Ordinanza cautelare 16 settembre 2024
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00981/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01059/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avvocato Gianfranco Bavastrelli, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del sindaco, legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
- del provvedimento di diniego di inizio o prosecuzione attività n. prot. -OMISSIS-del 09/05/2024, Rif. Fascicolo n. -OMISSIS-– notificato a mezzo PEC in data 10.05.2024;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa LA AR US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, notificato in data 8 luglio 2024 e depositato il successivo 26 luglio, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento in epigrafe indicato, con cui il Comune di Palermo ha fatto divieto di iniziare o proseguire l’attività edilizia di cui alla s.c.i.a. protocollo n. 3274412024 del 5 aprile 2024, avente ad oggetto un intervento di recupero a fini abitativi dell’unità immobiliare sita in Palermo, corso -OMISSIS-, indicata al N.C.E.U. al foglio-OMISSIS-, destinata ad uso ufficio, con realizzazione di anti WC ed angolo cottura.
Il provvedimento è stato motivato sul rilievo che l’intervento in questione contrasterebbe con la previsione di cui all’art. 3 comma 3, lett. a) delle norme tecniche di attuazione relative al vigente p.r.g.: tale disposizione, per immobili ricadenti in aree interdette all’uso edificatorio, ammette esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e non già interventi di ristrutturazione quale è il recupero a fini abitativi.
Parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità dell’atto gravato, sostenendo che la previsione richiamata dal Comune è stata, di fatto, superata dalle previsioni del Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) pubblicato nel 2007, che non include i terreni su cui si trova il fabbricato nel perimetro di pericolosità geomorfologica ed idraulica; il Comune non ha recepito il p.a.i., aggiornando il piano regolatore e le previsioni di tale piano contrastanti con il p.a.i. dovrebbero ritenersi di fatto decadute.
Sotto altro profilo, il provvedimento inibitorio del Comune – reso con atto del 9 maggio 2024 - relativo ad opere segnalate con la s.c.i.a. edilizia del 5 aprile 2024, sarebbe tardivo, perché successivo alla scadenza del termine di trenta giorni previsto dalla legge.
Con ordinanza -OMISSIS- del 16 settembre 2024, la domanda cautelare è stata respinta per insussistenza di sufficienti profili di fondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il collegio, in linea con quanto affermato in fase cautelare, non ritiene convincenti le deduzioni rese da parte ricorrente con la prima doglianza.
La tesi sostenuta in ricorso, secondo cui le previsioni del piano regolatore generale subirebbero delle modifiche automatiche per effetto dell’approvazione del p.a.i. è del tutto destituita di fondamento normativo.
Sebbene debba riconoscersi, in linea con la giurisprudenza citata in ricorso, che le previsioni del Piano per l’assetto idrogeologico hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni, ciò non significa che i vigenti strumenti edilizi perdano efficacia, nelle parti contrastanti con il nuovo p.a.i., per effetto della sola approvazione di questo.
Piuttosto, la conseguenza della prevalenza delle previsioni del p.a.i. si traduce in un mero obbligo per le amministrazioni comunali di conformarsi a tale strumento, in sede di nuova pianificazione.
Né a diverse conclusioni induce l’orientamento, menzionato in ricorso, per il quale “Le disposizioni dei Piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (c.d. P.A.I.), contenenti misure applicabili in via d'urgenza per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico nelle more dell'intervento ordinario, in quanto assimilabili a quelle dei Piani di bacino ai sensi degli art. 65, comma 4, e 67, comma 1, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni, gli enti ed i soggetti privati, ove lo stesso Piano le qualifichi espressamente come tali, e prevalgono, in tale ipotesi, sugli strumenti urbanistico-edilizi eventualmente già adottati” (Consiglio di Stato 7 agosto 2020, n. 4974; Cass. pen. sez. III, 16 giugno 2016, n. 55003); nel caso in esame, infatti, non soltanto nulla parte ricorrente riferisce in merito ad una previsione in tal senso dell’invocato p.a.i., ma soprattutto il p.r.g. in questione non è meramente adottato.
È la stessa parte ricorrente, peraltro, che conclude il motivo in esame denunciando la necessità che “l’amministrazione comunale rieserciti il potere pianificatorio mediante l’adozione di un nuovo provvedimento che, muovendo dalla qualificazione dell’area come caratterizzata da assenza di rischio geomorfologico ed idrico, valuti la particolare dislocazione dell’area stessa alla luce di quanto previsto nel PAI approvato nel 2007 (e seguenti aggiornamenti)” , così mostrando consapevolezza del fatto che una nuova disciplina dell’area può discendere soltanto dal riesercizio del potere pianificatorio del Comune.
Come già ritenuto da questo Tribunale, dunque, deve tornarsi ad affermare che “non appare in alcun modo condivisibile ed è sprovvista di qualsiasi supporto normativo la tesi che dall’approvazione di un nuovo Piano per l’Assetto Idrogeologico conseguirebbe l’automatica decadenza delle disposizioni di P.R.G. contrastanti con il Piano stesso” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 27 novembre 2024, n. 3283; nello stesso senso: T.R.G.A. Trento, 26 ottobre 2010, n. 201).
È destituita di fondamento anche la seconda censura, inerente la violazione del termine di trenta giorni di cui all’art. 19, co. 6-bis l. 241/1990.
La segnalazione presentata dai ricorrenti è, invero, una s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire, come è chiaramente indicato nello stesso atto a firma del tecnico di parte, poiché ha ad oggetto “gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380” (così la segnalazione, resa in conformità a quanto disposto dall’art. 10, co. 6 l.r. 16/2016).
In un caso analogo al presente, questa sezione ha già avuto modo di osservare: “L’art. 5, comma 2, lett. c del D.L. n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, attraverso una norma d’interpretazione autentica, precisa a questo riguardo che le disposizioni di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si interpretano nel senso che le stesse non trovano applicazione alle ipotesi di denunzie di attività edilizie sostitutive del permesso di costruire (in argomento, v. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, 17 febbraio 2020, n. 406).
La non applicabilità dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 determina che, decorsi i trenta giorni dalla richiesta, non si applica il quarto comma dell’art. 19, vale a dire che l’Amministrazione conserva il potere di agire per inibire ed eventualmente rimuovere gli effetti della segnalazione certificata, a prescindere dalle condizioni previste dall’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990. In altri termini, mentre attraverso l’applicazione dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, allo scadere del termine di sessanta giorni (trenta giorni per la s.c.i.a. edilizia), il potere di vietare la prosecuzione dell’attività e di rimuovere gli eventuali effetti dannosi resta subordinato alla sussistenza delle condizioni previste in via generale per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela, nel caso di s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire il detto potere rimane integro, nel senso che prescinde dalla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 21-novies” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 23 aprile 2024, n. 1366)
In conclusione, dunque, il ricorso non merita accoglimento.
Nulla deve disporsi riguardo alle spese di lite, in mancanza di costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla segreteria per la comunicazione alle parti e per la trasmissione integrale a mezzo PEC al Comune di Palermo, in atto non costituito.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
RT AL, Presidente
LA AR US, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AR US | RT AL |
IL SEGRETARIO