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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/03/2024, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 957/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 957/2021 tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gallai, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Prato (PO), via Fra' Bartolomeo n. 54/A, presso lo studio dell'avv.
Giulia Calamai;
OPPONENTE
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Luca Controparte_1 P.IVA_2
Magherini e dell'avv. Lucio Ravera, elettivamente domiciliata in Prato, via Rimini n. 49, presso lo studio del primo difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo)
Decisa a Prato in data 11/03/2024 sulle seguenti conclusioni:
Opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento della presente opposizione revocare il decreto ingiuntivo n.
200/2021 emesso dal Tribunale di Prato perché infondato in fatto e diritto, e pertanto accertare e dichiarare che nulla deve a in relazione alla pretesa avanzata in Parte_1 Controparte_1
sede monitoria. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Opposta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato, per tutte le ragioni esposte negli atti, rigettata ogni diversa o contraria istanza, respingere tutte le difese, domande, eccezioni e deduzioni proposte la pagina 1 di 13 perché infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare l'opposto Parte_1
decreto ingiuntivo (Ing. n.200/2021 – R.G. n.454/2021) in ogni sua parte e statuizione. In ogni caso condannare la a pagare alla la somma di € 19.750,00 e/o Parte_1 Controparte_1
quella diversa maggiore o minore meglio vista, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di avvocato, tanto del presente procedimento quanto di quello monitorio, oltre spese generali (15%) e IVA e CPA per legge.
FATTO E DIRITTO
(di seguito: « ) ha proposto con citazione opposizione avverso il Parte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 200/2021 del 19/02/2021 con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a (di seguito: ») la somma di € 19.750,00, oltre interessi, Controparte_1 P_
spese e accessori, a titolo di corrispettivo di servizi di spedizione, parzialmente pagato dall'ingiunta.
A sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente ha allegato: che si rivolse a nel 2017 perché aveva necessità di far giungere della merce Parte_1 P_ dalla Turchia all'Italia; che il 2/11/2017 inviò la sua quotazione per l'incarico, che P_
prevedeva un costo per camion di € 2.575,00; che accettò il preventivo e inviò a Parte_1
la lettera di credito;
che nell'autunno era pronta per incaricare P_ Parte_1 P_
la quale, con mail del 23/10/2018, comunicò che i prezzi erano notevolmente aumentati e
[...]
che la miglior offerta era di € 4.500,00 a camion, con trasporto «door to door»; che Parte_1
avendo necessità di entrare nel possesso della merce, autorizzò la spedizione, che sarebbe stata suddivisa in tre tranches, la prima carovana composta da quattro camion, la seconda da tre e la terza da quattro, poi diventati cinque;
che il 10/11/2018, confermò P_
l'organizzazione dei primi carichi e chiese la lettera di credito per poter effettuare le proprie verifiche e la corretta emissione dei relativi documenti, lettera che venne trasmessa da Parte_1
il 12/11/2018; che , con mail del 29/11/2018, comunicò che i primi quattro camion P_
erano stati caricati ed erano in corso le operazioni doganali di export, e chiese i moduli da riempire per procedere con le operazioni doganali di import; che il 3/12/2018, sebbene non richiesta, inviò ulteriore preventivo/offerta in cui il costo di ogni camion era P_ invariato, ma in piccolo si indicava il costo delle soste in € 250,00 al giorno;
che il 5/12/2018 i camion del primo gruppo arrivarono a Trieste, ma lo sdoganamento non fu possibile a causa della mancanza del certificato ATR in originale che, negli scambi tra e Turchia, Org_1
consente alle merci di godere di un trattamento daziario preferenziale, circostanza di cui P_
, in precedenza, non aveva mai informato che la mancanza del certificato ATR
[...] Parte_1
pagina 2 di 13 non impediva comunque il passaggio della dogana, sempre possibile pagando un dazio che avrebbe potuto essere recuperato in seguito, previa esibizione del certificato ATR, circostanza, anche questa, non tempestivamente comunicata dallo spedizioniere;
che , in data P_
6/12/2018, mentre i camion erano ancora fermi in sosta, comunicò che il costo giornaliero a camion era (di nuovo aumentato) di € 270,00; che contestò la spesa, sia perché non Parte_1 preventivata sia perché causata dalla negligenza di;
che quest'ultima, ciò P_ nonostante, quantificò il costo delle soste in € 12.000,00 (€ 250,00 per quattro camion per dodici giorni), importo ben maggiore del dazio di importazione (circa € 1.250,00 a camion); che nel frattempo era partita dalla Turchia la seconda carovana e il 17/12/2018 comunicò P_ che sarebbero stati addebitati costi per le soste pari a € 5.250,00; che la partenza della terza ed ultima carovana, composta da quattro camion (poi diventati cinque) era prevista per i primi di gennaio 2019, ma il 27/12/2018 chiese di attendere e non autorizzò la spedizione;
che Parte_1
con mail del 10/01/2019 comunicò che i camion erano pronti per partire e P_
rispose di non aver dato alcuna autorizzazione alla partenza e che pertanto non Parte_1
avrebbe accettato alcun onere economico riguardante le soste;
che però procedette P_
lo stesso alla spedizione e in data 22/01/2019 comunicò che i camion erano stati sdoganati.
Ciò premesso in fatto, in diritto l'opponente, rilevando la contrarietà a correttezza e buona fede del comportamento di per avere raddoppiato i prezzi indicati nel preventivo al P_
momento del conferimento dell'incarico, ha eccepito l'illegittimità dell'addebito del costo delle c.d. soste dei camion, in primo luogo perché si tratterebbe di voce mai accettata e surrettiziamente introdotta con mail del 3/12/2019, a trasporto già iniziato, con una clausola scritta in lettere minuscole di cui si accorse solo tre giorni dopo, a seguito di specifica Parte_1
comunicazione dello spedizioniere;
in secondo luogo perché le soste furono causate dalla condotta negligente della società opposta, la quale non informò la propria cliente né della necessità del certificato ATR in originale per avere un trattamento daziario preferenziale nello sdoganamento della merce, né, successivamente, della possibilità di sdoganare comunque la merce pagando un dazio, d'importo peraltro inferiore al costo delle soste addebitate. Ad avviso dell'opponente, è pertanto inadempiente al contratto concluso con nella P_ Parte_1 forma «door to door», che pone a carico dello spedizioniere l'obbligo di procurare tutto quanto necessario all'arrivo della merce a destinazione, ossia di curare l'intero ciclo di trasporto dalla
«porta» del mittente alla «porta» del ricevitore.
Nello specifico, l'opponente: a) ha contestato il credito per i costi delle soste relative alla prima carovana di camion, sia perché la clausola contrattuale che li pone a carico della mittente,
pagina 3 di 13 vessatoria, non è stata specificamente approvata per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.; sia in ragione della violazione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi informativi a suo carico;
b) ha evidenziato di avere pagato le soste della seconda carovana perché partita dopo l'invio del terzo preventivo in cui erano indicati i relativi costi, avendo necessità di far giungere prima possibile la merce alla propria sede;
c) ha contestato il credito per i costi delle soste relative alla terza carovana di camion perché il trasporto venne autorizzato da in contrasto con le direttive di che aveva chiesto di attendere per P_ Parte_1
risolvere prima il problema del certificato ATR.
Si è costituita in giudizio chiedendo che l'opposizione sia rigettata. P_
Preliminarmente l'opposta ha contestato di avere violato i canoni di correttezza e buona fede rilevando che: a) nel primo preventivo di novembre 2017 era specificato che il prezzo era da intendersi come indicativo e da rivalutare al momento dell'effettivo carico, che la quotazione era valida per camion che viaggiano con fattura singola e non come carovana e che il carico e lo scarico della merce erano a cura del mittente prima e del destinatario poi (cd. : «Free CP_2
On Truck»); b) al momento dell'incarico, quando constatò che i prezzi erano aumentati, P_
offrì alla cliente un'alternativa per ridurre i costi, proponendo il trasporto via mare, che
[...] tuttavia non accettò; c) sebbene quest'ultima, poi, avesse fatto viaggiare i camion in Parte_1
carovana, non maggiorò il prezzo. P_
La parte opposta ha inoltre allegato di avere fornito a prima dell'inizio del trasporto, Parte_1
tutte le informazioni utili e necessarie per il buon fine della spedizione e per contenere la spesa:
a) l'invito a far transitare la merce non in carovana, ma per singoli camion – ciascuno scortato da fattura, packing list ATR in originale – in maniera tale che l'eventuale ritardo di un mezzo non pregiudicasse il transito di tutti gli altri;
b) informazioni circa la documentazione che doveva scortare la spedizione affinché avvenissero senza intoppi tutte le operazioni di sdoganamento e consegna della merce;
c) informazioni relative alla documentazione necessaria per ottenere l'esenzione daziaria prevista per le merci di origine turca (emissione di certificati ATR originali), che avrebbe dovuto viaggiare insieme ai camion, in modo da poterla presentare immediatamente alla dogana di arrivo;
d) informazioni circa i costi delle eventuali soste, qualora non si fossero rispettate le indicazioni e i suggerimenti dati per il trasporto.
