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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/07/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 7854 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marco Cogoni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. MASALA CONSUELO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ha fondamento giuridico e deve essere accolta. Risulta provato dall'estratto di atto di matrimonio che Parte_1
e hanno contratto matrimonio in Villasor in data
[...] Controparte_1
11.09.2004. I coniugi si sono separati a seguito di sentenza pronunciata in data
26.01.2024 e da questa data, come affermato dalle parti, non è stata più ripresa la convivenza.
Opera, peraltro, in mancanza di eccezione da parte del convenuto, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è scorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A ciò consegue la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
Quanto alle restanti domande, il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva relativamente allo status, sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
11.09.2004 a Villasor tra , nato in [...] Parte_1
il19/08/1974, e nata a [...] il [...] , Controparte_1
trascritto negli atti dello stato civile del Comune di 2 anno 1995, parte II, serie A, n. 10;
Pag. 2 di 5 • ordina all'ufficiale di stato civile del comune competente le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
• provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza;
• Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 7.07.2025
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi)
Il Presidente
(Dott.Giorgio Latti )
Pag. 3 di 5 TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 7854 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marco Cogoni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. MASALA CONSUELO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Vista la sentenza non definitiva di pari data con la quale nella causa tra le suddette parti,
è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è stata sospesa la pronuncia sulle ulteriori domande;
visti gli artt.279, 280 c.p.c.,
Pag. 4 di 5 rinvia all'udienza del 25.09.2026 davanti al giudice istruttore Chiara Mazzaroppi, cui rimette la causa per l'ulteriore corso.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 7.07.2025
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 7854 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marco Cogoni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. MASALA CONSUELO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ha fondamento giuridico e deve essere accolta. Risulta provato dall'estratto di atto di matrimonio che Parte_1
e hanno contratto matrimonio in Villasor in data
[...] Controparte_1
11.09.2004. I coniugi si sono separati a seguito di sentenza pronunciata in data
26.01.2024 e da questa data, come affermato dalle parti, non è stata più ripresa la convivenza.
Opera, peraltro, in mancanza di eccezione da parte del convenuto, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è scorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A ciò consegue la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
Quanto alle restanti domande, il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva relativamente allo status, sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
11.09.2004 a Villasor tra , nato in [...] Parte_1
il19/08/1974, e nata a [...] il [...] , Controparte_1
trascritto negli atti dello stato civile del Comune di 2 anno 1995, parte II, serie A, n. 10;
Pag. 2 di 5 • ordina all'ufficiale di stato civile del comune competente le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
• provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza;
• Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 7.07.2025
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi)
Il Presidente
(Dott.Giorgio Latti )
Pag. 3 di 5 TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 7854 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marco Cogoni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. MASALA CONSUELO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Vista la sentenza non definitiva di pari data con la quale nella causa tra le suddette parti,
è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è stata sospesa la pronuncia sulle ulteriori domande;
visti gli artt.279, 280 c.p.c.,
Pag. 4 di 5 rinvia all'udienza del 25.09.2026 davanti al giudice istruttore Chiara Mazzaroppi, cui rimette la causa per l'ulteriore corso.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 7.07.2025
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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