Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1911/2021 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1911/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno, vertente tra:
, nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._1
ivi residente in [...] (ex Strada 29), rappresentata e difesa, come da procura alle liti rilasciata su atto allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 16.10.2024, dall'avv. Raffaele Lucia, con indirizzo di posta elettronica certificata e n. di telefax 0961/727681), e domiciliata Email_1
presso il suo studio professionale, sito in Catanzaro, via F. Crispi n. 166;
Appellante
e
CO
( ), corrente in Catanzaro, via Fares n. 80, in persona del presidente e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Vittorio Pugliese
1
e n. di telefax 0961.727816) Email_2
Appellata nonché
, titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Catanzaro, in CP_3
via Anania 19/A;
Appellato non costituito in giudizio
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di CP_1
Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvedere: - In via principale, e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 640/21 del Tribunale Civile di
Catanzaro Seconda Sezione Civile in pers. del Giudice designato d.ssa Maria Sciarrone depositata in data 27.4.2021 a definizione della vertenza iscritta al n. R.G. 2098/2016 la domanda proposta dalla sig.ra nei confronti di CP_1 Controparte_4
e del Geom. titolare dell'omonima ditta individuale in solido
[...] CP_3 tra loro e per l'effetto condannarli al pagamento dell'importo già stabilito in primo grado con la sentenza sopra richiamata e specificatamente di € 9.870,38 oltre rivalutazione ed interessi come per legge per danni patrimoniali e non ed oltre tutte le spese già anticipate dall'odierna appellante anche a titolo di CTU tecnica;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre I.v.a. e c.p.a. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. per il procuratore dell'appellato CO
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così
[...] pronunciare: dichiarare inammissibile ex art. 342 e 348 bis c.p.c. l'appello proposto, comunque rigettare l'appello, in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di prime cure.”
2 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.5.2016, ha convenuto in CP_1 giudizio la CO
(d'ora in poi, anche, ), al fine di ottenerne la condanna al CO risarcimento dei danni, per la esecuzione non a regola d'arte di alcuni lavori volti ad eliminare le infiltrazioni che avevano interessato la propria porzione immobiliare, con conseguente necessità di smantellamento e ripristino della pavimentazione esterna.
In particolare, la ha sostenuto che: a) era proprietaria di un immobile sito nel CP_1
Comune di Catanzaro, alla via Manganelli, realizzato dalla “ CO
nell'ambito di un programma di edilizia pubblica residenziale e, a seguito della consegna dell'immobile, aveva lamentato numerose problematiche e vizi di costruzione, a causa di fenomeni di infiltrazioni di acqua, localizzati, soprattutto, nel vano sottotetto e nel garage seminterrato;
b) effettuati appositi sopralluoghi, la , riconoscendosi CO
tenuta a risolvere tali problematiche, aveva predisposto gli interventi tecnici necessari alla loro risoluzione, per la cui esecuzione si erano rese necessarie la demolizione delle opere murarie realizzate all'interno e all'esterno dell'immobile, la realizzazione di alcuni scavi lungo il perimetro esterno del fabbricato nonché la rimozione di parte della pavimentazione esterna, realizzata con la tecnica del cemento stampato e lavorato;
c) effettuati tali interventi, tuttavia, poiché la aveva ripristinato soltanto CO la pavimentazione interessata dallo scavo, vi era un'evidente differenza di colorazione rispetto al resto della pavimentazione già esistente;
d) tale circostanza era stata prontamente comunicata alla e riconosciuta, in occasione del CO
collaudo dei lavori, effettuato il 26.8.2014 (in realtà, il 26.9.2014, n.d.c.e.), dal geom.
, titolare della impresa prescelta da quest'ultima per effettuare i lavori di CP_3
rispristino; e) il , in particolare, aveva chiesto di attendere alcuni mesi (fino al CP_3
30.10.2014), per consentire al cemento stampato di asciugarsi completamente, rassicurando l'attrice, peraltro, circa un suo intervento successivo al fine di uniformare il colore della nuova pavimentazione a quella non interessata dai lavori;
f) tuttavia, le difformità di colorazione rilevate erano rimaste e la , sebbene CO
sollecitata, non aveva inteso farsene carico.
