Sentenza 25 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 25/03/2019, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2019
N. 00855/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02826/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2826 del 2011, proposto da Associazione di Comprensorio Gela 2005, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Sartorio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Polizzotto in Palermo, via n. Morello n. 40;
contro
Comune di Gela, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Franca Gennuso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nadia Spallitta, in Palermo, piazza Lolli n. 15;
per l'annullamento
- dell'Ordinanza Dirigenziale n. 949 del 10 ottobre 2011, notificata in data 27 ottobre 2011, del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Gela con cui è stato ordinato all'Associazione di Comprensorio "Gela 2005", con sede in Gela, via Senatore Damaggio n. 38, di liquidare e pagare all'Ing. Quartarone Sebastiano, nato a [...] il [...], con decorrenza immediata, la somma complessiva di euro 16.526,63, oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A., allo stesso dovuta quale compenso di legge per le funzioni svolte di presidente del lodo arbitrale SC RE + 2 c/ Comune di Gela, per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio degli immobili oggetto del programma costruttivo promosso dall'Associazione di Comprensorio denominata "Gela 2005";
- dell'Ordinanza Dirigenziale n. 1055 del 4 novembre 2011, notificata in data 23 novembre 2011, del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Gela con cui è stato ordinato alla ricorrente di liquidare e pagare all'Arch. Cassarino Vincenzo, la somma complessiva di euro 12.394,96 oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A., allo stesso dovuta quale compenso di legge per le funzioni svolte di arbitro dell'Ente nel lodo arbitrale SC RE + 2 c/ Comune di Gela, per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio degli immobili oggetto del programma costruttivo promosso dall'Associazione di Comprensorio denominata "Gela 2005”;
- della nota prot. N. 105863 del 10.7.2009 del Funzionario Responsabile del Settore Patrimonio ed Espropriazioni del Comune di Gela, avente a oggetto "Avvio collegio arbitrale", indirizzata all'Arch. Cassarino Vincenzo, allo studio legale degli Avv.ti Gagliano e Pizzardi, all'Ing. Quartarone Sebastiano, e per conoscenza all'Associazione di Comprensorio "Gela 2005", con la quale il detto Funzionario ha invitato i destinatari della nota a dare avvio alla fase preliminare di insediamento del collegio arbitrale, allo scopo di addivenire alla stima dell'indennità definitiva di espropriazione, mai notificata all'odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gela, in persona del Sindaco pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 febbraio 2019 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’associazione ricorrente era promotrice di un programma di costruzione per edilizia convenzionata denominato "Gela 2005", approvato con Deliberazione di del Consiglio Comunale di Gela n. 9 del 26.1.2007. In conseguenza di tale approvazione, furono avviate le necessarie procedure espropriative e, con decreto n. 8 del 04.11.2008, il Comune di Gela ha disposto la definitiva espropriazione in favore dell'Associazione ricorrente, degli immobili occorrenti per la realizzazione del programma di cui si disse.
2. Nell’ambito della detta procedura, una delle ditte proprietarie degli immobili espropriati (SC US, SC OC e SC RE, comproprietari di alcune delle particelle da espropriare), con atto del 7.1.2009, notificato al Comune di Gela in data 10.1.2009, dichiarò di non volere accettare l'indennità provvisoria nel suo ammontare di euro 21,02 al mq, come determinata nel prospetto allegato al citato decreto definitivo di esproprio n. 8 del 4.11.2008 e di volersi avvalere della procedura di cui all’art. 21, commi 2 e seguenti. del D.P.R. n. 327/2001, per la determinazione dell’indennità definitiva.
3. Il collegio dei tecnici, si costituì il 29.7.2009 e, effettuate le necessarie valutazioni, in data 26.11.2009, ha determinato l'indennità di esproprio in euro 65,00 al mq. Avverso la relazione di stima in discorso, l'Associazione di Comprensorio "Gela 2005", ha proposto rituale opposizione, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 327/2001, dinnanzi alla competente Corte di Appello di Caltanissetta.
4. All’esito della definizione della citata procedura di stima, con le gravate ordinanze n. 949 del 10 ottobre 2011 e n. 1055 del 4 novembre 2011, il Dirigente del Settore Urbanistica e Edilizia del Comune di Gela ordinò all'Associazione odierna ricorrente di provvedere alla liquidazione delle competenze dovute ai componenti del collegio dei tecnici, stante che, ai sensi dell’art. 12 delle N.T.A. dei programmi costruttivi in aree P.E.E.P., i soggetti beneficiari delle espropriazioni sono obbligati a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità derivante dal procedimento di acquisizione delle aree suddette.
5. Contro i ripetuti provvedimenti è insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, affidato a un’unica e articolata censura, con la quale ci si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 21 septies della l. n. 241/1990, come recepito in Sicilia dalla legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche e integrazioni, della mancanza di un elemento essenziale dell'atto amministrativo, dello sviamento e carenza di potere, del grave travisamento dei fatti, della violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001. Sostiene, in sostanza la difesa della ricorrente la nullità dell’intero procedimento che ha portato alla formazione della relazione di stima e, quindi, alla determinazione dell’indennità contestata, perché il Comune di Gela non avrebbe mai provveduto a nominare formalmente il tecnico destinato a rappresentarlo in seno al collegio. Tale omissione renderebbe nulli tutti i successivi atti compiuti dal ripetuto collegio tecnico e quelli adottati dal Comune di Gela, sulla base di tale illegittimo provvedimento, ivi compresi gli atti di liquidazione oggi impugnati.
6. In data 8.8.2012, con memoria di stile, si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso, il Comune di Gela.
7. All’udienza di discussione del 13 febbraio 2019, nessuno era presente per le parti ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
8.1. Va osservato che, in assenza di una norma che preveda particolari requisiti di forma per la nomina dei componenti del collegio dei tecnici, la tesi della nullità della nomina del rappresentante del comune in seno al collegio medesimo, non può essere condivisa.
Tanto premesso, va osservato altresì che, in ogni caso, l’eventuale vizio di legittimità della nomina del componente del Comune, ove non sanato dalla successiva regolare costituzione del collegio, possa al più riverberarsi sulla determinazione dell’indennità da corrispondere agli espropriati, oggetto di separato giudizio dinanzi al giudice ordinario e non certo sull’obbligo di corrispondere il corrispettivo dovuto ai professionisti nominati, che grava comunque sulla ricorrente, a mente del comma 6 dell’art. 21 del D.P.R. n. 327/2001, che prevede che le spese per la nomina dei tecnici sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio se, come nel caso di specie è avvenuto, la stima effettuata dal collegio tecnico supera di più di un decimo la somma determinata in via provvisoria.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’associazione ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Gela, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Calogero Commandatore, Referendario
Antonino Scianna, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO