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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2757/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 16/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2757/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CRUPI PASQUALE MARIA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA COSSERIA 2 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli avvocati FABRIZIO PROIETTI ed Controparte_1
EMANUELE BOVE che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in forza di mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio di Roma al viale Vaticano n°46.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 4582 del 6.5.23
Conclusioni: come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma depositato in data 21.9.22 chiedeva accertarsi Parte_1
l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione , causa mancata vaccinazione , irrogato con comunicazione del 5.5.2022 e la condanna della società al pagamento delle retribuzioni non corrisposte. Il Tribunale di Roma respingeva il ricorso ai sensi del DL 44/21 il quale prevedeva , nella formulazione vigente alla data del provvedimento di sospensione dal servizio , che l'obbligo vaccinale si estendeva al personale che a qualsiasi titolo svolgeva la propria attività all'interno delle strutture dell'art. 8 ter del dlgs 502/92
Avverso detta sentenza proponeva appello il ricorrente denunciando , con il primo motivo di appello l'errata individuazione delle categorie professionali cui applicare la prescrizione dell'obbligo vaccinale.
Evidenziava che l'art. 4 ter non trovava applicazione per il personale con contratto esterno - quale era il ricorrente che prestava servizio per la incaricata dello svolgimento Controparte_1 dell'attività di mensa presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini - . Rilevava ulteriormente che l'obbligo vaccinale si riferiva al personale che svolge attività socio sanitaria in strutture sanitare che operano per conto del servizio sanitario nazionale , cioè autorizzate o accreditate .
Peraltro assumeva che, non svolgendo egli mansioni a contatto con gli utenti della struttura sanitaria, egli non era neppure tenuto all'obbligo vaccinale. Infine , denunciava che la non aveva CP_1 rispettato il procedimento previsto per poter irrogare la sospensione .
Con secondo motivo di appello deduceva che la società non era legittimata ad intimare la sospensione perché l' avrebbe invece dovuto verificare il possesso di vaccinazione, le cause di Controparte_2 legittima esclusione dall'obbligo vaccinale, relazionarsi con gli ordini degli esercenti le professioni sanitarie quali responsabili del trattamento dei dati.
Da ultimo rappresentava che l'azienda ospedaliera non aveva affatto prescritto alla di CP_1 disporre la sospensione del suo dipendente posto che la comunicazione in atti non conteneva alcuna disposizione vincolante per la società, ma una richiesta circa la modalità di esecuzione dei servizi concessi in appalto, affatto vincolante per il dipendente.
Con il terzo motivo di appello lamentava il mancato repêchage perché egli avrebbe potuto essere destinato ad altre attività , e l'omessa istruttoria .
Si costituiva la contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata CP_1 sentenza.
I motivi di appello, strettamente connessi tra loro perché tutti attinenti alla interpretazione della normativa pro tempo applicabile e ai limiti da essa imposti in tema di obbligo vaccinale , possono essere trattati congiuntamente.
La questione sottoposta alla cognizione della Corte , in effetti , è circoscritta alla legittimità del provvedimento datoriale di sospensione dal lavoro e dal trattamento economico di un soggetto per violazione dell'obbligo vaccinale
L'obbligo vaccinale di cui al D.L. n. 44/2021 non era volto esclusivamente a salvaguardare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma aveva come precipuo scopo quello di contenere l'epidemia da
COVID-19 e preservare la salute pubblica intesa in senso generale e omnicomprensivo e di garantire che determinate categorie di cittadini, impegnati in attività e servizi pubblici essenziali, fossero immunizzati, in via prioritaria, senza deroghe o eccezioni, senza distinzione tra personale in servizio effettivo e non;
prova ne era la pacifica soggezione all'obbligo vaccinale del personale in “smart working”; nel caso de quo, i doveri di solidarietà sociale, evidenziati dalla Consulta, apparivano ancora più pregnanti considerando che il dipendente, siccome tenuto , sia pure indirettamente - con la preparazione dei vassoi per servire i pasti e la movimentazione dei carrelli per il trasporto dei vassoi caldi o freddi ai piani , nonché recupero degli stessi dopo che i pasti erano stati consumati- ad assistere persone degenti, costituiva, in quanto soggetto non vaccinato, un'ulteriore fonte di pericolo per la salute delle persona assistite.
Si trattava di una sospensione stabilita obbligatoriamente da una norma di carattere eccezionale, che aveva imposto ad alcune categorie l'obbligo di vaccinazione, “anche fuori dal sinallagma contrattuale”, proprio al fine di perseguire un obiettivo superiore in un momento drammatico per la nazione
Al fine di inquadrare correttamente la vicenda in esame occorre innanzi tutto ricostruire il quadro normativo di riferimento, su cui si è di recente soffermata anche la Corte di Cassazione, Sez. L, con le sentenze n. 2412/2025 pubblicata in data 1.2.2025, n. 1888/2025 e n. 1881/2025 pubblicate il
27.1.2025
Come noto, con l'art. 4 del d.l. n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni nella legge n.
76 del 28 maggio 2021, è stato previsto l'obbligo vaccinale per «gli esercenti le professioni sanitarie
e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali» e si è individuato nella vaccinazione, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni, un «requisito essenziale per
l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati»
(art. 4, comma 1, secondo periodo).
Dall'obbligo vaccinale il legislatore ha esentato, fra gli appartenenti alle categorie sopra indicate, solo coloro che si trovavano in una condizione di «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale».