3 Ha sostenuto, quindi, la che la “ fosse tenuta al risarcimento del CP_1 CO danno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1490 e 1494 c.c., per i vizi dell'immobile venduto, nonché ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., essendo intervenuta per risolvere la problematica connessa alla infiltrazioni denunciata dall'attrice, incaricando, a sue spese,
l'impresa, di sua fiducia, del che, pur avendo risolto la problematica derivante CP_3 dalle infiltrazioni, non aveva ripristinato a regola d'arte la pavimentazione esterna.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il data 21.9.2016, si è costituita in giudizio la , contestando il fondamento della domanda e chiedendo, CO
ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., lo spostamento della prima udienza, onde consentire la citazione del geom. , quale unico eventuale responsabile dei danni CP_3
lamentati. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda e, in via subordinata, di ridurre il quantum del risarcimento del danno alla giusta misura e, in ogni caso, di condannare l'impresa del geom. a tenere indenne il CP_3 CO
da ogni obbligo. In particolare, la convenuta ha sostenuto che: a) l'attrice non poteva invocare la disposizione di cui all'art.1490 c.c., atteso che, per come dalla stessa riconosciuto, gli interventi effettuati sull'immobile avevano consentito di risolvere definitivamente i lamentati difetti della cosa venduta, ossia le infiltrazioni d'acqua; b)
l'impresa esecutrice dei lavori aveva concordato direttamente con l'attrice le modalità di intervento, procedendo alla parziale rimozione della pavimentazione esterna realizzata con la tecnica del cemento stampato, poi ripristinata, a seguito dell'effettuazioni dei lavori, utilizzando sempre la stessa tecnica a cemento stampato;
c) la differenza di colore della nuova pavimentazione era un vizio non imputabile alla convenuta, ma unicamente alla impresa dei lavori, rispetto all'operato della quale non era configurabile una responsabilità ex art. 2049 c.c., in quanto non era ravvisabile alcun rapporto di subordinazione, preposizione, dipendenza tra la convenuta e l'impresa stessa;
b) ad ogni modo, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, nessun riconoscimento di cattiva esecuzione del lavoro di ripristino della pavimentazione era stato mai effettuato dalla convenuta e, comunque, lievi differenze di tonalità, ove riscontrate, sarebbero state normali e da ricondursi al processo di scolorimento delle superfici per effetto degli agenti atmosferici, oltre che della normale usura.
Autorizzata la chiamata in giudizio nei suoi confronti, , benché CP_3
regolarmente citato, è rimasto contumace.
4 All'esito della prima udienza, sono stati concessi i termini per le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
Con la memoria di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c., la ha esteso la domanda CP_1 anche nei confronti di nonché ha chiesto il risarcimento dell'ulteriore CP_3
danno, verificatosi nelle more, per la fuoriuscita di copioso materiale fognario dalle tubature della rete fognaria presente nel giardino, danneggiate in diversi punti, a seguito delle opere per cui è causa, eseguite dal , su incarico della . CP_3 CO
Espletata l'istruttoria, a mezzo di produzione documentale delle parti, esame dei testimoni ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (affidata all'ing. ), Persona_1 volta ad accertare le cause dei danni lamentati dalla e la loro entità, all'udienza del CP_1
10.12.2020, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
2. La sentenza n. 640/2021 del Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 640 del 27.4.2021, il Tribunale di Catanzaro, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da , ha accolto la domanda nei confronti del CP_1 convenuto, terzo chiamato in causa, geom. , condannando quest'ultimo a CP_3
risarcire i danni alla attrice, quantificati in euro 9.870,38, oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese di lite sia nei confronti della attrice che della CP
” e, quindi, ponendo le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico del .
[...] CP_3
In particolare, il Tribunale di Catanzaro, dichiarata la contumacia del , terzo CP_3
chiamato, lo ha ritenuto responsabile dei danni lamentati da , rilevando che: CP_1
a) la vicenda traeva origine dai danni causati alla attrice dall'intervento, su incarico della
, quale committente, del geom. , volto a risolvere alcune CO CP_3 problematiche connesse ad infiltrazioni nell'immobile dell'attrice medesima;
b) peraltro, nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla , non avendo mai stipulato alcun CP_1
contratto con la impresa esecutrice dei lavori né avendo interferito nell'esecuzione dei lavori;
c) quanto al rapporto tra committente ( e (titolare CO CP_5 dell'impresa appaltatrice), essendo quest'ultimo rimasto contumace, difettava la stessa allegazione, oltre che la prova, della ingerenza del committente nelle modalità esecutive degli interventi realizzati dal e, quindi, di una responsabilità della CP_3 CP_6
[..
[...] , quale mera committente dei lavori;
d) i vizi e la quantificazione dei danni erano
[...]
stati accertati dal consulente tecnico di ufficio.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo posta elettronica certificata il
24.11.2021, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. CP_1
640/2021 del 24.7.2021, nella parte in cui era stato ritenuto unico responsabile dei danni lamentati il terzo chiamato, geom. , e non anche la CP_3 CO
L'appellante ha lamentato, in estrema sintesi, l'avere il primo giudice, travisando le risultanze istruttorie: a) escluso, erroneamente, la responsabilità della CO
a titolo di vizi della cosa venduta ed ai sensi dell'art. 1669 c.c., benché la avesse CP_1 denunciato i vizi dell'immobile costruito dalla suddetta appellata (segnatamente, le infiltrazioni nel sottotetto e nel garage) e sebbene tale tutela fosse invocabile dal compratore di un immobile viziato nei confronti del venditore-costruttore; b) trascurato il fatto che l'esecuzione dei lavori da parte del geom. (da cui erano derivati i danni CP_3
per cui è causa) era avvenuta secondo le direttive e le modalità predisposte dalla CP
che, del resto, aveva scelto l'impresa esecutrice dei lavori medesimi;
c)
[...] pregiudicato l'appellante, nel condannare al risarcimento del danno, unicamente, il geom.
, poiché, a causa della irreperibilità, di fatto, del suddetto appellato e della sua CP_3 grave esposizione debitoria, la si trovava nell'impossibilità di agire esecutivamente CP_1
nei suoi confronti per recuperare il credito. Ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.5.2022, si è costituita in giudizio l'appellata , eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. CO
342 e dell'art. 348 bis c.p.c. e, quanto al merito, chiedendone il rigetto.
In particolare, ha rilevato che: a) contrariamente all'assunto dell'appellante, i lavori dai quali era scaturita la vicenda non erano stati effettuati per eliminare le infiltrazioni di umidità dovute a presunti vizi di costruzione dell'immobile, né i tecnici di ” CP avevano riconosciuto che la causa di tali infiltrazioni fosse ascrivibile a “vizi di costruzione”; mentre era emerso come tali infiltrazioni fossero imputabili alla stessa attrice, per alcuni lavori fatti eseguire autonomamente, cosicché doveva escludersi ogni responsabilità, anche ai sensi dell'art. 1669 c.c., dell'appellata; b) la scelta della impresa come esecutrice dei lavori e la discussione sulle modalità e le caratteristiche CP_3 dell'intervento da effettuare era ascrivibile alla , la quale aveva discusso CP_1
6 direttamente con la impresa suddetta le modalità dell'intervento di rispristino della pavimentazione esterna dell'immobile di sua proprietà e, del resto, l'impresa aveva effettuato gli interventi previsti con autonoma, propri mezzi e proprio personale;
c) nessuna responsabilità, nemmeno ai sensi dell'art. 2049 c.c., era ascrivibile alla CP
, non sussistendo alcun rapporto di subordinazione, preposizione o dipendenza tra
[...]
committente e impresa. Ha, quindi, concluso come sopra riportato.
Acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.5.2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica. Entrambe le parti costituite hanno presentato la rispettiva comparsa conclusionale, ribadendo, in sostanza, le argomentazioni contenute negli scritti difensivi introduttivi e replicando a quelli avversari.
Tuttavia, a seguito delle dimissioni del giudice ausiliario relatore, la causa è stata rimessa sul ruolo e, quindi, all'esito dell'udienza del 13.11.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., precisate nuovamente le conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione di ulteriori termini per comparse conclusionali e note di replica.
Motivi della decisione
1. La dichiarazione di contumacia del e l'oggetto del presente giudizio di CP_3 appello
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di , non costituitosi in CP_3 giudizio, sebbene risulti regolare la notificazione dell'appello nei suoi confronti, eseguita a mezzo p.e.c. il 24.11.2021, all'indirizzo digitale estratto dal Email_3 registro p.e.c. dell'Ordine dei geometri di Catanzaro.
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto:
a) l'esame delle eccezioni, sollevate da , di inammissibilità CO dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; b) l'esame della domanda di risarcimento del danno della nei confronti della quale soggetto responsabile in CP_1 CO solido con , rigettata dal Tribunale con decisione censurata dall'appellante; CP_3
c) la regolamentazione delle spese di lite.
7 Non è oggetto del presente giudizio né la condanna nei confronti di al CP_3 risarcimento del danno in favore della né l'accertamento della circostanza inerente CP_1
l'an ed il quantum del diritto della medesima al risarcimento del danno, poiché la CP_1
decisione del Tribunale, sul punto, non è stata impugnata. Infine, non è stata riproposta nel giudizio di appello, la domanda di manleva di nei confronti del CO
, rimasta assorbita nella decisione del Tribunale. CP_3
2. Le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. sollevate da
CO
Non deve essere delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata, in quanto da ritenersi implicitamente disattesa, dato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (v. Cass., sez. I,
n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez.
6-III, n. 19333/2018).
La parte appellata ha eccepito, inoltre, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto da anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c. CP_1
L'eccezione, peraltro, priva di specifici argomenti a sostegno (se non quello, forse, costituito dal rilievo che la finalità dell'impugnazione sarebbe quella di rimediare alla difficoltà di recuperare il credito risarcitorio dal ), è infondata. CP_3
L'atto di appello, il cui contenuto è stato sopra illustrato, infatti, è conforme ai canoni dell'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass.
Civ. sez. VI, n. 21336 del 14.9.2017), poiché indica in maniera alquanto chiara sia i capi e le parti della sentenza impugnata, che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sul tema controverso.
3. Il merito del giudizio di appello. La responsabilità solidale di CO
Si tratta, a questo punto, di esaminare le questioni di merito.
Con il primo motivo di appello, rubricato “errata valutazione dei fatti di causa da parte del giudice di prime cure ed errata valutazione di norme di legge in tema di responsabilità ex art. 1669 c.c.; per non avere condannato quindi in solido anche la stessa
[...]
”, l'appellante, come già in parte esposto, lamenta il fatto che, il Controparte_4
Tribunale, travisando le risultanze istruttorie: a) abbia escluso, erroneamente, la
8 responsabilità della a titolo di vizi della cosa venduta ed ai sensi CO dell'art. 1669 c.c., benché la avesse denunciato i vizi dell'immobile costruito dalla CP_1
suddetta appellata (segnatamente, le infiltrazioni nel sottotetto e nel garage) e sebbene tale tutela fosse invocabile dal compratore di un immobile viziato nei confronti del venditore- costruttore;
b) abbia trascurato la circostanza che l'esecuzione dei lavori da parte del geom. (da cui erano derivati i danni per cui è causa) era avvenuta secondo le CP_3
direttive e le modalità predisposte dalla che, del resto, aveva scelto CO
l'impresa esecutrice dei lavori medesimi.
Rileva, in particolare, l'appellante, in punto di fatto, che, dopo avere acquistato una porzione dell'immobile costruito da aveva denunciato a quest'ultima CO
alcuni vizi di costruzione e, segnatamente, delle infiltrazioni di umidità nel locale sottotetto e nel garage seminterrato, cosicché, a seguito di appositi sopralluoghi con i tecnici della impresa costruttrice, l'ultimo dei quali effettuato il 17.1.2014, la CP
aveva riconosciuto il proprio obbligo di rimediare a tali vizi, cosicché aveva fatto
[...] intervenire l'impresa, di sua fiducia, del geom. che, seguendo le direttive CP_3
e le indicazioni, esclusivamente, dei tecnici della appellata, aveva eseguito, senza peraltro autonomia decisionale, i lavori di ripristino, causando, peraltro, i danni per cui è causa
(pessimo ripristino della pavimentazione esterna e schiacciamento della tubatura fognaria con conseguente fuoriuscite di liquame e acqua putrida nel giardino).
L'appellante qualifica, dunque, la responsabilità della ai sensi dell'art. CO
1669 c.c. e lamenta la mancata condanna in via solidale con il al risarcimento del CP_3
danno.
Il motivo di appello è fondato, salve le precisazioni seguenti.
In particolare - tralasciando la questione se vi sia prova certa o meno del fatto che le problematiche originariamente denunciate dalla (tracce di umidità nel locale CP_1
sottotetto e nel garage seminterrato) fossero addebitabili ad e che i CO
tecnici della stessa avessero riconosciuto la responsabilità della impresa costruttrice - è comprovato, tuttavia, come ci si accinge a illustrare, che la si era CO
impegnata, comunque, nei confronti della odierna appellante a eliminare tali problematiche e, a tal fine, aveva contattato l'impresa del geom. , affidandole CP_3
l'esecuzione dei relativi lavori, per come, del resto, accertato dal Tribunale che ha qualificato il rapporto tra le due imprese come derivante da contratto di appalto, in cui la
9 ha assunto la posizione di committente e il quella di CO CP_3
appaltatore.
Ne consegue che, essendosi la contestualmente, impegnata alla CO
esecuzione dei lavori di ripristino nei confronti della , per quanto incaricando il CP_1
della materiale esecuzione, risponde dell'inesatto adempimento dell'obbligazione CP_3
assunta e, segnatamente, del fatto che, sebbene sia stato posto rimedio alle infiltrazioni, nell'eseguire l'intervento, sono stati arrecati ulteriori danni alla proprietà della . CP_1
Pur volendo escludere che anche il rapporto tra la e la CP_1 CO concernente siffatto obbligo di quest'ultima di rimediare alle infiltrazioni, sia riconducibile ad un contratto di appalto o alla prosecuzione di quello derivante dalla compravendita (che, secondo la giurisprudenza richiamata dall'appellante, legittimerebbe il richiamo alla responsabilità ex art. 1669 c.c.), permane la responsabilità di CP
, ai sensi dell'art. 1218 c.c. ed in concorso con quella del geom. , per
[...] CP_3
l'inesatto adempimento dell'obbligazione assunta con l'impegno a eliminare le infiltrazioni (riconducibile ad un contratto atipico con finalità riparatorie e di prevenzione di eventuali controversie o di “gratuito spirito di collaborazione”, secondo quanto affermato da nella comparsa di costituzione e risposta nel CO
subprocedimento di accertamento tecnico preventivo, v. pag. 3).
In effetti, deve qualificarsi inesatto adempimento l'esecuzione della prestazione con modalità tali da arrecare danno alla proprietà del creditore della prestazione stessa.
