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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/10/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1655/2024 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1655 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA (P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Cosenza (c.a.p. 87100), alla Piazza Zumbini, n. 39, nello studio dell'Avv. Walter Perrotta (C.F.:
– p.e.c.: , che C.F._1 Email_1 la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione Opponente E
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
2.6.1959, elettivamente domiciliato in Cutro (c.a.p. 88842), alla via Perugia, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Nicola Colacino (C.F.:
– pec: , che lo rappresenta C.F._3 Email_2
e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione;
Opposto
NONCHE'
in persona del Sindaco, legale Controparte_2 rappresentante p.t. Convenuto contumace
-Conclusioni: come da verbale del 12.5.2025.
-Oggetto: Merito dell'opposizione a pignoramento presso terzi.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come
1 estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituis cano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c.
aveva impugnato dinanzi al Tribunale di Crotone Controparte_1
l'atto di pignoramento dei crediti v erso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 n. 2024/54043, cron. 2024/48386, notificato il 5.4.2024, con ordine di pagamento per € 939,02, chiedendo la sospensione dell'esecuzione. Il G.E. aveva sospeso l'esecuzione (R.G.E.M. n. 279/2023) unitamente al decreto di fissazione di udienza. Costituitasi il G.E., con ordinanza del 14.9.2024, aveva Parte_1 confermato la sospensione dell'esecuzione e assegnato il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
2. Con atto di citazione ritualmente notifi cato Parte_1 instaurava il merito dell'opposizione, esponendo: che i motivi di opposizione relativi alla mancata notifica degli atti presupposti erano da considerarsi motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c, ed erano pertanto inammissibili, poiché l' atto di pignoramento era stato notificato il 5.4.2024 e l' aveva proposto opposizione in data CP_1
26.4.2024; che il Tribunale era privo di competenza per materia in quanto era competente a conoscere l'opposizione il Giudice di Pace, poiché tra gli atti presupposti vi era anche verbale di violazione del c.d.s.; che non era stata rilevata l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per omessa citazione di terzi nella procedura;
che poiché dopo la notifica dei verbali di violazione del c.d.s. era stata notificata anche ordinanza ingiunzione, non era più possibile per il ricorrente eccepire questioni attinenti alla formazione del titolo esecutivo;
che in ogni caso il verbale era stato regolarmente notificato sulla base della normativa in vigore sull a notifica nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid19; che non si era maturata alcuna prescrizione in quanto il verbale era stato notificato il 24.3.2020 e l'ingiunzione di pagamento il 13.7.2023. Chiedeva, pertanto, la revoca o la riforma del provvedimento del G.E.; in via preliminare, il rigetto dell'opposizione in quanto tardiva e nel merito poiché infondata.
3. Si costituiva con propria memoria , deducendo: che Controparte_1 egli aveva ricevuto in data 5.4.2024 notifica di atto di pignoramento n. 2024/54041, su istanza di emesso sulla base del verbale Parte_1
n. 1192T del 7.12.2019 con cui gli si contestava la violazione dell'art. 142 co. 8 C.d.s., mai notificato;
che invece in data 5.10.2020 gli era stato
2 comunicato il verbale n. 3483P/2020 con il quale si contestava la violazione a suo carico del precedente verbale;
che egli aveva proposto ricorso dinanzi al Prefetto di Catanzaro, accolto per silenzio assenso;
che correttamente il G.E. aveva accolto l'istanza di sospensione, avendo verificato l'omessa notifica del verbale del 2019; che in ogni caso il verbale avrebbe dovuto essere annullato per omessa contestazione dell'infrazione. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di insussistenza del diritto di e del a procedere Parte_1 Controparte_2 esecutivamente, dichiarando privo di efficacia il pignoramento.
