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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/05/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 996/2017 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 14/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Cessaniti, via Anna Parte_1
Kuliscioff n. 3, presso lo studio dell'avv. Manuela Arena (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'avv. Stefania Sesto, giusta procura in atti RICORRENTE e
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in . via Dante Alighieri, con l'avv. Rosa CP_1
Sabrina Caglioti e Maria Chiara Paone (PEC: che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: mansioni superiori e differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/05/2017, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede deducendo: I ) di aver lavorato dal 01.03.2003, alle dipendenze dell'
[...]
con la qualifica di coadiutore amministrativo, IV livello retributivo, in Controparte_1 forza di delibera n. 15/C del 28.01.2003; II) di avere di fatto svolto, fin dalla data di assunzione, la mansione superiore di assistente amministrativo;
III) di aver lavorato per un totale di 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì con turni dalle 8,00 alle 14,00, con rientri pomeridiani il lunedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00; IV) di aver richiesto al proprio datore di lavoro - mediante missive del 05.12.2012 prot. 003972, del 09.07.2014 prot. 0024739 e del 27.06.2016 prot. 0019136 – la corresponsione delle differenze retributive, maturate durante l'intercorso rapporto lavorativo e dovute per lo svolgimento di dette mansioni superiori.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ Accertare e dichiarare che tra il Sig. e l , in p.l. Parte_2 Controparte_1
.p.t., intercorre un rapporto di lavoro di natura subordinata con mansione di assistente amministrativo far data dal 01.03.2003; - Accertare e dichiarare che il Sig. Parte_2
, a far data dal 01.03.2003, svolge l'attività lavorativa del profilo professionale di assistente
[...] amministrativo e non già di coadiutore amministrativo e per l'effetto – condannare, l
[...]
, in p.l.r.p.t., ad inquadrare l'istante nel profilo di assistente amministrativo Controparte_1 nonché al pagamento in favore dell'istante delle differenze retributive e di tutti gli altri accessori conseguenti per lo svolgimento delle mansioni superiori maturate durante il predetto rapporto di lavoro pari a € 25.200,76 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condannare, l , in p.l.r.p.t., alla regolarizzazione della Controparte_1 posizione previdenziale e contributiva dell'istante. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. “ Cont Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' convenuta, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto del ricorrente alle differenze retributive richieste per il periodo dall'1.3.2003 al 27.06.2011, concludendo, per il rigetto della domanda di parte ricorrente, con il favore delle spese di lite. Nelle more del giudizio, il 22.2.2024, il ricorrente è stato collocato a riposo. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con le deposizioni dei testimoni escussi, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e può essere deciso nei limiti che seguono.
2. Preliminarmente deve ritenersi escluso il diritto, come domandato da - Parte_1 pubblico dipendente adibito allo svolgimento di superiori mansioni - ad ottenere il proprio inquadramento nella posizione superiore. Ciò in forza della ben nota inapplicabilità al rapporto di pubblico impiego della norma dell'art. 2103 c.c. e della conseguente impossibilità di attribuire ai dipendenti pubblici, in virtù del principio generale di cui all'art. 36 Cost., una qualifica superiore se non attraverso una apposita procedura di riqualificazione professionale ovvero attraverso procedure selettive o concorsi. La disciplina della materia dello svolgimento delle mansioni superiori nell'ambito della cd. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ha infatti riconfermato il principio secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha alcun effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore. In particolare l'art. 56 del d.lgs. 29/1993 (nel testo modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e, quanto al comma 6, dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998), ora riprodotto nell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, dopo aver espressamente indicato i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori (specificandone presupposti, limiti temporali e trattamento spettante in tal caso al lavoratore), ha poi sancito la nullità dell'assegnazione “a mansioni proprie di una qualifica superiore”, riconoscendo in relazione ad essa, al comma 6°, unicamente il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica
2 superiore (in argomento si veda, da ultimo, Cassazione civile, sez. lav., 25 ottobre 2004, n. 20692). Pertanto, la domanda del ricorrente diretta al proprio inquadramento nella posizione superiore, non può trovare accoglimento.
