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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12226 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al Ruolo Generale n. 9602/2025
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Famagosta n.8, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Annamaria Bisogno che lo rappresenta e difende giusta delega allegata al fascicolo telematico RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore Avv. Riccardo Petroni, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 25 presso lo studio dell'Avv. Simone Agrofoglio che la rappresenta e difende, in virtù di procura rilasciata su foglio separato in atti CONVENUTA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 16.3.2025 ed iscritto a ruolo il 17.3.2025 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: che con contratto del 31.03.2017 il ricorrente veniva assunto a tempo indeterminato alle dipendenze della società (già , CP_2 Controparte_3 esercente l'attività di trasporto pubblico di persone con anzianità convenzionale dal 23.02.2006 a seguito di cessione individuale di contratto dalla Società Sotram srl al che l'istante per CP_1 tutta la durata del rapporto ha espletato le mansioni di autista di pullman/bus con la qualifica di operatore di esercizio ed inquadramento nel livello 158, CCNL Autoferrotranvieri;
che in data 8.09.2022 Prot. RM00/P/RM/22/2930293/CPN la Controparte_4
, a seguito di visita medica del sig. certificava la non idoneità del lavoratore con la
[...] Pt_1 diagnosi riportata in ricorso;
che in data 09.09.2022 la comunicava al ricorrente che, in CP_2 riferimento alla sua condizione di temporanea inidoneità allo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio, in seguito di accertamenti di revisione svolti presso la Direzione Sanitaria del in data 7.09.2022, gli veniva concesso un periodo di aspettativa della Controparte_4 durata di nove mesi;
che sottoposto nuovamente a visita, la Direzione Sanitaria del Controparte_4
in data 8.06.2023 Prot. RM00/P/RM/23/2003082/CPB valutava il ricorrente “ non
[...] idoneo” con la diagnosi riportata in ricorso;
che in data 14.06.2023 la disponeva un CP_2 prolungamento del periodo di aspettativa per ulteriori sei mesi, stante il certificato di non idoneità della Direzione Sanitaria del dell'8.06.2023; che in data 10.04.2024 Controparte_4
Prot. RM00/P/RM/24/1200126/CP9 la Direzione Sanitaria del Controparte_4 giudicava il ricorrente. “NON IDONEO IN VIA TEMPORANEA” con la diagnosi riportata in ricorso;
che con email del 14.06.2023 il ricorrente, stante la valutazione di inidoneità temporanea e la collocazione in aspettativa, chiedeva alla un cambio di mansioni nell'organizzazione CP_5 aziendale;
che con email del 15.06.2024 la comunicava di non poter accogliere la richiesta;
CP_5 che in data 25.06.2024 il sig. veniva sottoposto alla visita psichiatrica con test Pt_1 psicodiagnostici e valutazione per la sicurezza nella guida e la Unità Sanitaria Territoriale di Roma del con Prot. P/RM/24/2127896/RSF del 25.06.2024 concludeva: Controparte_4
“Disturbo dell'adattamento con ansia e sintomi emozionali in remissione farmacologica ed attuale buon compenso psicopatologico”; che il ricorrente in data 5.07.2024 dava comunicazione a mezzo email del declassamento della patente da D a B, stante il giudizio di inidoneità; che con lettera raccomandata a.r. datata 19.07.2024 la (già comunicava al CP_2 Controparte_3 ricorrente e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma l'avvio della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 7 Legge n. 604/1966; che in data 16.09.2024 veniva fissata la convocazione delle parti innanzi all' Controparte_6 per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione ai
[...] sensi dell'art. 7 L. 604/66; che la “in considerazione della dichiarata impossibilità di CP_6 raggiungere un accordo conciliativo/transattivo”, confermava il mancato accordo, come da Verbale dell'Ispettorato dell' Prot. 95072 del 16.09.2024; che con pec del Controparte_6
16.9.2024 l'Avv. Annamaria Bisogno contestava ed impugnava il licenziamento intimato al ricorrente, in quanto illegittimo e non sorretto da giustificato motivo oggettivo;
che alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non ha percepito alcunché a titolo di trattamento di fine rapporto e rivalutazione TFR accantonato in azienda, di ferie non godute e permessi residu;
che è attualmente pendente innanzi al Tribunale di Roma, un pignoramento presso terzi nei confronti della nel procedimento RGE n. 3311/2025 in forza del D.I n. 7391/2024 – RG 40779/2024 CP_2 della somma complessiva di €. 12.459,12 di cui €. 7.950,59 per giorni ferie residue;
€ 1.505,43 per TFR accantonato in azienda, € 1.855,88 per permessi residui ed € 1.147,22 per ratei 13°.
