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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giorgio Sensale Presidente
Dott.ssa Ada Meterangelis Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3335 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2019 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
07.11.2024, vertente
Tra
AVV. ( elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso il proprio studio in Napoli, Via Benedetto Croce, n. 45, quale procuratore di se stesso;
- Appellante -
Contro
( ), in persona del legale rapp.te p.- Controparte_1 P.IVA_1
t., elettivamente domiciliata presso i propri uffici - Controparte_2
- in Napoli, Piazza Matteotti, n. 2, assistita e difesa dagli Avv.ti
Alessandro Dentamaro e Pasqualina Buonanno in virtù di procura generale alle liti prodotta in atti.
- Appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE A) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 27.12.2018 l'Avv.
, quale creditore del Condominio sito in Ercolano Parte_1
(NA), al Corso Italia, n. 36, della somma di €. 8.192,96 azionata con pignoramento presso terzi notificato in data 14.12.2017, evocava in giudizio avanti il Tribunale Civile di Napoli in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.-t., per sentir dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'istituto postale terzo pignorato per l'espletamento di attività prodromiche e successive all'esecuzione rimasta infruttuosa per falsa dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e, per l'effetto, disporne la condanna alla rifusione nei propri confronti della corrispondente somma di €.
11.273,12, ovvero all'importo ritenuto di giustizia.
Esponeva il ricorrente di aver ricevuto in data 19.12.2017, a seguito della notifica del pignoramento presso terzi, dichiarazione negativa con cui la società convenuta comunicava di non intrattenere alcun rapporto postale attivo con il Condominio debitore, avendo, invece, egli stesso assunto informativa dall'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di successiva procedura di accesso alla banca dati ex art. 492 bis c.p.c., che il rapporto di conto corrente sarebbe cessato in data 20.12.2017 ossia sei giorni prossimi alla notifica del pignoramento e il giorno a seguire dalla ricezione della dichiarazione negativa trasmessa da . CP_1
L'istante lamentava, dunque, di aver inutilmente svolto nel periodo seguente alla presa di conoscenza della data di effettiva chiusura del conto postale ulteriori attività stragiudiziali e giudiziali, tra cui un infruttuoso procedimento ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere dall'amministrazione condominiale la lista al dettaglio dei condomini morosi onde trovare nei loro confronti soddisfazione alle proprie pretese creditorie, senza infine riuscire nell'intento.
Si costituiva in atti per eccepire in via preliminare Controparte_1
l'incompetenza del giudice adito vertendo l'oggetto del giudizio in ambito
2 di procedura esecutiva, e l'irritualità, inesistenza e nullità della notifica al terzo pignorato non eseguita presso la sede societaria bensì presso un'agenzia postale, rilevando nel merito l'infondatezza della domanda in quanto al momento della notificazione dell'atto di pignoramento il conto postale, che registrava un saldo a favore del Condominio correntista di importo pari a €. 1.423,13, risultava chiuso per espressa e antecedente richiesta dell'amministratore condominiale risalente al giorno 07.12.2017
e, dunque, concludendo per il rigetto della pretesa invocata.
All'esito dell'esame della documentazione prodotta il Tribunale adito rendeva in data 27.05.2019 ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. con cui disponeva il rigetto del ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
Il giudice monocratico riteneva infondate le eccezioni preliminari sollevate dall'istituto postale convenuto ravvisando la propria competenza, trattando il giudizio non l'accertamento dell'obbligo del terzo bensì la responsabilità ex art. 2043 c.c. di nei confronti del CP_1
creditore istante, al contempo riconoscendo la validità della notificazione dell'atto di citazione presso la sede dell'agenzia postale, non anche necessariamente presso la sede legale, ricoprendo il dirigente della filiale o succursale di un ente bancario la figura di institore della banca ai sensi dell'art. 2303 c.c..
Nel merito il Tribunale, pur valutando la sussistenza di responsabilità di nell'aver fornito al creditore un'inveritiera dichiarazione ex CP_1
art 547 c.p.c. con cui dava atto della chiusura del conto al momento della notificazione del pignoramento, ha tuttavia ritenuto non provato il danno subito dal ricorrente, il quale avrebbe dovuto dimostrare che le attività di recupero del proprio credito abbiano sottratto tempo utile ad altre operazioni professionali quanto meno parimenti remunerative, non ricorrendo dunque perdita di chance di ottenimento della somma pretesa in conseguenza della condotta dell'istituto resistente.
3 B) Avverso la suddetta pronuncia interponeva appello l'Avv. Parte_1
, con atto di citazione tempestivamente notificato in data
[...]
27.06.2019, eccependo nel merito quattro motivi di gravame.
Con il primo rilievo critico veniva dedotta erronea valutazione del nesso di causalità tra la condotta di e il pregiudizio subito CP_1
dall'appellante per avere il Tribunale, pur riconoscendo l'esistenza del conto corrente, minimizzato gli effetti dell'inveritiera dichiarazione del terzo con il complesso di attività giudiziale successivamente posta in essere poiché direttamente dipendente dal negativo esito del pignoramento tentato, ben potendo il creditore proseguire l'azione esecutiva per la somma residua al netto della giacenza postale risultante al momento della notificazione dell'atto di avvio dell'esecuzione.
Con il secondo rilievo di censura l'appellante evidenziava come il riconoscimento dell'illecito aquiliano posto in essere da CP_1
dovesse estendersi anche ai danni indiretti ex art. 1223 c.c., essendo sfuggito al primo giudice come le azioni intentate dopo la dichiarazione negativa del terzo fossero suscettibili di autonoma valutazione tanto sotto il profilo di spese vive, quanto di prestazione di opera intellettuale.
Con il terzo motivo di appello l'Avv. , nel rilevare che l'esercizio Parte_1
di difesa personale di cui all'art. 86 c.p.c. non avrebbe avuto incidenza sulla natura dell'attività svolta in proprio favore, contestava il dedotto e non assolto onere probatorio di dimostrare che le attività svolte per il recupero del credito nei confronti del Condomino debitore avessero sottratto tempo ad altre operazioni professionali maggiormente o parimenti remunerative.
Con il quarto e ultimo argomento di censura l'istante eccepiva infine omessa pronuncia sulla richiesta di valutazione equitativa ex art. 1709
c.c. delle prestazioni svolte in proprio favore a seguito della falsa dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. da . CP_1
4 Concludeva l'appellante per l'accoglimento del gravame, in riforma dell'ordinanza impugnata, e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in atti in persona del legale rapp.te p.- Controparte_1
t., per contestare genericamente le ragioni poste a sostegno del gravame proposto, chiedendone l'integrale rigetto e la contestuale conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Nel corso dell'udienza del 07.11.2024 svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava il fascicolo al G.
Rel. Avv. Fabrizio Carmina e tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
La domanda di riforma della pronuncia appellata non appare sorretta da persuasive argomentazioni giuridiche che consentano di confutare l'iter motivazionale espresso, dunque non potrà trovare accoglimento.
Riguardo al primo rilievo di censura con cui veniva evidenziata l'erronea valutazione che ha condotto a negare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di e il danno subito dall'appellante CP_1
si osserva come il Tribunale abbia correttamente affermato l'esistenza del conto corrente al momento della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, pur escludendo la circostanza secondo cui dall'inveritiera dichiarazione del terzo sia conseguito un danno per l'appellante qualificato nell'ulteriore complesso di attività giudiziale posto in essere per il recupero dell'intera somma vantata e non anche per quella residua al netto della giacenza postale illegittimamente negata.
Va chiarito in tal senso che la responsabilità che l'appellante intende addebitare all'istituto postale rientra nell'accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., che trova la sua sede precostituita nell'ambito del procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi, di esclusiva competenza del giudice dell'esecuzione.
5 Tale giudizio, che assume natura incidentale rispetto alla procedura esecutiva principale e che, a seguito della novella introdotta dall'art. 4 della L. n. 162/2014, culmina con l'emissione di ordinanza conseguente alla contestata dichiarazione del terzo (“Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo
617”), costituisce un subprocedimento disposto e condotto dal giudice dell'esecuzione per accertare se il terzo effettivamente debba al debitore la somma pignorata.
Detta verifica ha effetti limitati alla procedura esecutiva in corso, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (”l'accertamento dell'obbligo del terzo si configura alla stregua di un subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice di questa e volto alla delibazione dell'effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli fini dell'esecuzione”, Cass. Civ. Sent. n. 23123/2022), il cui risultato non preclude l'eventuale azione di responsabilità che il creditore possa promuovere contro il terzo per ottenere il risarcimento del danno derivante dal comportamento scorretto o negligente del terzo stesso che abbia impedito il soddisfacimento del credito, sempre laddove venga accertata l'illecita condotta all'esito dell'esperimento della fase incidentale ex art. 549 c.p.c..
La rinuncia alla prosecuzione del pignoramento da parte dell'appellante ha impedito l'acquisizione dell'accertamento dell'obbligo di CP_1
quale premessa necessaria per l'eventuale giudizio di responsabilità ex art. 2043 c.c., in ragione della lesione del diritto di credito subita in conseguenza del comportamento doloso o colposo del terzo pignorato.
6 Ai fini della previsione del creditore di veder tutelata la pretesa risarcitoria nei confronti di è del tutto mancata, nel Controparte_1
caso di specie, la verifica del presupposto dell'illecito nella sede giudiziale unica deputata ad accertarne la sussistenza.