Nell'iniziale formulazione la norma, oltre a stabilire una rigida scansione di adempimenti a carico degli ordini professionali, delle regioni e province autonome, nonché delle aziende sanitarie locali
(commi da 3 a 6), prevedeva che l'accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale «determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS – Cov 2» (comma 6).
Aggiungeva il comma 8 che il datore di lavoro, ricevuta comunicazione dell'accertamento, era tenuto ad adibire «il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio». La disposizione si concludeva con la previsione, in caso di impossibilità di una diversa utilizzazione del prestatore, della sospensione dal servizio, accompagnata dalla privazione della retribuzione e di ogni altro emolumento, ed efficace sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
A seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria sono stati resi più stringenti i vincoli che qui vengono in rilievo e il d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del d.l. n. 44 del 2021. In particolare, l'art. 172/2021, che assume specifico rilievo ratione temporis nella fattispecie in esame, ha così stabilito:
a) al comma 1 ha soppresso l'inciso «che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali», di modo che, all'esito della riformulazione, i destinatari dell'obbligo vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa;
b) è stato soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, previsto dal comma 8 del testo originario, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute dell'interessato;
c) all'accertamento del rifiuto della vaccinazione è stata correlata la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria senza eccezione alcuna;
d) è stato inserito il comma 10 dell'art. 4 secondo cui per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.
L'art.
4-ter, inserito nel testo dell'originario d.l. n. 44 del 2021 sempre dal d.l. n. 172 del 2021, ha ampliato, al comma 1 ed a partire dal 15 dicembre 2021, le categorie professionali soggette all'obbligo vaccinale, comprendendo, in particolare, «il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale». Come successivamente modificata dal dl 24/22 la norma prevedeva testualmente al maggio 2022 ” Dal 15 dicembre 2021 e fino al ((1° novembre
2022)), l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 MAGGIO 2022, N. 52;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 MAGGIO 2022, N. 52;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis; 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina
l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il ((1° novembre 2022)). In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 5.4. (COMMA
ABROGATO)5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.”
E l'art. 4 bis rubricato Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie a sua volta statuiva : “1. Dal 10 ottobre 2021 e fino al ((1° novembre 2022)), l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare
l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
4. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.
5. La violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74.”
La normativa ha dettato, quindi, una specifica disciplina degli adempimenti posti a carico dei dirigenti preposti alle strutture alle quali l'obbligo vaccinale è stato esteso, al fine di assicurare il pronto accertamento dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo.
Il medesimo art.
4-ter, al comma 3, ricalcando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 6 cit., ha previsto che: «L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» (comma 3). Infine, sul presupposto della contrarietà a diritto dello svolgimento di attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha previsto, al comma 5, che «Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.». Significativamente, il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, ha assoggettato a sanzione anche questi ultimi in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.
Con il d.l. 26 novembre 2021 n. 172, quindi, la scelta del legislatore è stata quella, da un lato, di imporre l'obbligo vaccinale al personale indicato dal comma 1 del riformulato art. 4 (e quindi agli esercenti le professioni sanitarie ed agli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1 della legge n.
43/2006) a prescindere dal luogo e dalle modalità individuali di svolgimento dell'attività; dall'altro, di estendere l'obbligo medesimo al personale di specifiche categorie, tra cui quello del “ personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis; “ anche in tal caso a prescindere da accertamenti sulle modalità di espletamento delle mansioni.
È stato, quindi, adottato un sistema «per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione ed al luogo di svolgimento) che grazie al suo carattere semplificato e automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse, consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti ed ai datori di lavoro» con la finalità di «evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione
(astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti» ( Corte Cost. n. 186/2023).
La tenuta costituzionale della disciplina emergenziale è stata vagliata positivamente, e ripetutamente, dal Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 186/2023; Corte Cost. n. 185/2023; Corte Cost. n. 156/2023;
Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n. 14/2023; cfr. anche, più di recente con riferimento all'attività penitenziaria, Corte Cost. n. 188/2024).
Con particolare riferimento al rispetto del requisito della proporzionalità, è stato evidenziato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio dell'attività lavorativa, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica;
ed è stato sottolineato che tale scelta – che non riveste natura sanzionatoria – si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dei lavoratori, «che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus», e «ciò tanto in termini di durata ‒ posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito ‒ quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione»
(Corte cost. n. 14 del 2023, par. 13.2.).
In particolare, per quel che attiene alla portata dell'obbligo vaccinale, è stato osservato che il legislatore, nel fronteggiare la situazione pandemica in corso, ha modulato la scelta nel tempo e, in parte, ha originariamente anche tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. In questo senso, si è ritenuto che «l'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate, gradualmente individuate nei termini anzidetti, non può ritenersi irragionevole e lesiva degli evocati parametri costituzionali», quale una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, perché rappresentava una risposta alla emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale, essendo rimessa alla responsabilità e, quindi, alla discrezionalità del legislatore la scelta su quali fossero le misure maggiormente rispondenti alle finalità perseguite mediante l'imposizione dell'obbligo vaccinale (Corte cost. n. 185 del 2023).
L'avere attribuito rilevanza alla sola categoria di appartenenza «rappresenta una scelta non irragionevolmente mossa dall'esigenza di garantire linearità e automaticità all'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e da prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa», e «coerente con l'esigenza – che trae origine dall'art. 32 Cost.
