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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2531/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2531/2018 promossa
da
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TOMMASO NAVARRA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via V. Pigliacelli n.46; ATTORE
contro
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e ( ), Controparte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCO SAVERIO FRANCHI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo CONVENUTI
OGGETTO: sinistro stradale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 giugno 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale e per ivi sentire Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che l'incidente di cui alla narrativa si è verificato per colpa esclusiva del
Sig. per le motivazioni esposte in narrativa;
Controparte_2
condannare conseguentemente, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, la Controparte_1 nonché il Sig. a risarcire parte attrice dei danni tutti subiti ed in particolare a titolo di Controparte_2 risarcimento delle lesioni personali subite pari alla somma di € 326.450,00 in aggiunta alla somma di €
300.000,00 a titolo di cessazione dell'attività aziendale dovuta al sinistro di cui in narrativa in aggiunta al danno da perdita da capacità lavorativa specifica e generica in aggiunta alla somma di € 10.197,61 per i danni al motociclo e ciò per una complessiva somma di € 636.647,61 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, sempre in aggiunta al danno agli interessi dalla data di debenza all'effettivo soddisfo;
aggiunta agli interessi e alla rivalutazione che vengono richiesti dalla fatto sino al saldo effettivo;
condannare, sempre e comunque, i convenuti alla refusione delle spese e degli oneri tutti di lite in aggiunta al rimborso spese generali, al CAP ed all'IVA come per legge.”.
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come di seguito.
In data 21 settembre 2011, alle ore 14.45 circa, mentre percorreva la Strada Parte_1
Statale 16 con direzione di marcia nord – sud, alla guida del motoveicolo di sua proprietà CP_3
Tg. DW77719, in località Pineto (TE), frazione Scerne, giunto all'intersezione con Via dell'Industria, era Contr stato attinto violentemente dall'autocarro marca modello E 145, tg. PC443119 di proprietà e condotto da che, immettendosi nella via principale, aveva omesso di dare la Controparte_2 precedenza a destra e di osservare il segnale di arresto.
Nella immediatezza dei fatti era intervenuta la Polizia Stradale di Pineto che, all'esito degli accertamenti del caso, aveva sanzionato entrambi i soggetti coinvolti:
- il er omessa precedenza;
CP_2
- il per aver tenuto una velocità non consona allo stato dei luoghi (presenza di Pt_1 intersezione stradale regolarmente segnalata).
La PA convenuta aveva corrisposto all'attore, in epoca antecedente al giudizio, la somma di € 256.932,00 e la assicurazione del motociclo aveva versato l'importo di € 3.700,00, accettati a titolo di semplice acconto dal danneggiato.
Lamentando quindi la incidenza di estese lesioni a proprio carico e attribuendo la esclusiva responsabilità dell'accaduto al conducente dell'autocarro, ha invocato il ristoro dei Parte_1 danni (patrimoniali e non) sofferti in ragione del sinistro, e, in particolare: 1) danno biologico, 2) danno da perdita della capacità lavorativa, 3) danno patrimoniale derivante dalla cessazione della propria attività aziendale, 4) danni riportati dal motociclo.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 novembre 2018 si sono costituiti in giudizio e rappresentati dal medesimo difensore, Controparte_1 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
RESPINGERE la domanda poiché infondata e improvata in ogni suo capo;
DICHIARARE CESSATA la materia del contendere in virtù degli esaustivi importi percepiti dal
Sig. n epoca antecedente al giudizio, pari a € 256.932,00 ed € 101.994,72; Pt_1
CONDANNARE l'attore alla rifusione delle spese e competenze di giudizio;
IN VIA SUBORDINATA
ACCERTARE il concorso di colpa del Sig. nella produzione del sinistro in Parte_1 misura preponderante rispetto al Sig. (ovvero nella misura ritenuta equa secondo Controparte_2 il prudente apprezzamento dell'On. Giudicante);
DISPORRE nella maniera ritenuta equa e opportuna, sempre tenendo conto dei versamenti effettuati e in ragione della pronunciata ripartizione concorsuale della colpa;
COMPENSARE le spese di lite.
A sostegno delle proprie ragioni, i convenuti hanno sostenuto che il sinistro era da attribuirsi in via esclusiva o comunque prevalente alla responsabilità dell'attore, che, secondo la loro prospettazione, procedeva a velocità elevatissima nell'occasione; hanno rilevato, in proposito, che alcuna valenza, ai fini che qui interessano, poteva essere attribuita alla sentenza con cui il Giudice di Pace aveva annullato la sanzione amministrativa comminata dalla Polizia Stradale nei confronti del la pronuncia in Pt_1 parola sarebbe infatti fondata su un mero dato formale, rappresentato dalla circostanza che non erano stati indicati, nel verbale di contestazione, gli elementi posti a fondamento della sanzione comminata.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni, i convenuti hanno riferito che la PA aveva già liquidato all'attore € 256.932,00, e all'INPS – che aveva agito in surroga – € 101.994,72, sicché null'altro era dovuto.
La causa è stata istruita in via documentale, nonché mediante prove orali e ctu medico-legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 5 giugno 2024 è stata assunta in decisione, sulla conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è in parte fondata e come tale deve essere accolta per quanto di ragione.
I – DINAMICA DEL SINISTRO.
L'evento storico posto a fondamento dell'azione non sembra essere oggetto di contestazione tra le parti nel suo accadimento fattuale, sicché deve ritenersi dimostrato che in data 21 settembre 2011, alle ore
14.45 circa, mentre percorreva la Strada Statale 16 con direzione di marcia nord – Parte_1
3 sud, alla guida del motoveicolo di sua proprietà Ducati Monster, targato DW77719, in località Pineto (TE), frazione Scerne, giunto all'intersezione con Via dell'Industria, impattava violentemente con l'autocarro Contr marca modello E145, targato PC443119 condotto dal proprietario che, Controparte_2 proveniente da una strada secondaria, si stava immettendo sulla Statale 16.
Sebbene l'accadimento fattuale sia incontroverso tra le parti nei termini innanzi delineati, è oggetto di contrasto la sua imputabilità; parte attrice ritiene che le cause dell'impatto siano da ricondursi alla responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro proveniente da una strada ove era CP_2 presente segnale di stop; i convenuti affermano, invece, la responsabilità esclusiva o comunque prevalente del motociclista, sopraggiunto all'altezza dell'intersezione improvvisamente e a velocità elevatissima, ciò che aveva reso inevitabile la collisione.
Orbene, quanto alla ricostruzione della dinamica dell'evento e alla individuazione delle rispettive responsabilità deve, in primo luogo, farsi riferimento alla documentazione allegata dalle parti e, in particolare, agli accertamenti eseguiti dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro nonché – eventualmente – alla pronuncia con cui il Giudice di Pace ha annullato la sanzione comminata al alla Polizia Stradale di Teramo a seguito dell'incidente, per violazione dell'art. 141 comma 8 Pt_1
Codice della Strada (velocità non adeguata allo stato dei luoghi).
In tale direzione, non può non apprezzarsi il contenuto della relazione finale redatta dalla Polizia
Stradale di Teramo (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), ove si legge:
alla guida dell'autocarro Daf E145. targato PC443119. verso le ore Controparte_2
14.45 del 21 settembre 2011, percorreva la Via dell'Industria, strada extraurbana del comune di Pineto
(TE), secondo il senso di marcia ovest - est, e giunto all'intersezione con la ss. 16, regolata dalla segnaletica stradale di Stop, impegnava l'area d'incrocio, immettendosi su quest'ultima in direzione nord senza concedere la precedenza al motociclo Ducati Monster, targato DW77719.
Quest'ultimo era condotto da il quale percorreva la ss.18 in direzione sud ad Parte_1 una velocità non commisurata alla presenza dell'intersezione stradale, regolarmente segnalata dalla segnaletica stradale e Vedendosi ostruita la propria traiettoria, perdeva il controllo del motociclo e dopo essere caduto a terra andava a collidere contro l'autocarro.
L'urto di forte entità, si verificava sulla corsia di pertinenza del motociclo e si concretizzava fra la parte anteriore dell'autocarro di quest'ultimo e la ruota anteriore sinistra dell'autocarro.
Dopo questa collisione, il corpo di finiva sotto l'autocarro, mentre il Parte_1 motoveicolo di rimbalzo tornava indietro dividendosi in due parti.
A causa del sinistro restava gravemente ferito, tanto da essere ricoverato in Parte_1 prognosi riservata presso l'ospedale civile di Teramo.
Nella stessa giornata dell'incidente erano chiesti gli accertamenti alcolemici e tossicologici per
il cui esito era negativo, mentre era sottoposto a test Parte_1 Controparte_2 etilometrici il cui esito era ugualmente negativo.
[…]
4 Per quanto attiene alla dinamica del sinistro, quest'ufficio ha ritenuto opportuna la contestazione dell'art. 141/3 – 8 cds nei confronti di e la contestazione dell'art. 145/4-10 nei Parte_1 confronti di ” Controparte_2
Come anticipato, la sanzione elevata nei confronti dell'attore dalla Polizia Stradale è stata annullata con sentenza n. 422/2012, passata in giudicato, del Giudice di Pace di Atri, sul presupposto che gli agenti accertatori, nell'erogare la sanzione al non avevano indicato gli elementi che li Pt_1 avevano indotti alla contestazione, pur in maniera sintetica, ma si erano limitati a osservare che la velocità non era adeguata in relazione alle particolari caratteristiche del tratto di strada e alla presenza di una intersezione.
Le prove orali espletate in corso di causa, invero, non hanno fornito alcun contributo significativo al quadro probatorio poc'anzi delineato.
All'udienza del 6 giugno 2022, il teste , Agente della Polizia stradale che ha Testimone_1 redatto i verbali nei confronti di entrambi i conducenti, si è limitato a confermare quanto risultanti dagli atti.
Allo stesso modo, alle successive udienze, il teste , Ispettore della Polizia di Stato, Testimone_2 si è riportato al prontuario da egli stesso redatto, e il teste agente accertatore, ha Testimone_3 confermato il contenuto del verbale.
Di fatto, in assenza di testimoni oculari che abbiano assistito alla verificazione del sinistro, occorre procedere alla ripartizione delle rispettive responsabilità sulla base della documentazione redatta dalle autorità nell'immediatezza dei fatti, pur rammentandosi che i verbali di accertamento delle rispettive violazioni, nel caso di specie, non risultano assistite da fede privilegiata quanto alla dinamica dell'incidente, non essendo fondate su circostanze di fatto attestate nel verbale come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale.
In tal caso, infatti, è ammessa la contestazione di una diversa ricostruzione del fatto sulla base di prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito.
Chiariti tali presupposti, non sembra potersi addivenire, nel caso di specie, a una ricostruzione della dinamica del sinistro differente da quella operata dalla Polizia Stradale, secondo cui l'impatto sarebbe avvenuto, innanzitutto, a causa della omessa osservanza, da parte del del segnale di CP_2 stop, pacificamente presente in corrispondenza dell'intersezione con la Statale 16, ove transitava nell'occasione il a bordo della sua motocicletta. Del resto, non risulta che il Pt_1 CP_2 abbia mai impugnato la sanzione comminata, sicché appare arduo poter seriamente porre in discussione l'avvenuta violazione del precetto di cui al Codice della Strada.
Invero l'art. 145 C.d.S. impone (al comma 1) ai conducenti, approssimandosi ad un'intersezione, di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. La stessa norma codicistica (al co. 5) fa rigoroso obbligo agli stessi conducenti ("sono tenuti") di fermarsi in corrispondenza della striscia d'arresto prima d'immettersi nell'intersezione allorché la relativa prescrizione sia stabilita dall'Autorità competente ovvero sia resa nota con apposito segnale.
5 La norma anzidetta, quindi, impone al conducente di osservare un grado elevatissimo di cautela e avvedutezza onde evitare collisione tra veicoli.
Il conducente di un veicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marcia, ha l'obbligo di ispezionare la strada protetta, per assicurarsi che sia libera da veicoli che sopraggiungono e, se ve ne siano, deve accordare la precedenza a tutti i veicoli che vi circolano, provengano da destra o da sinistra. Invero, l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, di guisa che la fermata a detto segnale si deve effettuare almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre, se sopravvengono veicoli sulla strada che si sta per imboccare, si deve protrarre il tempo necessario a consentire a tutti i detti veicoli di passare con precedenza (Cassazione civile sez. III, 3/5/2007, n.10159).
Inoltre, come è stato in più occasioni affermato (Cass., sez. III, 12.1.1973, n. 106), il segnale di stop ad un incrocio stradale non comporta solo l'obbligo dell'arresto, ma anche quello successivo - una volta ripresa la marcia - di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra.
Alla luce degli esposti principi, non sembra in alcun modo potersi escludere la responsabilità, quantomeno prevalente, del ella causazione del sinistro: non persuade l'ipotesi ricostruttiva CP_2 formulata dalla compagnia e dal medesimo per cui il arebbe sopraggiunto in CP_2 Pt_1 prossimità dell'intersezione in maniera del tutto inaspettata a velocità elevatissima: se il si CP_2 fosse fermato come prescritto dal Codice della Strada, senz'altro avrebbe visto sopraggiungere – più o meno in lontananza – il a bordo della moto, e – dandogli la dovuta precedenza – avrebbe Pt_1 evitato l'impatto. Del resto, la Strada Statale 16, nel tratto oggetto di interesse, ha un andamento rettilineo (cfr. verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose, allegato all'atto di citazione), e nell'occasione le condizioni di visibilità erano buone, considerando che l'incidente è avvenuto in orario diurno e le condizioni meteorologiche erano favorevoli, per cui risulta davvero inverosimile che il conducente dell'autocarro, giunto in prossimità dell'intersezione, non avesse la possibilità di veder sopraggiungere il Pt_1
Occorre ora verificare se sia ravvisabile, in capo al una responsabilità concorrente Pt_1 nella causazione del sinistro.
A tal riguardo, deve condividersi quanto osservato dal Giudice di Pace: non sono stati riscontrati elementi concreti dai quali poter desumere che costui non tenesse una velocità consona allo stato dei luoghi, ragion per cui la sanzione comminatagli è stata annullata.
Invero, la presunzione di colpa, posta dall'art. 2054 co. 2 cod. civ. a carico dei conducenti di veicoli per l'ipotesi di scontro tra i medesimi, ha funzione meramente sussidiaria e opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità.
Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione di legge, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 11.06.1997, n. 5250).
6 La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo
- liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso, come allorché questo avviene nell'area in cui egli era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra, per l'esistenza di un segnale di stop (Cass. 18.02.1998, n.
1724; Cass. 11.11.1975, n. 3804).
Come si è detto, nel caso di specie, non emergono elementi da cui desumere eventuali profili di responsabilità colposa addebitabili al dal quale non era dunque razionalmente esigibile un Pt_1 contegno alternativo rispetto a quello concretamente tenuto, in modo tale da giustificare l'operatività della presunzione di concorso paritetico di colpa stabilita dall'art. 2054 co. 2 cod. civ., o da ravvisare, comunque, una responsabilità concorrente.
Deve, pertanto, affermarsi l'esclusiva responsabilità del n ordine alla causazione del CP_2 sinistro.
II – QUANTIFICAZIONE DEI DANNI.
Appurata l'esclusiva responsabilità del ella causazione del sinistro, occorre adesso CP_2 procedere alla quantificazione dei danni riportati dal seguito dell'incidente. Pt_1
II.1 – Danno biologico.
L'attore ha riportato, come si evince dalla documentazione medica depositata, gravi lesioni accertate clinicamente dal CTU, che ha individuato, alla stregua di convincenti argomentazioni scientifiche, uno specifico nesso di causalità con l'evento traumatico descritto in citazione.
Venendo in questione la lesione di un interesse costituzionalmente protetto, quale quello alla salute, spetta all'attore il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli anche di natura non patrimoniale.
Il risarcimento del danno da sinistro stradale deve essere integrale e riportare il danneggiato alla condizione in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, ciò indipendentemente dalla dogmatica che scompone il danno-conseguenza in varie tipologie, quali il danno morale, biologico o esistenziale.
Quando si tratti di lesione del diritto alla salute, la misura delle conseguenze non patrimoniali risarcibili viene compendiata negli indici tabellari che consentono di liquidare il danno non patrimoniale complessivamente inteso, avendo riguardo al criterio probabilistico dell'id quod plerumque accidit, ricomprendendo tutti i pregiudizi ordinariamente conseguenti ad una lesione del diritto alla salute.
Deve ora procedersi, pertanto, alla esatta quantificazione dei danni lamentati dall'attore, onde verificare se quanto sinora corrisposto dall'Assicurazione a titolo di acconto sia o meno pienamente satisfattivo del pregiudizio effettivamente sofferto.
Il c.t.u. ha quantificato in misura pari al 55% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dal ha stimato in giorni 120 la durata del periodo trascorso Pt_1 dallo stesso in condizione di inabilità temporanea totale e in giorni 210 il tempo trascorso in condizione di inabilità temporanea parziale al 50%.
7 Le stime cui è pervenuto il c.t.u. meritano di essere condivise, in quanto fondate su corretti criteri di valutazione e derivate da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico.
Nel determinare la somma spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica dalla stessa subito, il Tribunale ritiene di fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Milano per l'anno 2011 (anno in cui si è verificato l'incidente).
La scelta di procedere alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica facendo ricorso alle predette tabelle appare, oramai, una scelta quasi necessitata alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 12408/2011, con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che i valori contenuti nelle citate tabelle costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza della Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.
Pertanto, sulla scorta di tali premesse e valutati i postumi permanenti nella misura del 55%
(cinquantacinque percento), il Tribunale, in applicazione dei parametri sopra menzionati e in considerazione dell'età dell'attore al momento dell'evento dannoso (45 anni), ritiene di determinare il
"quantum debeatur", per il danno biologico residuato al nella somma complessiva di € Pt_2
423.779,00, di cui € 403.304,00 per i postumi permanenti ed € 20.475,00 per l'invalidità temporanea.
Da tale importo occorre sottrarre la somma di € 256.932,00, già corrisposta dalla PA al danneggiato: in tal modo si perviene ad un importo di € 166.847,00, cui devono essere applicati rivalutazione e interessi. Questi ultimi, tuttavia, vanno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma, in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712, sulla somma come annualmente rivalutata secondo gli indici Istat. Conseguentemente, ai fini del calcolo degli interessi, la somma complessiva risultante dall'applicazione delle tabelle dev'essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportata al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito (cosiddetta devalutazione); sulla somma così ottenuta, rivalutata anno dopo anno, vanno poi calcolati gli interessi legali anno per anno.
All'esito di tale calcolo, si perviene all'importo di € 240.803,63, sul quale – a sua volta – devono essere applicati gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
II.2 – Danno da perdita della capacità lavorativa.
Quanto alla capacità lavorativa, deve rammentarsi che il danno patrimoniale derivante da lesioni personali deve essere valutato su base prognostica e il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria (che nella specie, come si è detto, manca), che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa (si vedano, ad esempio, Cass.
11361/2014; 15737/2018; 25910/2023, Corte d'Appello L'Aquila 4 gennaio 2014).
8 Tale presunzione, però, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre è onere del danneggiato dimostrare il quantum della contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro.
Inoltre, è principio consolidato quello per cui “in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante” (così Cass. 18050/2019, si vedano anche Cass.
4734/2019 e 13540/2023).
Nel caso di specie è incontrovertibile, in quanto comprovato per tabulas, oltre che non oggetto di contestazione da parte dei convenuti, che l'attore, prima del sinistro, fosse titolare di una impresa individuale di trasporti, con mansioni di autista e meccanico specializzato (Raf tur di Parte_1 cfr. visura in atti); è altresì pacifico che, a seguito del sinistro, l'attore ha cessato la propria attività.
Tuttavia, l'attore non fornisce elementi utili a dimostrare di aver sofferto, a seguito del sinistro, una significativa contrazione dei redditi e in che misura, sicché, essendo pacifico che l'attore abbia percepito degli emolumenti dall'INPS (cfr. doc. n. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, in cui si dà atto che l'attore percepisce assegno di invalidità), deve respingersi la domanda di risarcimento del danno della capacità lavorativa specifica, poiché non è stato dimostrato che gli emolumenti percepiti dall'INPS non siano sufficienti a far fronte al pregiudizio patrimoniale derivato dal sinistro, onere che incombeva alla parte interessata.
II.3 – SPESE MEDICHE SOSTENUTE.
Il ctu nominato, dott. ha altresì appurato che l'attore ha sostenuto, a seguito Per_1 dell'incidente oggetto di causa, spese mediche per € 973,59 ed € 46,00, per il rilascio della copia della documentazione sanitaria, per complessivi € 1.019,59.
II.4 – ULTERIORI VOCI DI DANNO.
I danni patrimoniali invocati per la cessazione dell'attività aziendale sono rimasti del tutto indimostrati: l'attore non ha dimostrato se e in che misura abbia subito un pregiudizio patrimoniale da ricondurre eziologicamente al sinistro oggetto di causa, pertanto la domanda non è suscettibile di positivo vaglio. Inoltre, dalla visura camerale prodotta in atti dallo stesso attore, si evince come l'azienda sia cessata nel 2016, ossia 5 anni dopo il sinistro, ciò che consente finanche di avanzare dubbi circa il nesso di causalità tra il sinistro stesso e la cessazione dell'attività d'impresa.
Parimenti indimostrati sono rimasti i danni conseguiti dal motociclo che l'attore conduceva in occasione del sinistro.
III. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E SPESE DI LITE.
9 In definitiva, e debbono essere condannati, in solido, Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di di € 240.803,63 a titolo di danno biologico ed € 1.019,59 a Parte_1 titolo di danno patrimoniale.
e inoltre, in ossequio al principio della soccombenza, Controparte_1 Controparte_2 devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute da che Parte_1 si liquidano come da dispositivo, secondo il valore del decisum, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2531/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
I) accerta e dichiara che il sinistro verificatosi in data 21 settembre 2011 in località
Scerne di Pineto (TE), intersezione tra SS16 e Via dell'Industria, è avvenuto a causa della responsabilità esclusiva di e, per l'effetto, Controparte_2
II) condanna e in solido, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di della complessiva somma di € Parte_1
240.803,63, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di danno non patrimoniale;
III) condanna e in solido, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di della complessiva somma di € Parte_1
1.019,59, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di danno patrimoniale;
IV) rigetta ogni altra domanda;
V) condanna e in solido, al Controparte_1 Controparte_2 rimborso delle spese di lite sostenute da per il presente Parte_1 giudizio, che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, ed € 1713,00 per spese vive (contributo unificato e marca da bollo).
