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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile- riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. PE LU Presidente dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera dott.ssa MA SC Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 912/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] ( C.F: ); Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Goethe n.1, presso lo studio dell'avv. Giovanni Galletta che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
E
, con sede in Sciacca, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (P. I. ; P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Croce Rossa n. 81, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Gagliano che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 Luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Sciacca con sentenza n. 450/2021 pubblicata il 12/11/2021 all'esito del giudizio n.r.g. 1271/2017, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 307/2017 emesso dal Tribunale di Sciacca in data 28/08/2017 con cui era stato condannato al Parte_1 pagamento della somma di € 5.500,00 in favore della Controparte_1
nonché delle spese del procedimento di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compensi
[...] ed € 145,50 per spese, oltre accessori di legge ed ha condannato al pagamento Parte_1 delle spese di lite del giudizio di opposizione liquidate in € 2.738,00 oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lamentandone l'erroneità Parte_1 sotto diversi profili.
Ha resistito al gravame la chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio dell'11.07.2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni venticinque per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a fondamento della decisione la proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta dal Pt_1
e dai venditori dell'immobile oggetto di causa, nonostante fosse stato accertato a mezzo prova testimoniale che tutte le firme del fossero state apposte in data 8 Luglio 2016 e, dunque, Pt_1 non vi fosse prova che lo stesso fosse venuto a conoscenza dell'accettazione della proposta entro il termine di 15 giorni dalla proposta stessa. Lamenta, in particolare, la violazione ed errata interpretazione dell'art. 2702 c.c. per avere il Giudice di primo grado affermato che, al fine di contestare la veridicità della data del 12 Luglio 2016 apposta in calce alla terza firma riconducibile a , quest'ultimo avrebbe dovuto proporre querela di falso. Parte_1
2.3. Con il secondo e il terzo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la mera proposta irrevocabile di acquisto, anche ove sottoscritta per accettazione dai venditori, fosse idonea a far sorgere il diritto al compenso in capo a quest'ultima.
4. Con il quarto motivo di appello, l'appellante lamenta la violazione del principio iura novit curia.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto interpretare la volontà negoziale delle parti e, quindi, qualificare il negozio posto a base della pretesa creditoria quale proposta di acquisto e, di conseguenza, escludere il diritto alla provvigione, in quanto subordinato alla conclusione dell'affare che, nella fattispecie, non si sarebbe perfezionato.
5. Con il quinto motivo di appello, l'appellante impugna il capo relativo alle spese, insistendo per la condanna della al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, nonché delle CP_1 spese di CTU.
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Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non emergendo alcuna manifesta infondatezza dei motivi di gravame avanzati dall'appellante (cfr. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n.7155), né ai sensi dell'art 342 c.p.c., dovendosi richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale, ancorché non si richieda l'utilizzo di particolare formalità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n.7155).
Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiaramente individuati i capi della sentenza del Tribunale investiti da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreggono;
“le argomentazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisione" (Cass. n. 2143/15).
Nel merito, i motivi di appello, in quanto strettamente e logicamente connessi tra loro, andranno trattati congiuntamente.
L'appello è infondato.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 307/2017 emesso dal Tribunale di Sciacca in data 28/08/2017, contestando il diritto della di ottenere il Controparte_1 pagamento delle somme ingiunte in ragione dell'attività di mediazione espletata.
Ebbene, a fondamento della propria domanda eccepiva, sin dall'atto Parte_1 introduttivo del giudizio, di non avere avuto conoscenza dell'accettazione, da parte dei venditori, della proposta di acquisto da lui sottoscritta in data 08/07/2016, entro il termine essenziale di quindici giorni decorrenti dalla anzidetta data e che il decorso infruttuoso di tale termine - qualificato come essenziale dalla stessa agenzia - avrebbe comportato la risoluzione di diritto della proposta di acquisto e la conseguente decadenza dal diritto alla provvigione. Contestava, in particolare, la conformità all'originale della scrittura prodotta in copia e, pur riconoscendo come proprie le tre sottoscrizioni apposte nella scrittura privata, negava l'autenticità delle firme attribuite ai venditori nonché la veridicità della data del 12/07/2016, in corrispondenza della propria sottoscrizione “per ricezione e presa visione”. Sosteneva, infatti, di aver apposto tutte le firme presenti sul documento, inclusa quella per presa visione, in data 08/07/2016.
Ora, occorre in primo luogo respingere l'eccezione sollevata dall'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel ritenere necessaria la proposizione della querela di falso per contestare la veridicità della data del 12/07/2016 apposta in calce alla scrittura privata.
Com'è noto, infatti, colui che, riconoscendo di aver sottoscritto un documento, si duole del suo riempimento in modo difforme da quello pattuito, ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" ovvero di non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva fosse dichiarato, perché - non potendo essere esclusa la provenienza del documento dal suo sottoscrittore - attraverso il patto di riempimento questi fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. (v. Cass. 18989/2010).
Ne consegue che, avendo riconosciuto la propria sottoscrizione sulla scheda, Parte_1 gravava su di lui l'onere di dimostrare che il documento fosse stato illegittimamente riempito mediante l'apposizione della data del 12 Luglio 2016, a mezzo querela di falso;
in difetto, deve ritenersi che egli abbia implicitamente accettato l'inserimento successivo della data da parte di terzi, facendola propria. Peraltro, la testimonianza resa da non fa che Testimone_1 corroborare la ricostruzione logico-giuridica adottata dal primo giudice e condivisa da questo Collegio. Se non vi è dubbio che abbia apposto la sua firma nella parte in cui si Parte_1 sarebbe dovuto dare atto della sua conoscenza dell'accettazione della proposta da parte dei venditori deve ritenersi che tale firma sia stata apposta dal con il patto tacito che altri Pt_1 avrebbero inserito successivamente la relativa data. Se, invece, il avesse voluto provare Pt_1
l'assenza o la violazione di tale patto avrebbe dovuto proporre la querela di falso, configurandosi l'ipotesi di abusivo riempimento della scritttura privata.
Ritenuta, pertanto, la piena utilizzabilità della scrittura privata prodotta dalla Immobiliare appellata per fondare il proprio diritto alla provviggione, occorre passare alla disamina dei restanti motivi di appello.
In tema di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge in capo al mediatore nel momento in cui può ritenersi intervenuta, per effetto del suo intervento, la conclusione di un affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico (cfr., Cass. Civ. Sez. II, Ord. n. 11127 del 06 aprile 2022). È necessario evidenziare che, l'affare tra le parti deve ritenersi concluso quando si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio, ex art. 2932 cod. civ., o per il risarcimento del danno derivante dalla mancata conclusione del negozio programmato, come nel caso della stipula di un contratto preliminare (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. VI, Ord. n. 7781 del 10 aprile 2020; Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 7994/2009). Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, per poter ravvisare la conclusione dell'affare, quale fonte del diritto del mediatore alla provvigione, non basta accertare la sottoscrizione della proposta irrevocabile d'acquisto, come nel caso de quo, da parte dell'aspirante acquirente e nemmeno riscontrare che vi sia stata la conforme accettazione del proprietario (cfr., Cass. S.U., Sent. n.4620/2015). In tal senso, affinché una proposta irrevocabile di acquisto possa essere considerata alla stregua di un contratto preliminare, è necessario che il Giudice del merito ravvisi tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere, in modo da consentire la stipulazione del negozio nel momento e per effetto della adesione dell'altra parte, senza necessità di ulteriori pattuizioni, assumendo, in mancanza, carattere di mero accordo preparatorio destinato ad inserirsi nell'iter formativo del futuro contratto con l'effetto di fissarne solo gli elementi già concordati.
Ebbene, nel caso che ci occupa, dalla lettura della proposta irrevocabile di acquisto emerge chiaramente che le parti hanno inteso attribuirle la funzione di contratto preliminare, avendo in essa individuato tutti gli elementi essenziali del successivo contratto di compravendita definitivo e rinviando l'effetto traslativo al momento del rogito notarile. Ancora priva di pregio è la doglianza, formulata dal in sede di comparsa conclusionale, Pt_1 in base alla quale sarebbe vessatoria, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, la clausola che anticipa il diritto alla provvigione a un momento che non coincide con la conclusione dell'affare. Fermo quanto già sopra detto rispetto all'idoneità della proposta irrevocabile di acquisto accettata dai venditori al fine di ritenere realizzata la conclusione dell'affare, giova anche rammentare che una clausola che riconosce al mediatore il diritto alla provvigione non è vessatoria se è collegata all'effettivo espletamento di un'attività di mediazione, e non semplicemente al decorso del tempo o a condizioni generiche (cfr. Cassazione n. 785/2024). Ebbene, poiché nel caso in esame la richiesta della provvigione si fonda sull'effettivo svolgimento di un'attività di mediazione, concretizzatasi nella ricerca dell'immobile e nella messa a disposizione di mezzi e organizzazione da parte del mediatore, la relativa clausola non può essere considerata vessatoria.
Deve, in definitiva, trovare integrale conferma la sentenza di primo grado.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore , delle spese di questo grado di giudizio
[...] che liquida in € 1.984,00, oltre accessori di legge;
- dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 09/10/2025
Palermo, 22/10/2025
La Consigliera est. Il Presidente
MA SC PE LU