– di determinare con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione venga compressa nell'interesse della comunità», in quanto qualsiasi «sistema improntato all'identificazione di carattere individuale, in base alla rispondenza di determinati requisiti e, in particolare, alla tipologia dell'attività lavorativa degli appartenenti alla professioni sanitarie, avrebbe comportato un aggravio
– che il legislatore ha reputato insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti – nella fase dell'individuazione in concreto dei destinatari dell'obbligo, tramite l'accertamento, caso per caso, della rispondenza ai requisiti richiesti, oltre che nella successiva fase di monitoraggio e controllo della loro perdurante sussistenza. La scelta si è fondata sulla significativa criticità della situazione sanitaria nella quale tutte le risorse, di personale e organizzative, dovevano essere finalizzate alla gestione dell'emergenza pandemica, sicché il sistema avrebbe mal tollerato, in capo alle singole amministrazioni datrici di lavoro, un'attività di cernita (a monte) e controllo (a valle) delle singole tipologie di attività professionali. Il legislatore ha, inoltre, considerato che l'adozione di un sistema per categorie già predeterminate – grazie al suo carattere semplificato e automatico – consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti e ai datori di lavoro, esonerando da tale impegnativo compito le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome, inizialmente coinvolte in base all'originario impianto normativo, antecedente alle modifiche introdotte con il d.l. n. 172 del 2021, come convertito» (così Corte cost. n. 185 del 2023, par. 6.).
E'stata approfondita la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della generale imposizione dell'obbligo vaccinale senza distinzioni legate alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Sul punto, la Corte costituzionale, pronunciandosi con riferimento allo svolgimento “con modalità di lavoro agile” (cd. “smart working”), richiamati i principi già affermati in precedenti decisioni, ha nuovamente valorizzato
«l'esigenza di semplificazione, richiesta dall'emergenza sanitaria all'epoca in atto, al fine di evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione
(astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti. Inoltre, una diversa soluzione non ugualmente improntata alla semplificazione − pur astrattamente possibile come nell'originaria fase della pandemia − non avrebbe consentito di affidare l'attività di accertamento e monitoraggio direttamente ai datori di lavoro, individuati dal comma 2 del censurato art. 4-ter, per l'ipotesi in esame, nei responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale» (Corte cost. n. 186 del 2023, par. 5.3.).
Si è, quindi, concluso, in continuità con le precedenti pronunce, per la non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, oltre che per la non sproporzionalità della misura, da inserire «in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale – rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare – e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del 2023)» (Corte cost. n. 186 del 2023, par. 5.4.).
È stato altresì osservato che la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all'obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro «l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale» (sentenza n. 15 del 2023); del pari, sul versante della posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 rientrava nel novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività.
Il datore di lavoro, dunque, era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell'accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale e fino al suo assolvimento, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando, nei termini suddetti, la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto.
È stato, poi, osservato, quanto alle conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, che «il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora perché Pt_2 fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo “si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso
è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”». In applicazione del principio generale di corrispettività, l'assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento ragionevole (Corte
Cost. sentenza n. 15 del 2023). È il lavoratore che decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
La successiva giurisprudenza del giudice delle leggi ha ribadito il principio già espresso, ritenendo non comparabile la sospensione che qui viene in rilievo con altre ipotesi in relazione alle quali è comunque assicurato al lavoratore sospeso l'assegno alimentare, ed ha evidenziato che «non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.» (Corte Cost. n. 188/2024). La ricostruzione del quadro normativo ed i principi che la giurisprudenza costituzionale ha enunciato hanno orientato i giudici di legittimità in plurime sentenze (traa le altre sent. n. 2412/2025 )
I giudici di legittimità hanno sottolineato l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa relativa all'obbligo vaccinale, che, come si è già evidenziato, in entrambe le versioni succedutesi nel tempo, ha previsto che «per il periodo di sospensione … non sono dovuti la retribuzione né altro compenso
o emolumento, comunque denominato» ed ha imposto al datore di lavoro di adottare in ogni caso il provvedimento di sospensione, in quanto conseguenza necessaria (seppure nella prima fase e per il personale sanitario, solo una volta verificata l'impossibilità del repechage) della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale esteso a tutti gli appartenenti alla categoria, senza alcuna distinzione.
Il legislatore non ha, in linea generale, attribuito alcun rilievo a situazioni soggettive del dipendente limitandosi ad esentare dall'obbligo vaccinale esclusivamente coloro che sarebbero stati esposti ad
«accertato pericolo per la salute», e questa scelta, motivata dalla eccezionalità e dalla temporaneità dell'emergenza sanitaria, è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale per le ragioni di cui si è già dato ampiamente conto.
Questa è dunque la chiave di lettura della normativa emergenziale che non può ancorare a rigidi formalismi - quali la imputazione del contratto di lavoro del dipendente in capo alla società appaltatrice piuttosto che all'azienda committente – laddove il luogo di svolgimento della prestazione
è sempre la struttura sanitaria.
Anche con riferimento all'ipotesi considerata assume rilievo l'esigenza di semplificazione, richiesta dall'emergenza sanitaria all'epoca in atto, innanzi richiamata: una diversa soluzione, tesa a introdurre diversificazioni a seconda delle diverse situazioni contrattuali , non avrebbe consentito di affidare l'attività di accertamento e monitoraggio direttamente ai datori di lavoro, oppure avrebbe comportato un aggravio – che il legislatore ha reputato insostenibile – nella fase dell'individuazione in concreto dei destinatari dell'obbligo, tramite l'accertamento, caso per caso, dei dipendenti obbligati rispetto ai dipendenti esonerati , oltre che nella successiva fase di monitoraggio e controllo della loro perdurante sussistenza senza peraltro che tale differenziazione fosse legittimata da qualsivoglia ragionevolezza .
E' evidente, in una situazione emergenziale della gravità descritta, la necessità di garantire in ogni caso il rispetto dell'obbligo vaccinale da parte di tutti i dipendenti appartenenti alle categorie individuate ex lege . Nella fattispecie, come evidenziato dalle sentenze n. 2412/2025, n. 1888/2025 e n. 1881/2025, la sospensione disposta ai sensi del d.l. n. 44/2021 comporta come effetto la perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento che trova causa nel rapporto di lavoro, comunque denominato;
per altro verso , la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale impedisce al dipendente che svolge la propria attività lavorativa a qualsiasi titolo , di rendere la prestazione
La giurisprudenza costituzionale ha posto l'accento sull'adeguato bilanciamento, realizzato dal legislatore, dei diritti individuali con il diritto alla salute collettiva, che trova il suo punto di equilibrio anche nel carattere temporaneo della misura, la quale non assume connotazioni disciplinari, garantisce la conservazione del posto di lavoro e non compromette le specifiche ragioni della tutela in esame.
Le conclusioni raggiunte dalla S.C. ben possono essere poste a fondamento dell'odierna decisione, essendo state affermate dalla Corte di Cassazione nell'esercizio della sua funzione di nomofilachia e non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsene.
D'altronde con specifico riferimento all'art. 4 ter del decreto legge 44/21 è anche emblematico l'utilizzo della specificazione “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8 ter del dlgs 502/92. “Il riferimento è volutamente ampio e il richiamo a contratti esterni non può che giustificarsi con l'assoluta occasionalità di una eventuale prestazione lavorativa resa all'interno della struttura ospedaliera.
In conclusione:
l'art. 4 ter deve essere interpretato alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale nel senso di individuare intere categorie di personale sottoposto all'obbligo vaccinale aprioristicamente, senza che la parte datoriale possa essere onerata di accertamenti o distinguo, incompatibili con la situazione emergenziale;
l'art. 4 ter deve esser letto in combinato con l'art. 4 bis che pure se riferito solo a strutture residenziali e di hospice estende l'obbligo della vaccinazione a carico di tutto il personale che a qualsiasi titolo e condizione rende la propria prestazione lavorativa in favore della struttura socio sanitaria . In una lettura sistematica delle disposizioni , sarebbe palesemente irragionevole ipotizzare che il dipendente assunto dalla società appaltatrice per lavorare in una RSA come addetto al trasporto dei carrelli fosse obbligato alla vaccinazione , mentre analogo vincolo non avrebbe astretto lo stesso dipendente che avesse reso la prestazione presso una azienda sanitaria con utenza parimenti ( o ancor più ) fragile
L'appellante censura anche il mancato rispetto della procedura di intimazione della sospensione, ritenendo la società non legittimata a disporla e non rispettati i passaggi previsti all'art.4 ter commi
2, 3 e 6. In primis richiamando la amplia giurisprudenza di legittimità sopra riportata, è palese che l'accertamento della causa di sospensione ( nel caso di specie riconducibile al solo fatto che Pt_1
prestava servizio presso una struttura ospedaliera ) è rimesso alla parte datoriale e d'altronde
[...] solo la parte datoriale può disporre la sospensione dal servizio di un dipendente, inerendo tale provvedimento ad un rapporto di natura contrattuale
Correttamente pertanto la società si è fatta carico di sospendere in CP_1 Parte_1 ragione del servizio preso l' ( a prescindere dalle mansioni affidate che peraltro Parte_3 comunque prevedevano, diversamente da quanto opinato al lavoratore un contatto quotidiano con i degenti , come anticipato).
La sospensione era imposta dalla previsione di legge a carattere eccezionale La comunicazione dell' prodotta in atti , pur non potendosi qualificare quale prescrizione o atto Parte_3 ammnistrativo di natura provvedimentale, sollecitava l'appaltatore al rispetto delle previsioni normative primarie in tema di controllo vaccinazioni del personale dipendente . La società CP_1 non era affatto tenuta a ricercare una alternativa riallocazione del suo dipendente , trattandosi di sospensione ex lege del rapporto per evento pandemico , sospensione prevista normativamente e in alcun modo imputabile al datore di lavoro o a sue determinazioni a carattere organizzativo , ma invece conseguenza indiretta di una scelta consapevole e volontaria del dipendente
In ultimo, sempre sulla scorta della lettura offerta dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale sul portato della norma , non vi è ragione di dubitare che il riferimento contenuto all'art. 8 ter del dlgs 502/92 comprendesse anche ( e a maggior ragione) le strutture ospedaliere
Con riguardo alla pretesa inosservanza della procedura fissata dall'art. 4 ter per l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale , premesso che il ricorrente non ha mai negato di non essersi sottoposto al vaccino , nella sua comunicazione del 19.5.2022 , prima che gli effetti della sospensione avessero inizio , egli ha comunicato a mezzo pec del proprio procuratore di non ritenersi obbligato all'adempimento vaccinale , offrendo comunque alla parte datoriale la sua prestazione lavorativa
Nessun rilievo è dato muovere all'operato della società perché l'accertamento sull'adempimento dell'obbligo vaccinale presuppone l'esistenza quanto meno del dubbio in relazione alla condizione del dipendente il quale nel caso di specie, invece, pacificamente rivendicava il suo diritto a non sottoporsi alla campagna vaccinale , rendendo inutili e ultronei ulteriori passaggi procedurali
L'appello deve essere dunque respinto e tuttavia il difetto di un adeguato coordinamento tra le varie norme e quindi l'effettiva incertezza sulla loro portata induce il collegio a disporre la compensazione delle spese di causa. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
Rigetta l'appello ; compensa le spese del grado. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 16/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2757/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CRUPI PASQUALE MARIA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA COSSERIA 2 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli avvocati FABRIZIO PROIETTI ed Controparte_1
EMANUELE BOVE che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in forza di mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio di Roma al viale Vaticano n°46.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 4582 del 6.5.23
Conclusioni: come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma depositato in data 21.9.22 chiedeva accertarsi Parte_1
l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione , causa mancata vaccinazione , irrogato con comunicazione del 5.5.2022 e la condanna della società al pagamento delle retribuzioni non corrisposte. Il Tribunale di Roma respingeva il ricorso ai sensi del DL 44/21 il quale prevedeva , nella formulazione vigente alla data del provvedimento di sospensione dal servizio , che l'obbligo vaccinale si estendeva al personale che a qualsiasi titolo svolgeva la propria attività all'interno delle strutture dell'art. 8 ter del dlgs 502/92
Avverso detta sentenza proponeva appello il ricorrente denunciando , con il primo motivo di appello l'errata individuazione delle categorie professionali cui applicare la prescrizione dell'obbligo vaccinale.
Evidenziava che l'art. 4 ter non trovava applicazione per il personale con contratto esterno - quale era il ricorrente che prestava servizio per la incaricata dello svolgimento Controparte_1 dell'attività di mensa presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini - . Rilevava ulteriormente che l'obbligo vaccinale si riferiva al personale che svolge attività socio sanitaria in strutture sanitare che operano per conto del servizio sanitario nazionale , cioè autorizzate o accreditate .
Peraltro assumeva che, non svolgendo egli mansioni a contatto con gli utenti della struttura sanitaria, egli non era neppure tenuto all'obbligo vaccinale. Infine , denunciava che la non aveva CP_1 rispettato il procedimento previsto per poter irrogare la sospensione .
Con secondo motivo di appello deduceva che la società non era legittimata ad intimare la sospensione perché l' avrebbe invece dovuto verificare il possesso di vaccinazione, le cause di Controparte_2 legittima esclusione dall'obbligo vaccinale, relazionarsi con gli ordini degli esercenti le professioni sanitarie quali responsabili del trattamento dei dati.
Da ultimo rappresentava che l'azienda ospedaliera non aveva affatto prescritto alla di CP_1 disporre la sospensione del suo dipendente posto che la comunicazione in atti non conteneva alcuna disposizione vincolante per la società, ma una richiesta circa la modalità di esecuzione dei servizi concessi in appalto, affatto vincolante per il dipendente.
Con il terzo motivo di appello lamentava il mancato repêchage perché egli avrebbe potuto essere destinato ad altre attività , e l'omessa istruttoria .
Si costituiva la contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata CP_1 sentenza.
I motivi di appello, strettamente connessi tra loro perché tutti attinenti alla interpretazione della normativa pro tempo applicabile e ai limiti da essa imposti in tema di obbligo vaccinale , possono essere trattati congiuntamente.
La questione sottoposta alla cognizione della Corte , in effetti , è circoscritta alla legittimità del provvedimento datoriale di sospensione dal lavoro e dal trattamento economico di un soggetto per violazione dell'obbligo vaccinale
L'obbligo vaccinale di cui al D.L. n. 44/2021 non era volto esclusivamente a salvaguardare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma aveva come precipuo scopo quello di contenere l'epidemia da
COVID-19 e preservare la salute pubblica intesa in senso generale e omnicomprensivo e di garantire che determinate categorie di cittadini, impegnati in attività e servizi pubblici essenziali, fossero immunizzati, in via prioritaria, senza deroghe o eccezioni, senza distinzione tra personale in servizio effettivo e non;
prova ne era la pacifica soggezione all'obbligo vaccinale del personale in “smart working”; nel caso de quo, i doveri di solidarietà sociale, evidenziati dalla Consulta, apparivano ancora più pregnanti considerando che il dipendente, siccome tenuto , sia pure indirettamente - con la preparazione dei vassoi per servire i pasti e la movimentazione dei carrelli per il trasporto dei vassoi caldi o freddi ai piani , nonché recupero degli stessi dopo che i pasti erano stati consumati- ad assistere persone degenti, costituiva, in quanto soggetto non vaccinato, un'ulteriore fonte di pericolo per la salute delle persona assistite.
Si trattava di una sospensione stabilita obbligatoriamente da una norma di carattere eccezionale, che aveva imposto ad alcune categorie l'obbligo di vaccinazione, “anche fuori dal sinallagma contrattuale”, proprio al fine di perseguire un obiettivo superiore in un momento drammatico per la nazione
Al fine di inquadrare correttamente la vicenda in esame occorre innanzi tutto ricostruire il quadro normativo di riferimento, su cui si è di recente soffermata anche la Corte di Cassazione, Sez. L, con le sentenze n. 2412/2025 pubblicata in data 1.2.2025, n. 1888/2025 e n. 1881/2025 pubblicate il
27.1.2025
Come noto, con l'art. 4 del d.l. n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni nella legge n.
76 del 28 maggio 2021, è stato previsto l'obbligo vaccinale per «gli esercenti le professioni sanitarie
e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali» e si è individuato nella vaccinazione, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni, un «requisito essenziale per
l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati»
(art. 4, comma 1, secondo periodo).
Dall'obbligo vaccinale il legislatore ha esentato, fra gli appartenenti alle categorie sopra indicate, solo coloro che si trovavano in una condizione di «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale».
Nell'iniziale formulazione la norma, oltre a stabilire una rigida scansione di adempimenti a carico degli ordini professionali, delle regioni e province autonome, nonché delle aziende sanitarie locali
(commi da 3 a 6), prevedeva che l'accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale «determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS – Cov 2» (comma 6).
Aggiungeva il comma 8 che il datore di lavoro, ricevuta comunicazione dell'accertamento, era tenuto ad adibire «il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio». La disposizione si concludeva con la previsione, in caso di impossibilità di una diversa utilizzazione del prestatore, della sospensione dal servizio, accompagnata dalla privazione della retribuzione e di ogni altro emolumento, ed efficace sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
A seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria sono stati resi più stringenti i vincoli che qui vengono in rilievo e il d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del d.l. n. 44 del 2021. In particolare, l'art. 172/2021, che assume specifico rilievo ratione temporis nella fattispecie in esame, ha così stabilito:
a) al comma 1 ha soppresso l'inciso «che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali», di modo che, all'esito della riformulazione, i destinatari dell'obbligo vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa;
b) è stato soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, previsto dal comma 8 del testo originario, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute dell'interessato;
c) all'accertamento del rifiuto della vaccinazione è stata correlata la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria senza eccezione alcuna;
d) è stato inserito il comma 10 dell'art. 4 secondo cui per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.
L'art.
4-ter, inserito nel testo dell'originario d.l. n. 44 del 2021 sempre dal d.l. n. 172 del 2021, ha ampliato, al comma 1 ed a partire dal 15 dicembre 2021, le categorie professionali soggette all'obbligo vaccinale, comprendendo, in particolare, «il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale». Come successivamente modificata dal dl 24/22 la norma prevedeva testualmente al maggio 2022 ” Dal 15 dicembre 2021 e fino al ((1° novembre
2022)), l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 MAGGIO 2022, N. 52;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 MAGGIO 2022, N. 52;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis; 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina
l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il ((1° novembre 2022)). In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 5.4. (COMMA
ABROGATO)5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.”
E l'art. 4 bis rubricato Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie a sua volta statuiva : “1. Dal 10 ottobre 2021 e fino al ((1° novembre 2022)), l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare
l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
4. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.
5. La violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74.”
La normativa ha dettato, quindi, una specifica disciplina degli adempimenti posti a carico dei dirigenti preposti alle strutture alle quali l'obbligo vaccinale è stato esteso, al fine di assicurare il pronto accertamento dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo.
Il medesimo art.
4-ter, al comma 3, ricalcando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 6 cit., ha previsto che: «L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» (comma 3). Infine, sul presupposto della contrarietà a diritto dello svolgimento di attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha previsto, al comma 5, che «Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.». Significativamente, il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, ha assoggettato a sanzione anche questi ultimi in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.
Con il d.l. 26 novembre 2021 n. 172, quindi, la scelta del legislatore è stata quella, da un lato, di imporre l'obbligo vaccinale al personale indicato dal comma 1 del riformulato art. 4 (e quindi agli esercenti le professioni sanitarie ed agli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1 della legge n.
43/2006) a prescindere dal luogo e dalle modalità individuali di svolgimento dell'attività; dall'altro, di estendere l'obbligo medesimo al personale di specifiche categorie, tra cui quello del “ personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis; “ anche in tal caso a prescindere da accertamenti sulle modalità di espletamento delle mansioni.
È stato, quindi, adottato un sistema «per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione ed al luogo di svolgimento) che grazie al suo carattere semplificato e automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse, consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti ed ai datori di lavoro» con la finalità di «evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione
(astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti» ( Corte Cost. n. 186/2023).
La tenuta costituzionale della disciplina emergenziale è stata vagliata positivamente, e ripetutamente, dal Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 186/2023; Corte Cost. n. 185/2023; Corte Cost. n. 156/2023;
Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n. 14/2023; cfr. anche, più di recente con riferimento all'attività penitenziaria, Corte Cost. n. 188/2024).
Con particolare riferimento al rispetto del requisito della proporzionalità, è stato evidenziato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio dell'attività lavorativa, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica;
ed è stato sottolineato che tale scelta – che non riveste natura sanzionatoria – si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dei lavoratori, «che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus», e «ciò tanto in termini di durata ‒ posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito ‒ quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione»
(Corte cost. n. 14 del 2023, par. 13.2.).
In particolare, per quel che attiene alla portata dell'obbligo vaccinale, è stato osservato che il legislatore, nel fronteggiare la situazione pandemica in corso, ha modulato la scelta nel tempo e, in parte, ha originariamente anche tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. In questo senso, si è ritenuto che «l'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate, gradualmente individuate nei termini anzidetti, non può ritenersi irragionevole e lesiva degli evocati parametri costituzionali», quale una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, perché rappresentava una risposta alla emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale, essendo rimessa alla responsabilità e, quindi, alla discrezionalità del legislatore la scelta su quali fossero le misure maggiormente rispondenti alle finalità perseguite mediante l'imposizione dell'obbligo vaccinale (Corte cost. n. 185 del 2023).
L'avere attribuito rilevanza alla sola categoria di appartenenza «rappresenta una scelta non irragionevolmente mossa dall'esigenza di garantire linearità e automaticità all'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e da prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa», e «coerente con l'esigenza – che trae origine dall'art. 32 Cost.
– di determinare con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione venga compressa nell'interesse della comunità», in quanto qualsiasi «sistema improntato all'identificazione di carattere individuale, in base alla rispondenza di determinati requisiti e, in particolare, alla tipologia dell'attività lavorativa degli appartenenti alla professioni sanitarie, avrebbe comportato un aggravio
– che il legislatore ha reputato insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti – nella fase dell'individuazione in concreto dei destinatari dell'obbligo, tramite l'accertamento, caso per caso, della rispondenza ai requisiti richiesti, oltre che nella successiva fase di monitoraggio e controllo della loro perdurante sussistenza. La scelta si è fondata sulla significativa criticità della situazione sanitaria nella quale tutte le risorse, di personale e organizzative, dovevano essere finalizzate alla gestione dell'emergenza pandemica, sicché il sistema avrebbe mal tollerato, in capo alle singole amministrazioni datrici di lavoro, un'attività di cernita (a monte) e controllo (a valle) delle singole tipologie di attività professionali. Il legislatore ha, inoltre, considerato che l'adozione di un sistema per categorie già predeterminate – grazie al suo carattere semplificato e automatico – consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti e ai datori di lavoro, esonerando da tale impegnativo compito le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome, inizialmente coinvolte in base all'originario impianto normativo, antecedente alle modifiche introdotte con il d.l. n. 172 del 2021, come convertito» (così Corte cost. n. 185 del 2023, par. 6.).
E'stata approfondita la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della generale imposizione dell'obbligo vaccinale senza distinzioni legate alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Sul punto, la Corte costituzionale, pronunciandosi con riferimento allo svolgimento “con modalità di lavoro agile” (cd. “smart working”), richiamati i principi già affermati in precedenti decisioni, ha nuovamente valorizzato
«l'esigenza di semplificazione, richiesta dall'emergenza sanitaria all'epoca in atto, al fine di evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione
(astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti. Inoltre, una diversa soluzione non ugualmente improntata alla semplificazione − pur astrattamente possibile come nell'originaria fase della pandemia − non avrebbe consentito di affidare l'attività di accertamento e monitoraggio direttamente ai datori di lavoro, individuati dal comma 2 del censurato art. 4-ter, per l'ipotesi in esame, nei responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale» (Corte cost. n. 186 del 2023, par. 5.3.).
Si è, quindi, concluso, in continuità con le precedenti pronunce, per la non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, oltre che per la non sproporzionalità della misura, da inserire «in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale – rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare – e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del 2023)» (Corte cost. n. 186 del 2023, par. 5.4.).
È stato altresì osservato che la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all'obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro «l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale» (sentenza n. 15 del 2023); del pari, sul versante della posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 rientrava nel novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività.
Il datore di lavoro, dunque, era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell'accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale e fino al suo assolvimento, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando, nei termini suddetti, la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto.
È stato, poi, osservato, quanto alle conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, che «il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora perché Pt_2 fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo “si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso
è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”». In applicazione del principio generale di corrispettività, l'assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento ragionevole (Corte
Cost. sentenza n. 15 del 2023). È il lavoratore che decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
La successiva giurisprudenza del giudice delle leggi ha ribadito il principio già espresso, ritenendo non comparabile la sospensione che qui viene in rilievo con altre ipotesi in relazione alle quali è comunque assicurato al lavoratore sospeso l'assegno alimentare, ed ha evidenziato che «non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.» (Corte Cost. n. 188/2024). La ricostruzione del quadro normativo ed i principi che la giurisprudenza costituzionale ha enunciato hanno orientato i giudici di legittimità in plurime sentenze (traa le altre sent. n. 2412/2025 )
I giudici di legittimità hanno sottolineato l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa relativa all'obbligo vaccinale, che, come si è già evidenziato, in entrambe le versioni succedutesi nel tempo, ha previsto che «per il periodo di sospensione … non sono dovuti la retribuzione né altro compenso
o emolumento, comunque denominato» ed ha imposto al datore di lavoro di adottare in ogni caso il provvedimento di sospensione, in quanto conseguenza necessaria (seppure nella prima fase e per il personale sanitario, solo una volta verificata l'impossibilità del repechage) della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale esteso a tutti gli appartenenti alla categoria, senza alcuna distinzione.
Il legislatore non ha, in linea generale, attribuito alcun rilievo a situazioni soggettive del dipendente limitandosi ad esentare dall'obbligo vaccinale esclusivamente coloro che sarebbero stati esposti ad
«accertato pericolo per la salute», e questa scelta, motivata dalla eccezionalità e dalla temporaneità dell'emergenza sanitaria, è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale per le ragioni di cui si è già dato ampiamente conto.
Questa è dunque la chiave di lettura della normativa emergenziale che non può ancorare a rigidi formalismi - quali la imputazione del contratto di lavoro del dipendente in capo alla società appaltatrice piuttosto che all'azienda committente – laddove il luogo di svolgimento della prestazione
è sempre la struttura sanitaria.
Anche con riferimento all'ipotesi considerata assume rilievo l'esigenza di semplificazione, richiesta dall'emergenza sanitaria all'epoca in atto, innanzi richiamata: una diversa soluzione, tesa a introdurre diversificazioni a seconda delle diverse situazioni contrattuali , non avrebbe consentito di affidare l'attività di accertamento e monitoraggio direttamente ai datori di lavoro, oppure avrebbe comportato un aggravio – che il legislatore ha reputato insostenibile – nella fase dell'individuazione in concreto dei destinatari dell'obbligo, tramite l'accertamento, caso per caso, dei dipendenti obbligati rispetto ai dipendenti esonerati , oltre che nella successiva fase di monitoraggio e controllo della loro perdurante sussistenza senza peraltro che tale differenziazione fosse legittimata da qualsivoglia ragionevolezza .
E' evidente, in una situazione emergenziale della gravità descritta, la necessità di garantire in ogni caso il rispetto dell'obbligo vaccinale da parte di tutti i dipendenti appartenenti alle categorie individuate ex lege . Nella fattispecie, come evidenziato dalle sentenze n. 2412/2025, n. 1888/2025 e n. 1881/2025, la sospensione disposta ai sensi del d.l. n. 44/2021 comporta come effetto la perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento che trova causa nel rapporto di lavoro, comunque denominato;
per altro verso , la mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale impedisce al dipendente che svolge la propria attività lavorativa a qualsiasi titolo , di rendere la prestazione
La giurisprudenza costituzionale ha posto l'accento sull'adeguato bilanciamento, realizzato dal legislatore, dei diritti individuali con il diritto alla salute collettiva, che trova il suo punto di equilibrio anche nel carattere temporaneo della misura, la quale non assume connotazioni disciplinari, garantisce la conservazione del posto di lavoro e non compromette le specifiche ragioni della tutela in esame.
Le conclusioni raggiunte dalla S.C. ben possono essere poste a fondamento dell'odierna decisione, essendo state affermate dalla Corte di Cassazione nell'esercizio della sua funzione di nomofilachia e non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsene.
D'altronde con specifico riferimento all'art. 4 ter del decreto legge 44/21 è anche emblematico l'utilizzo della specificazione “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8 ter del dlgs 502/92. “Il riferimento è volutamente ampio e il richiamo a contratti esterni non può che giustificarsi con l'assoluta occasionalità di una eventuale prestazione lavorativa resa all'interno della struttura ospedaliera.
In conclusione:
l'art. 4 ter deve essere interpretato alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale nel senso di individuare intere categorie di personale sottoposto all'obbligo vaccinale aprioristicamente, senza che la parte datoriale possa essere onerata di accertamenti o distinguo, incompatibili con la situazione emergenziale;
l'art. 4 ter deve esser letto in combinato con l'art. 4 bis che pure se riferito solo a strutture residenziali e di hospice estende l'obbligo della vaccinazione a carico di tutto il personale che a qualsiasi titolo e condizione rende la propria prestazione lavorativa in favore della struttura socio sanitaria . In una lettura sistematica delle disposizioni , sarebbe palesemente irragionevole ipotizzare che il dipendente assunto dalla società appaltatrice per lavorare in una RSA come addetto al trasporto dei carrelli fosse obbligato alla vaccinazione , mentre analogo vincolo non avrebbe astretto lo stesso dipendente che avesse reso la prestazione presso una azienda sanitaria con utenza parimenti ( o ancor più ) fragile
L'appellante censura anche il mancato rispetto della procedura di intimazione della sospensione, ritenendo la società non legittimata a disporla e non rispettati i passaggi previsti all'art.4 ter commi
2, 3 e 6. In primis richiamando la amplia giurisprudenza di legittimità sopra riportata, è palese che l'accertamento della causa di sospensione ( nel caso di specie riconducibile al solo fatto che Pt_1
prestava servizio presso una struttura ospedaliera ) è rimesso alla parte datoriale e d'altronde
[...] solo la parte datoriale può disporre la sospensione dal servizio di un dipendente, inerendo tale provvedimento ad un rapporto di natura contrattuale
Correttamente pertanto la società si è fatta carico di sospendere in CP_1 Parte_1 ragione del servizio preso l' ( a prescindere dalle mansioni affidate che peraltro Parte_3 comunque prevedevano, diversamente da quanto opinato al lavoratore un contatto quotidiano con i degenti , come anticipato).
La sospensione era imposta dalla previsione di legge a carattere eccezionale La comunicazione dell' prodotta in atti , pur non potendosi qualificare quale prescrizione o atto Parte_3 ammnistrativo di natura provvedimentale, sollecitava l'appaltatore al rispetto delle previsioni normative primarie in tema di controllo vaccinazioni del personale dipendente . La società CP_1 non era affatto tenuta a ricercare una alternativa riallocazione del suo dipendente , trattandosi di sospensione ex lege del rapporto per evento pandemico , sospensione prevista normativamente e in alcun modo imputabile al datore di lavoro o a sue determinazioni a carattere organizzativo , ma invece conseguenza indiretta di una scelta consapevole e volontaria del dipendente
In ultimo, sempre sulla scorta della lettura offerta dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale sul portato della norma , non vi è ragione di dubitare che il riferimento contenuto all'art. 8 ter del dlgs 502/92 comprendesse anche ( e a maggior ragione) le strutture ospedaliere
Con riguardo alla pretesa inosservanza della procedura fissata dall'art. 4 ter per l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale , premesso che il ricorrente non ha mai negato di non essersi sottoposto al vaccino , nella sua comunicazione del 19.5.2022 , prima che gli effetti della sospensione avessero inizio , egli ha comunicato a mezzo pec del proprio procuratore di non ritenersi obbligato all'adempimento vaccinale , offrendo comunque alla parte datoriale la sua prestazione lavorativa
Nessun rilievo è dato muovere all'operato della società perché l'accertamento sull'adempimento dell'obbligo vaccinale presuppone l'esistenza quanto meno del dubbio in relazione alla condizione del dipendente il quale nel caso di specie, invece, pacificamente rivendicava il suo diritto a non sottoporsi alla campagna vaccinale , rendendo inutili e ultronei ulteriori passaggi procedurali
L'appello deve essere dunque respinto e tuttavia il difetto di un adeguato coordinamento tra le varie norme e quindi l'effettiva incertezza sulla loro portata induce il collegio a disporre la compensazione delle spese di causa. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
Rigetta l'appello ; compensa le spese del grado. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
Maria Antonia Garzia