3. Tanto precisato, al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta e relativa al solo riconoscimento delle differenze economiche, giova in linea generale premettere che, a norma dell'art. 2103 c.c., al lavoratore utilizzato dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di assunzione spettano appunto le conseguenti differenze retributive. Come è del resto noto, nel nostro ordinamento vige il principio delle cd. mansioni di fatto, in forza del quale il prestatore di lavoro subordinato conserva inoltre il diritto a svolgere mansioni equivalenti rispetto alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Per ciò che attiene l'inquadramento della ricorrente come noto, in materia di lavoro, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: individuare le qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria;
accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte (Cass. civ., sez. lav., 14.12.2009, n. 26153; Id., 28 novembre 2001, n. 15043; Id., 26 luglio 2000, n. 9822; Id., 10 aprile 1999, n. 3528). Il ricorrente chiede il riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori di cat. “C” dall'1.3.2003 per aver di fatto svolto le mansioni proprie della qualifica di “assistente amministrativo”, sebbene inquadrato al tempo, nella Cat.
“B” come “coadiutore amministrativo”. Tanto premesso, occorre dunque seguire l'iter logico della Cassazione sopra richiamato. La declaratoria della categoria “B” - di attuale appartenenza del ricorrente - contenuta nell'All. 1 del CCNL di comparto del 7.4.99, prevede che: categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.>>. Quanto al profilo di inquadramento del ricorrente: “coadiutore amministrativo”, il citato allegato al contratto collettivo chiarisce che: <<svolge nell operativa di assegnazione attivit amministrative quali>ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, l'attività di sportello.>> Per quanto concerne poi l'invocato inquadramento superiore di livello “C” per l'espletamento di fatto delle mansioni di “assistente amministrativo” dal 1.3.2003, il citato CCNL di comparto, definisce i lavoratori appartenenti a questa categoria come coloro i quali: specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento
3 operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.>>, e in particolare l'assistente amministrativo come colui che:<svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario, quali - ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.>>. Il ricorrente al riguardo ha prodotto, a sostegno della propria tesi, due soli atti di provenienza datoriale (all. 4 e 5 – fasc. ric.), vale a dire l'istanza e la disposizione di servizio allo svolgimento di “lavoro straordinario” da parte del ricorrente a far data da maggio 2016 al 30.6.2016 e, come tali, assolutamente inidonei a fondare la pretesa avanzata in questa sede, senza contare che la loro valorizzazione comporterebbe una duplicazione della retribuzione - a titolo di differenze retributive e per lavoro straordinario autorizzato e riconosciuto - a fronte di un'unica prestazione eseguita. All'udienza del 25/02/2021 dalla deposizione della teste è emerso Testimone_1 che: <<… dal 2001 al 2013 ho lavorato nelle risorse umane ed in quel periodo sovra ordinava l'attività dello stesso;
confermo il punto 5 del ricorso e preciso che il ricorrente si occupava dell'inserimento dei dati relativi alla gestione delle presenze e gestiva il tutto in piena autonomia, coordinava anche le sedi periferiche>>, da quella del teste
[...]
: <<… Ho lavorato con il ricorrente dal 2003 circa fino al 2018, nel 2019 Tes_2 poi è stato assegnato ad altra unità organizzativa, e per tutto il periodo in cui ha lavorato nella sede centrale dell'Azienda ha svolto la mansione di cui ho avanti riferito….Ho conosciuto il ricorrente perché mio collega, confermo il punto 5) del ricorso, e preciso che il ricorrente si occupava delle presenze ed assenze nella sede centrale e provvedeva agli adempimenti che erano collegate alla comunicazione con altri enti quali i vari ministeri soprattutto con la funzione pubblica;
svolgeva tale attività in piena autonomia anche perché era l'unica unità assegnata a quel servizio nella sede centrale, nelle sedi periferiche c'erano altri colleghi con i quali si relazionava;
… le varie comunicazioni che il ricorrente effettuava verso la funzione pubblica sono riferite esclusivamente alla gestione delle presenze ed assenze e quindi la rilevazione e l'invio di tutti i flussi informativi legati alla gestione delle assenze, con riferimento per agli scioperi alla L.104/1992>>.
