Articolo 3 della Legge 10 luglio 1982, n. 563
Articolo 2
Versione
31 agosto 1982
Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 milioni annue, nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 31 agosto 1982