Secondo la parte opposta, che di quanto sopra la società opponente fosse stata preventivamente edotta trova conferma nel fatto che, quando il 3/12/2019 evidenziò tramite mail P_
che, a causa della partenza dei camion in carovana, eventuali imprevisti alla dogana per uno dei camion avrebbe potuto far ritardare l'arrivo di tutti i mezzi, contattò immediatamente Parte_1
pagina 4 di 13 lo spedizioniere da cui, ricevuta conferma dei possibili oneri di sosta, si fece mettere anche per scritto – non fidandosi, evidentemente, della parola data – le condizioni economiche che più volte le erano state anticipate.
Quanto al certificato ATR, la parte opposta ha replicato che la mancanza del documento è imputabile a la quale, sebbene informata dalla sua banca prima e dallo spedizioniere Parte_1
GA poi che per la lettera di credito era sufficiente la copia dell' , mentre per lo sdoganamento occorreva l'originale, preferì accettare le condizioni del fornitore turco, col quale P_
GA non aveva alcun rapporto, che consegnò l'originale dell' alla propria banca turca, senza neppure darne la copia al vettore;
a quel punto i tempi si allungarono perché, con una procedura farraginosa, la banca turca dovette inviare il certificato ATR alla corrispondente italiana di che, a sua volta, ricevuta l'autorizzazione al pagamento della lettera di credito, lo Parte_1
consegnò all'opponente che, di conseguenza, ne dovette curare la consegna alla dogana italiana.
Nel caso del primo lotto, peraltro, sebbene partito il 30 novembre e arrivato a Trieste il 5 dicembre 2018, l'ATR venne formato dalle autorità doganali turche solo il 7 dicembre, anziché al momento dell'uscita della merce dal territorio d'origine, come sempre accade;
a tale ritardo si sommò, come detto, quello conseguente al circuito interbancario utilizzato.
Ha poi evidenziato la parte opposta che né per il primo né per il secondo lotto ha Parte_1
contestato i ritardi e i giorni di sosta dei camion e, nel secondo caso, pagando le spese delle soste, le ha implicitamente accettate.
Quanto al terzo lotto , contestando la prospettazione dell'opponente, ha allegato P_ che quest'ultima, il 14/01/2019, autorizzò la partenza dei camion, che però anche in questo caso arrivarono a Trieste sprovvisti di ATR;
ciò nonostante, a fronte dei sedici giorni di sosta maturati, ne furono addebitati solo undici.
La negligenza di ad avviso dell'opposta, si manifestò anche il 13/12/2018, momento Parte_1
in cui i lotti di merce non erano stati ancora sdoganati, quando , per fornire alla P_ mandante un'utile assistenza e una valida alternativa al pagamento delle soste, elaborò il calcolo dei possibili dazi da pagare in caso di sdoganamento senza ATR, di cui poi sarebbe stato possibile chiedere il rimborso, pari a € 1.300,00 per ciascun camion;
l'opponente, tuttavia, preferì attendere l'arrivo dell'ATR, così opportunisticamente addossando il costo delle soste allo spedizioniere anziché anticipare immediatamente il denaro per il pagamento dei dazi.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato disposto l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.l.vo n. 28/2010, che però ha avuto esito negativo.
pagina 5 di 13 La causa è stata istruita con prove testimoniali (chieste dall'opposta in via diretta e dall'opponente a controprova), nei limiti dei capitoli ammessi dal giudice istruttore.
***
1. L'opposizione è fondata e può essere accolta.
2. È pacifico che la domanda di pagamento azionata da in via monitoria trovi la P_
sua causa petendi in un contratto di spedizione, stipulato con il trasporto che la parte Parte_1
opposta, in qualità di spedizioniere, avrebbe dovuto curare per conto della mittente aveva ad oggetto alcuni macchinari da quest'ultima acquistati da un venditore avente sede in Turchia, da recapitare presso la sede di a Rapolano Terme. Parte_1
3. Va premesso che sono irrilevanti, ai fini della soluzione della presente controversia, le eccezioni della parte opponente relative alla condotta precontrattuale di , per avere P_
– a suo dire – illegittimamente aumentato i prezzi rispetto al primo preventivo, quello inviato il
2/11/2017 (doc. 1 allegato alla citazione): ha infatti accettato il secondo preventivo, Parte_1
ricevuto il 23/10/2018 (doc. 5 ibidem), e non ha avanzato domande di ripetizione o di risarcimento del danno in relazione al maggior prezzo praticato. Le doglianze sono comunque infondate perché, nel preventivo del 2/11/2017, si specifica espressamente che «Il prezzo è da intendersi indicativo e andrà rivalutato al momento dell'effettivo carico» - carico che venne poi richiesto da circa un anno dopo – e che «Il prezzo è valido per camion che viaggiano Parte_1 con fattura singola (1 fattura = 1 mezzo) e non come carovana», mentre l'opponente optò poi per quest'ultima modalità, pacificamente più onerosa e, ciò nonostante, non P_
applicò a tale titolo alcuna maggiorazione di prezzo.
4. È infondata anche l'eccezione della parte opponente relativa alla mancata specifica approvazione della clausola contrattuale che prevede il pagamento di € 250,00 al giorno per la sosta di ogni camion in attesa delle operazioni di sdoganamento.
La clausola in questione, indicata per la prima volta nella mail di del 3/12/2018 P_
(doc. 8 ibidem), non è vessatoria, ma indica semplicemente il prezzo o rimborso spese correlato ai costi che a sua volta lo spedizioniere doveva rifondere al vettore incaricato.
L'art. 1740 c.c. dispone, al secondo comma, che le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.
Nel caso di specie, essendo pacifico che la suddetta condizione economica non fosse stata inserita nel preventivo di del 23/10/2018, approvato da ma comunicata P_ Parte_1
pagina 6 di 13 solo ad esecuzione iniziata del contratto, l'opponente avrebbe dovuto contestare il fatto originatore delle spese (l'effettiva sosta dei camion, al di là delle cause) o la non corrispondenza tra gli importi richiesti da e i costi da quest'ultima effettivamente sostenuti. P_
Tuttavia, è pacifico che pagò le c.d. soste della seconda carovana, senza muovere Parte_1
obiezioni sui profili sopra evidenziati, così accettando tacitamente il quantum richiesto dalla società opposta, ferma restando la contestazione dell'an.
Inoltre l'opponente non ha neppure allegato che l'importo di € 250,00 per ogni giorno di sosta a camion non corrisponda alle spese effettivamente sostenute dallo spedizioniere o che quest'ultimo abbia accettato per negligenza condizioni esose imposte dal proprio corrispondente sebbene vi fossero alternative più economiche sul mercato.
5. Ciò nonostante, quanto addebitato a a titolo di corrispettivo per le soste della prima Parte_1
carovana di camion, che partì dalla Turchia il 30/11/2018 e arrivò a Trieste il 5/12/2018, non è dovuto in quanto il fermo dei veicoli venne causato dalla violazione, da parte di , Parte_2
degli obblighi gravanti sullo spedizioniere in forza del contratto concluso con la parte opponente.
Assume rilevanza al riguardo la proposta di contratto di del 23/10/2018, accettata P_
da che indica la modalità «door to door», in base alla quale lo spedizioniere assume Parte_1
l'obbligo di curare l'intero ciclo di trasporto dalla «porta» del mittente alla «porta» del ricevitore, essendo invece priva di effetti l'indicazione «dogana export a cura ed onere del mittente» (clausola «Free On Truck» o « ») nel preventivo del 3/12/2018 (doc. 8 CP_2
ibidem), in quanto quest'ultimo è successivo alla conclusione del contratto tra le parti e non risulta che la mittente lo avesse accettato a modifica delle precedenti condizioni contrattuali.
Consegue a quanto appena rilevato che non è condivisibile quanto affermato dalla parte opposta nella comparsa conclusionale (pag. 2) e cioè che «(…) tutta la pratica export dalla Turchia, inclusa la predisposizione e preparazione della documentazione di accompagnamento della merce e doganale presso le autorità turche, non rientrava tra i compiti della di P_ ed è stata interamente gestita in piena autonomia all'esportatore/mittente turco, tramite i
[...]
propri ausiliari/collaboratori», affermazione che contrasta con la clausola «door to door» che regolava il contratto di spedizione tra le odierne parti, dalla quale discendono specifici obblighi informativi in capo allo spedizioniere circa i documenti richiesti per lo sdoganamento della merce trasportata.
Pertanto, in linea con la suesposta considerazione, se è vero che «(…) il mittente/esportatore turco . e la committente Persona_1 Org_3 Controparte_3 Parte_1
hanno sempre e soltanto interagito esclusivamente tra di loro e tantomeno
[...] Controparte_1
pagina 7 di 13 era tenuta contrattualmente a occuparsi dell'approntamento dei carichi in Turchia e della predisposizione e preparazione delle documentazione necessaria per il trasporto» (pag. 6 della comparsa conclusionale di ), è altrettanto vero che lo spedizioniere , P_ P_
quale operatore professionale, avrebbe dovuto preventivamente indicare a quali Parte_1
documenti avrebbero dovuto accompagnare la merce per oltrepassare la dogana.
Costituisce poi una petizione di principio indimostrata la tesi secondo cui «(…) la Parte_1
come qualsiasi soggetto sia imprenditoriale che privato, non poteva non sapere (e avrebbe quindi dovuto semmai lei preoccuparsi di sensibilizzare al riguardo il proprio venditore turco con cui non intratteneva evidentemente alcun rapporto contrattuale) che i Controparte_1
certificati che devono essere esibiti alle Autorità per poter transitare o beneficiare di agevolazioni doganali devono essere in originale (e/o quantomeno legalizzati in via diplomatica) e non certo in fotocopia» (pag. 7 della comparsa conclusionale della parte opposta): la società opponente si era affidata a per la spedizione internazionale oggetto di P_ causa e, come già evidenziato, quest'ultima aveva l'obbligo di avvisare in tempo utile la mittente di quali fossero documenti richiesti alla dogana.
Sul punto è infine inconferente il richiamo, nella stessa comparsa conclusionale (pag. 3), all'art. 11 della Convenzione CMR e all'art. 1683 c.c. che riguardano il contratto di trasporto e non il contratto di spedizione.
Ciò premesso, si deve altresì considerare in linea teorica che, avendo l'opponente eccepito l'inadempimento (rectius: inesatto adempimento) di al contratto di spedizione, ai P_
sensi del combinato disposto degli artt. 1460 e 2697 c.c., sarebbe stato onere dell'opposta provare di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni da esso discendenti e, nella specie, di avere preventivamente informato la cliente che, ai fini dello sdoganamento della merce al suo arrivo alla frontiera di Trieste, era necessario presentare il certificato ATR in originale.
Anzitutto è destituita di fondamento la tesi della parte opposta secondo cui il contenuto della lettera di credito inviata da alla propria banca italiana e da quest'ultima alla banca Parte_1
turca (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione) dimostrerebbe che essa fosse a conoscenza del fatto che i camion dovessero viaggiare muniti del certificato ATR in originale: la circostanza che la lettera di credito, nell'elencare i documenti richiesti dalla banca, specifichi la necessità dell'originale solo per la packing list e per il certificato di origine, ma non per l'ATR, non rende esigibile per il cliente comprendere che, allora, per la banca fosse sufficiente la copia in quanto l'originale del certificato ATR avrebbe dovuto accompagnare la merce in transito. Si tratta di una deduzione logica che non si trae dalla lettera di credito e che, in ogni caso, non solleverebbe pagina 8 di 13 lo spedizioniere, operatore professionale specificamente incaricato allo scopo, dall'obbligo, derivante dal contratto, di informare la controparte negoziale su quali fossero i documenti richiesti dalle autorità doganali.
Quanto all'adempimento di tale obbligo da parte di , le risultanze dell'istruttoria P_
non lo dimostrano e conducono, se mai, a un accertamento di segno contrario.
L'unico capitolo di prova rilevante sul punto è il n. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. della parte opposta («vero che sin dall'inizio del rapporto la ha Controparte_1
raccomandato al cliente di assicurarsi che il proprio venditore turco emettesse e Parte_1
fornisse per la spedizione documentazione singola per ogni differente partita di merce caricata a Or Org bordo di ogni singolo camion, e quindi fattura, packing e certificato relativa solo a detta specifica merce a bordo, in quanto diversamente, ciò avrebbe obbligato i camion a muoversi sempre insieme (convoglio) in quanto vincolati da documenti unici e tra loro comuni, e nel caso di problemi avrebbe potuto generare il blocco di tutto il convoglio e, quindi, ritardi nel trasporto, con conseguenti oneri di sosta»).
Il teste dipendente di , che si è occupato delle spedizioni Testimone_1 P_ eseguite per conto della società opponente, all'udienza del 12/10/2022 ha confermato di avere segnalato le circostanze di cui al capitolo direttamente a uno dei fratelli via mail, ma di Parte_1
tale missiva non vi è traccia tra i documenti prodotti dalle parti, dove si rinviene solo il preventivo del 2/11/2017 (doc. 1 allegato alla citazione), inviato da di Controparte_4 P_
a con in conoscenza, in cui si specificava, come detto, soltanto
[...] Parte_1 Parte_3
che il prezzo indicato si riferiva a camion che viaggiano singolarmente, con fattura individuale.
È invece presente in atti la mail del 3/12/2018 (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione), anch'essa menzionata dal teste, con cui lo stesso segnalò che i camion, diversamente da Tes_1
quanto suggerito, erano poi partiti in convoglio, con documenti di trasporto unici per tutti e cinque i veicoli della prima carovana.
Il teste dipendente di come impiegato amministrativo, escusso alla Testimone_2 Parte_1
stessa udienza, ha confermato che nel preventivo ricevuto da «era in effetti P_
segnalata la opportunità di far redigere la documentazione di trasporto camion per camion in modo che una qualsiasi problematica non avrebbe coinvolto tutti i camion (…)», ma non ha riferito nello specifico sulle informazioni ricevute in relazione al certificato ATR. Rispondendo sul capitolo 15, ha però dichiarato che lo spedizioniere, inizialmente, disse a che per Parte_1 sdoganare la merce era sufficiente la fotocopia dell'ATR e che però dopo qualche giorno rettificò e precisò che il documento avrebbe dovuto essere necessariamente presentato in pagina 9 di 13 originale. Il teste, inoltre, dopo avere spiegato quale fu la causa del blocco dei camion alla dogana, peraltro pacifica tra le odierne parti (il certificato ATR «doveva provenire da una banca turca e poi essere controllato in Italia dalla banca italiana»), ha riferito che solo dopo una decina di giorni che i camion erano fermi alla dogana, fece presente che vi era la P_
possibilità di sbloccarli pagando i dazi doganali;
che dopo tale comunicazione il disse Parte_1
a di far quantificare i costi dei dazi onde liberare la merce;
che tuttavia la risposta P_
di sui costi dei dazi doganali arrivò nello stesso giorno della ricezione, da parte P_
della banca italiana, della documentazione proveniente dalla banca turca, talché a quel punto,
GA con l' , la merce fu sdoganata.
Tale ultima circostanza trova riscontro nella mail del 13/12/2018, inviata da a Testimone_1
recante il calcolo dei dazi da pagare per l'immediato sdoganamento della merce (doc. Parte_1
19 allegato alla comparsa di costituzione) e nella successiva mail del 14/12/2018 con cui il informò dell'arrivo del certificato ATR nel pomeriggio dello stesso giorno e del fatto che Tes_1
i camion sarebbero partiti il lunedì successivo (17/12/2018).
Il teste ha confermato di avere inviato le suddette mail con tali tempistiche. Tes_1
Da ciò si desume che prospettò alla cliente l'alternativa del pagamento del dazio P_
doganale (pacificamente rimborsabile ex post previa esibizione dell'ATR) quando erano trascorsi già otto giorni dall'arrivo dei camion a Trieste (il 5/12/2018, cfr. doc. 9 e 10 allegati alla citazione).
Anche il contenuto della mail del 5/12/2018 ore 12:49, con cui dichiara che Testimone_1
«C'è però un altro problema, in dogana è necessario ATR* x sdoganare ma vedi sotto cosa ci scrive il corrispondente: “Mi avvisano che il mittente turco ha con se l'ATR in quanto c'era lettera di credito e deve portarlo in banca. Ho chiesto alla dogana se possono procedere anche senza ATR ma serve per forza l'originale, quindi fini a quando non arriverà a Trieste non possiamo completare e dobbiamo addebitarvi le soste”», con la spiegazione di cosa sia l'ATR
(«ATR è un certificato previsto dall'accordo , per attestare che la GAnizzazione_5 merce è in libera circolazione. Viene utilizzato negli scambi tra l' e la Turchia e Org_1 consente l'esenzione del pagamento del dazio»), fa presumere che , fino a quel P_
momento, non avesse informato della necessità del certificato ATR in originale e Parte_1
addirittura che, pur essendo un operatore professionale del settore, non fosse neppure a conoscenza delle regole della dogana di Trieste e del modus operandi degli operatori doganali.
Il fatto che contravvenendo alle indicazioni dello spedizioniere, avesse deciso di far Parte_1
viaggiare i camion in carovana, anziché singolarmente – circostanza riferita da entrambi i testi e pagina 10 di 13 non specificamente contestata dall'opponente – non ha avuto un'incidenza causale rispetto al fermo dei veicoli alla dogana e alle spese per le soste addebitate dal corrispondente turco di
(e da quest'ultima a perché, se anche ciascun mezzo avesse avuto con P_ Parte_1
sé autonomi documenti, si deve presumere che (per ogni camion) il certificato originale sarebbe stato comunque consegnato al fornitore turco e da quest'ultimo alla banca turca a corredo della lettera di credito, talché la mancanza dell'ATR avrebbe in ogni caso impedito lo sdoganamento della merce. Questo assunto è stato confermato dal teste il quale, su specifica domanda, Tes_1
ha precisato che «il problema che ha determinato la sosta dei camion in occasione del trasporto del novembre 2018 non fu tanto che i camion partirono in convoglio quanto la circostanza che il documento ATR era stato emesso in ritardo ed è arrivato tardi».
Escluso un concorso di colpa della società opponente rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c. sotto questo profilo, tale concorso va escluso anche con riferimento alla circostanza che GA non optò per il pagamento del dazio doganale (anziché attendere l' ) perché, come Parte_1 si è visto, essa si trovò nella concreta possibilità di valutare la convenienza dell'alternativa quando ormai il documento mancante stava per arrivare alla dogana di Trieste.
Si deve quindi concludere che l'opponente non è tenuta a pagare alcunché per le soste dei camion della prima carovana, in quanto causate dalla negligenza di . P_
6. Ad analoga conclusione si perviene per i costi delle soste della terza carovana.
Dalla corrispondenza via mail e con messaggistica telefonica intercorsa tra le parti, si evince che il 27/12/2018 rispondendo a che preannunciava la partenza del terzo Parte_1 P_
carico, come da accordi, per il 7/01/2019, chiese di attendere e non autorizzò la partenza della spedizione (doc. 14 e 15 allegati alla citazione); che il 10/01/2019, informò che i P_
camion erano quasi pronti per partire e rispose in pari data che le istruzioni Controparte_5
rimanevano invariate perché non era ancora arrivata la documentazione del fornitore (doc. 15,
16 e 17 ibidem).
Il teste ha confermato lo scambio di corrispondenza, ma ha aggiunto che il 14 o il 15 Tes_1
gennaio 2019 dette istruzioni al telefono di sbloccare la partenza perché era pervenuta Parte_1
la documentazione mancante.
Il teste, tuttavia, è apparso inattendibile perché riferisce di una circostanza che non trova riscontro negli scambi di messaggi tra le parti, sebbene risulti che le comunicazioni tra le due società avvenissero sempre per iscritto;
in altri termini, appare anomalo che, sebbene fino a quel momento qualsiasi avviso, assenso, autorizzazione o informazione fosse stata data via mail o con messaggio scritto telefonico, proprio l'autorizzazione alla partenza del terzo carico, negata il pagina 11 di 13 28/12/2018 e il 10/01/2019, successivamente fosse stata data oralmente al telefono, per poi riprendere la medesima modalità scritta, tanto che con mail del 22/01/2019, ribadì la Parte_1
propria posizione (doc. 19 allegato alla citazione).
L'inattendibilità del teste emerge anche dalle ulteriori precisazioni date sul fatto che «il sospese il trasporto quando questo era già nella fase di preparazione risulta infatti Parte_1
evidente che il trasporto di un impianto non sia una attività che si esaurisce in un giorno e quindi le operazioni di carico erano già iniziate quando mi arrivò la segnalazione di bloccare il trasporto», in contrasto con la circostanza, provata per iscritto, che il 28/12/2018, quindi ben tredici giorni prima rispetto al momento in cui il corrispondente di iniziò a P_
caricare i camion (il 10/01/2019), la società opponente aveva chiesto di attendere;
pertanto, se le operazioni di carico erano state comunque avviate, ciò avvenne per un difetto di comunicazione da parte dello spedizioniere agli operatori in Turchia e non per la tardiva segnalazione da parte di
Parte_1
Il fatto che, a differenza di quanto riferito dal teste la società opponente non avesse Tes_1
autorizzato la partenza della terza carovana trova riscontro anche nella deposizione del teste il quale ha dichiarato che «Per il terzo lotto il non voleva incorrere nel Tes_2 Parte_1
rischio di pagare nuovamente i costi di sosta (…) e bloccò la spedizione del terzo lotto con
. Al fu però riferito che la merce era già stata già tutta caricata», P_ Parte_1
sebbene egli non avesse dato autorizzazione in tal senso, e che «A quel punto il disse Parte_1
alla che doveva prendersi la responsabilità del pagamento di nuovi eventuali P_
costi di sosta altrimenti potevano riscaricare la merce perché lui non aveva intenzione di pagare eventuali nuovi oneri di sosta». Sebbene possa trattarsi di testimonianza de relato ex parte actoris, perché il teste non compare in conoscenza negli scambi di mail tra le parti, le dichiarazioni trovano riscontro nei messaggi scritti sopra richiamati, che lo stesso ha Tes_2
affermato che gli lesse ad alta voce, e appaiono credibili. Persona_2
In senso contrario non vale la mail di al vettore del 14/01/2018 (doc. P_ Per_3
15 allegato alla comparsa) perché la dichiarazione circa il fatto che avesse dato «l'ok» Parte_1
alla partenza proviene da dipendente dello spedizioniere;
non appare dirimente Testimone_1
neppure la mail di del 21/01/2018, con cui venne inviata la dichiarazione di assenza di Parte_1
olio nei macchinari (doc. 18 allegato alla comparsa), perché, a quella data, i camion erano già partiti.
Anche in questo caso, pertanto, la sosta prolungata dei veicoli alla dogana è stata causata dalla condotta imprudente e negligente dello spedizioniere che, disattendendo le precise istruzioni pagina 12 di 13 della mittente, forse per la fretta di concludere la spedizione e nel tentativo di forzare gli eventi mettendo la cliente di fronte al fatto compiuto, autorizzò il vettore a caricare la merce in Turchia
e alla partenza per Trieste.
7. In definitiva, i fatti costitutivi del diritto di credito azionato dalla parte opposta in via monitoria non sono provati e il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
8. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico di . P_
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale del giudizio (in totale € 5.077.00) e nella misura richiesta dall'opponente nella nota spese allegata alla memoria di replica per la mediazione (€ 240,00), in quanto inferiore agli importi medi tabellari della sola fase di attivazione.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n.
200/2021 del 19/02/2021 emesso da questo Tribunale in favore di Controparte_1
2) condanna la parte opposta alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opponente che liquida in € 342,80 per esborsi ed € 5.317,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e
IVA come per legge.
Prato, 11/03/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 957/2021 tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gallai, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Prato (PO), via Fra' Bartolomeo n. 54/A, presso lo studio dell'avv.
Giulia Calamai;
OPPONENTE
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Luca Controparte_1 P.IVA_2
Magherini e dell'avv. Lucio Ravera, elettivamente domiciliata in Prato, via Rimini n. 49, presso lo studio del primo difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo)
Decisa a Prato in data 11/03/2024 sulle seguenti conclusioni:
Opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento della presente opposizione revocare il decreto ingiuntivo n.
200/2021 emesso dal Tribunale di Prato perché infondato in fatto e diritto, e pertanto accertare e dichiarare che nulla deve a in relazione alla pretesa avanzata in Parte_1 Controparte_1
sede monitoria. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Opposta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato, per tutte le ragioni esposte negli atti, rigettata ogni diversa o contraria istanza, respingere tutte le difese, domande, eccezioni e deduzioni proposte la pagina 1 di 13 perché infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare l'opposto Parte_1
decreto ingiuntivo (Ing. n.200/2021 – R.G. n.454/2021) in ogni sua parte e statuizione. In ogni caso condannare la a pagare alla la somma di € 19.750,00 e/o Parte_1 Controparte_1
quella diversa maggiore o minore meglio vista, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di avvocato, tanto del presente procedimento quanto di quello monitorio, oltre spese generali (15%) e IVA e CPA per legge.
FATTO E DIRITTO
(di seguito: « ) ha proposto con citazione opposizione avverso il Parte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 200/2021 del 19/02/2021 con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a (di seguito: ») la somma di € 19.750,00, oltre interessi, Controparte_1 P_
spese e accessori, a titolo di corrispettivo di servizi di spedizione, parzialmente pagato dall'ingiunta.
A sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente ha allegato: che si rivolse a nel 2017 perché aveva necessità di far giungere della merce Parte_1 P_ dalla Turchia all'Italia; che il 2/11/2017 inviò la sua quotazione per l'incarico, che P_
prevedeva un costo per camion di € 2.575,00; che accettò il preventivo e inviò a Parte_1
la lettera di credito;
che nell'autunno era pronta per incaricare P_ Parte_1 P_
la quale, con mail del 23/10/2018, comunicò che i prezzi erano notevolmente aumentati e
[...]
che la miglior offerta era di € 4.500,00 a camion, con trasporto «door to door»; che Parte_1
avendo necessità di entrare nel possesso della merce, autorizzò la spedizione, che sarebbe stata suddivisa in tre tranches, la prima carovana composta da quattro camion, la seconda da tre e la terza da quattro, poi diventati cinque;
che il 10/11/2018, confermò P_
l'organizzazione dei primi carichi e chiese la lettera di credito per poter effettuare le proprie verifiche e la corretta emissione dei relativi documenti, lettera che venne trasmessa da Parte_1
il 12/11/2018; che , con mail del 29/11/2018, comunicò che i primi quattro camion P_
erano stati caricati ed erano in corso le operazioni doganali di export, e chiese i moduli da riempire per procedere con le operazioni doganali di import; che il 3/12/2018, sebbene non richiesta, inviò ulteriore preventivo/offerta in cui il costo di ogni camion era P_ invariato, ma in piccolo si indicava il costo delle soste in € 250,00 al giorno;
che il 5/12/2018 i camion del primo gruppo arrivarono a Trieste, ma lo sdoganamento non fu possibile a causa della mancanza del certificato ATR in originale che, negli scambi tra e Turchia, Org_1
consente alle merci di godere di un trattamento daziario preferenziale, circostanza di cui P_
, in precedenza, non aveva mai informato che la mancanza del certificato ATR
[...] Parte_1
pagina 2 di 13 non impediva comunque il passaggio della dogana, sempre possibile pagando un dazio che avrebbe potuto essere recuperato in seguito, previa esibizione del certificato ATR, circostanza, anche questa, non tempestivamente comunicata dallo spedizioniere;
che , in data P_
6/12/2018, mentre i camion erano ancora fermi in sosta, comunicò che il costo giornaliero a camion era (di nuovo aumentato) di € 270,00; che contestò la spesa, sia perché non Parte_1 preventivata sia perché causata dalla negligenza di;
che quest'ultima, ciò P_ nonostante, quantificò il costo delle soste in € 12.000,00 (€ 250,00 per quattro camion per dodici giorni), importo ben maggiore del dazio di importazione (circa € 1.250,00 a camion); che nel frattempo era partita dalla Turchia la seconda carovana e il 17/12/2018 comunicò P_ che sarebbero stati addebitati costi per le soste pari a € 5.250,00; che la partenza della terza ed ultima carovana, composta da quattro camion (poi diventati cinque) era prevista per i primi di gennaio 2019, ma il 27/12/2018 chiese di attendere e non autorizzò la spedizione;
che Parte_1
con mail del 10/01/2019 comunicò che i camion erano pronti per partire e P_
rispose di non aver dato alcuna autorizzazione alla partenza e che pertanto non Parte_1
avrebbe accettato alcun onere economico riguardante le soste;
che però procedette P_
lo stesso alla spedizione e in data 22/01/2019 comunicò che i camion erano stati sdoganati.
Ciò premesso in fatto, in diritto l'opponente, rilevando la contrarietà a correttezza e buona fede del comportamento di per avere raddoppiato i prezzi indicati nel preventivo al P_
momento del conferimento dell'incarico, ha eccepito l'illegittimità dell'addebito del costo delle c.d. soste dei camion, in primo luogo perché si tratterebbe di voce mai accettata e surrettiziamente introdotta con mail del 3/12/2019, a trasporto già iniziato, con una clausola scritta in lettere minuscole di cui si accorse solo tre giorni dopo, a seguito di specifica Parte_1
comunicazione dello spedizioniere;
in secondo luogo perché le soste furono causate dalla condotta negligente della società opposta, la quale non informò la propria cliente né della necessità del certificato ATR in originale per avere un trattamento daziario preferenziale nello sdoganamento della merce, né, successivamente, della possibilità di sdoganare comunque la merce pagando un dazio, d'importo peraltro inferiore al costo delle soste addebitate. Ad avviso dell'opponente, è pertanto inadempiente al contratto concluso con nella P_ Parte_1 forma «door to door», che pone a carico dello spedizioniere l'obbligo di procurare tutto quanto necessario all'arrivo della merce a destinazione, ossia di curare l'intero ciclo di trasporto dalla
«porta» del mittente alla «porta» del ricevitore.
Nello specifico, l'opponente: a) ha contestato il credito per i costi delle soste relative alla prima carovana di camion, sia perché la clausola contrattuale che li pone a carico della mittente,
pagina 3 di 13 vessatoria, non è stata specificamente approvata per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.; sia in ragione della violazione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi informativi a suo carico;
b) ha evidenziato di avere pagato le soste della seconda carovana perché partita dopo l'invio del terzo preventivo in cui erano indicati i relativi costi, avendo necessità di far giungere prima possibile la merce alla propria sede;
c) ha contestato il credito per i costi delle soste relative alla terza carovana di camion perché il trasporto venne autorizzato da in contrasto con le direttive di che aveva chiesto di attendere per P_ Parte_1
risolvere prima il problema del certificato ATR.
Si è costituita in giudizio chiedendo che l'opposizione sia rigettata. P_
Preliminarmente l'opposta ha contestato di avere violato i canoni di correttezza e buona fede rilevando che: a) nel primo preventivo di novembre 2017 era specificato che il prezzo era da intendersi come indicativo e da rivalutare al momento dell'effettivo carico, che la quotazione era valida per camion che viaggiano con fattura singola e non come carovana e che il carico e lo scarico della merce erano a cura del mittente prima e del destinatario poi (cd. : «Free CP_2
On Truck»); b) al momento dell'incarico, quando constatò che i prezzi erano aumentati, P_
offrì alla cliente un'alternativa per ridurre i costi, proponendo il trasporto via mare, che
[...] tuttavia non accettò; c) sebbene quest'ultima, poi, avesse fatto viaggiare i camion in Parte_1
carovana, non maggiorò il prezzo. P_
La parte opposta ha inoltre allegato di avere fornito a prima dell'inizio del trasporto, Parte_1
tutte le informazioni utili e necessarie per il buon fine della spedizione e per contenere la spesa:
a) l'invito a far transitare la merce non in carovana, ma per singoli camion – ciascuno scortato da fattura, packing list ATR in originale – in maniera tale che l'eventuale ritardo di un mezzo non pregiudicasse il transito di tutti gli altri;
b) informazioni circa la documentazione che doveva scortare la spedizione affinché avvenissero senza intoppi tutte le operazioni di sdoganamento e consegna della merce;
c) informazioni relative alla documentazione necessaria per ottenere l'esenzione daziaria prevista per le merci di origine turca (emissione di certificati ATR originali), che avrebbe dovuto viaggiare insieme ai camion, in modo da poterla presentare immediatamente alla dogana di arrivo;
d) informazioni circa i costi delle eventuali soste, qualora non si fossero rispettate le indicazioni e i suggerimenti dati per il trasporto.
Secondo la parte opposta, che di quanto sopra la società opponente fosse stata preventivamente edotta trova conferma nel fatto che, quando il 3/12/2019 evidenziò tramite mail P_
che, a causa della partenza dei camion in carovana, eventuali imprevisti alla dogana per uno dei camion avrebbe potuto far ritardare l'arrivo di tutti i mezzi, contattò immediatamente Parte_1
pagina 4 di 13 lo spedizioniere da cui, ricevuta conferma dei possibili oneri di sosta, si fece mettere anche per scritto – non fidandosi, evidentemente, della parola data – le condizioni economiche che più volte le erano state anticipate.
Quanto al certificato ATR, la parte opposta ha replicato che la mancanza del documento è imputabile a la quale, sebbene informata dalla sua banca prima e dallo spedizioniere Parte_1
GA poi che per la lettera di credito era sufficiente la copia dell' , mentre per lo sdoganamento occorreva l'originale, preferì accettare le condizioni del fornitore turco, col quale P_
GA non aveva alcun rapporto, che consegnò l'originale dell' alla propria banca turca, senza neppure darne la copia al vettore;
a quel punto i tempi si allungarono perché, con una procedura farraginosa, la banca turca dovette inviare il certificato ATR alla corrispondente italiana di che, a sua volta, ricevuta l'autorizzazione al pagamento della lettera di credito, lo Parte_1
consegnò all'opponente che, di conseguenza, ne dovette curare la consegna alla dogana italiana.
Nel caso del primo lotto, peraltro, sebbene partito il 30 novembre e arrivato a Trieste il 5 dicembre 2018, l'ATR venne formato dalle autorità doganali turche solo il 7 dicembre, anziché al momento dell'uscita della merce dal territorio d'origine, come sempre accade;
a tale ritardo si sommò, come detto, quello conseguente al circuito interbancario utilizzato.
Ha poi evidenziato la parte opposta che né per il primo né per il secondo lotto ha Parte_1
contestato i ritardi e i giorni di sosta dei camion e, nel secondo caso, pagando le spese delle soste, le ha implicitamente accettate.
Quanto al terzo lotto , contestando la prospettazione dell'opponente, ha allegato P_ che quest'ultima, il 14/01/2019, autorizzò la partenza dei camion, che però anche in questo caso arrivarono a Trieste sprovvisti di ATR;
ciò nonostante, a fronte dei sedici giorni di sosta maturati, ne furono addebitati solo undici.
La negligenza di ad avviso dell'opposta, si manifestò anche il 13/12/2018, momento Parte_1
in cui i lotti di merce non erano stati ancora sdoganati, quando , per fornire alla P_ mandante un'utile assistenza e una valida alternativa al pagamento delle soste, elaborò il calcolo dei possibili dazi da pagare in caso di sdoganamento senza ATR, di cui poi sarebbe stato possibile chiedere il rimborso, pari a € 1.300,00 per ciascun camion;
l'opponente, tuttavia, preferì attendere l'arrivo dell'ATR, così opportunisticamente addossando il costo delle soste allo spedizioniere anziché anticipare immediatamente il denaro per il pagamento dei dazi.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato disposto l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.l.vo n. 28/2010, che però ha avuto esito negativo.
pagina 5 di 13 La causa è stata istruita con prove testimoniali (chieste dall'opposta in via diretta e dall'opponente a controprova), nei limiti dei capitoli ammessi dal giudice istruttore.
***
1. L'opposizione è fondata e può essere accolta.
2. È pacifico che la domanda di pagamento azionata da in via monitoria trovi la P_
sua causa petendi in un contratto di spedizione, stipulato con il trasporto che la parte Parte_1
opposta, in qualità di spedizioniere, avrebbe dovuto curare per conto della mittente aveva ad oggetto alcuni macchinari da quest'ultima acquistati da un venditore avente sede in Turchia, da recapitare presso la sede di a Rapolano Terme. Parte_1
3. Va premesso che sono irrilevanti, ai fini della soluzione della presente controversia, le eccezioni della parte opponente relative alla condotta precontrattuale di , per avere P_
– a suo dire – illegittimamente aumentato i prezzi rispetto al primo preventivo, quello inviato il
2/11/2017 (doc. 1 allegato alla citazione): ha infatti accettato il secondo preventivo, Parte_1
ricevuto il 23/10/2018 (doc. 5 ibidem), e non ha avanzato domande di ripetizione o di risarcimento del danno in relazione al maggior prezzo praticato. Le doglianze sono comunque infondate perché, nel preventivo del 2/11/2017, si specifica espressamente che «Il prezzo è da intendersi indicativo e andrà rivalutato al momento dell'effettivo carico» - carico che venne poi richiesto da circa un anno dopo – e che «Il prezzo è valido per camion che viaggiano Parte_1 con fattura singola (1 fattura = 1 mezzo) e non come carovana», mentre l'opponente optò poi per quest'ultima modalità, pacificamente più onerosa e, ciò nonostante, non P_
applicò a tale titolo alcuna maggiorazione di prezzo.
4. È infondata anche l'eccezione della parte opponente relativa alla mancata specifica approvazione della clausola contrattuale che prevede il pagamento di € 250,00 al giorno per la sosta di ogni camion in attesa delle operazioni di sdoganamento.
La clausola in questione, indicata per la prima volta nella mail di del 3/12/2018 P_
(doc. 8 ibidem), non è vessatoria, ma indica semplicemente il prezzo o rimborso spese correlato ai costi che a sua volta lo spedizioniere doveva rifondere al vettore incaricato.
L'art. 1740 c.c. dispone, al secondo comma, che le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.
Nel caso di specie, essendo pacifico che la suddetta condizione economica non fosse stata inserita nel preventivo di del 23/10/2018, approvato da ma comunicata P_ Parte_1
pagina 6 di 13 solo ad esecuzione iniziata del contratto, l'opponente avrebbe dovuto contestare il fatto originatore delle spese (l'effettiva sosta dei camion, al di là delle cause) o la non corrispondenza tra gli importi richiesti da e i costi da quest'ultima effettivamente sostenuti. P_
Tuttavia, è pacifico che pagò le c.d. soste della seconda carovana, senza muovere Parte_1
obiezioni sui profili sopra evidenziati, così accettando tacitamente il quantum richiesto dalla società opposta, ferma restando la contestazione dell'an.
Inoltre l'opponente non ha neppure allegato che l'importo di € 250,00 per ogni giorno di sosta a camion non corrisponda alle spese effettivamente sostenute dallo spedizioniere o che quest'ultimo abbia accettato per negligenza condizioni esose imposte dal proprio corrispondente sebbene vi fossero alternative più economiche sul mercato.
5. Ciò nonostante, quanto addebitato a a titolo di corrispettivo per le soste della prima Parte_1
carovana di camion, che partì dalla Turchia il 30/11/2018 e arrivò a Trieste il 5/12/2018, non è dovuto in quanto il fermo dei veicoli venne causato dalla violazione, da parte di , Parte_2
degli obblighi gravanti sullo spedizioniere in forza del contratto concluso con la parte opponente.
Assume rilevanza al riguardo la proposta di contratto di del 23/10/2018, accettata P_
da che indica la modalità «door to door», in base alla quale lo spedizioniere assume Parte_1
l'obbligo di curare l'intero ciclo di trasporto dalla «porta» del mittente alla «porta» del ricevitore, essendo invece priva di effetti l'indicazione «dogana export a cura ed onere del mittente» (clausola «Free On Truck» o « ») nel preventivo del 3/12/2018 (doc. 8 CP_2
ibidem), in quanto quest'ultimo è successivo alla conclusione del contratto tra le parti e non risulta che la mittente lo avesse accettato a modifica delle precedenti condizioni contrattuali.
Consegue a quanto appena rilevato che non è condivisibile quanto affermato dalla parte opposta nella comparsa conclusionale (pag. 2) e cioè che «(…) tutta la pratica export dalla Turchia, inclusa la predisposizione e preparazione della documentazione di accompagnamento della merce e doganale presso le autorità turche, non rientrava tra i compiti della di P_ ed è stata interamente gestita in piena autonomia all'esportatore/mittente turco, tramite i
[...]
propri ausiliari/collaboratori», affermazione che contrasta con la clausola «door to door» che regolava il contratto di spedizione tra le odierne parti, dalla quale discendono specifici obblighi informativi in capo allo spedizioniere circa i documenti richiesti per lo sdoganamento della merce trasportata.
Pertanto, in linea con la suesposta considerazione, se è vero che «(…) il mittente/esportatore turco . e la committente Persona_1 Org_3 Controparte_3 Parte_1
hanno sempre e soltanto interagito esclusivamente tra di loro e tantomeno
[...] Controparte_1
pagina 7 di 13 era tenuta contrattualmente a occuparsi dell'approntamento dei carichi in Turchia e della predisposizione e preparazione delle documentazione necessaria per il trasporto» (pag. 6 della comparsa conclusionale di ), è altrettanto vero che lo spedizioniere , P_ P_
quale operatore professionale, avrebbe dovuto preventivamente indicare a quali Parte_1
documenti avrebbero dovuto accompagnare la merce per oltrepassare la dogana.
Costituisce poi una petizione di principio indimostrata la tesi secondo cui «(…) la Parte_1
come qualsiasi soggetto sia imprenditoriale che privato, non poteva non sapere (e avrebbe quindi dovuto semmai lei preoccuparsi di sensibilizzare al riguardo il proprio venditore turco con cui non intratteneva evidentemente alcun rapporto contrattuale) che i Controparte_1
certificati che devono essere esibiti alle Autorità per poter transitare o beneficiare di agevolazioni doganali devono essere in originale (e/o quantomeno legalizzati in via diplomatica) e non certo in fotocopia» (pag. 7 della comparsa conclusionale della parte opposta): la società opponente si era affidata a per la spedizione internazionale oggetto di P_ causa e, come già evidenziato, quest'ultima aveva l'obbligo di avvisare in tempo utile la mittente di quali fossero documenti richiesti alla dogana.
Sul punto è infine inconferente il richiamo, nella stessa comparsa conclusionale (pag. 3), all'art. 11 della Convenzione CMR e all'art. 1683 c.c. che riguardano il contratto di trasporto e non il contratto di spedizione.
Ciò premesso, si deve altresì considerare in linea teorica che, avendo l'opponente eccepito l'inadempimento (rectius: inesatto adempimento) di al contratto di spedizione, ai P_
sensi del combinato disposto degli artt. 1460 e 2697 c.c., sarebbe stato onere dell'opposta provare di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni da esso discendenti e, nella specie, di avere preventivamente informato la cliente che, ai fini dello sdoganamento della merce al suo arrivo alla frontiera di Trieste, era necessario presentare il certificato ATR in originale.
Anzitutto è destituita di fondamento la tesi della parte opposta secondo cui il contenuto della lettera di credito inviata da alla propria banca italiana e da quest'ultima alla banca Parte_1
turca (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione) dimostrerebbe che essa fosse a conoscenza del fatto che i camion dovessero viaggiare muniti del certificato ATR in originale: la circostanza che la lettera di credito, nell'elencare i documenti richiesti dalla banca, specifichi la necessità dell'originale solo per la packing list e per il certificato di origine, ma non per l'ATR, non rende esigibile per il cliente comprendere che, allora, per la banca fosse sufficiente la copia in quanto l'originale del certificato ATR avrebbe dovuto accompagnare la merce in transito. Si tratta di una deduzione logica che non si trae dalla lettera di credito e che, in ogni caso, non solleverebbe pagina 8 di 13 lo spedizioniere, operatore professionale specificamente incaricato allo scopo, dall'obbligo, derivante dal contratto, di informare la controparte negoziale su quali fossero i documenti richiesti dalle autorità doganali.
Quanto all'adempimento di tale obbligo da parte di , le risultanze dell'istruttoria P_
non lo dimostrano e conducono, se mai, a un accertamento di segno contrario.
L'unico capitolo di prova rilevante sul punto è il n. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. della parte opposta («vero che sin dall'inizio del rapporto la ha Controparte_1
raccomandato al cliente di assicurarsi che il proprio venditore turco emettesse e Parte_1
fornisse per la spedizione documentazione singola per ogni differente partita di merce caricata a Or Org bordo di ogni singolo camion, e quindi fattura, packing e certificato relativa solo a detta specifica merce a bordo, in quanto diversamente, ciò avrebbe obbligato i camion a muoversi sempre insieme (convoglio) in quanto vincolati da documenti unici e tra loro comuni, e nel caso di problemi avrebbe potuto generare il blocco di tutto il convoglio e, quindi, ritardi nel trasporto, con conseguenti oneri di sosta»).
Il teste dipendente di , che si è occupato delle spedizioni Testimone_1 P_ eseguite per conto della società opponente, all'udienza del 12/10/2022 ha confermato di avere segnalato le circostanze di cui al capitolo direttamente a uno dei fratelli via mail, ma di Parte_1
tale missiva non vi è traccia tra i documenti prodotti dalle parti, dove si rinviene solo il preventivo del 2/11/2017 (doc. 1 allegato alla citazione), inviato da di Controparte_4 P_
a con in conoscenza, in cui si specificava, come detto, soltanto
[...] Parte_1 Parte_3
che il prezzo indicato si riferiva a camion che viaggiano singolarmente, con fattura individuale.
È invece presente in atti la mail del 3/12/2018 (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione), anch'essa menzionata dal teste, con cui lo stesso segnalò che i camion, diversamente da Tes_1
quanto suggerito, erano poi partiti in convoglio, con documenti di trasporto unici per tutti e cinque i veicoli della prima carovana.
Il teste dipendente di come impiegato amministrativo, escusso alla Testimone_2 Parte_1
stessa udienza, ha confermato che nel preventivo ricevuto da «era in effetti P_
segnalata la opportunità di far redigere la documentazione di trasporto camion per camion in modo che una qualsiasi problematica non avrebbe coinvolto tutti i camion (…)», ma non ha riferito nello specifico sulle informazioni ricevute in relazione al certificato ATR. Rispondendo sul capitolo 15, ha però dichiarato che lo spedizioniere, inizialmente, disse a che per Parte_1 sdoganare la merce era sufficiente la fotocopia dell'ATR e che però dopo qualche giorno rettificò e precisò che il documento avrebbe dovuto essere necessariamente presentato in pagina 9 di 13 originale. Il teste, inoltre, dopo avere spiegato quale fu la causa del blocco dei camion alla dogana, peraltro pacifica tra le odierne parti (il certificato ATR «doveva provenire da una banca turca e poi essere controllato in Italia dalla banca italiana»), ha riferito che solo dopo una decina di giorni che i camion erano fermi alla dogana, fece presente che vi era la P_
possibilità di sbloccarli pagando i dazi doganali;
che dopo tale comunicazione il disse Parte_1
a di far quantificare i costi dei dazi onde liberare la merce;
che tuttavia la risposta P_
di sui costi dei dazi doganali arrivò nello stesso giorno della ricezione, da parte P_
della banca italiana, della documentazione proveniente dalla banca turca, talché a quel punto,
GA con l' , la merce fu sdoganata.
Tale ultima circostanza trova riscontro nella mail del 13/12/2018, inviata da a Testimone_1
recante il calcolo dei dazi da pagare per l'immediato sdoganamento della merce (doc. Parte_1
19 allegato alla comparsa di costituzione) e nella successiva mail del 14/12/2018 con cui il informò dell'arrivo del certificato ATR nel pomeriggio dello stesso giorno e del fatto che Tes_1
i camion sarebbero partiti il lunedì successivo (17/12/2018).
Il teste ha confermato di avere inviato le suddette mail con tali tempistiche. Tes_1
Da ciò si desume che prospettò alla cliente l'alternativa del pagamento del dazio P_
doganale (pacificamente rimborsabile ex post previa esibizione dell'ATR) quando erano trascorsi già otto giorni dall'arrivo dei camion a Trieste (il 5/12/2018, cfr. doc. 9 e 10 allegati alla citazione).
Anche il contenuto della mail del 5/12/2018 ore 12:49, con cui dichiara che Testimone_1
«C'è però un altro problema, in dogana è necessario ATR* x sdoganare ma vedi sotto cosa ci scrive il corrispondente: “Mi avvisano che il mittente turco ha con se l'ATR in quanto c'era lettera di credito e deve portarlo in banca. Ho chiesto alla dogana se possono procedere anche senza ATR ma serve per forza l'originale, quindi fini a quando non arriverà a Trieste non possiamo completare e dobbiamo addebitarvi le soste”», con la spiegazione di cosa sia l'ATR
(«ATR è un certificato previsto dall'accordo , per attestare che la GAnizzazione_5 merce è in libera circolazione. Viene utilizzato negli scambi tra l' e la Turchia e Org_1 consente l'esenzione del pagamento del dazio»), fa presumere che , fino a quel P_
momento, non avesse informato della necessità del certificato ATR in originale e Parte_1
addirittura che, pur essendo un operatore professionale del settore, non fosse neppure a conoscenza delle regole della dogana di Trieste e del modus operandi degli operatori doganali.
Il fatto che contravvenendo alle indicazioni dello spedizioniere, avesse deciso di far Parte_1
viaggiare i camion in carovana, anziché singolarmente – circostanza riferita da entrambi i testi e pagina 10 di 13 non specificamente contestata dall'opponente – non ha avuto un'incidenza causale rispetto al fermo dei veicoli alla dogana e alle spese per le soste addebitate dal corrispondente turco di
(e da quest'ultima a perché, se anche ciascun mezzo avesse avuto con P_ Parte_1
sé autonomi documenti, si deve presumere che (per ogni camion) il certificato originale sarebbe stato comunque consegnato al fornitore turco e da quest'ultimo alla banca turca a corredo della lettera di credito, talché la mancanza dell'ATR avrebbe in ogni caso impedito lo sdoganamento della merce. Questo assunto è stato confermato dal teste il quale, su specifica domanda, Tes_1
ha precisato che «il problema che ha determinato la sosta dei camion in occasione del trasporto del novembre 2018 non fu tanto che i camion partirono in convoglio quanto la circostanza che il documento ATR era stato emesso in ritardo ed è arrivato tardi».
Escluso un concorso di colpa della società opponente rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c. sotto questo profilo, tale concorso va escluso anche con riferimento alla circostanza che GA non optò per il pagamento del dazio doganale (anziché attendere l' ) perché, come Parte_1 si è visto, essa si trovò nella concreta possibilità di valutare la convenienza dell'alternativa quando ormai il documento mancante stava per arrivare alla dogana di Trieste.
Si deve quindi concludere che l'opponente non è tenuta a pagare alcunché per le soste dei camion della prima carovana, in quanto causate dalla negligenza di . P_
6. Ad analoga conclusione si perviene per i costi delle soste della terza carovana.
Dalla corrispondenza via mail e con messaggistica telefonica intercorsa tra le parti, si evince che il 27/12/2018 rispondendo a che preannunciava la partenza del terzo Parte_1 P_
carico, come da accordi, per il 7/01/2019, chiese di attendere e non autorizzò la partenza della spedizione (doc. 14 e 15 allegati alla citazione); che il 10/01/2019, informò che i P_
camion erano quasi pronti per partire e rispose in pari data che le istruzioni Controparte_5
rimanevano invariate perché non era ancora arrivata la documentazione del fornitore (doc. 15,
16 e 17 ibidem).
Il teste ha confermato lo scambio di corrispondenza, ma ha aggiunto che il 14 o il 15 Tes_1
gennaio 2019 dette istruzioni al telefono di sbloccare la partenza perché era pervenuta Parte_1
la documentazione mancante.
Il teste, tuttavia, è apparso inattendibile perché riferisce di una circostanza che non trova riscontro negli scambi di messaggi tra le parti, sebbene risulti che le comunicazioni tra le due società avvenissero sempre per iscritto;
in altri termini, appare anomalo che, sebbene fino a quel momento qualsiasi avviso, assenso, autorizzazione o informazione fosse stata data via mail o con messaggio scritto telefonico, proprio l'autorizzazione alla partenza del terzo carico, negata il pagina 11 di 13 28/12/2018 e il 10/01/2019, successivamente fosse stata data oralmente al telefono, per poi riprendere la medesima modalità scritta, tanto che con mail del 22/01/2019, ribadì la Parte_1
propria posizione (doc. 19 allegato alla citazione).
L'inattendibilità del teste emerge anche dalle ulteriori precisazioni date sul fatto che «il sospese il trasporto quando questo era già nella fase di preparazione risulta infatti Parte_1
evidente che il trasporto di un impianto non sia una attività che si esaurisce in un giorno e quindi le operazioni di carico erano già iniziate quando mi arrivò la segnalazione di bloccare il trasporto», in contrasto con la circostanza, provata per iscritto, che il 28/12/2018, quindi ben tredici giorni prima rispetto al momento in cui il corrispondente di iniziò a P_
caricare i camion (il 10/01/2019), la società opponente aveva chiesto di attendere;
pertanto, se le operazioni di carico erano state comunque avviate, ciò avvenne per un difetto di comunicazione da parte dello spedizioniere agli operatori in Turchia e non per la tardiva segnalazione da parte di
Parte_1
Il fatto che, a differenza di quanto riferito dal teste la società opponente non avesse Tes_1
autorizzato la partenza della terza carovana trova riscontro anche nella deposizione del teste il quale ha dichiarato che «Per il terzo lotto il non voleva incorrere nel Tes_2 Parte_1
rischio di pagare nuovamente i costi di sosta (…) e bloccò la spedizione del terzo lotto con
. Al fu però riferito che la merce era già stata già tutta caricata», P_ Parte_1
sebbene egli non avesse dato autorizzazione in tal senso, e che «A quel punto il disse Parte_1
alla che doveva prendersi la responsabilità del pagamento di nuovi eventuali P_
costi di sosta altrimenti potevano riscaricare la merce perché lui non aveva intenzione di pagare eventuali nuovi oneri di sosta». Sebbene possa trattarsi di testimonianza de relato ex parte actoris, perché il teste non compare in conoscenza negli scambi di mail tra le parti, le dichiarazioni trovano riscontro nei messaggi scritti sopra richiamati, che lo stesso ha Tes_2
affermato che gli lesse ad alta voce, e appaiono credibili. Persona_2
In senso contrario non vale la mail di al vettore del 14/01/2018 (doc. P_ Per_3
15 allegato alla comparsa) perché la dichiarazione circa il fatto che avesse dato «l'ok» Parte_1
alla partenza proviene da dipendente dello spedizioniere;
non appare dirimente Testimone_1
neppure la mail di del 21/01/2018, con cui venne inviata la dichiarazione di assenza di Parte_1
olio nei macchinari (doc. 18 allegato alla comparsa), perché, a quella data, i camion erano già partiti.
Anche in questo caso, pertanto, la sosta prolungata dei veicoli alla dogana è stata causata dalla condotta imprudente e negligente dello spedizioniere che, disattendendo le precise istruzioni pagina 12 di 13 della mittente, forse per la fretta di concludere la spedizione e nel tentativo di forzare gli eventi mettendo la cliente di fronte al fatto compiuto, autorizzò il vettore a caricare la merce in Turchia
e alla partenza per Trieste.
7. In definitiva, i fatti costitutivi del diritto di credito azionato dalla parte opposta in via monitoria non sono provati e il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
8. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico di . P_
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale del giudizio (in totale € 5.077.00) e nella misura richiesta dall'opponente nella nota spese allegata alla memoria di replica per la mediazione (€ 240,00), in quanto inferiore agli importi medi tabellari della sola fase di attivazione.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n.
200/2021 del 19/02/2021 emesso da questo Tribunale in favore di Controparte_1
2) condanna la parte opposta alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opponente che liquida in € 342,80 per esborsi ed € 5.317,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e
IVA come per legge.
Prato, 11/03/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
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