In punto di diritto il ricorrente deduceva: che a seguito di una inidoneità in via temporanea con un giudizio avente validità fino al 10.10.2024 il CO.TR.I intimava illegittimamente il licenziamento in data 23.07.2024, non attendendo l'esito di un nuovo giudizio;
che qualora il medico competente emetta nei confronti di un dipendente un giudizio di inidoneità temporanea alle mansioni, non vi è possibilità di licenziamento, trattandosi di una patologia transitoria ed in tali casi il datore di lavoro ha l'obbligo di sospendere in via momentanea il dipendente dalle mansioni alle quali è addetto;
che il licenziamento risulta, altresì, illegittimo, invalido e/o inefficace in quanto in contrasto con l'art. 35 CCNL Autoferrotranvieri, che nel caso di sospensione e/o ritiro della patente consente la conservazione del posto di lavoro, adibendo il lavoratore a mansioni diverse da quelle rivestite dallo stesso, consentendogli di ripristinare la validità della patente di guida;
che il licenziamento è illegittimo per violazione dell'obbligo di repechage. Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo di volere:” 1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato in data 23.07.2024 per tutte le motivazioni suesposte e per l'effetto condannare la (già alla CP_2 CP_7 reintegrazione del Sig. nel posto di lavoro e alla corresponsione di un indennizzo Parte_1 commisurato alla retribuzione globale di fatto pari ad € 2.294,44 (€ 1.966,67 x14= 27.533,38:12=2.294,44) fino a 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze di pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
ovvero accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato in data 23.07.2024 in quanto discriminatorio nei confronti di un disabile e per l'effetto condannare la (già CP_2
alla reintegrazione del Sig. nel posto di lavoro e alla CP_7 Parte_1 corresponsione in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione globale di fatto pari ad fatto pari ad € 2.294,44 (€ 1.966,67 x14= 27.533,38:12=2.294,44) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il detto periodo. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze di pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. Si costituiva in giudizio il depositando memoria difensiva Controparte_1 telematica ed allegato fascicolo chiedendo di volere " accertare e dichiarare la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2, L. n. 183/2010 e ss. modifiche;
per l'effetto rigettare il ricorso.SEMPRE IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'inammissibilità delle conclusioni, a fronte dell'inapplicabilità delle tutele rivendicate al caso che ci occupa, per le ragioni esposte al punto C della parte in diritto della presente memoria;
per l'effetto, rigettare preliminarmente il ricorso. NEL MERITO rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. In entrambi i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. In particolare la parte convenuta deduceva: che è intervenuta decadenza ex art. 32 commi 1 e 2 L. 183/2010 e successive modifiche, non avendo il ricorrente impugnato nel termine di 60 giorni il licenziamento del 17.9.2024 comunicato mezzo raccomandata il 18.9.2024, avendo il sig. inviato un'impugnativa di licenziamento a mezzo pec in data 16.9.2024 allorquando il Pt_1 licenziamento non era stato intimato;
che il ricorrente ha mancato di rispettare anche il secondo termine di 180 giorni dall'invio della missiva del 16.9.2024; che infatti, dalla medesima data, sebbene non possa considerarsi comunque una valida impugnazione del licenziamento, si deve calcolare il termine di 180 giorni per il deposito del ricorso, sicché il secondo termine per l'impugnativa giudiziale è spirato il 15.3.2025 mentre il ricorso è stato iscritto a ruolo il 17.3.2025; che il sig. è stato assunto dalla Sotram S.r.l. in data 23.2.2006 per poi essere ceduto, con Pt_1 cessione individuale di contratto, al (oggi il 1.4.2017, mantenendo Controparte_7 Controparte_1
l'anzianità convenzionale e le medesime mansioni;
che in favore del il ricorrente Controparte_7 ha sempre svolto mansioni di operatore di esercizio (OdE), conducente di autobus, presso l'appalto Cont del Comune di Roma per il trasporto pubblico locale – , aggiudicato da Roma CP_9 che attualmente, a seguito del venir meno dell'appalto presso il CP_10 Controparte_1 gestisce soltanto alcune linee dell'appalto di trasporto pubblico locale del Controparte_11 che per poter svolgere la mansione di conducente di autobus è necessario essere in possesso della patente di guida di tipo D e della CQC, ovvero la Carta di qualificazione del conducente;
che il sig.
compiuti i 60 anni di età, era tenuto a rinnovare la patente di guida D ogni anno;
che in Pt_1 data 5.7.2024 il ricorrente riceveva gli esiti degli accertamenti diagnostici svolti presso la commissione medica per il rinnovo della patente D, che gli riconoscevano esclusivamente l'idoneità per la patente di tipo A e B;
che quindi la patente del sig. veniva declassata da D a B, con Pt_1 la conseguenza che il ricorrente non era più idoneo a guidare mezzi adibiti al trasporto passeggeri;
che in data 18.7.2024 il Co.Tr.I. comunicava l'intenzione di procedere al licenziamento al Con lavoratore e all' per giustificato motivo oggettivo;
che le parti venivano convocate innanzi Con all' in data 16.9.2024 per l'esperimento del tentativo di conciliazione che dava esito negativo;
che in pari data, senza che ancora fosse stato intimato il licenziamento, il ricorrente inviava una comunicazione di impugnativa del medesimo;
che il giorno successivo, con raccomandata A/R il comunicava il licenziamento al sig. che la predetta raccomandata veniva Controparte_7 Pt_1 ricevuta dal ricorrente il 18.9.2024 e non veniva impugnata;
che non sussiste possibilità di repechage; che l'appalto presso il Comune di Roma è definitivamente cessato ad ottobre 2024; che nel mese di ottobre 2024, quasi tutti i rapporti di lavoro sull'appalto di Roma sono cessati, rimanendo in essere le posizioni presso l'appalto di , ove oltre il 90% delle figure CP_11 professionali è rappresentato da operatori d'esercizio, conducenti di autobus;
che il sig. Pt_1 avendo perso i requisiti per poter svolgere le mansioni di operatore di esercizio, non era reimpiegabile in altre mansioni;
che l'organico è, infatti, rappresentato prevalentemente da OdE, mentre il restante personale svolge mansioni impiegatizie, per le quali il ricorrente non ha le competenze/requisiti; che inoltre, l'organico impiegatizio è saturo e non vi sono state nuove assunzioni. Sentito liberamente il ricorrente la causa veniva rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta fondata l'eccezione preliminare di decadenza sollevata dalla parte convenuta. Risulta dagli atti di causa che:
- con lettera raccomandata a.r. del 19.7.2024, ricevuta dal ricorrente il 23.7.2024, CP_1 ha comunicato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma e al sig.
[...] Parte_1 dipendente della convenuta dal 1.4.2017 con qualifica di operatore di esercizio, l'avvio di procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 7 della L. 604/1966, come modificato dall'art. 1 comma 40 e ss della L. n. 92/2012 (doc.11 fasc. ricor.);
- il 16.9.2024 è stato redatto dinanzi all'
[...]
Individuali verbale di esperimento del “tentativo Controparte_13 obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 7 L. 604/66, cosi come modificato dall'art.
1 - comma 40 _ L. 92 del 28 giugno 2012, a seguito della comunicazione effettuata dal datore di lavoro in data 19/07/2024, nella quale dichiarava l'intenzione di procedere al licenziamento del lavoratore, per giustificato motivo oggettivo” , concluso con mancato accordo (“ La sottocommissione. nel prendere atto delle dichiarazioni delle parti. in considerazione della dichiarata impossibilità di raggiungere un accordo conciliativo transattivo conferma il mancato accordo” , doc. 12 fasc. ricor.);
- con pec del 16.9.2024 l'Avv. Annamaria Bisogno, in nome e per conto del sig.
[...]
ha impugnato “ad ogni effetto di legge il licenziamento da Voi intimato al mio Assistito Pt_1 con raccomandata del 23.07.2024 di cui si contesta in toto il contenuto” (doc.13 fasc. ricor.);
- con comunicazione del 17.9.2024, ricevuta dal ricorrente a mezzo raccomandata il 18.9.2024, avente ad oggetto “risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo a seguito di mancato accordo in procedura di licenziamento avviata ai sensi dell'art. 7, Legge 15 luglio 1966, n.604, come modificato dall'art.1, comma 40 e ss. della Legge n. 92 del 2012”, la premesso che “Con precedente comunicazione del 19/07/2024 (da Lei ricevuta il CP_7
23/07/2024) da intendersi qui di seguito integralmente trascritta e riportata, la scrivente ha avviato la procedura in oggetto con la seguente motivazione (…). Le parti sono state ritualmente convocate Co dall' di Roma il quale da ultimo, in data 16/09/2024, il quale ha predisposto verbale di mancato accordo da intendersi qui di seguito trascritto e riportato”, ha comunicato al ricorrente “la formale risoluzione del rapporto di lavoro in essere con la scrivente, con decorrenza dal giorno della Con comunicazione con cui il procedimento presso lo di Roma è stato avviato e dunque dal 23/07/2024 per le motivazioni di cui alla comunicazione sopra riportata. Nello specifico ci riferiamo alla perdita dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa con riferimento alla mansione di “operatore di esercizio” per come accertato dalle preposte commissioni mediche che hanno ritenuto di declassare la patente, e dunque a causa dell'impossibilità sopravvenuta allo svolgimento della prestazione lavorativa, connessa al declassamento della patente di guida” (doc.15 fasc. conv.). E' pacifico tra le parti che il ricorrente non ha mai impugnato la comunicazione di licenziamento del 17.9.2024, con conseguente decadenza ex art. 32 comma 1 L. 183/2010 che ha così sostituito il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15.7.1966 n. 604: “ "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo". Nelle note autorizzate la difesa del ricorrente afferma che “Il lavoratore non procedeva all'impugnazione della comunicazione di licenziamento avendo impugnato il primo provvedimento e reputandolo già di per sé idoneo ad intimare il licenziamento irrogato”. L'assunto è infondato. Al riguardo occorre evidenziare che la Corte di Cassazione in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ha stabilito quanto segue:
“(…) L'art. 1, co. 41, L. n. 92/2012 dispone: “Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare … oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva;
è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato”. La questione interpretativa, posta dal ricorso per cassazione, attiene alla parte della norma in cui il legislatore prevede che il licenziamento “produce effetto dal giorno della comunicazione” di avvio del tentativo di conciliazione. A tal riguardo occorre distinguere il momento in cui il recesso datoriale acquista rilevanza giuridica per l'ordinamento dal momento in cui quello stesso recesso produce l'effetto estintivo del rapporto di lavoro. Tale scissione si impone in primo luogo in considerazione sia di quella parte della norma, in cui il legislatore fa espressamente salvo il diritto al preavviso (o alla relativa indennità), sia dell'ultimo periodo della norma medesima, secondo cui “Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato”. In tale periodo, dunque, a causa e in conseguenza dell'eventuale esecuzione della prestazione lavorativa il legislatore considera il rapporto di lavoro ancora in essere e giuridicamente rilevante, apparentemente contraddicendo la precedente previsione della retroattività dell'effetto estintivo del licenziamento sin dall'avvio del procedimento conciliativo. La salvezza del diritto al preavviso richiama infatti la disciplina dell'art. 2118 c.c. In tal modo il legislatore si riferisce evidentemente al caso in cui il datore di lavoro, all'avvio del procedimento conciliativo, abbia comunicato al lavoratore l'intenzione di licenziarlo con preavviso, volontà che il legislatore stesso intende dunque rispettare, dal momento che ne fa salvi gli effetti. Occorre altresì considerare l'art. 1, co. 40, L. n. 92/2012, norma con cui il legislatore ha novellato l'art. 7 L. n. 604/1966 ed ha espressamente previsto che “Se fallisce il tentativo di conciliazione … il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore”. Dunque in entrambi i commi 40 e 41 dell'art. 1 L. cit. il legislatore prevede che gli atti unilaterali del datore di lavoro siano due: il primo è destinato a comunicare l'intenzione di licenziare e ad avviare il procedimento conciliativo;
il secondo è invece destinato ad estinguere il rapporto di lavoro. Ai fini del completamento della fattispecie estintiva, dunque, anche il secondo è un atto necessario. Nulla esclude infatti che, pur fallito il tentativo di conciliazione, il datore di lavoro abbia nelle more trovato nella propria azienda una posizione di lavoro alternativa per il dipendente (c.d. repechage), idonea ad evitare il licenziamento. Dunque il secondo atto datoriale è pur sempre necessario per produrre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro. Si è al cospetto di una fattispecie complessa, che sul piano strutturale si compone delle seguenti fasi: un primo atto con cui il datore di lavoro comunica la sua intenzione di licenziare, indica (in modo vincolante: ex multis Cass. n. 7851/2019; Cass. n. 6012/2009) il giustificato motivo oggettivo e avvia il tentativo di conciliazione;
nella seconda fase si snoda il procedimento conciliativo, che termina con esito negativo;
infine nella terza fase si colloca l'atto di licenziamento e la sua necessaria comunicazione al lavoratore. Ed è pur sempre la data di tale ultimo atto – rectius la data in cui esso è pervenuto nella sfera di conoscibilità del lavoratore (artt. 1334 e 1335 c.c.) – a rappresentare il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza per la sua impugnazione. Peraltro, quest'ultima dovrà necessariamente investire l'intera fattispecie e, dunque, entrambi gli atti, se non altro per contestare quel giustificato motivo oggettivo che risulta indicato nel primo atto (ai sensi dell'art. 7, co. 2, L. n. 604/1966, “Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo
…”). Correlativamente, anche il sindacato giurisdizionale si svolgerà sull'intera fattispecie complessa e, quindi, in primo luogo sul primo atto, in quanto contenente l'indicazione del motivo oggettivo posto a giustificazione del recesso datoriale;
inoltre sul procedimento conciliativo e sul relativo comportamento tenuto dalle parti, rilevante sia ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria ex art. 18, co. 7, L. n. 300/1970, sia ai fini della regolamentazione delle spese processuali (art. 7, co. 8, L. n. 604/1966 come novellato dall'art. 1, co. 40, L. n. 92/2012); infine sul secondo atto datoriale. (…)” (Cass. sez. lav. sent. n. 15513/2025 del 10.6.2025). Risulta di tutta evidenza che l'impugnazione a mezzo pec del 16.9.2024 (non del
“licenziamento intimato con racc. del 23.07.2024” come impropriamente indicato nell'oggetto bensì) dell'avvio di procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 7 della L. 604/1966, è stata proposta prima dell'intimazione del licenziamento, intimato solo con lettera datata 17.9.2024, ricevuta dal ricorrente il 18.9.2024 Pertanto nel caso di specie il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento è iniziato a decorrere dal 18.9.2024, data di comunicazione del licenziamento al lavoratore, che nei successivi 60 giorni non lo ha impugnato. Per le considerazioni che precedono deve essere dichiarata la decadenza dall'azione ex art. 32 L. 183/2010. In ragione della natura della decisione e della novità in materia della sentenza della Suprema Corte si compensano tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la decadenza dall'azione ex art. 32 L. 183/2010;
2) compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 27.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi