che la committente esercitava il recesso dopo il completamento del
4 progetto esecutivo e residuava il versamento del secondo acconto, pattuito in USD 883.930,00, da corrispondersi, come da accordi, all'approvazione del progetto (v. verb. ud. 19.05.2025).
Inoltre, in merito ai costi sostenuti dall'appaltatrice per l'esecuzione della fornitura e messa in opera delle vetrate anti-uragano, la teste ha precisato che la ditta si fosse avvalsa di altri subappaltatori, peraltro concordati con la committente (“in relazione al lotto n. 2, la società attrice aveva sostenuto al momento del recesso costi vivi per la realizzazione della progettazione esecutiva da parte della società "Nuova F.lli MA s.r.l.", subappaltatrice, come da doc. 20, erano circa 19 mila euro di costi per tale attività; 10) confermo che la realizzazione delle vetrate anti-uragano in questione la committente
[...]
aveva concordato con l'attrice la scelta del subfornitore del vetro, ossia la soc.“HU TA s.r.l.”, CP_1 nonché l'impresa che avrebbe dovuto effettuare l'estrusione e la realizzazione specialistica delle vetrate, previa progettazione esecutiva, ossia la società “Nuova F.lli MA s.r.l.”, entrambe con sede legale ed operativa in
TA”. Posso dire che sia la società HU TA SR che la Nuova F.lli MA SR erano entrambi subfornitori- subappaltatore collaudati, la scelta è stata concordata”, v. verb. 19.05.2025).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, essendo provato il rapporto sottostante e il recesso ad nutum della committente nella fase esecutiva, la domanda è fondata.
4. Dunque, l'appaltatore è legittimato a richiedere sia il rimborso delle spese sostenute (con specifico riferimento all'acquisto e al trasporto di materiali) che il riconoscimento del mancato guadagno, ossia l'utile che avrebbe percepito dall'esecuzione del contratto nel tempo stabilito.
Sul punto, la Cassazione ha precisato che “grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi” (Cass. civ. Sez. 2, sentenza n. 8853 del 05.04.2017).
4.1. Con riferimento al quantum, si considerano i costi sostenuti, i corrispettivi maturati e non ancora saldati ed il mancato guadagno come stimati da perizia tecnico contabile asseverata da geometra incaricato dalla il quale, sentito come Controparte_2 Parte_1 teste, ha confermato che “il danno di cui alla fornitura del lotto 2 è stato determinato in base alla fornitura del lotto n. 1 che era quella conclusa e pagata, confermo che ci sono stati costi vivi nella misura di 128.103,95
USD come da fatture e documenti di spesa allegati sub doc. 6-7-8-9-10- 11-12-13-14-15-16-17-18”.
4.2. Rispetto alle prime due voci, emerge dalla relazione di parte che le spese per l'esecuzione delle opere ammontano complessivamente ad USD 1.842.269,68, per cui, sottraendo tale voce al
5 valore complessivo dell'appalto (USD 3.152.079,16) si ottiene il ricavo totale dell'appaltatrice, ossia USD 1.309.809,48 (v. pag. 24 relazione tecnica, doc. 28).
Da tale risultato, sottraendo l'importo già incassato dalla committente, residua un importo di
USD 814.979,48 (cfr. pag. 25 relazione), equivalente ad € 707.736,33, che andrà corrisposto dalla convenuta in favore dell'appaltatrice, oltre interessi al saggio legale dal 16.11.2022 fino al saldo, in conformità alla domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno rifuse dalla controparte rimasta contumace, in base al valore dichiarato nell'atto introduttivo, ai medi tariffari e per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in persona del l.r.p.t., al CP_1 pagamento, in favore di dell'importo di € Parte_1
707.736,33, oltre interessi al saggio legale dal 16.11.2022 fino al saldo;
2. condanna in persona del l.r.p.t., a corrispondere, in favore di CP_1 le spese di lite che quantifica in € 3.390,62 per Parte_1 esborsi ed in € 29.193,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 12 novembre 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
6
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 3692 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.); promosso da
(C.F. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. RINALDI ROBERTO (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA FLAMINIA, 185/B 47923 RIMINI, giusta procura del
07.12.2022; attore nei confronti di non costituito;
CP_1 convenuto contumace
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito:
- condannare la società convenuta “ a pagare a favore della società attrice “ CP_1 [...]
la somma corrispondente al cambio di 814.979,48 dollari americani (attualmente euro Parte_1
858.988,37), salvo il diverso importo maggiore o minore che risulterà in esito all'istruttoria, quale somma a saldo dovuta per il rimborso spese sostenute, per il corrispettivo lavori eseguiti e per il mancato guadagno, ex art. 1671
c.c., e comunque anche a titolo di risarcimento danni ex art. 1223 c.c., in conseguenza del recesso comunicato in data 16.11.2022 dalla società convenuta relativamente al contratto di appalto intercorso tra le parti per la
1 realizzazione, fornitura, spedizione ed installazione delle vetrate c.d. “anti-uragano” presso il complesso “Hotel
Kailani” nell'isola di Grand Cayman;
- accertare e dichiarare, inoltre, per quanto occorrer possa, che la società attrice ha legittimamente trattenuto, quale acconto sul maggior importo complessivamente dovuto, l'importo ricevuto in data 21.09.2022 di dollari americani
494.830,00, pari ad euro 499.286,00.
- Con vittoria di spese di causa.»
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. appaltatrice, agisce nei confronti della società Parte_1 CP_1 committente, al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma corrispondente al cambio di 814.979,48 dollari americani a titolo di indennizzo per il recesso esercitato dalla convenuta in relazione al contratto di appalto stipulato tra le parti nel mese di aprile 2020, ad oggetto la fornitura e posa in opera di vetrate resistenti agli uragani, da installare nel complesso alberghiero di lusso denominato “Hotel Kailani” sito in Grand Cayman (doc. 2 attrice).
1.1. Espone l'attrice che nell'anno 2021 provvedeva alla fornitura di un primo lotto per un corrispettivo di € 223.358,79 dollari americani;
tuttavia, al termine della progettazione esecutiva della seconda fornitura e messa in opera – che sarebbe dovuta avvenire tra la fine del 2022 e il
2023 per un corrispettivo pattuito pari a USD 3.152.079,16 – la committente, con missiva del
16.11.2022, comunicava il recesso.
A tal punto, l'appaltatrice formulava richiesta di risarcimento sia per i costi sostenuti che per il mancato guadagno, per un importo pari a USD 814.979,48, come da stima del fiduciario incaricato dall'attrice, geom. , nella perizia contabile in atti (doc. 28 attrice), a Controparte_2 seguito della quale però nulla veniva corrisposto.
2. Ciò premesso, con l'ordinanza del 16.05.2024, accertata la regolarità della notifica ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1965, il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta e ammetteva la prova per testi articolata da relativamente ai capitoli 4, Parte_1
6, 7, 8, 10-14 della memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.
2.1. In dettaglio, veniva precisato che la notificazione si era perfezionata ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 1965 e che risultava rispettato il termine di 150 giorni decorrenti dalla consegna del plico (13.03.2023, all. C) rispetto all'udienza del 20.09.2023 differita ai sensi dell'art. 168-bis, co. 5, c.p.c.
2 Veniva inoltre confermata la giurisdizione in capo al giudice italiano, ai sensi dell'art. 3 DIP e dell'art. 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (versione consolidata e come modificata dalla convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in seguito denominata
«convenzione di adesione del 1978), secondo cui: «Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro
Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo».
Successivamente, all'udienza del 19.05.2022, venivano escussi i testi di parte attrice
[...]
e e, una volta completata l'istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza CP_2 Parte_2 del 5.11.2025 per discussione ex art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusive.
3. Ebbene, la domanda va accolta.
3.1. Con riguardo alla questione relativa alla disciplina applicabile al rapporto dedotto in lite, si richiama il convincimento già espresso nell'ordinanza ex art. 183 c.p.c. sopra citata, nella parte in cui veniva chiarito come, al fine di individuare la legge applicabile al rapporto, fosse necessario rinviare all'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (c.d. “Brexit”), nel cui ambito territoriale rientrano le Isole Cayman, che, all'art. 66, rubricato “legislazione applicabile in materia contrattuale ed extracontrattuale”, prevede l'applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio ai contratti conclusi prima della fine del periodo di transizione.
3.2. Al tal proposito, l'art. 126 del citato regolamento, contempla il “periodo di transizione” come quel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore dell'accordo e la data del 31 dicembre 2020, con la conseguenza che, quanto al caso in commento, il contratto risulta concluso nel mese di aprile 2020, dovendo fissare a tale momento la consegna del materiale presso le Isole
Cayman, e perciò perfezionatosi tale contratto per fatto concludente.
Ne deriva che va applicato il regolamento CE 593/08 e l'art. 4 del citato regolamento, rubricato
“legge applicabile in mancanza di scelta”, che -alla lett. b)- prevede che il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale.
Nel caso di specie, il prestatore di servizi coincide con la parte attrice, ossia con la società
la quale ha sede in Savignano Sul Rubicone (v. ordinanza del 16.05.2024). Parte_1
3 3.3. Al caso di specie, si applica la disciplina di cui al Codice civile in materia di recesso del committente, espressamente previsto dall'art. 1671 c.c.: “Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
3.4. La norma contempla dunque l'ipotesi del recesso ad nutum del committente, che si qualifica come diritto potestativo, riservato alla libera determinazione del recedente e sottratto al controllo di terzi e dell'appaltatore (v. ex multis Cass. civ. n. 8565/1993), il cui esercizio produce effetti ex nunc e fa sorgere in capo all'appaltatore il diritto a vedersi indennizzato sia delle spese sostenute che del mancato guadagno.
A differenza del risarcimento del danno, che mira ad una riparazione integrale del pregiudizio o della lesione subita a causa di un comportamento antigiuridico, l'obbligazione indennitaria assolve ad una finalità meramente compensativa della perdita sofferta a seguito di atto o fatto lecito, o comunque ammesso dalla legge, quale appunto l'esercizio del diritto di recesso. L'indennizzo ex art. 1671 c.c. assume pertanto una duplice funzione: per un verso, permette il rimborso dei costi sostenuti per l'attività già eseguita, per altro verso consente di contenere entro un limite di tollerabilità il pregiudizio sofferto dall'appaltatore che aveva confidato nel buon esito del rapporto contrattuale e nel guadagno che ne sarebbe pervenuto.
3.5. Come anticipato, non si è costituita, mancando perciò una contestazione CP_1 della committente rispetto ai fatti dedotti in giudizio.
Ad ogni buon conto, sebbene la contumacia non abbia alcuna valenza probatoria e non possa valutarsi come “ficta confessio”, al Giudice viene comunque riconosciuta la possibilità di desumere eventuali “indizi” che confermino la fondatezza della domanda attorea da elementi esterni rispetto alla mancata costituzione in giudizio (“il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio ed impone al giudice […] di valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte” (Cass.
Civ. Sez. II, ordinanza n. 42035 del 21 dicembre 2021).
3.6. Nel caso di specie, emergono comunque in maniera univoca circostanze probanti sia dal comparto documentale (nello specifico, la corrispondenza intercorsa tra le parti) che dalle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale.
La teste impiegata presso con mansioni tecniche Parte_2 Parte_1 commerciali, ha confermato che la committente esercitava il recesso dopo il completamento del
4 progetto esecutivo e residuava il versamento del secondo acconto, pattuito in USD 883.930,00, da corrispondersi, come da accordi, all'approvazione del progetto (v. verb. ud. 19.05.2025).
Inoltre, in merito ai costi sostenuti dall'appaltatrice per l'esecuzione della fornitura e messa in opera delle vetrate anti-uragano, la teste ha precisato che la ditta si fosse avvalsa di altri subappaltatori, peraltro concordati con la committente (“in relazione al lotto n. 2, la società attrice aveva sostenuto al momento del recesso costi vivi per la realizzazione della progettazione esecutiva da parte della società "Nuova F.lli MA s.r.l.", subappaltatrice, come da doc. 20, erano circa 19 mila euro di costi per tale attività; 10) confermo che la realizzazione delle vetrate anti-uragano in questione la committente
[...]
aveva concordato con l'attrice la scelta del subfornitore del vetro, ossia la soc.“HU TA s.r.l.”, CP_1 nonché l'impresa che avrebbe dovuto effettuare l'estrusione e la realizzazione specialistica delle vetrate, previa progettazione esecutiva, ossia la società “Nuova F.lli MA s.r.l.”, entrambe con sede legale ed operativa in
TA”. Posso dire che sia la società HU TA SR che la Nuova F.lli MA SR erano entrambi subfornitori- subappaltatore collaudati, la scelta è stata concordata”, v. verb. 19.05.2025).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, essendo provato il rapporto sottostante e il recesso ad nutum della committente nella fase esecutiva, la domanda è fondata.
4. Dunque, l'appaltatore è legittimato a richiedere sia il rimborso delle spese sostenute (con specifico riferimento all'acquisto e al trasporto di materiali) che il riconoscimento del mancato guadagno, ossia l'utile che avrebbe percepito dall'esecuzione del contratto nel tempo stabilito.
Sul punto, la Cassazione ha precisato che “grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi” (Cass. civ. Sez. 2, sentenza n. 8853 del 05.04.2017).
4.1. Con riferimento al quantum, si considerano i costi sostenuti, i corrispettivi maturati e non ancora saldati ed il mancato guadagno come stimati da perizia tecnico contabile asseverata da geometra incaricato dalla il quale, sentito come Controparte_2 Parte_1 teste, ha confermato che “il danno di cui alla fornitura del lotto 2 è stato determinato in base alla fornitura del lotto n. 1 che era quella conclusa e pagata, confermo che ci sono stati costi vivi nella misura di 128.103,95
USD come da fatture e documenti di spesa allegati sub doc. 6-7-8-9-10- 11-12-13-14-15-16-17-18”.
4.2. Rispetto alle prime due voci, emerge dalla relazione di parte che le spese per l'esecuzione delle opere ammontano complessivamente ad USD 1.842.269,68, per cui, sottraendo tale voce al
5 valore complessivo dell'appalto (USD 3.152.079,16) si ottiene il ricavo totale dell'appaltatrice, ossia USD 1.309.809,48 (v. pag. 24 relazione tecnica, doc. 28).
Da tale risultato, sottraendo l'importo già incassato dalla committente, residua un importo di
USD 814.979,48 (cfr. pag. 25 relazione), equivalente ad € 707.736,33, che andrà corrisposto dalla convenuta in favore dell'appaltatrice, oltre interessi al saggio legale dal 16.11.2022 fino al saldo, in conformità alla domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno rifuse dalla controparte rimasta contumace, in base al valore dichiarato nell'atto introduttivo, ai medi tariffari e per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in persona del l.r.p.t., al CP_1 pagamento, in favore di dell'importo di € Parte_1
707.736,33, oltre interessi al saggio legale dal 16.11.2022 fino al saldo;
2. condanna in persona del l.r.p.t., a corrispondere, in favore di CP_1 le spese di lite che quantifica in € 3.390,62 per Parte_1 esborsi ed in € 29.193,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 12 novembre 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
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