4. Sebbene, all'esito del confronto con le declaratorie contrattuali sopradette la prova relativa all'effettivo svolgimento delle superiori mansioni di fatto svolte dal ricorrente possa dirsi raggiunta fino alla data di deposito del ricorso (12.5.2017)
5. Anzitutto perché, la prova testimoniale, al più, ha confermato le circostanze fino al 2018 e, altresì, perché l ha tempestivamente eccepito (in sede di Controparte_1 costituzione del giudizio) la prescrizione quinquennale ex art 2948 c.c. delle differenze retributive de quo. Giova a proposito osservate, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 36197 del 28 dicembre 2023 hanno stabilito che nei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato o in quelli a tempo indeterminato la prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro decorre in costanza di rapporto e non al termine al termine dello stesso. Nella specie l'eccezione proposta deve trovare accoglimento. A tal riguardo, occorre dare seguito alla decorrenza della prescrizione quinquennale nei termini precisati dall'Amministrazione sanitaria, vale a dire dalla data dell'unico atto utilmente interruttivo del 27.6.2016 (fasc. ric. – all.6). Nonostante, infatti, parte
4 ricorrente (anche in sede cartolare) abbia più volte speculativamente insistito nella sua retrodatazione alle diffide del 15.12.2012 e 9.7.2014 (all. 1 e 2 – fasc. ric.), occorre precisare come tali atti abbiano un diverso oggetto: il pagamento delle differenze retributive – incontroverse – di coadiutore amministrativo.
6. Ne discende, per le superiori ragioni esposte, il parziale accoglimento della domanda di al riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni superiori di Parte_1 assistente amministrativo di fatto svolte, limitatamente al periodo compreso tra la data del 27.6.2011 (cinque anni antecedente la diffida del 27.6.2016) e quella di deposito del presente ricorso, il 12.5.2017. 7. Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate in misura integrale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accerta lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni superiori di assistente amministrativo dal 27.6.2011 al 12.5.2017 e dichiara il diritto di alle differenze retributive per Parte_1 svolgimento di mansioni superiori di assistente amministrativo, di cui al CCNL del comparto sanità pro tempore vigente, dal 27.6.2011 al 12.5.2017;
- condanna l' , in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, al versamento in favore di Parte_1
alle differenze retributive, di cui al CCNL del comparto sanità pro tempore vigente, dal
[...]
27.6.2011 al 12.5.2017, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al momento dell'effettivo soddisfo;
- rigetta, nel resto;
- compensa integralmente tra le parti le spese legali.
Vibo Valentia, 14/5/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 14/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Cessaniti, via Anna Parte_1
Kuliscioff n. 3, presso lo studio dell'avv. Manuela Arena (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'avv. Stefania Sesto, giusta procura in atti RICORRENTE e
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in . via Dante Alighieri, con l'avv. Rosa CP_1
Sabrina Caglioti e Maria Chiara Paone (PEC: che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: mansioni superiori e differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/05/2017, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede deducendo: I ) di aver lavorato dal 01.03.2003, alle dipendenze dell'
[...]
con la qualifica di coadiutore amministrativo, IV livello retributivo, in Controparte_1 forza di delibera n. 15/C del 28.01.2003; II) di avere di fatto svolto, fin dalla data di assunzione, la mansione superiore di assistente amministrativo;
III) di aver lavorato per un totale di 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì con turni dalle 8,00 alle 14,00, con rientri pomeridiani il lunedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00; IV) di aver richiesto al proprio datore di lavoro - mediante missive del 05.12.2012 prot. 003972, del 09.07.2014 prot. 0024739 e del 27.06.2016 prot. 0019136 – la corresponsione delle differenze retributive, maturate durante l'intercorso rapporto lavorativo e dovute per lo svolgimento di dette mansioni superiori.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ Accertare e dichiarare che tra il Sig. e l , in p.l. Parte_2 Controparte_1
.p.t., intercorre un rapporto di lavoro di natura subordinata con mansione di assistente amministrativo far data dal 01.03.2003; - Accertare e dichiarare che il Sig. Parte_2
, a far data dal 01.03.2003, svolge l'attività lavorativa del profilo professionale di assistente
[...] amministrativo e non già di coadiutore amministrativo e per l'effetto – condannare, l
[...]
, in p.l.r.p.t., ad inquadrare l'istante nel profilo di assistente amministrativo Controparte_1 nonché al pagamento in favore dell'istante delle differenze retributive e di tutti gli altri accessori conseguenti per lo svolgimento delle mansioni superiori maturate durante il predetto rapporto di lavoro pari a € 25.200,76 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condannare, l , in p.l.r.p.t., alla regolarizzazione della Controparte_1 posizione previdenziale e contributiva dell'istante. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. “ Cont Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' convenuta, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto del ricorrente alle differenze retributive richieste per il periodo dall'1.3.2003 al 27.06.2011, concludendo, per il rigetto della domanda di parte ricorrente, con il favore delle spese di lite. Nelle more del giudizio, il 22.2.2024, il ricorrente è stato collocato a riposo. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con le deposizioni dei testimoni escussi, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e può essere deciso nei limiti che seguono.
2. Preliminarmente deve ritenersi escluso il diritto, come domandato da - Parte_1 pubblico dipendente adibito allo svolgimento di superiori mansioni - ad ottenere il proprio inquadramento nella posizione superiore. Ciò in forza della ben nota inapplicabilità al rapporto di pubblico impiego della norma dell'art. 2103 c.c. e della conseguente impossibilità di attribuire ai dipendenti pubblici, in virtù del principio generale di cui all'art. 36 Cost., una qualifica superiore se non attraverso una apposita procedura di riqualificazione professionale ovvero attraverso procedure selettive o concorsi. La disciplina della materia dello svolgimento delle mansioni superiori nell'ambito della cd. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ha infatti riconfermato il principio secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha alcun effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore. In particolare l'art. 56 del d.lgs. 29/1993 (nel testo modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e, quanto al comma 6, dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998), ora riprodotto nell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, dopo aver espressamente indicato i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori (specificandone presupposti, limiti temporali e trattamento spettante in tal caso al lavoratore), ha poi sancito la nullità dell'assegnazione “a mansioni proprie di una qualifica superiore”, riconoscendo in relazione ad essa, al comma 6°, unicamente il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica
2 superiore (in argomento si veda, da ultimo, Cassazione civile, sez. lav., 25 ottobre 2004, n. 20692). Pertanto, la domanda del ricorrente diretta al proprio inquadramento nella posizione superiore, non può trovare accoglimento.
3. Tanto precisato, al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta e relativa al solo riconoscimento delle differenze economiche, giova in linea generale premettere che, a norma dell'art. 2103 c.c., al lavoratore utilizzato dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di assunzione spettano appunto le conseguenti differenze retributive. Come è del resto noto, nel nostro ordinamento vige il principio delle cd. mansioni di fatto, in forza del quale il prestatore di lavoro subordinato conserva inoltre il diritto a svolgere mansioni equivalenti rispetto alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Per ciò che attiene l'inquadramento della ricorrente come noto, in materia di lavoro, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: individuare le qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria;
accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte (Cass. civ., sez. lav., 14.12.2009, n. 26153; Id., 28 novembre 2001, n. 15043; Id., 26 luglio 2000, n. 9822; Id., 10 aprile 1999, n. 3528). Il ricorrente chiede il riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori di cat. “C” dall'1.3.2003 per aver di fatto svolto le mansioni proprie della qualifica di “assistente amministrativo”, sebbene inquadrato al tempo, nella Cat.
“B” come “coadiutore amministrativo”. Tanto premesso, occorre dunque seguire l'iter logico della Cassazione sopra richiamato. La declaratoria della categoria “B” - di attuale appartenenza del ricorrente - contenuta nell'All. 1 del CCNL di comparto del 7.4.99, prevede che: categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.>>. Quanto al profilo di inquadramento del ricorrente: “coadiutore amministrativo”, il citato allegato al contratto collettivo chiarisce che: <<svolge nell operativa di assegnazione attivit amministrative quali>ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, l'attività di sportello.>> Per quanto concerne poi l'invocato inquadramento superiore di livello “C” per l'espletamento di fatto delle mansioni di “assistente amministrativo” dal 1.3.2003, il citato CCNL di comparto, definisce i lavoratori appartenenti a questa categoria come coloro i quali: specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento
3 operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.>>, e in particolare l'assistente amministrativo come colui che:<svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario, quali - ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.>>. Il ricorrente al riguardo ha prodotto, a sostegno della propria tesi, due soli atti di provenienza datoriale (all. 4 e 5 – fasc. ric.), vale a dire l'istanza e la disposizione di servizio allo svolgimento di “lavoro straordinario” da parte del ricorrente a far data da maggio 2016 al 30.6.2016 e, come tali, assolutamente inidonei a fondare la pretesa avanzata in questa sede, senza contare che la loro valorizzazione comporterebbe una duplicazione della retribuzione - a titolo di differenze retributive e per lavoro straordinario autorizzato e riconosciuto - a fronte di un'unica prestazione eseguita. All'udienza del 25/02/2021 dalla deposizione della teste è emerso Testimone_1 che: <<… dal 2001 al 2013 ho lavorato nelle risorse umane ed in quel periodo sovra ordinava l'attività dello stesso;
confermo il punto 5 del ricorso e preciso che il ricorrente si occupava dell'inserimento dei dati relativi alla gestione delle presenze e gestiva il tutto in piena autonomia, coordinava anche le sedi periferiche>>, da quella del teste
[...]