D'altra parte, la circostanza - non valutata dal Tribunale, la cui decisione, è, pertanto, censurata dalla - che, verificatesi le tracce di umidità nel locale sottotetto e nel CP_1 garage seminterrato della porzione immobiliare dell'appellante, la CO abbia assunto, nei confronti della stessa, l'obbligazione di intervenire per eliminare la problematica e che, a tal fine, si sia rivolta, per la concreta esecuzione dei lavori necessari, al , si desume da una serie di elementi, nel complesso, univoci: a) la partecipazione CP_3
di ben tre tecnici della al sopralluogo del 17.1.2014, nel corso del CO
quale gli stessi, alla presenza dei coniugi e e dei loro professionisti di Tes_1 CP_1
fiducia, hanno constatato le infiltrazioni nel locale sottotetto e nel garage seminterrato della porzione immobiliare acquistata dalla , prendendo atto, anche, “della necessità CP_1 di velocemente e definitivamente eliminarne le cause” (affermazione difficilmente comprensibile, se non nell'ambito di un contestuale impegno a soddisfare tale esigenza);
b) l'indicazione, nel dettaglio, da parte dei suddetti tecnici delle opere necessarie a
10 eliminare la problematica;
c) l'avvenuto incarico al geom. , titolare di CP_3
impresa individuale, della esecuzione di dette opere da parte della (per CO
quanto sia controverso se si trattasse o meno di impresa di fiducia della CO
piuttosto che della , è pacifico che tale incarico è stato dato dalla appellata - v., per CP_1
tutte, la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c. di pag. 2, nota 1, CO in cui si ammette che “il si è fatto carico del relativo intervento”, e la CP
comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello, pag. 6, in cui il rapporto tra la e il viene ricondotto al contratto di appalto - e, del resto, la CO CP_3
circostanza emerge dalla prova testimoniale in maniera univoca: v., ad esempio, la deposizione dell'ing. che ha precisato che all'intervento non era stato Testimone_2 posto alcun limite di spesa e che la si era preoccupata che l'esecuzione del CP
lavori procedesse regolarmente e che risolvesse la problematica); d) l'avere l' CP
pagato il compenso al per i lavori eseguiti (circostanza rimasta non
[...] CP_3
contestata e, anzi, ammessa nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello: v. pag. 3); e) l'avere partecipato il geom. , nel corso del sopralluogo di CP_3 collaudo dei lavori del 26.9.2014, oltre a che a titolo personale, “anche nell'interesse dell' ” e nell'avere qualificato nella relazione di collaudo i lavori effettuati come CP
“opere eseguite sull'immobile in oggetto per conto delle AbiCoop Catanzaro” (cfr. i documenti citati).
Ne consegue che la risponde, a titolo contrattuale e per le ragioni CO suddette, in concorso con il , dei danni causati all'immobile della nel corso CP_3 CP_1
della esecuzione dei lavori sopra indicati, non essendo pertinente la giurisprudenza richiamata dal Tribunale, concernente la diversa fattispecie del danno causato dall'appaltatore ad un terzo che non abbia alcun rapporto con il committente.
Ogni altra questione rimane assorbita.
4. Le spese di lite
Le spese di lite, quanto ai rapporti processuali tra le parti costituite in giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri minimi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati, per quanto concerne il giudizio di appello, con d.m. n.
147/2022 (scaglione valore tra 5.201,00 e 26.000,00), in ragione della non particolare complessità della controversia.
11 Le spese del giudizio di primo grado sono state già liquidate dal Tribunale in euro
3.545,00, oltre accessori di legge, cosicché si tratta, soltanto, di estendere la condanna pronunciata nei confronti del , in solido, ad CP_3 CO
Le spese del giudizio di appello, invece, possono liquidarsi in complessivi euro 2.906,00 per onorari (euro 567,00 per la fase di studio della controversia;
euro 461,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisoria), oltre euro accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.). Non risultano spese vive documentate.
Non essendo state formulate domande nei confronti del , rimasto contumace, non CP_3
vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di appello che riguardano la sua posizione processuale. Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. CP_1
640 del 27.4.2021, depositata in cancelleria in pari data, disattesa ogni contraria istanza, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_3
- condanna ”, in CO CO
solido con , a titolo di risarcimento del danno, al pagamento nei confronti CP_3
di della somma di euro 9.870,38, oltre rivalutazione monetaria e interessi, CP_1
per come calcolati nella sentenza impugnata;
- condanna ”, in CO
solido con , al rimborso delle spese processuali del giudizio di primo CP_3
grado nei confronti di , per come liquidate nella sentenza impugnata;
CP_1
- condanna ” al CO
rimborso delle spese processuali del presente giudizio di appello nei confronti della , CP_1
liquidate in complessivi euro 2.906,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Consigliere rel. ed est Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
12