4. In assenza di attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni delle parti costituite, era dunque trattenuta in decisione all'udienza del 12.6.2025. 5. Dev'essere preliminarmente dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Crotone a decidere sulla domanda originariamente formulata ex art. 615 co. 2 c.p.c. da . Controparte_1
La fattispecie in esame può essere così ricostruita, sulla base delle allegazioni delle parti e dell'esame del fascicolo della prima fase. aveva notificato in data 5.4.2024 ad Parte_1 Controparte_1 atto di pignoramento presso terzi, nel quale era richiamato il verbale n. 1192T del 7.12.2019, emesso per un'infrazione al Codice della Strada, oltre che il verbale di accertamento n. 3483 P/2020, emesso a fronte dell'omessa comunicazione sui dati del conducente rispetto all'infrazione di cui al verbale del 2019, non notificato. L' ha CP_1 formulato opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Cro tone avverso l'atto di pignoramento. Come correttamente argomentato dal G.E. nell'ordinanza che ha definito la fase sommaria, l'opposizione è tempestiva, poiché si tratta di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., essendo stato contestato il diritto di procedere in executivis. Il G.E. ha infatti giustamente qualificato l'opposizione in esame come opposizione all'esecuzione, perché volta a contestare non la regolarità formale del procedimento esecutivo ma l 'intervenuta estinzione per prescrizione della pretesa creditoria posta in esecuzione (così Cass, Sez. Un., 13.4.2023, n. 9939). Nella fattispecie in esame, se infatti è vero che l'opponente CP_1 eccepisce l'omessa notifica di un verbale di contestazione di sanzioni al c.d.s., lo fa tuttavia al fine di contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti per prescrizione del diritto, tenuto conto dell'omessa notifica del verbale di infrazione (e di
3 atti interruttivi della prescrizione) prima della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi. Tuttavia, ha errato il G.E. nel non accogliere l'eccezione di incompetenza formulata da Parte_1
L'opposizione, introdotta impugnando l'atto di pignoramento al solo fine di contestare il credito in virtù del quale l'ente impositore ha proceduto a iscrizione a ruolo, si dice “recuperatoria” tutte le volte in cui tale iscrizione è stata preceduta dal compimento di un atto antecedente che non ha raggiunto la sfera giuridica del debit ore destinatario per un vizio del procedimento di notificazione. Le opposizioni di merito recuperatorie sono specificamente finalizzate a surrogare la tutela che il debitore ha perduto per fatti a lui non imputabili e, dunque, debbono essere proposte dinan zi al giudice che avrebbe avuto la giurisdizione e la competenza ove fosse stato possibile introdurle in modo fisiologico nel termine perentorio previsto dalla legge per l'esercizio dell'azione.
Se l'atto di pignoramento è impugnato per recuperare l'opposizione di merito al verbale di contravvenzione stradale o all'ordinanza ingiunzione, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice ordinario (giudice di pace) ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 . E' appena il caso di rilevare che ove la parte deduca che l'ordinanza ingiunzione, a monte della cartella, non sia stata preceduta dalla legittima contestazione o notificazione del presupposto verbale di accertamento, tale censura dovrà essere sollevata per quanto detto attraverso il rimedio dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione da promuovere nei modi e nel rispetto dei termini di cui all'art. 6 d.lgs. n. 150/2011. Pertanto, il caso in esame costituisce a tutti effetti opposizione recuperatoria, in quanto con la contestazione circa l'omessa notifica del primo verbale la parte allega il vizio di formazione del secondo verbale e dell'ordinanza ingiunzione individuandolo, a sua volta, nell'omessa previa contestazione o notifica del verbale di accertamento dell'infrazione. Dev'essere pertanto dichiarata l'incompet enza del Tribunale di Crotone per essere competente il Giudice di Pace di Crotone.
6. La declaratoria di incompetenza consente di ritenere assorbite le ulteriori domande.
7. In ragione della declaratoria di incompetenza, dev'essere revocata l'ordinanza di sospensione pronunciata dal G.E.
4 8. Tenuto conto della pronuncia in rito e delle differenti valutazioni compiute dal G.E. e nella presente sede, sussistono i presupposti di opportunità per compensare integralmente le spese della presente fase.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., contro (C.F.: Controparte_1
, nato a [...] il [...], e nei confronti del C.F._2
in persona del Sindaco, legale Controparte_2 rappresentante p.t., ogni diversa e contraria istanza deduzione, conclusione disattesa o assorbita, così provvede: 1) Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Crotone sull'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. instaurata da
[...] per essere competente il Giudice di Pace di Crotone;
CP_1
2) Dichiara assorbite le altre domande;
3) Revoca l'ordinanza di sospensione emessa il 14.9.2024 nell'ambito del procedimento del Tribunale di Crotone R.G.E.M. n. 279/2023;
4) Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Crotone, li 3 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1655 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA (P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Cosenza (c.a.p. 87100), alla Piazza Zumbini, n. 39, nello studio dell'Avv. Walter Perrotta (C.F.:
– p.e.c.: , che C.F._1 Email_1 la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione Opponente E
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
2.6.1959, elettivamente domiciliato in Cutro (c.a.p. 88842), alla via Perugia, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Nicola Colacino (C.F.:
– pec: , che lo rappresenta C.F._3 Email_2
e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione;
Opposto
NONCHE'
in persona del Sindaco, legale Controparte_2 rappresentante p.t. Convenuto contumace
-Conclusioni: come da verbale del 12.5.2025.
-Oggetto: Merito dell'opposizione a pignoramento presso terzi.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come
1 estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituis cano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c.
aveva impugnato dinanzi al Tribunale di Crotone Controparte_1
l'atto di pignoramento dei crediti v erso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 n. 2024/54043, cron. 2024/48386, notificato il 5.4.2024, con ordine di pagamento per € 939,02, chiedendo la sospensione dell'esecuzione. Il G.E. aveva sospeso l'esecuzione (R.G.E.M. n. 279/2023) unitamente al decreto di fissazione di udienza. Costituitasi il G.E., con ordinanza del 14.9.2024, aveva Parte_1 confermato la sospensione dell'esecuzione e assegnato il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
2. Con atto di citazione ritualmente notifi cato Parte_1 instaurava il merito dell'opposizione, esponendo: che i motivi di opposizione relativi alla mancata notifica degli atti presupposti erano da considerarsi motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c, ed erano pertanto inammissibili, poiché l' atto di pignoramento era stato notificato il 5.4.2024 e l' aveva proposto opposizione in data CP_1
26.4.2024; che il Tribunale era privo di competenza per materia in quanto era competente a conoscere l'opposizione il Giudice di Pace, poiché tra gli atti presupposti vi era anche verbale di violazione del c.d.s.; che non era stata rilevata l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per omessa citazione di terzi nella procedura;
che poiché dopo la notifica dei verbali di violazione del c.d.s. era stata notificata anche ordinanza ingiunzione, non era più possibile per il ricorrente eccepire questioni attinenti alla formazione del titolo esecutivo;
che in ogni caso il verbale era stato regolarmente notificato sulla base della normativa in vigore sull a notifica nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid19; che non si era maturata alcuna prescrizione in quanto il verbale era stato notificato il 24.3.2020 e l'ingiunzione di pagamento il 13.7.2023. Chiedeva, pertanto, la revoca o la riforma del provvedimento del G.E.; in via preliminare, il rigetto dell'opposizione in quanto tardiva e nel merito poiché infondata.
3. Si costituiva con propria memoria , deducendo: che Controparte_1 egli aveva ricevuto in data 5.4.2024 notifica di atto di pignoramento n. 2024/54041, su istanza di emesso sulla base del verbale Parte_1
n. 1192T del 7.12.2019 con cui gli si contestava la violazione dell'art. 142 co. 8 C.d.s., mai notificato;
che invece in data 5.10.2020 gli era stato
2 comunicato il verbale n. 3483P/2020 con il quale si contestava la violazione a suo carico del precedente verbale;
che egli aveva proposto ricorso dinanzi al Prefetto di Catanzaro, accolto per silenzio assenso;
che correttamente il G.E. aveva accolto l'istanza di sospensione, avendo verificato l'omessa notifica del verbale del 2019; che in ogni caso il verbale avrebbe dovuto essere annullato per omessa contestazione dell'infrazione. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di insussistenza del diritto di e del a procedere Parte_1 Controparte_2 esecutivamente, dichiarando privo di efficacia il pignoramento.
4. In assenza di attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni delle parti costituite, era dunque trattenuta in decisione all'udienza del 12.6.2025. 5. Dev'essere preliminarmente dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Crotone a decidere sulla domanda originariamente formulata ex art. 615 co. 2 c.p.c. da . Controparte_1
La fattispecie in esame può essere così ricostruita, sulla base delle allegazioni delle parti e dell'esame del fascicolo della prima fase. aveva notificato in data 5.4.2024 ad Parte_1 Controparte_1 atto di pignoramento presso terzi, nel quale era richiamato il verbale n. 1192T del 7.12.2019, emesso per un'infrazione al Codice della Strada, oltre che il verbale di accertamento n. 3483 P/2020, emesso a fronte dell'omessa comunicazione sui dati del conducente rispetto all'infrazione di cui al verbale del 2019, non notificato. L' ha CP_1 formulato opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Cro tone avverso l'atto di pignoramento. Come correttamente argomentato dal G.E. nell'ordinanza che ha definito la fase sommaria, l'opposizione è tempestiva, poiché si tratta di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., essendo stato contestato il diritto di procedere in executivis. Il G.E. ha infatti giustamente qualificato l'opposizione in esame come opposizione all'esecuzione, perché volta a contestare non la regolarità formale del procedimento esecutivo ma l 'intervenuta estinzione per prescrizione della pretesa creditoria posta in esecuzione (così Cass, Sez. Un., 13.4.2023, n. 9939). Nella fattispecie in esame, se infatti è vero che l'opponente CP_1 eccepisce l'omessa notifica di un verbale di contestazione di sanzioni al c.d.s., lo fa tuttavia al fine di contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti per prescrizione del diritto, tenuto conto dell'omessa notifica del verbale di infrazione (e di
3 atti interruttivi della prescrizione) prima della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi. Tuttavia, ha errato il G.E. nel non accogliere l'eccezione di incompetenza formulata da Parte_1
L'opposizione, introdotta impugnando l'atto di pignoramento al solo fine di contestare il credito in virtù del quale l'ente impositore ha proceduto a iscrizione a ruolo, si dice “recuperatoria” tutte le volte in cui tale iscrizione è stata preceduta dal compimento di un atto antecedente che non ha raggiunto la sfera giuridica del debit ore destinatario per un vizio del procedimento di notificazione. Le opposizioni di merito recuperatorie sono specificamente finalizzate a surrogare la tutela che il debitore ha perduto per fatti a lui non imputabili e, dunque, debbono essere proposte dinan zi al giudice che avrebbe avuto la giurisdizione e la competenza ove fosse stato possibile introdurle in modo fisiologico nel termine perentorio previsto dalla legge per l'esercizio dell'azione.
Se l'atto di pignoramento è impugnato per recuperare l'opposizione di merito al verbale di contravvenzione stradale o all'ordinanza ingiunzione, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice ordinario (giudice di pace) ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 . E' appena il caso di rilevare che ove la parte deduca che l'ordinanza ingiunzione, a monte della cartella, non sia stata preceduta dalla legittima contestazione o notificazione del presupposto verbale di accertamento, tale censura dovrà essere sollevata per quanto detto attraverso il rimedio dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione da promuovere nei modi e nel rispetto dei termini di cui all'art. 6 d.lgs. n. 150/2011. Pertanto, il caso in esame costituisce a tutti effetti opposizione recuperatoria, in quanto con la contestazione circa l'omessa notifica del primo verbale la parte allega il vizio di formazione del secondo verbale e dell'ordinanza ingiunzione individuandolo, a sua volta, nell'omessa previa contestazione o notifica del verbale di accertamento dell'infrazione. Dev'essere pertanto dichiarata l'incompet enza del Tribunale di Crotone per essere competente il Giudice di Pace di Crotone.
6. La declaratoria di incompetenza consente di ritenere assorbite le ulteriori domande.
7. In ragione della declaratoria di incompetenza, dev'essere revocata l'ordinanza di sospensione pronunciata dal G.E.
4 8. Tenuto conto della pronuncia in rito e delle differenti valutazioni compiute dal G.E. e nella presente sede, sussistono i presupposti di opportunità per compensare integralmente le spese della presente fase.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., contro (C.F.: Controparte_1
, nato a [...] il [...], e nei confronti del C.F._2
in persona del Sindaco, legale Controparte_2 rappresentante p.t., ogni diversa e contraria istanza deduzione, conclusione disattesa o assorbita, così provvede: 1) Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Crotone sull'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. instaurata da
[...] per essere competente il Giudice di Pace di Crotone;
CP_1
2) Dichiara assorbite le altre domande;
3) Revoca l'ordinanza di sospensione emessa il 14.9.2024 nell'ambito del procedimento del Tribunale di Crotone R.G.E.M. n. 279/2023;
4) Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Crotone, li 3 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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