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 21 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2531/2018 promossa
da
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TOMMASO NAVARRA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via V. Pigliacelli n.46; ATTORE
contro
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e ( ), Controparte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCO SAVERIO FRANCHI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo CONVENUTI
OGGETTO: sinistro stradale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 giugno 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale e per ivi sentire Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che l'incidente di cui alla narrativa si è verificato per colpa esclusiva del
Sig. per le motivazioni esposte in narrativa;
Controparte_2
condannare conseguentemente, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, la Controparte_1 nonché il Sig. a risarcire parte attrice dei danni tutti subiti ed in particolare a titolo di Controparte_2 risarcimento delle lesioni personali subite pari alla somma di € 326.450,00 in aggiunta alla somma di €
300.000,00 a titolo di cessazione dell'attività aziendale dovuta al sinistro di cui in narrativa in aggiunta al danno da perdita da capacità lavorativa specifica e generica in aggiunta alla somma di € 10.197,61 per i danni al motociclo e ciò per una complessiva somma di € 636.647,61 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, sempre in aggiunta al danno agli interessi dalla data di debenza all'effettivo soddisfo;
aggiunta agli interessi e alla rivalutazione che vengono richiesti dalla fatto sino al saldo effettivo;
condannare, sempre e comunque, i convenuti alla refusione delle spese e degli oneri tutti di lite in aggiunta al rimborso spese generali, al CAP ed all'IVA come per legge.”.
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come di seguito.
In data 21 settembre 2011, alle ore 14.45 circa, mentre percorreva la Strada Parte_1
Statale 16 con direzione di marcia nord – sud, alla guida del motoveicolo di sua proprietà CP_3
Tg. DW77719, in località Pineto (TE), frazione Scerne, giunto all'intersezione con Via dell'Industria, era Contr stato attinto violentemente dall'autocarro marca modello E 145, tg. PC443119 di proprietà e condotto da che, immettendosi nella via principale, aveva omesso di dare la Controparte_2 precedenza a destra e di osservare il segnale di arresto.
Nella immediatezza dei fatti era intervenuta la Polizia Stradale di Pineto che, all'esito degli accertamenti del caso, aveva sanzionato entrambi i soggetti coinvolti:
- il er omessa precedenza;
CP_2
- il per aver tenuto una velocità non consona allo stato dei luoghi (presenza di Pt_1 intersezione stradale regolarmente segnalata).
La PA convenuta aveva corrisposto all'attore, in epoca antecedente al giudizio, la somma di € 256.932,00 e la assicurazione del motociclo aveva versato l'importo di € 3.700,00, accettati a titolo di semplice acconto dal danneggiato.
Lamentando quindi la incidenza di estese lesioni a proprio carico e attribuendo la esclusiva responsabilità dell'accaduto al conducente dell'autocarro, ha invocato il ristoro dei Parte_1 danni (patrimoniali e non) sofferti in ragione del sinistro, e, in particolare: 1) danno biologico, 2) danno da perdita della capacità lavorativa, 3) danno patrimoniale derivante dalla cessazione della propria attività aziendale, 4) danni riportati dal motociclo.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 novembre 2018 si sono costituiti in giudizio e rappresentati dal medesimo difensore, Controparte_1 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
RESPINGERE la domanda poiché infondata e improvata in ogni suo capo;
DICHIARARE CESSATA la materia del contendere in virtù degli esaustivi importi percepiti dal
Sig. n epoca antecedente al giudizio, pari a € 256.932,00 ed € 101.994,72; Pt_1
CONDANNARE l'attore alla rifusione delle spese e competenze di giudizio;
IN VIA SUBORDINATA
ACCERTARE il concorso di colpa del Sig. nella produzione del sinistro in Parte_1 misura preponderante rispetto al Sig. (ovvero nella misura ritenuta equa secondo Controparte_2 il prudente apprezzamento dell'On. Giudicante);
DISPORRE nella maniera ritenuta equa e opportuna, sempre tenendo conto dei versamenti effettuati e in ragione della pronunciata ripartizione concorsuale della colpa;
COMPENSARE le spese di lite.
A sostegno delle proprie ragioni, i convenuti hanno sostenuto che il sinistro era da attribuirsi in via esclusiva o comunque prevalente alla responsabilità dell'attore, che, secondo la loro prospettazione, procedeva a velocità elevatissima nell'occasione; hanno rilevato, in proposito, che alcuna valenza, ai fini che qui interessano, poteva essere attribuita alla sentenza con cui il Giudice di Pace aveva annullato la sanzione amministrativa comminata dalla Polizia Stradale nei confronti del la pronuncia in Pt_1 parola sarebbe infatti fondata su un mero dato formale, rappresentato dalla circostanza che non erano stati indicati, nel verbale di contestazione, gli elementi posti a fondamento della sanzione comminata.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni, i convenuti hanno riferito che la PA aveva già liquidato all'attore € 256.932,00, e all'INPS – che aveva agito in surroga – € 101.994,72, sicché null'altro era dovuto.
La causa è stata istruita in via documentale, nonché mediante prove orali e ctu medico-legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 5 giugno 2024 è stata assunta in decisione, sulla conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è in parte fondata e come tale deve essere accolta per quanto di ragione.
I – DINAMICA DEL SINISTRO.
L'evento storico posto a fondamento dell'azione non sembra essere oggetto di contestazione tra le parti nel suo accadimento fattuale, sicché deve ritenersi dimostrato che in data 21 settembre 2011, alle ore
14.45 circa, mentre percorreva la Strada Statale 16 con direzione di marcia nord – Parte_1
3 sud, alla guida del motoveicolo di sua proprietà Ducati Monster, targato DW77719, in località Pineto (TE), frazione Scerne, giunto all'intersezione con Via dell'Industria, impattava violentemente con l'autocarro Contr marca modello E145, targato PC443119 condotto dal proprietario che, Controparte_2 proveniente da una strada secondaria, si stava immettendo sulla Statale 16.
Sebbene l'accadimento fattuale sia incontroverso tra le parti nei termini innanzi delineati, è oggetto di contrasto la sua imputabilità; parte attrice ritiene che le cause dell'impatto siano da ricondursi alla responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro proveniente da una strada ove era CP_2 presente segnale di stop; i convenuti affermano, invece, la responsabilità esclusiva o comunque prevalente del motociclista, sopraggiunto all'altezza dell'intersezione improvvisamente e a velocità elevatissima, ciò che aveva reso inevitabile la collisione.
Orbene, quanto alla ricostruzione della dinamica dell'evento e alla individuazione delle rispettive responsabilità deve, in primo luogo, farsi riferimento alla documentazione allegata dalle parti e, in particolare, agli accertamenti eseguiti dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro nonché – eventualmente – alla pronuncia con cui il Giudice di Pace ha annullato la sanzione comminata al alla Polizia Stradale di Teramo a seguito dell'incidente, per violazione dell'art. 141 comma 8 Pt_1
Codice della Strada (velocità non adeguata allo stato dei luoghi).
In tale direzione, non può non apprezzarsi il contenuto della relazione finale redatta dalla Polizia
Stradale di Teramo (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), ove si legge:
alla guida dell'autocarro Daf E145. targato PC443119. verso le ore Controparte_2
14.45 del 21 settembre 2011, percorreva la Via dell'Industria, strada extraurbana del comune di Pineto
(TE), secondo il senso di marcia ovest - est, e giunto all'intersezione con la ss. 16, regolata dalla segnaletica stradale di Stop, impegnava l'area d'incrocio, immettendosi su quest'ultima in direzione nord senza concedere la precedenza al motociclo Ducati Monster, targato DW77719.
Quest'ultimo era condotto da il quale percorreva la ss.18 in direzione sud ad Parte_1 una velocità non commisurata alla presenza dell'intersezione stradale, regolarmente segnalata dalla segnaletica stradale e Vedendosi ostruita la propria traiettoria, perdeva il controllo del motociclo e dopo essere caduto a terra andava a collidere contro l'autocarro.
L'urto di forte entità, si verificava sulla corsia di pertinenza del motociclo e si concretizzava fra la parte anteriore dell'autocarro di quest'ultimo e la ruota anteriore sinistra dell'autocarro.
Dopo questa collisione, il corpo di finiva sotto l'autocarro, mentre il Parte_1 motoveicolo di rimbalzo tornava indietro dividendosi in due parti.
A causa del sinistro restava gravemente ferito, tanto da essere ricoverato in Parte_1 prognosi riservata presso l'ospedale civile di Teramo.
Nella stessa giornata dell'incidente erano chiesti gli accertamenti alcolemici e tossicologici per
il cui esito era negativo, mentre era sottoposto a test Parte_1 Controparte_2 etilometrici il cui esito era ugualmente negativo.
[…]
4 Per quanto attiene alla dinamica del sinistro, quest'ufficio ha ritenuto opportuna la contestazione dell'art. 141/3 – 8 cds nei confronti di e la contestazione dell'art. 145/4-10 nei Parte_1 confronti di ” Controparte_2
Come anticipato, la sanzione elevata nei confronti dell'attore dalla Polizia Stradale è stata annullata con sentenza n. 422/2012, passata in giudicato, del Giudice di Pace di Atri, sul presupposto che gli agenti accertatori, nell'erogare la sanzione al non avevano indicato gli elementi che li Pt_1 avevano indotti alla contestazione, pur in maniera sintetica, ma si erano limitati a osservare che la velocità non era adeguata in relazione alle particolari caratteristiche del tratto di strada e alla presenza di una intersezione.
Le prove orali espletate in corso di causa, invero, non hanno fornito alcun contributo significativo al quadro probatorio poc'anzi delineato.
All'udienza del 6 giugno 2022, il teste , Agente della Polizia stradale che ha Testimone_1 redatto i verbali nei confronti di entrambi i conducenti, si è limitato a confermare quanto risultanti dagli atti.
Allo stesso modo, alle successive udienze, il teste , Ispettore della Polizia di Stato, Testimone_2 si è riportato al prontuario da egli stesso redatto, e il teste agente accertatore, ha Testimone_3 confermato il contenuto del verbale.
Di fatto, in assenza di testimoni oculari che abbiano assistito alla verificazione del sinistro, occorre procedere alla ripartizione delle rispettive responsabilità sulla base della documentazione redatta dalle autorità nell'immediatezza dei fatti, pur rammentandosi che i verbali di accertamento delle rispettive violazioni, nel caso di specie, non risultano assistite da fede privilegiata quanto alla dinamica dell'incidente, non essendo fondate su circostanze di fatto attestate nel verbale come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale.
In tal caso, infatti, è ammessa la contestazione di una diversa ricostruzione del fatto sulla base di prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito.
Chiariti tali presupposti, non sembra potersi addivenire, nel caso di specie, a una ricostruzione della dinamica del sinistro differente da quella operata dalla Polizia Stradale, secondo cui l'impatto sarebbe avvenuto, innanzitutto, a causa della omessa osservanza, da parte del del segnale di CP_2 stop, pacificamente presente in corrispondenza dell'intersezione con la Statale 16, ove transitava nell'occasione il a bordo della sua motocicletta. Del resto, non risulta che il Pt_1 CP_2 abbia mai impugnato la sanzione comminata, sicché appare arduo poter seriamente porre in discussione l'avvenuta violazione del precetto di cui al Codice della Strada.
Invero l'art. 145 C.d.S. impone (al comma 1) ai conducenti, approssimandosi ad un'intersezione, di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. La stessa norma codicistica (al co. 5) fa rigoroso obbligo agli stessi conducenti ("sono tenuti") di fermarsi in corrispondenza della striscia d'arresto prima d'immettersi nell'intersezione allorché la relativa prescrizione sia stabilita dall'Autorità competente ovvero sia resa nota con apposito segnale.
5 La norma anzidetta, quindi, impone al conducente di osservare un grado elevatissimo di cautela e avvedutezza onde evitare collisione tra veicoli.
Il conducente di un veicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marcia, ha l'obbligo di ispezionare la strada protetta, per assicurarsi che sia libera da veicoli che sopraggiungono e, se ve ne siano, deve accordare la precedenza a tutti i veicoli che vi circolano, provengano da destra o da sinistra. Invero, l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, di guisa che la fermata a detto segnale si deve effettuare almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre, se sopravvengono veicoli sulla strada che si sta per imboccare, si deve protrarre il tempo necessario a consentire a tutti i detti veicoli di passare con precedenza (Cassazione civile sez. III, 3/5/2007, n.10159).
Inoltre, come è stato in più occasioni affermato (Cass., sez. III, 12.1.1973, n. 106), il segnale di stop ad un incrocio stradale non comporta solo l'obbligo dell'arresto, ma anche quello successivo - una volta ripresa la marcia - di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra.
Alla luce degli esposti principi, non sembra in alcun modo potersi escludere la responsabilità, quantomeno prevalente, del ella causazione del sinistro: non persuade l'ipotesi ricostruttiva CP_2 formulata dalla compagnia e dal medesimo per cui il arebbe sopraggiunto in CP_2 Pt_1 prossimità dell'intersezione in maniera del tutto inaspettata a velocità elevatissima: se il si CP_2 fosse fermato come prescritto dal Codice della Strada, senz'altro avrebbe visto sopraggiungere – più o meno in lontananza – il a bordo della moto, e – dandogli la dovuta precedenza – avrebbe Pt_1 evitato l'impatto. Del resto, la Strada Statale 16, nel tratto oggetto di interesse, ha un andamento rettilineo (cfr. verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose, allegato all'atto di citazione), e nell'occasione le condizioni di visibilità erano buone, considerando che l'incidente è avvenuto in orario diurno e le condizioni meteorologiche erano favorevoli, per cui risulta davvero inverosimile che il conducente dell'autocarro, giunto in prossimità dell'intersezione, non avesse la possibilità di veder sopraggiungere il Pt_1
Occorre ora verificare se sia ravvisabile, in capo al una responsabilità concorrente Pt_1 nella causazione del sinistro.
A tal riguardo, deve condividersi quanto osservato dal Giudice di Pace: non sono stati riscontrati elementi concreti dai quali poter desumere che costui non tenesse una velocità consona allo stato dei luoghi, ragion per cui la sanzione comminatagli è stata annullata.
Invero, la presunzione di colpa, posta dall'art. 2054 co. 2 cod. civ. a carico dei conducenti di veicoli per l'ipotesi di scontro tra i medesimi, ha funzione meramente sussidiaria e opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità.
Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione di legge, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 11.06.1997, n. 5250).
6 La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo
- liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso, come allorché questo avviene nell'area in cui egli era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra, per l'esistenza di un segnale di stop (Cass. 18.02.1998, n.
1724; Cass. 11.11.1975, n. 3804).
Come si è detto, nel caso di specie, non emergono elementi da cui desumere eventuali profili di responsabilità colposa addebitabili al dal quale non era dunque razionalmente esigibile un Pt_1 contegno alternativo rispetto a quello concretamente tenuto, in modo tale da giustificare l'operatività della presunzione di concorso paritetico di colpa stabilita dall'art. 2054 co. 2 cod. civ., o da ravvisare, comunque, una responsabilità concorrente.
Deve, pertanto, affermarsi l'esclusiva responsabilità del n ordine alla causazione del CP_2 sinistro.
II – QUANTIFICAZIONE DEI DANNI.
Appurata l'esclusiva responsabilità del ella causazione del sinistro, occorre adesso CP_2 procedere alla quantificazione dei danni riportati dal seguito dell'incidente. Pt_1
II.1 – Danno biologico.
L'attore ha riportato, come si evince dalla documentazione medica depositata, gravi lesioni accertate clinicamente dal CTU, che ha individuato, alla stregua di convincenti argomentazioni scientifiche, uno specifico nesso di causalità con l'evento traumatico descritto in citazione.
Venendo in questione la lesione di un interesse costituzionalmente protetto, quale quello alla salute, spetta all'attore il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli anche di natura non patrimoniale.
Il risarcimento del danno da sinistro stradale deve essere integrale e riportare il danneggiato alla condizione in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, ciò indipendentemente dalla dogmatica che scompone il danno-conseguenza in varie tipologie, quali il danno morale, biologico o esistenziale.
Quando si tratti di lesione del diritto alla salute, la misura delle conseguenze non patrimoniali risarcibili viene compendiata negli indici tabellari che consentono di liquidare il danno non patrimoniale complessivamente inteso, avendo riguardo al criterio probabilistico dell'id quod plerumque accidit, ricomprendendo tutti i pregiudizi ordinariamente conseguenti ad una lesione del diritto alla salute.
Deve ora procedersi, pertanto, alla esatta quantificazione dei danni lamentati dall'attore, onde verificare se quanto sinora corrisposto dall'Assicurazione a titolo di acconto sia o meno pienamente satisfattivo del pregiudizio effettivamente sofferto.
Il c.t.u. ha quantificato in misura pari al 55% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dal ha stimato in giorni 120 la durata del periodo trascorso Pt_1 dallo stesso in condizione di inabilità temporanea totale e in giorni 210 il tempo trascorso in condizione di inabilità temporanea parziale al 50%.
7 Le stime cui è pervenuto il c.t.u. meritano di essere condivise, in quanto fondate su corretti criteri di valutazione e derivate da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico.
Nel determinare la somma spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica dalla stessa subito, il Tribunale ritiene di fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Milano per l'anno 2011 (anno in cui si è verificato l'incidente).
La scelta di procedere alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica facendo ricorso alle predette tabelle appare, oramai, una scelta quasi necessitata alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 12408/2011, con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che i valori contenuti nelle citate tabelle costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza della Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.
Pertanto, sulla scorta di tali premesse e valutati i postumi permanenti nella misura del 55%
(cinquantacinque percento), il Tribunale, in applicazione dei parametri sopra menzionati e in considerazione dell'età dell'attore al momento dell'evento dannoso (45 anni), ritiene di determinare il
"quantum debeatur", per il danno biologico residuato al nella somma complessiva di € Pt_2
423.779,00, di cui € 403.304,00 per i postumi permanenti ed € 20.475,00 per l'invalidità temporanea.
Da tale importo occorre sottrarre la somma di € 256.932,00, già corrisposta dalla PA al danneggiato: in tal modo si perviene ad un importo di € 166.847,00, cui devono essere applicati rivalutazione e interessi. Questi ultimi, tuttavia, vanno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma, in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712, sulla somma come annualmente rivalutata secondo gli indici Istat. Conseguentemente, ai fini del calcolo degli interessi, la somma complessiva risultante dall'applicazione delle tabelle dev'essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportata al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito (cosiddetta devalutazione); sulla somma così ottenuta, rivalutata anno dopo anno, vanno poi calcolati gli interessi legali anno per anno.
All'esito di tale calcolo, si perviene all'importo di € 240.803,63, sul quale – a sua volta – devono essere applicati gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
II.2 – Danno da perdita della capacità lavorativa.
Quanto alla capacità lavorativa, deve rammentarsi che il danno patrimoniale derivante da lesioni personali deve essere valutato su base prognostica e il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria (che nella specie, come si è detto, manca), che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa (si vedano, ad esempio, Cass.
11361/2014; 15737/2018; 25910/2023, Corte d'Appello L'Aquila 4 gennaio 2014).
8 Tale presunzione, però, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre è onere del danneggiato dimostrare il quantum della contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro.
Inoltre, è principio consolidato quello per cui “in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante” (così Cass. 18050/2019, si vedano anche Cass.
4734/2019 e 13540/2023).
Nel caso di specie è incontrovertibile, in quanto comprovato per tabulas, oltre che non oggetto di contestazione da parte dei convenuti, che l'attore, prima del sinistro, fosse titolare di una impresa individuale di trasporti, con mansioni di autista e meccanico specializzato (Raf tur di Parte_1 cfr. visura in atti); è altresì pacifico che, a seguito del sinistro, l'attore ha cessato la propria attività.
Tuttavia, l'attore non fornisce elementi utili a dimostrare di aver sofferto, a seguito del sinistro, una significativa contrazione dei redditi e in che misura, sicché, essendo pacifico che l'attore abbia percepito degli emolumenti dall'INPS (cfr. doc. n. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, in cui si dà atto che l'attore percepisce assegno di invalidità), deve respingersi la domanda di risarcimento del danno della capacità lavorativa specifica, poiché non è stato dimostrato che gli emolumenti percepiti dall'INPS non siano sufficienti a far fronte al pregiudizio patrimoniale derivato dal sinistro, onere che incombeva alla parte interessata.
II.3 – SPESE MEDICHE SOSTENUTE.
Il ctu nominato, dott. ha altresì appurato che l'attore ha sostenuto, a seguito Per_1 dell'incidente oggetto di causa, spese mediche per € 973,59 ed € 46,00, per il rilascio della copia della documentazione sanitaria, per complessivi € 1.019,59.
II.4 – ULTERIORI VOCI DI DANNO.
I danni patrimoniali invocati per la cessazione dell'attività aziendale sono rimasti del tutto indimostrati: l'attore non ha dimostrato se e in che misura abbia subito un pregiudizio patrimoniale da ricondurre eziologicamente al sinistro oggetto di causa, pertanto la domanda non è suscettibile di positivo vaglio. Inoltre, dalla visura camerale prodotta in atti dallo stesso attore, si evince come l'azienda sia cessata nel 2016, ossia 5 anni dopo il sinistro, ciò che consente finanche di avanzare dubbi circa il nesso di causalità tra il sinistro stesso e la cessazione dell'attività d'impresa.
Parimenti indimostrati sono rimasti i danni conseguiti dal motociclo che l'attore conduceva in occasione del sinistro.
III. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E SPESE DI LITE.
9 In definitiva, e debbono essere condannati, in solido, Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di di € 240.803,63 a titolo di danno biologico ed € 1.019,59 a Parte_1 titolo di danno patrimoniale.
e inoltre, in ossequio al principio della soccombenza, Controparte_1 Controparte_2 devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute da che Parte_1 si liquidano come da dispositivo, secondo il valore del decisum, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2531/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
I) accerta e dichiara che il sinistro verificatosi in data 21 settembre 2011 in località
Scerne di Pineto (TE), intersezione tra SS16 e Via dell'Industria, è avvenuto a causa della responsabilità esclusiva di e, per l'effetto, Controparte_2
II) condanna e in solido, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di della complessiva somma di € Parte_1
240.803,63, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di danno non patrimoniale;
III) condanna e in solido, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di della complessiva somma di € Parte_1
1.019,59, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di danno patrimoniale;
IV) rigetta ogni altra domanda;
V) condanna e in solido, al Controparte_1 Controparte_2 rimborso delle spese di lite sostenute da per il presente Parte_1 giudizio, che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, ed € 1713,00 per spese vive (contributo unificato e marca da bollo).
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 21 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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