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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 44409/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 12/12/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 29/10/1972 a ROMA
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]7 20100 MILANO ITALIA
Rappresentato e difeso dall'Avv FIENI DANIELA presso il cui studio in VIA TOLSTOI N. 1 20100
MILANO ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Parte_2
Nata il 26/07/1966 a IRLANDA
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]7 20100 MILANO ITALIA
Rappresentato e difeso dall'Avv. RIMINI VALENTINA presso il cui studio in VIA C. BATTISTI,
11 20122 MILANO ha eletto domicilio telematico
Parte convenuta
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_1
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio a MILANO il 03/06/2013 con rito civile
Dall'unione coniugale il 21/06/2013 è nata Persona_1
I medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 06/04/2018 dal Tribunale Ordinario di Milano
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 11/12/2024 ha chiesto la Parte_3 dichiarazione di scioglimento del matrimonio, la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni della minore e al suo mantenimento;
Il coniuge convenuto si è ritualmente costituito in giudizio
All'udienza ex art. 473 bis.21 cpc del 10.04.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha provveduto all'esame delle parti, che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
All'esito di ampia discussione le parti hanno aderito, ai soli fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei e senza rinuncia alle domande ed istanze tutte formulate in atti, alla proposta formulata dal Giudice.
I difensori, invitati ad interloquire sul punto, hanno concordato circa l'opportunità di differire la discussione e la decisione in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti e hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale in ordine allo status.
Il Giudice delegato ha così provveduto:
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, anche sull'accordo delle parti:
1.dispone l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte di un centro specializzato al fine di attivare ogni supporto ritenuto necessario in favore della bambina e dei genitori (supporto Per_ psicologico/neuropsichiatrico in favore di supporto psicologico in favore dei genitori, supporto alla genitorialità), con costi suddivisi in ragione del 50% tra le parti
2.dispone la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figlia, con espressa delega ai SS del comune di Milano, di concerto con il curatore speciale e con l'equipe che avrà in carico il nucleo, a scandire tempi e modalità degli Per_ incontri, tenuto esclusivamente conto dell'interesse di Per_
3.conferma il contributo paterno al mantenimento ordinario di come determinato in sede di separazione
(attualizzato con la rivalutazione) con suddivisione delle spese straordinarie in ragione del 50% tra i genitori assegna alle parti termine fino al 30.04.2025 per depositare in atti prova dell'avvio della presa in carico del nucleo da parte di un centro specializzato assegna ai SS del comune di Milano termine fino al 27.10.2025 per trasmettere una relazione di aggiornamento
assegna al curatore speciale termine fino al 27.10.2025 per depositare in atti una relazione del centro che ha preso in carico il nucleo rinvia la causa per la prosecuzione dell'udienza ex art. 473 bis.. 22 cpc al 5.11.2025 ore 15
Trattiene la causa in decisione limitatamente alla domando sullo status, con riserva di riferire al Collegio per la decisione
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 16/04/2025
***
ritenuto
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: l'udienza
Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 19.02.2018, i coniugi si sono separati consensualmente il e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano n.
7377/2018 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 11/12/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alle spese di lite che la natura parziale della sentenza, impone che le spese di liquide vengano liquidate all'esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_3
e , nella contumacia di parte convenuta ogni altra e diversa domanda Parte_2 disattesa o respinta così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_3 [...]
a MILANO il03/06/2013 , atto iscritto negli atti di matrimonio presso Parte_2
l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO (anno 2013, atto n. 0813, parte I);
2. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
3. Spese al definitivo
4. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, il 16/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 12/12/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 29/10/1972 a ROMA
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]7 20100 MILANO ITALIA
Rappresentato e difeso dall'Avv FIENI DANIELA presso il cui studio in VIA TOLSTOI N. 1 20100
MILANO ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Parte_2
Nata il 26/07/1966 a IRLANDA
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]7 20100 MILANO ITALIA
Rappresentato e difeso dall'Avv. RIMINI VALENTINA presso il cui studio in VIA C. BATTISTI,
11 20122 MILANO ha eletto domicilio telematico
Parte convenuta
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_1
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio a MILANO il 03/06/2013 con rito civile
Dall'unione coniugale il 21/06/2013 è nata Persona_1
I medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 06/04/2018 dal Tribunale Ordinario di Milano
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 11/12/2024 ha chiesto la Parte_3 dichiarazione di scioglimento del matrimonio, la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni della minore e al suo mantenimento;
Il coniuge convenuto si è ritualmente costituito in giudizio
All'udienza ex art. 473 bis.21 cpc del 10.04.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha provveduto all'esame delle parti, che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
All'esito di ampia discussione le parti hanno aderito, ai soli fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei e senza rinuncia alle domande ed istanze tutte formulate in atti, alla proposta formulata dal Giudice.
I difensori, invitati ad interloquire sul punto, hanno concordato circa l'opportunità di differire la discussione e la decisione in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti e hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale in ordine allo status.
Il Giudice delegato ha così provveduto:
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, anche sull'accordo delle parti:
1.dispone l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte di un centro specializzato al fine di attivare ogni supporto ritenuto necessario in favore della bambina e dei genitori (supporto Per_ psicologico/neuropsichiatrico in favore di supporto psicologico in favore dei genitori, supporto alla genitorialità), con costi suddivisi in ragione del 50% tra le parti
2.dispone la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figlia, con espressa delega ai SS del comune di Milano, di concerto con il curatore speciale e con l'equipe che avrà in carico il nucleo, a scandire tempi e modalità degli Per_ incontri, tenuto esclusivamente conto dell'interesse di Per_
3.conferma il contributo paterno al mantenimento ordinario di come determinato in sede di separazione
(attualizzato con la rivalutazione) con suddivisione delle spese straordinarie in ragione del 50% tra i genitori assegna alle parti termine fino al 30.04.2025 per depositare in atti prova dell'avvio della presa in carico del nucleo da parte di un centro specializzato assegna ai SS del comune di Milano termine fino al 27.10.2025 per trasmettere una relazione di aggiornamento
assegna al curatore speciale termine fino al 27.10.2025 per depositare in atti una relazione del centro che ha preso in carico il nucleo rinvia la causa per la prosecuzione dell'udienza ex art. 473 bis.. 22 cpc al 5.11.2025 ore 15
Trattiene la causa in decisione limitatamente alla domando sullo status, con riserva di riferire al Collegio per la decisione
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 16/04/2025
***
ritenuto
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: l'udienza
Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 19.02.2018, i coniugi si sono separati consensualmente il e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano n.
7377/2018 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 11/12/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alle spese di lite che la natura parziale della sentenza, impone che le spese di liquide vengano liquidate all'esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_3
e , nella contumacia di parte convenuta ogni altra e diversa domanda Parte_2 disattesa o respinta così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_3 [...]
a MILANO il03/06/2013 , atto iscritto negli atti di matrimonio presso Parte_2
l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO (anno 2013, atto n. 0813, parte I);
2. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
3. Spese al definitivo
4. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, il 16/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato