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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/06/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 308/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 417/2022 emessa dal Tribunale di Enna in data 7.06.2022
PROPOSTO DA
in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Assoro (EN) Parte_1
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 P.IVA_1
Gabriele Castorina, presso lo studio del quale, in Catania Via N. Coviello n. 4, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Milano, CP_1
Piazza Tre Torri n. 3 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco P.IVA_2
Costa, presso lo studio del quale, in Caltanissetta, Viale Trieste n. 294/A, è elettivamente domiciliata;
Conclusioni dell'appellante “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contraris rejectiis riformare in ogni sua parte la sentenza n. 417/2022 pronunciata dal Tribunale di Enna in data 07.06.2022, notificata a mezzo pec in data 15.09.2022 oggetto del presente gravame.”
Conclusioni dell'appellata CP_2
“Piaccia all'ecc.ma Corte di appello di Caltanissetta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi su esposti e, per l'effetto, rigettare
l'appello proposto da perché inammissibile e/o improcedibile e, in ogni Pt_1 caso, infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 21.12.2020 e ritualmente notificato, la conveniva CP_3 in giudizio, davanti al Tribunale di Enna, la al fine di vedersi CP_1 riconoscere il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni per il furto, verificatosi in data 2.11. 2019, del mezzo targato FF 946 NJ di sua proprietà, danno quantificato in €. 15.000,00 come da valore di Polizza, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio l' che contestava la domanda chiedendone CP_1
l'integrale rigetto in ragione della carenza di operatività della Polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 1900 c.c. e dell'articolo 4 delle condizioni di assicurazione, per essersi, cioè, il furto verificato in conseguenza di dolo o colpa grave del conducente.
All'udienza del 7 giugno 2022 la causa, senza alcuna attività istruttoria, veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha rigettato la domanda attorea condannando la alla refusione delle spese di lite in favore della Compagnia Pt_1 liquidate come in dispositivo.
Il Tribunale ha deciso rilevando come, dal compendio probatorio allegato dalla stessa attrice, e più in particolare dalla denuncia querela presentata presso il
Comando Stazione Carabinieri di Terrasini, fosse evidente che il furto, perpetrato da ignoti, era stato agevolato dalla condotta colposa del conducente del mezzo, tale
, che aveva lasciato il camion con le chiavi inserite e il motore Persona_1 acceso. Alla luce di tale considerazione, il Giudice di prime cure ha ritenuto che la condotta comunque imprudente del conducente era stata agevolatrice dell'azione criminale tale da escludere, ai sensi dell'articolo 4 delle condizioni di assicurazione che dispone l'esclusione della copertura nel caso in cui il sinistro si sia verificato in conseguenza di dolo o colpa grave dell'assicurato, la possibilità di accedere al risarcimento richiesto.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame la per i motivi in detto atto Parte_1 meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 13 marzo 2025 con il deposito di note ex artt.li 127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di censura l'appellante deduce la erroneità della sentenza per avere, il Giudice di prime cure, addotto motivazioni insufficienti, contraddittorie e contrarie a norme di legge.
Più in particolare, osserva l'appellante, il Tribunale, sbagliando, ha ritenuto di poter decidere la controversia basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dall' autista del mezzo, non ritenendo opportuno escutere gli altri testi indicati in citazione che avrebbero potuto chiarire meglio le modalità del fatto.
Il Tribunale, continua l'appellante, non ha tenuto conto che l'autista, cittadino rumeno, era incapace di comprendere appieno la lingua italiana ragione per la quale, alle domande poste dai Carabinieri, aveva dato risposte incerte ed incomplete e da ciò la necessità di ammettere gli altri testi, così come richiesto in sede di istruttoria.
Deduce ancora l'appellante che il primo Decidente ha errato nell'applicazione dell'articolo 1341 c.c. allorquando ha ritenuto che le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto, subordinando la garanzia assicurativa all'adozione di speciali dispositivi di sicurezza o l'osservanza di oneri diversi, non realizzi una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma definiscono il contenuto di limiti della garanzia assicurativa specificando il rischio garantito. Sostiene poi l'appellante che il Tribunale ha omesso di considerare, sotto il profilo fattuale, che il conducente del veicolo era costretto a lasciare il mezzo acceso a causa della particolare natura di quanto trasportato (alimenti deteriorabili) al fine di mantenere la cella frigorifera in condizioni tali da non danneggiare quanto al suo interno, pur provvedendo a chiudere il mezzo con una seconda chiave in suo possesso quindi non lasciando il camion incustodito come invece trapela dalla motivazione della sentenza impugnata.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art 348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata Società appellata nella comparsa di costituzione e risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 15.02.2023.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez.
Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c.. ****
Deve, ancora, ricordarsi che la Corte, con la medesima Ordinanza, ha rigettato tutte le richieste istruttorie formulate dall'appellante (prova per testi) in quanto irrilevanti ai fini della decisione.
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Nel merito l'appello è infondato.
Le condizioni di Polizza allegate (documento n. 3 del fascicolo di ) prevedono, CP_1 alla voce esclusioni, “il caso di sinistri verificatisi in conseguenza di dolo o colpa grave
(quale ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati.”
A sua volta nel verbale di ricezione denuncia orale sporta da Persona_1 conducente del mezzo, in data 2.11.2019 presso la stazione dei Carabinieri di
Terrasini è dato leggere quanto segue: “lavoro per conto della PANR trasporti con sede a , zona industriale. Questa mattina intorno alle 09,40 mentre mi trovavo Pt_2 in via Roma altezza incrocio via Vittorio Emanuele Orlando a fare una consegna in una macelleria, ignoti salivano a bordo dell'autocarro asportandolo. Il mezzo in questione è di proprietà della ditta citata. il veicolo era acceso con le chiavi inserite e motore acceso.”
Così ricondotti i fatti di causa occorre rilevare che, contrariamente a quanto dedotto nei motivi di gravame, da nessun atto è dato dedursi che l'autista del mezzo, di nazionalità rumena, non conoscesse la lingua italiana al momento in cui rendeva le dichiarazioni poi raccolte dai Carabinieri di Terrasini che nulla hanno verbalizzato sul punto, dovendosi, al contrario, doversi dedurre che egli fosse in grado di esprimersi correttamente tanto da decidere di procedere personalmente alla denuncia nell'immediatezza del furto.
Quanto poi, all' ulteriore profilo di gravame – in base al quale il mezzo non era incustodito ma chiuso con una seconda chiave, benché con il motore acceso al momento del furto – si osserva che, ove effettivamente le portiere del camion fossero state lasciate chiuse, gli ignoti, al fine di asportare il mezzo, avrebbero dovuto infrangere i vetri o effettuare lo scasso delle portiere e di similari effrazioni non vi è traccia in denuncia. Questo esclude da sé la rilevanza dell'argomento dell'appellante secondo cui il mantenimento dell'accensione del motore sarebbe stato necessario per l'alimentazione della cella frigorifera e della conservazione della merce deperibile trasportata.
In ogni caso, osserva la Corte, ove anche il conducente del mezzo avesse adoperato tale accorgimento, la esclusione della garanzia assicurativa permarrebbe ugualmente in quanto il principio di cui all'art. 1900 c.c. - secondo il quale l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario - trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato, caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave, non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso ma l'abbia, comunque, agevolata (da ultimo Cass.
Civ. sez. III, 12 novembre 2024, n. 29229).
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Non può, ancora, apprezzarsi l'ulteriore censura mossa dall'appellante nelle memorie 183 comma VI c.p.c. e richiamate nei motivi di gravame, relativamente alla presunta violazione dell'art. 1341 c.c., operata dal primo Giudice, che avrebbe dovuto ritenere che la clausola limitativa di responsabilità rappresentasse una vera e propria clausola vessatoria.
Osserva la Corte che, in proposito, la Cassazione (Cass. Civ. n. 21758 del 2019) è tornata ad occuparsi della legittimità della clausola inserita in una polizza assicurativa che subordina la garanzia per il rischio derivante dal furto merci all'adozione da parte del vettore di particolari dispositivi di sicurezza o all'osservanza specifici oneri, quali ad esempio: la sorveglianza ininterrotta del mezzo da parte dell'autista o di altro incaricato del vettore durante i periodi di sosta e fermata, la custodia del veicolo in locali con accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni.
Nello specifico, la Corte ha escluso che tali clausole possano considerarsi vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c. in quanto le stesse non sono dirette a limitare le conseguenze della colpa o dell'inadempimento dell'assicuratore né, tanto meno, sono finalizzate ad escludere il rischio garantito. In definitiva la Suprema Corte ha ribadito che le predette clausole sono volte, invece, alla delimitazione del rischio assicurato riguardando il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, a specificare il rischio garantito (ovvero l'oggetto del contratto).
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Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, interamente confermarsi la sentenza di prime cure avendo, il Tribunale, correttamente applicato i principi di diritto regolatrici della materia e le condizioni generali di Polizza.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
417/2022 resa dal Tribunale di Enna in data 7 giugno 2022 ed appellata da
[...]
Pt_1
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente CP_1 grado del giudizio che liquida in €. 2.200,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002
Caltanissetta, 18 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico