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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/07/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p., dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6937 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Proprietà”,
riservata in decisione all'udienza del 25.02.2025, con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di scritti conclusionali e di repliche e vertente
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f.: ), in proprio e nella C.F._2 Parte_3 C.F._3
qualità di procuratrice del figlio , tutti quali eredi di Parte_4 Persona_1
rapp.ti e difesi, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti Luciana Verde e
Valeria Verde, nonché De RO VI (c.f.: ) e (c.f.: C.F._4 Controparte_1
), nella qualità di eredi di , anch'essi rapp.ti e difesi, giusta C.F._5 Persona_2
procura allegata alla comparsa di costituzione depositata il 6.06.2019, dagli avv.ti Luciana Verde e
Valeria Verde, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luigi ROrio Luongo in S.
Maria C. V. (CE), al Viale Kennedy, n. 50 – Palazzo Zibella
(attori)
E (c.f.: ), rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla CP_2 C.F._6
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Roberto Santoro ed elettivamente domiciliata in S.
Maria C. V. (CE), al Corso A. Moro, n. 102 - Palazzo Schiavone
(convenuta)
E
(c.f.: ), rapp.ta e difesa, in virtù di mandato allegato alla Controparte_3 C.F._7
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. ROrio De Iulio ed elettivamente domiciliata in
Caiazzo (CE), alla via Cattabeni, n. 24
(convenuta)
E
(c.f.: ), rapp.ta e difesa, giusta mandato allegato Controparte_4 C.F._8
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giacomo De Iulio ed elettivamente domiciliata in
Caiazzo (CE), alla via Cattabeni, n. 24
(convenuta)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositate in procedura. La convenuta non ha depositato scritti conclusionali. Controparte_3
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18.06.09, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori – premettendo di essere comproprietari di un piccolo cortile di 140 mq, adibito a parcheggio e sito nel Comune di ER - hanno convenuto in giudizio CP_2
e nella loro qualità di comproprietarie di detta unità Controparte_4 Controparte_3
immobiliare, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, prendere
atto che tra gli attori e la sig.ra si è raggiunto, nella seduta di mediazione del Controparte_3
20.9.2016, un accordo con il quale la sig.ra ha revocato tutte le dichiarazioni CP_3 CP_3
rese nell'atto di rettifica ed identificazione catastale dell'11.10.2010 (atto per notaio
[...]
rep. n. 17299 racc. 7161), dichiarando di non avere usucapito la quota di 1/4 dell'aia Per_3
condominiale posta dinanzi alla casa in ER (attualmente censita nella particella n. 5106 (di are
1.40), fgl. 13, del Catasto Terreni del comune di ER (CE); b) accertare che gli istanti sono
proprietari della quota ideale di un quinto ciascuno del terreno spazio in condominio con gli eredi
davanti alla casa in ER posto di fronte all'abitazione degli eredi Parte_1 Persona_4
fu , confinante con gli eredi di fu , eredi di
[...] Per_5 Persona_6 Per_7
fu , eredi di fu e strada Persona_1 Per_8 Persona_4 Per_5
pubblica; non riportato in catasto per ruralità (bene pervenuto agli istanti in virtù di testamento
olografo di , pubblicato per notaio in data 2.4.1996, rep. n. 22149 Persona_9 Per_10
racc. 6938); c) per l'effetto, condannare i convenuti a consentire il libero e pacifico godimento
della quota ideale del bene loro spettante;
d) disporre, inoltre, l'annullamento dell'atto di rettifica
identificazione - catastale stipulato dinanzi al notaio (del 11.10.2010 rep. n. 17299 racc. Per_3
7161) nel quale i sigg.ri , , , i sigg.ri Parte_5 Parte_6 Controparte_3 Parte_5
e hanno dichiarato "di risultare comproprietari in ragione di (3/4) dell'area in Parte_6
ER, località Corte Rurale o Paduli della superficie catastale di are cinque e centiare trenta,
confinante con strada ER Dragoni, con via Paulo, con altra proprietà di essi coniugi CP_5
e con , distinta in catasto al fgl. 13, part.lla 142 - fabb. rurale di are
[...] Controparte_3
5.30...”. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la quale, CP_2
contestando energicamente la domanda attorea in fatto e in diritto, ha così concluso: “A) Dichiarare
improcedibile il giudizio e le domande per la nullità del procedimento di media/conciliazione; In
subordine e salvo gravame B) Disporre l'acquisizione degli atti originali per il disconoscimento
delle copie allegate con le relative note di trascrizione;
C) Disporre l'acquisizione dell'originale
della scrittura privata del 06.08.1969 nonché gli originali dei tre testamenti allegati B – C – D alla
pubblicazione avvenuta in data 2 aprile 1996 per notar per l'accertamento della Persona_11
grafia e dell'autenticità delle sottoscrizioni;
D) Rigettare la domanda proposta sub a) in quanto
inammissibile ed infondata ed in contrasto con gli atti: atto per notar del 21 Persona_3
gennaio 2011, atto per notar dell'11.10.2010, atto di compravendita del 3 aprile Persona_3
1995 autenticato dal notaio , atto del 20.06.1991 per notar e dalla Persona_11 Persona_11
scrittura atto di divisione del 15.10.1967; E) Rigettare la domanda di accertamento di cui alla
lettere b) nel riferimento al titolo del testamento olografo pubblicato dal notaio in Persona_11
data 2.04.1996 di cui si è formulato disconoscimento di conformità; F) Rigettare la domanda di cui
alla lettere c) per le ragioni dedotte al n.5) oltre che per difetto di specificità e di interesse;
G)
Rigettare la domanda di cui alla lettera d) di rettifica dell'atto per notar Persona_3
dell'11.10.2010 nel quale i sigg. , , hanno Parte_5 Parte_6 Controparte_3
dichiarato ..”di risultare comproprietari in ragione di ¾ dell'area in ER località Corte Rurale
della superficie catastale di are 5 e centiare 30 confinante con strada, ER/Dragoni con via
Padulo, con altra proprietà di essi coniugi e con distinta in CP_5 Controparte_3
catasto al fol.13 particella 142 fab. rurale di are 5,30 per le ragioni di inammissibilità ed
infondatezza sopra indicate;
H) Rigettare le domande comunque in quanto riferite al solo ¼ della
frazione dell'aia spettante alla particella 5107 non potendo invadere la frazione dei ¾ di cui è
titolare la per giusto titolo;
Con vittoria di spese.”, CP_2
Si è costituita in giudizio la quale, non opponendosi alla domanda attorea, Controparte_4
ha chiesto accertarsi, in via riconvenzionale, la comproprietà per un quinto sull'aia oggetto di causa. Con comparsa depositata telematicamente il 27.11.2017, si è costituita in giudizio CP_3
la quale, aderendo alla domanda attorea e confermando di aver revocato, in sede di
[...]
mediazione, le dichiarazioni rese nell'Atto di Rettifica ed Identificazione Catastale dell'11.10.2010,
in via riconvenzionale, ha chiesto accertarsi la comproprietà per un quinto di detta aia cortilizia.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio tra le parti in causa, il G.I. dell'epoca, rilevato che la mediazione non era stata correttamente esperita, ha rinviato la causa, assegnando alle parti un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione, sono stati richiesti e concessi i termini ex
art. 183, comma 6, c.p.c.
Con comparsa di intervento volontario del 06.06.2019, si sono costituiti in giudizio De RO
VI e nella qualità di eredi di D nelle more deceduta, i quali Controparte_1 Persona_2
si sono riportati ai precedenti scritti difensivi depositati nell'interesse del loro comune dante causa.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di CTU, a firma dell'ing. indi, Persona_12
ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo qualche rinvio e mutamento fisico della persona del giudice istruttore, il presente procedimento è stato smistato sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 25.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, l'ha riservato in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e di repliche.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: attesa la sostanziale identità del thema decidendum, la domanda principale e le domande riconvenzionali spiegate dalle convenute e Controparte_4
possono essere esaminate congiuntamente. Controparte_3 Prima di esaminare il merito della vicenda che ci occupa, occorre correttamente qualificare l'azione proposta dagli istanti, non apparendo condivisibile l'inquadramento giuridico, da questi operata, in termini di azione di rivendica, ex art. 948 c.c.
Ebbene, dalla disamina degli atti di causa e, in particolare, delle richieste avanzate dagli attori
(petitum) e delle deduzioni da questi svolte nei propri scritti difensivi, ritiene questo Giudicante che gli stessi abbiano inteso avanzare una domanda di mero accertamento della comproprietà
dell'immobile oggetto di causa.
Come noto, l'azione di rivendicazione – quale principale azione petitoria posta a tutela del diritto di proprietà – è finalizzata a far conseguire, in base al riconoscimento del suo diritto di proprietà, la restituzione della cosa al proprietario non possessore e diretta, secondo il chiaro disposto della norma (art. 948 c.c.), nei confronti di “chiunque la possiede o la detiene”.
Di contro, le azioni di mero accertamento della proprietà, pacificamente ammesse nel nostro ordinamento, sono volte ad ottenere una pronuncia giudiziale che dichiari la sola esistenza del diritto di proprietà, ovvero, l'estensione del diritto su un determinato bene vantato dall'attore; in quanto prive dell'effetto recuperatorio, esse risultano, dunque, finalizzate a rimuovere la situazione di incertezza venutasi a creare in ordine alla proprietà di un determinato bene.
È stato, difatti, osservato come l'azione di accertamento si distingua dall'azione di rivendica (e dalle azioni personali di restituzione) in ragione del diverso petitum (la prima si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, la rivendica comprende, invece, anche la richiesta di condanna del convenuto alla consegna della cosa), apparendo, di contro, comune la causa TE
(anche la rivendica presuppone l'accertamento del diritto in capo all'attore).
Nel caso in esame, oggetto della domanda attorea è precipuamente l'accertamento della titolarità, in capo agli attori, del diritto di proprietà pro quota sull'aia cortilizia, sita nel Comune di ER (CE), alla via Grande e identificata al Catasto Terreni al Foglio 13, particella 5106 (derivante dal frazionamento dell'originaria particella 142 di are 5, centiare 30), di are 1 e centiare 40.
Nello specifico, gli istanti - premettendo di essere divenuti comproprietari del cortile di cui si discorre in virtù di testamento olografo del - non solo non hanno contestato la Persona_13
contitolarità dell'area cortilizia in capo alle convenute (anzi, riconoscendola nello stesso atto introduttivo), ma hanno, altresì, dedotto di aver anch'essi sempre posseduto e goduto il bene oggetto di causa (nell'atto di citazione, si legge infatti che “Gli istanti sin dal 1996, epoca in cui
hanno ricevuto dal MO , lo spazio di terreno posto dinanzi alla casa in Persona_9
ER, lo hanno sempre posseduto non consentendo che taluno lo possedesse in modo esclusivo, né
d'altra parte in tutti questi anni vi è mai stato alcun possesso esclusivo da parte degli altri
comproprietari o alcun visibile atto di interversione nel possesso.”).
Ebbene, tenuto conto che, nel caso de quo, non sussiste la finalità restitutoria tipica dell'azione di rivendica, avendo parte attrice sostanzialmente riconosciuto di essere nel pieno possesso dell'area in causa ed avendo dedotto, invero, una situazione di incertezza in ordine alla sola estensione del diritto di comproprietà in capo alle varie parti in causa, la domanda va ricondotta nell'alveo delle azioni di mero accertamento.
Dalla diversa qualificazione giuridica della domanda non consegue, tuttavia, un differente riparto dell'onere probatorio, in quanto le due figure restano accomunate dal medesimo rigoroso onus probandi ricadente sull'attore.
A ben vedere, in passato, la Suprema Corte era solita ritenere che, nell'ambito delle azioni di mero accertamento della proprietà, l'attore non avesse l'onere della probatio diabolica, ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto (cfr. Cass., n. 7777/2005).
Nelle pronunce più recenti, secondo una interpretazione più rigorosa e condivisibile, i Supremi
Giudici sono giunti a negare ogni attenuazione, rispetto all'azione di rivendica, dell'onere probatorio del titolo del preteso dominio della proprietà, nei confronti di colui che proponga un'azione di accertamento della proprietà di un bene.
In particolare, secondo detto orientamento, recente e maggioritario, non è possibile ammettere alcuna elusione dell'onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento nel diritto di proprietà tutelato
erga omnes, del quale occorre, quindi, che venga data la piena dimostrazione (cfr. in argomento,
SS.UU. n. 7305 del 28.03.2014, richiamata da Cass., n. 1210/2017).
Mutuando siffatti principi alla fattispecie che ci occupa, esaminata la documentazione versata in giudizio, nonché le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la domanda attorea e le domande riconvenzionali sono parzialmente fondate.
Le conclusioni rassegnate dal nominato consulente tecnico - da cui non v'è ragione di discostarsi,
vista la completezza degli accertamenti eseguiti, la correttezza delle valutazioni espresse e, infine, la congruenza delle stesse con gli atti di causa -, hanno, invero, consentito di accertare una consistenza delle quote ideali, da attribuire alle parti in causa, diversa da quella dedotta e richiesta dagli istanti.
In risposta al II quesito “Individui, in virtù di tutti i titoli prodotti in atti, se si tratta di area in
comproprietà e tra quali soggetti”, il tecnico incaricato ha anzitutto confermato, sulla scorta dei sopralluoghi effettuati e della documentazione versata agli atti, trattarsi di una area comune a tutte le parti in causa.
L'ing. – al fine poi di accertare la quota ideale di proprietà di ogni comproprietario Per_12
(quesito n. 3) – ha preliminarmente rilevato come, solo con riferimento alla posizione della sig.ra sia possibile rinvenire, nei relativi atti di provenienza, una precisa entità della CP_2
quota ideale a questa spettante;
di contro, relativamente alle altre parti in causa, nulla emerge dalla documentazione acquisita. Nello specifico, il CTU, dopo aver attentamente esaminato i singoli atti di provenienza, ha così
concluso: “Alla luce di tanto, può dirsi che la particella, oggi 5106 del foglio 13, sia in
comproprietà dei Sigg.: per la quota pari a 12/16 per la quota CP_2 Controparte_3
di 1/16 per la quota di 1/16 Eredi per la quota di 1/16 Eredi Controparte_4 Persona_2
per la quota di 1/16” (cfr. pag. 16, elaborato peritale). Persona_1
Tale conclusione appare, senza dubbio, meritevole di condivisione.
A ben vedere, difatti, l'ausiliario incaricato, nella determinazione di dette quote, ha correttamente applicato il criterio di ripartizione individuato dall'art. 1101 c.c., a mente del quale, le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali, salvo che, nello stesso contratto costitutivo del diritto di comunione, le rispettive partes dominicae non siano diversamente determinate dalle parti.
Orbene, considerato che, nel caso di specie, l'unica quota specificamente individuata, nel rispettivo titolo di provenienza, risulta essere quella della sig.ra (pari a ¾ dell'intera area CP_2
oggetto di causa), nulla, invece, disponendo, sul punto, gli atti costitutivi delle altre parti in causa,
deve concludersi che la restante quota dell'aia cortilizia pari ad ¼ va necessariamente suddivisa, fra di esse, in parti uguali, facendo ricorso alla presunzione di cui all'art. 1101 c.c.
In conclusione, alla luce delle risultanze probatorie emerse all'esito della istruttoria e sin qui richiamate, la domanda attorea e le domande riconvenzionali spiegate da e Controparte_4
vanno accolte nei limiti che appresso si diranno. Controparte_3
Va dichiarata la comproprietà dell'aia cortilizia, sita nel Comune di ER (CE) ed identificata in
Catasto al Foglio 13, particella 5106, di are 1 e centiare 40, di per la quota pari a CP_2
12/16; di per la quota di 1/16; di per la quota di 1/16; Controparte_3 Controparte_4
degli eredi per la quota di 1/16 e degli per la quota di Persona_2 Controparte_6
1/16. La domanda attorea di annullamento dell'atto di rettifica ed identificazione catastale, stipulato innanzi al notaio del 11.10.2010, va rigettata per carenza dei presupposti di legge. Persona_3
L'atto in parola è stato, difatti, sottoscritto dalla signora e dai coniugi Controparte_3
pertanto, alcuna legittimazione attiva sussiste in capo agli odierni attori, i quali non Persona_14
hanno preso parte alla sottoscrizione di detto atto;
né ad ogni buon conto, ricorre una delle cause tipiche e tassative previste dalla legge (incapacità di agire e vizi del consenso).
Ebbene, ad avviso di questo Giudice, non ricorrono i presupposti, nel caso di specie, dell'azione di annullamento.
Infine, quanto alla domanda attorea di usucapione della predetta area scoperta, formulata tra l'altro in via subordinata e solo con il deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c., essa deve essere disattesa per carenza di prova.
Giova brevemente rammentare che, secondo ormai pacifica giurisprudenza, “colui che agisce per
l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti
del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il
periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata
dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di
provare i fatti costitutivi di esso” (Cass. n. 12984/2002). Pertanto, deve essere fornita una rigorosa prova dell'esistenza di un possesso il quale, oltre a protrarsi per oltre vent'anni, deve altresì essere pacifico, continuo, non interrotto, pubblico ed espressione di specifica manifestazione di dominio sulla res, dovendo rivelare l'intenzione del possessore di comportarsi come il titolare del diritto reale, esercitando le corrispondenti facoltà (c.d. animus).
Nella fattispecie in esame, gli attori non hanno assolto al proprio onere probatorio, non avendo fornito alcuna prova degli elementi necessari ai fini del riconoscimento dell'intervenuta usucapione dell'intera area scoperta sopra meglio descritta. Alla luce della natura della causa e della peculiarità delle questioni sollevate, sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite e di CTU.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De RO VI e nella qualità di eredi di e da , Controparte_1 Persona_2 Parte_1 [...]
e in proprio e nella qualità di procuratrice del figlio Parte_2 Parte_3
, quali eredi di nei confronti di Parte_4 Persona_1 CP_2
e disattesa ed assorbita ogni diversa istanza, così Controparte_4 Controparte_3
provvede:
1) Accoglie la domanda formulata dagli attori e le domande riconvenzionali spiegate da e nei limiti e per le ragioni sopra esposte e, per Controparte_3 Controparte_4
l'effetto, dichiara la comproprietà dell'aia cortilizia, sita nel Comune di ER (CE) ed identificata in Catasto al Foglio 13, p.lla 5106, di are 1 e centiare 40, di per CP_2
la quota pari a 12/16; di per la quota di 1/16; di Controparte_3 Controparte_4
per la quota di 1/16; degli eredi di , per la quota di 1/16, e degli eredi di Persona_2
, per la quota di 1/16; Persona_1
2) rigetta la domanda di annullamento dell'atto di rettifica ed identificazione catastale, a rogito del notaio in data 11 ottobre 2010, registrato a Piedimonte Matese il 20 Persona_3
ottobre 2010, al numero 464, Serie IT, trascritto a Santa Maria Capua Vetere in data 25
ottobre 2010, ai numeri 39639/27011, per le ragioni su richiamate;
3) rigetta la spiegata domanda degli attori di accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione;
4) compensa interamente le spese di lite e di CTU. Così deciso in S. Maria C.V., lì 1.07.2025
Il GO
(dott.ssa Maddalena Natale)