: <<… Ho lavorato con il ricorrente dal 2003 circa fino al 2018, nel 2019 Tes_2 poi è stato assegnato ad altra unità organizzativa, e per tutto il periodo in cui ha lavorato nella sede centrale dell'Azienda ha svolto la mansione di cui ho avanti riferito….Ho conosciuto il ricorrente perché mio collega, confermo il punto 5) del ricorso, e preciso che il ricorrente si occupava delle presenze ed assenze nella sede centrale e provvedeva agli adempimenti che erano collegate alla comunicazione con altri enti quali i vari ministeri soprattutto con la funzione pubblica;
svolgeva tale attività in piena autonomia anche perché era l'unica unità assegnata a quel servizio nella sede centrale, nelle sedi periferiche c'erano altri colleghi con i quali si relazionava;
… le varie comunicazioni che il ricorrente effettuava verso la funzione pubblica sono riferite esclusivamente alla gestione delle presenze ed assenze e quindi la rilevazione e l'invio di tutti i flussi informativi legati alla gestione delle assenze, con riferimento per agli scioperi alla L.104/1992>>.
4. Sebbene, all'esito del confronto con le declaratorie contrattuali sopradette la prova relativa all'effettivo svolgimento delle superiori mansioni di fatto svolte dal ricorrente possa dirsi raggiunta fino alla data di deposito del ricorso (12.5.2017)
5. Anzitutto perché, la prova testimoniale, al più, ha confermato le circostanze fino al 2018 e, altresì, perché l ha tempestivamente eccepito (in sede di Controparte_1 costituzione del giudizio) la prescrizione quinquennale ex art 2948 c.c. delle differenze retributive de quo. Giova a proposito osservate, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 36197 del 28 dicembre 2023 hanno stabilito che nei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato o in quelli a tempo indeterminato la prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro decorre in costanza di rapporto e non al termine al termine dello stesso. Nella specie l'eccezione proposta deve trovare accoglimento. A tal riguardo, occorre dare seguito alla decorrenza della prescrizione quinquennale nei termini precisati dall'Amministrazione sanitaria, vale a dire dalla data dell'unico atto utilmente interruttivo del 27.6.2016 (fasc. ric. – all.6). Nonostante, infatti, parte
4 ricorrente (anche in sede cartolare) abbia più volte speculativamente insistito nella sua retrodatazione alle diffide del 15.12.2012 e 9.7.2014 (all. 1 e 2 – fasc. ric.), occorre precisare come tali atti abbiano un diverso oggetto: il pagamento delle differenze retributive – incontroverse – di coadiutore amministrativo.
6. Ne discende, per le superiori ragioni esposte, il parziale accoglimento della domanda di al riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni superiori di Parte_1 assistente amministrativo di fatto svolte, limitatamente al periodo compreso tra la data del 27.6.2011 (cinque anni antecedente la diffida del 27.6.2016) e quella di deposito del presente ricorso, il 12.5.2017. 7. Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate in misura integrale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accerta lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni superiori di assistente amministrativo dal 27.6.2011 al 12.5.2017 e dichiara il diritto di alle differenze retributive per Parte_1 svolgimento di mansioni superiori di assistente amministrativo, di cui al CCNL del comparto sanità pro tempore vigente, dal 27.6.2011 al 12.5.2017;
- condanna l' , in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, al versamento in favore di Parte_1
alle differenze retributive, di cui al CCNL del comparto sanità pro tempore vigente, dal
[...]
27.6.2011 al 12.5.2017, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al momento dell'effettivo soddisfo;
- rigetta, nel resto;
- compensa integralmente tra le parti le spese legali.
Vibo Valentia, 14/5/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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