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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8177/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8177/2024 promossa da:
nato a [...] il giorno 11 luglio 1977, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Mariangela Belloni del Foro di La Spezia, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
TE nata in [...] il [...], rappresentata Parte_2
e difesa dall'Avv. Mariangela Marrazzo del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio senza ulteriori condizioni.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6 novembre 2024 e premettevano Parte_1 Controparte_1 di avere contratto matrimonio il 26 novembre 2013, che dalla loro unione non sono nati figli, che la loro separazione consensuale era stata dichiarata con sentenza di questo Tribunale del 24 aprile 2024 e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione coniugale.
In ragione di tali premesse, dunque, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio senza ulteriori condizioni accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso reiterando volontà di non riconciliarsi.
pagina 1 di 2 Acquisita officiosamente la sentenza di separazione passata in giudicato, la causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda formulata dei ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono infatti i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale specie alla luce della reiterata manifestazione di volontà di non riconciliarsi.
L'assenza di ulteriori condizioni accessorie è stata, per altro verso, già delibata favorevolmente in sede di separazione.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in Parma, il 26 novembre 2013, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso
[...]
Comune al N. 232, P. 1, anno 2013.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 20 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8177/2024 promossa da:
nato a [...] il giorno 11 luglio 1977, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Mariangela Belloni del Foro di La Spezia, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
TE nata in [...] il [...], rappresentata Parte_2
e difesa dall'Avv. Mariangela Marrazzo del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio senza ulteriori condizioni.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6 novembre 2024 e premettevano Parte_1 Controparte_1 di avere contratto matrimonio il 26 novembre 2013, che dalla loro unione non sono nati figli, che la loro separazione consensuale era stata dichiarata con sentenza di questo Tribunale del 24 aprile 2024 e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione coniugale.
In ragione di tali premesse, dunque, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio senza ulteriori condizioni accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso reiterando volontà di non riconciliarsi.
pagina 1 di 2 Acquisita officiosamente la sentenza di separazione passata in giudicato, la causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda formulata dei ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono infatti i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale specie alla luce della reiterata manifestazione di volontà di non riconciliarsi.
L'assenza di ulteriori condizioni accessorie è stata, per altro verso, già delibata favorevolmente in sede di separazione.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in Parma, il 26 novembre 2013, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso
[...]
Comune al N. 232, P. 1, anno 2013.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 20 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2