Quanto argomentato non potrà che attenere al conseguimento della somma giacente sul conto postale che l'amministratore del Condominio debitore revocava esattamente nei 7 giorni antecedenti alla notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, pari a €. 1.423,13 come dichiarato dallo stesso appellante e non contestato da , su cui tuttavia CP_1
deduceva sussistere il vincolo di indisponibilità a seguito della comunicazione di estinzione del giorno 07.12.2017.
L'appellante ha poi ritenuto, con il secondo motivo di gravame, denunciare come il riconoscimento dell'illecito aquiliano a carico di
[...]
dovesse estendersi anche ai danni indiretti ex art. 1223 c.c., CP_1
identificati con le azioni intentate dopo la dichiarazione negativa del terzo in quanto suscettibili di autonoma valutazione sotto il profilo di spese vive e di prestazione di opera intellettuale, questione che è parsa essere sfuggita allo scrutinio del primo giudice.
In buona sostanza l'Avv. ha inteso rivendicare le ulteriori Parte_1
spese sostenute, oltre ai relativi compensi maturati, per l'intera attività svolta per soddisfare l'integrità delle proprie pretese nell'infruttuoso recupero delle somme verso i condomini morosi, quali danni indiretti connessi all'infedele comunicazione del terzo ex art. 547 c.p.c..
A tale ordine di idee sembra parimenti orientata la censura sollevata con il terzo motivo di doglianza, con il quale l'appellante, nel rilevare che l'esercizio di difesa personale di cui all'art. 86 c.p.c. non avrebbe avuto incidenza sulla natura dell'attività svolta in proprio favore, contestava il rilevato mancato assolvimento dell'onere probatorio di dimostrare che le attività svolte per il recupero del credito nei confronti del Condomino
7 debitore avessero sottratto tempo ad altre operazioni professionali maggiormente o parimenti remunerative.
Ebbene ritiene la Corte che entrambi i rilievi critici non sembrano cogliere nel segno poiché, a prescindere dal mancato riscontro probatorio rilevato dal Tribunale, non si ravvede la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta dell'istituto postale e il danno patito dall'appellante creditore per causa e fatto esclusivo dell'inveritiera dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa da . CP_1
Il riconoscimento dei danni indiretti (lucro cessante o perdita di chance) postula l'accertamento dell'esistenza di danni diretti (danno emergente ossia perdita di valori economici in capo al richiedente).
La carenza del nesso causale tra il fatto evento e il danno presuntivamente patito dal danneggiato, in quanto evidente alla stregua delle riflessioni esposte in precedenza, consente di affermare l'inesistenza di alcuna forma di pregiudizio diretto (percepimento negato del saldo postale) e indiretto (spese e attribuzioni compensative per l'attività di recupero del credito) a carico del creditore, il quale, anche ipotizzando la positiva assegnazione della somma pignorata, si sarebbe comunque trovato costretto a promuovere altre azioni esecutive per il soddisfacimento dell'intera pretesa vantata.
E' innegabile che l'ammontare della giacenza postale risultasse pari a circa un quinto dell'intero credito e tale circostanza appare altamente persuasiva del fatto che l'Avv. avrebbe dovuto ugualmente Parte_1
proseguire l'attività di recupero delle proprie spettanze, indipendentemente dalla soddisfazione ottenuta da un'ipotizzata, seppur insufficiente, definizione positiva dell'esecuzione presso terzi.
Dovendo dunque disattendere le tematiche critiche svolte a sostegno dell'appello, la Corte ritiene infine non poter condividere le aspettative dell'appellante formulate con il quarto e ultimo argomento di censura,
8 con cui veniva eccepita omessa pronuncia sulla richiesta di valutazione equitativa ex art. 1709 c.c. delle prestazioni svolte a seguito della falsa dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. da , che devono CP_1
intendersi interamente assorbite nei motivi precedentemente trattati.
In ragione delle tematiche sin qui esposte a fondamento del rigetto dell'appello, le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate con riferimento ai parametri medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni ridotti di 1/3, tenuto conto delle questioni trattate e della tenuità del valore della lite determinato dall'entità della giacenza del conto postale che avrebbe rappresentato parziale ristoro delle ragioni creditorie.
Trova infine applicazione, in quanto trattasi di procedimento avviato in data successiva al 28.12.2012, la norma dettata dall'art. 13, com. 1, quater del D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'art. 1, com. 17, della L.
228/12, a mente del quale quando l'impugnazione, principale o incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell'appello promosso da Avv. nei Parte_1
confronti di in persona del legale rapp.p.-t., per la Controparte_1
riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale Civile di
Napoli in data 27.05.2019 a definizione del procedimento di cui al R.G.N.
31958/18, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
b) condanna l'Avv. al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado, che liquida Controparte_1
9 nell'importo complessivo di €. 1.950,00 oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA,;
c) attesta che sussistono per l'appellante i presupposti per il suo assoggettamento alla contribuzione ulteriore come previsto per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 05.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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