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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 5895/2023 tra:
Parte_1
(p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Emma Grossi del Foro di Rovigo nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Este (PD) alla via Giacomo Begaro n. 6 parte opponente
e
in concordato preventivo Controparte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Bona del Foro di Roma nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Cristina Mesa sito in Torino alla via Marco
Polo n. 25 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di somministrazione di energia elettrica;
fornitura e consumo di energia elettrice;
corrispettivo; domanda di pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: In via preliminare di rito:
1. accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, dichiarare la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice competente che si indica nel Giudice di Pace di Torino, con rifusione di spese, diritti ed onorari.
2. In via preliminare di rito accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi e per l'effetto dell'art. 3, comma 1, D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014, in quanto parte attrice deduce in giudizio il pagamento di somma non eccedente Euro 50.000,00, e come tale non ricadente nella previsione di cui all'ultimo periodo del summenzionato art. 3, comma 3. In via principale di merito:
1. respingersi ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni in atti esposte e non ammettersi le istanze istruttorie e produzioni documentali avversarie per le osservazioni già sollevate in atti e, in particolare, a mezzo memoria ex art. 183 comma VI n. 3.
2. In accoglimento dei motivi di opposizione esposti, rejetta ogni contraria domanda ed eccezione, dichiarare la nullità e inefficacia, e comunque revocare il Decreto Ingiuntivo n. 498/23 emesso dal Tribunale di Torino in data 20/01/2023, dichiarandosi che nulla è dovuto dall'attrice opponente alla società ingiungente, con rifusione di spese, diritti ed onorari.
3. Condannare la società opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
4. Nella denegata ipotesi in cui le domande di cui ai punti precedenti venissero respinte dichiarare e accertare che nulla è dovuto a titolo di interessi moratori e di spese legali attese rispettivamente, l'incertezza del credito nell'immediato successivo alla sua scadenza, l'assenza di una valida messa in mora e la dichiarata disponibilità al rientro del credito una volta definitivamente accertato da parte dell'odierna opponente, per l'effetto, ridurre il quantum nella misura che risulterà in corso di causa e, comunque, concedere un pagamento rateizzato delle fatture oggetto di ingiunzione in almeno 5 rate mensili prive di interessi.
2 In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari. In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze già avanzate riportandosi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi ed in particolare nelle memorie ex art. 183 comma VI cpc.”
Parte opposta Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito: a) rigettare l'opposizione e tutte le eccezioni e le domande proposte dalla Pt_2 Pt_1 In subordine: b) condannare la a pagare in favore della Pt_2 Pt_1 in concordato preventivo l'importo di Controparte_1 Euro 4.721,22, ovvero quella diverso ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio e con condanna della G.&B. S.r.l. per lite temeraria ex art.96 c.p.c.. In via istruttoria, laddove la domanda della CP_1
in concordato preventivo non fosse ritenuta
[...] integralmente provata si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia:
- emettere un ordine di esibizione nei confronti di E- Distribuzione S.p.a. avente per oggetto le quantità di energia elettrica effettivamente somministrate da
[...] a . , anche all'esito del CP_1 Pt_2 Pt_1 procedimento di ricostruzione dei consumi dalla prima effettuato;
- ammettere la prova testimoniale chiesta nella memoria ex art.183 VI comma n.2 c.p.c. della scrivente difesa;
- ammettere la consulenza tecnica chiesta nella memoria ex art.183 VI comma n. 2 c.p.c. della scrivente difesa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in
3 sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 498/2023 (R.G.
n. 21498/2022) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'opponente il Parte_1 pagamento della somma di € 4.721,22 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta Controparte_1
La parte opposta ha dedotto nel Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) essa ricorrente e la società hanno Parte_1 sottoscritto un contratto per la fornitura di energia elettrica;
2) la società resistente non ha pagato Parte_1 alcune fatture relative alla fornitura di energia elettrica ed è pertanto debitrice nei confronti di essa CP_1
della complessiva somma di € 4.721,22 oltre
[...] interessi di mora giusta seguente specifica:
;
3) il credito oggetto di causa è provato dall'estratto autentico delle scritture contabili di essa ricorrente;
4) le fatture soprammenzionate hanno ad oggetto il corrispettivo dovuto per transazioni commerciali, per cui sui mancati pagamenti delle stesse devono essere riconosciuti gli interessi moratori previsti dal D. Lgs n.
231/2002 al tasso previsto dall'art. 5 dello stesso provvedimento;
4 5) il debitore intimato non ha versato il dovuto.
2. I motivi di opposizione.
L'odierno opponente ha promosso la Parte_1 presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) incompetenza per valore del Tribunale adito dovendosi ritenere competente il Giudice di Pace, atteso che il valore della domanda è pari ad € 4.721,22 e non rilevando, ai fini della determinazione della competenza per valore, gli interessi moratori scaduti genericamente richiesti (v. pagg. da 2 a 4 dell'atto di citazione in opposizione);
2) improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita (v. pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione in opposizione);
4) infondatezza in fatto e in diritto della pretesa azionata dalla controparte e difetto di prova del credito richiesto stante l'incertezza sulla sua quantificazione (v. pagg. da 5 a 10 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sull'eccezione di incompetenza per valore del
Tribunale adito come formulata dalla parte opponente.
La parte opponente ha formulato fra l'altro la seguente istanza preliminare in rito:
“In via preliminare di rito:
1. accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, dichiarare la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice competente che si indica nel Giudice di Pace di Torino, con rifusione di spese, diritti ed onorari”.
L'eccezione è infondata e, pertanto, va disattesa.
5 Oggetto del presente giudizio è la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta per l'importo di € 4.721,22 oltre interessi moratori ex art. 5 del D.
Lgs. n. 231/2002.
Gli interessi oggetto di domanda assommano ad €
334,25.
Si tratta di interessi già scaduti al momento della domanda decorrenti dalla scadenza delle due fatture azionate.
Detti interessi, già scaduti, vanno sommati alla sorte capitale al fine della determinazione del valore della causa, e ciò per espressa previsione di legge di cui all'articolo 10 comma 2 del codice di rito.
L'oggetto della domanda va dunque individuato nell'importo complessivo di € 5.055,47.
Detto importo rientra nella competenza per valore del
Tribunale come disposto dagli articoli 9 e 7 del c.p.c. nel testo applicabile al caso di specie ratione temporis (rito ante riforma c.d. Cartabia).
L'aumento di valore della competenza del Giudice di
Pace – da € 5.000,00 a € 10.000,00 - si applica infatti ai procedimenti monitori instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023 come stabilito dall'articolo 35 del D.
Lgs. n. 149/2022.
Nel caso in esame il procedimento monitorio è stato avviato nel corso dell'anno 2022 e, dunque, anteriormente alla data predetta, con conseguente competenza per valore del Tribunale.
L'eccezione qui delibata va dunque rigettata.
6
5. Sull'eccezione di improcedibilità per omesso previo esperimento della procedura di negoziazione assistita.
La parte opponente ha formulato altresì la seguente ulteriore istanza preliminare in rito:
“2. In via preliminare di rito accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi e per l'effetto dell'art. 3, comma 1, D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014, in quanto parte attrice deduce in giudizio il pagamento di somma non eccedente Euro 50.000,00, e come tale non ricadente nella previsione di cui all'ultimo periodo del summenzionato art. 3, comma 3”.
Anche questa seconda eccezione è infondata e, pertanto, va parimenti disattesa.
Invero, per espressa previsione di legge ex art. 3 comma 3 lett. a) del D.L. n. 132/2014, convertito con la legge n. 162/2014, il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita non è condizione di procedibilità dell'azione “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione”.
6. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
E' invero infondata la domanda di pagamento somme come avanzata dalla parte opposta in Controparte_2 concordato preventivo - mediante presentazione del ricorso monitorio – nei confronti dell'opponente Parte_1
Come è noto l'articolo 2697 del codice civile, rubricato “Onere della prova”, stabilisce testualmente quanto segue:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Dunque, chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda svolta.
7 L'azione monitoria avviata dalla parte opposta (attore sostanziale) si basa su due fatture:
→ la fattura n. 1269222 del 24 novembre 2021 di €
5.476,89 con data di scadenza al 9 dicembre 2021;
→ la fattura n. 1350278 del 14 dicembre 2021 di €
703,49 con data di scadenza al 29 dicembre 2021.
La prima fattura n. 1269222 del 24 novembre 2021 di €
5.476,89 addebita alla parte opponente consumi per 13.608
Kw e si riferisce a questi periodi temporali:
(v. il doc. n. 2 del fascicolo monitorio)
La seconda fattura n. 1350278 del 14 dicembre 2021 di
€ 703,49 con data di scadenza al 29 dicembre 2021 addebita consumi per 1.848 Kw e si riferisce a questi periodi temporali:
8 (v. il doc. n. 2 del fascicolo monitorio).
Come è evincibile ictu oculi da questi dati le fatture si riferiscono a periodi temporale sovrapposti e hanno importi del tutto incoerenti ove raffrontati gli uniu agli altri.
La parte opposta in atti si è limitata a dedurre la circostanza che essa è un mero Grossista operante nel libero mercato dell'energia elettrica come introdotto nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 16 marzo 1999 n.
79; come mero Grossista ai sensi dell'articolo 2 D. Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 essa opposta è priva di propria rete di distribuzione e, pertanto, secondo la prospettazione offerta, al fine di assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, è sufficiente produrre in giudizio i dati di consumo comunicati dal BU.
Ebbene, a tutto concedere, detto onere non è stato comunque assolto nel presente processo poiché il doc. n. 8 prodotto da parte opposta, con il quale la Difesa ha ritenuto di assolvere a tale onere, è illeggibile e non reca alcun dato compiuto.
Vi è dunque un evidente difetto di prova in ordine agli effettivi consumi avutosi atteso che – come è noto – la mera fattura, essendo documento di provenienza unilaterale, non ha alcuna valenza probatoria.
La domanda di pagamento somme qui delibata deve pertanto essere rigettata per palese e conclamato difetto di prova.
9 A ciò si aggiunga che la parte opponente ha peraltro depositato in atti la missiva del BU con la quale esso comunica alla società opposta, e per conoscenza anche alla società opponente, di aver rilevato un malfunzionamento del misuratore proprio nel periodo temporale cui si riferiscono le fatture qui azionate.
Detta comunicazione ha il seguente tenore:
10 (…).
Ciò detto, parte opposta sul punto – tuttavia – nulla ha dedotto o chiarito e nulla ha prodotto in ordine a detta cennata “ricostruzione dei consumi”, ai relativi volumi e importi, nonché quanto ai criteri sui quali si basa detta
“ricostruzione dei consumi”.
La parte opposta nel corso del procedimento si è infatti limitata a dedurre genericamente di aver provato il proprio diritto di credito depositando in atti il doc. n. 8 del proprio fascicolo di parte asseritamente recante le comunicazioni dei consumi rilavati dal BU (v. pag. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta, pag.
8 della comparsa conclusionale ex art. 190 del c.p.c. e pag. 5 della nota di replica ex art. 190 del c.p.c.)
Come già detto, però, il doc. n. 8 in questione è illeggibile e non contiene alcuna evidenza di siffatto genere di comunicazioni.
Va dunque ribadito che il fatto costitutivo del diritto azionato da parte opposta rimane dunque del tutto sfornito di adeguato supporto probatorio ex art. 2697 del codice civile.
A ciò consegue il rigetto della domanda di pagamento somme come avanzata dalla parte opposta nei confronti di parte opponente in sede monitoria, con conseguente revoca del d.i. qui opposto.
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7. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto non rilevanti al fine del decidere.
Inammissibile è peraltro l'istanza di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 del c.p.c. come avanzata dalla parte opposta atteso che la stessa parte opposta ha dichiarato di essere in possesso della documentazione oggetto dell'evocata esibizione e di averla prodotta in causa.
E' poi del tutto inammissibile l'istanza di ammissione di c.t.u. avanzata dalla parte opposta in quanto esplorativa.
Sul punto va invero richiamata la costante giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto che ha più volte chiarito che la consulenza tecnica d'ufficio non
è mezzo istruttorio a disposizione delle parti che può essere utilizzata al fine di esonerare le parti dall'onus probandi gravante su di esse, avendo piuttosto la mera finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti in atti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze;
il suddetto mezzo di indagine non può pertanto essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume
(cfr., ex multis, Cass. 212/2006, Cass. 7097/2005, Cass.
3343/2001 Cass. 7319/1999 e Cass. 10871/1999).
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono dunque
12 rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € € 1.101,00 a € 5.200,01), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 425,00
b) fase introduttiva → € 425,00
c) fase istruttoria → € 851,00
d) fase decisionale → € 851,00
- per un totale di € 2.552,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. e per l'effetto revoca il decreto qui opposto n.
498/2023.
2) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta in concordato Controparte_1
13 preventivo mediante la presentazione del ricorso monitorio nei confronti dell'opponente Parte_1
3) Condanna la parte opposta in Controparte_1 concordato preventivo al pagamento, in favore della parte opponente delle spese di lite che liquida Parte_1 in € 118,50 ed € € 2.552,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 15 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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