Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3199/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano Potenza Parte_1
-attrice-
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Caroli Casavola Controparte_1
-convenuto-
Le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note scritte depositate telematicamente
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La conveniva in giudizio chiedendo accertarsi, in via Parte_1 Controparte_1
principale, che il contratto d'opera professionale con lo stesso concluso in data 1/6/2021 era cessato al
28/2/2024 in virtù di recesso comunicato il 28/11/2023 e che, in conseguenza, non erano dovuti i compensi pretesi dal convenuto in epoca successiva alla efficacia di tale recesso.In subordine chiedeva accertarsi l'avvenuta cessazione di detto contratto nella diversa data ritenuta di giustizia.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo che il recesso comunicato in data Controparte_1
28/11/2023 era nullo perché privo di forma scritta e comunicato da soggetto privo di poteri rappresentativi della attrice.In via subordinata chiedeva accertarsi il suol diritto a rimborso delle spese e Parte_1
pagamento dei compensi per il periodo fino al 4/4/2024.In diritto, le domande proposte in via principale dall'attrice sono fondate e vanno, quindi, accolte.Dalla scrittura privata in data 1/6/2021, recante firme da
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osservato la richiamata clausola contrattuale comunicando, con missiva trasmessa tramite pec ricevuta dal convenuto il 28/11/2023 come attestano la missiva depositata con il ricorso e l'allegata comunicazione di avvenuta consegna, il proprio recesso anticipato dal contratto per cui è causa.La forma prescelta è, infatti,
una delle due alternativamente previste dalla richiamata clausola d) del contratto in data 1/6/2021 e,
quindi, non ricorre alcuna nullità del recesso per difetto di forma.La difesa del convenuto, lamentando che la pec in data 28/11/2023 sarebbe stata inviata da soggetto privo di poteri rappresentativi della fondazione,
ha posto una questione qualificabile in termini di eventuale inefficacia del recesso stesso (in tal senso Cass.
civ. nn. 15841/2022, 410/2000 e 7501/1993) in conformità a quanto dispone l'art. 1398 c.c. secondo cui l'atto compiuto da soggetto privo di potere rappresentativo, o che abbia ecceduto il potere conferitogli, è
semplicemente privo di effetti, e non, invece, nullo o annullabile.Dalla mera inefficacia dell'atto compiuto dal soggetto privo di poteri rappresentativi discendono due conseguenze.La prima è che l'inefficacia può
essere eccepita dal solo rappresentato, e non anche dall'altro contraente (in tal senso le richiamate Cass.
civ. nn. 15841/2022, 410/2000 e 7501/1993).Pertanto il convenuto è privo di legittimazione ad eccepire la mancanza di potere rappresentativo in capo al soggetto il quale ha sottoscritto la missiva trasmessa con la pec del 28/11/2023 in nome e per conto della attrice.La seconda conseguenza è che l'atto Parte_1
compiuto dal falsus procurator, in quanto inefficace e non nullo, è suscettibile di ratifica da parte del rappresentato con efficacia retroattiva, secondo l'art. 1399 c.c..E ciò vale anche per gli atti unilaterali recettizi aventi contenuto patrimoniale, per il richiamo operato dall'art. 1324 c.c. alle norme sul contratto
(in tal senso Cass. civ. n. 2824/1990).E rispetto alla specifica ipotesi del recesso dal contratto operato da falsus procurator la Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. n. 3616/2014) ha affermato il principio della efficacia retroattiva della ratifica compiuta dal rappresentato nei confronti dell'altro contraente ed ha precisato che tale efficacia sanante ex tunc riguarda anche il caso della ratifica intervenuta dopo la
2 scadenza di un termine decadenziale o perentorio (in tal senso Cass. civ. n. 2495/2017).Nella specie, risulta,
dalla documentazione allegata al ricorso, che il recesso comunicato il 28/11/2023 dall'Avv. Luigi Marinelli in nome e per conto della attrice ha ricevuto successiva ratifica con ulteriore missiva inviata Parte_1
tramite pec ricevuta dal convenuto il 4/4/2024, questa volta sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'attrice oltre che dallo stesso Avv. Marinelli precedentemente qualificatosi come rappresentante, con cui si ribadiva la volontà di recesso precedentemente comunicata.Per effetto della successiva ratifica, e per effetto dei principi espressi da Cass. civ. n. 3616/2014, il recesso va ritenuto efficace, nei confronti dell'atro contraente , a partire dal 28/2/2024, ossia scaduti i tre mesi successivi alla CP_1
comunicazione del 28/11/2023.Ne consegue che nulla è dovuto al convenuto per compensi successivi alla data del 28/2/2024 in quanto a tale epoca il contratto stipulato l'1/6/2021 ha cessato di produrre i suoi effetti giuridici vincolanti per entrambe le parti.Le considerazioni appena esposte rendono infondata la domanda riconvenzionale con cui il convenuto chiede che gli siano riconosciute somme fino alla data
(4/4/2024) di ratifica del recesso, in applicazione dell'art. 2237 c.c..Detta norma si riferisce, infatti, alle spese e compensi dovuti per l'opera svolta fino al momento del recesso, non attribuendo al prestatore d'opera alcun diritto per periodi successivi alla efficacia del recesso stesso, che, nella specie, deve ritenersi produttivo di effetti dal 28/11/2023, per effetto della successiva ratifica del 4/4/2024.Alla soccombenza del convenuto segue la condanna (art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate e distratte come da separato dispositivo secondo minimi tariffari attesa l'esigua attività difensiva resasi necessaria per la definizione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Accerta e dichiara che il contratto concluso tra le parti in lite in data 1/6/2021 è cessato in data
28/2/2023 e, per l'effetto, dichiara non dovuti i compensi pretesi dal convenuto, con fatture nn.
4,5,6/2024, per periodi successivi alla scadenza del contratto;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della attrice Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 264,00 per esborsi ed euro 3809,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso
3 spese generali in misura di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefano Potenza dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 16/1/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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