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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 2744/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 9 l. div.
nella causa promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocino dell'avv. Ferrari Denise
e da
, nata in [...] il [...] Parte_2
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Moretti Remo ricorrenti in forma congiunta e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Sabbioneta (MN) il
03/03/2012 e dalla loro unione il 10/09/2012 è nata in [...] la figlia . Per_1
Questo Tribunale, con sentenza n. 29/2020, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti disponendo, ai fini che in questa sede rilevano, l'assegnazione della ex casa coniugale alla signora;
Pt_2
l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione della medesima presso la madre;
un diritto di visita paterno da esercitarsi per due giorni infrasettimanali ed a week end alterni;
un assegno mensile di euro 250,00 a carico del sig. Pt_1 quale contributo per il mantenimento della figlia;
la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
In data 17/12/2024 le parti hanno depositato un ricorso congiunto per la parziale modifica delle condizioni del divorzio.
In tale atto riferiscono che la signora ha contratto nuovo matrimonio e Pt_2 ha trasferito la propria residenza in Piadena Drizzona, via Adriano Capelli n.
16, ove convive insieme con l'attuale marito, e la figlia minore , Per_1 Per_2 nata dalla nuova unione coniugale e, soprattutto, che la figlia ha Per_1 manifestato il desiderio di trascorrere più tempo con il padre, ed di potere vivere più vicina ad alcune amiche.
Per questo le parti, nell'esclusivo interesse della minore, hanno maturato l' intenzione di iscrivere la figlia presso la scuola di Rivarolo del Re ed Uniti (CR)
e di variare il pregresso regime di visita, attuando un collocamento paritetico della figlia, nonché di attuare il mantenimento diretto di , fermo Per_1 restando le disposizioni relative alle spese straordinarie per la minore.
La proposta modifica non è contraria a legge e è non è contraria all'interesse della prole, sicché va fatta propria da questo Tribunale. L'ascolto di è da ritenersi superfluo, stante il fatto che le condizioni Per_1 qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità ed ai suoi desideri.
Le spese di lite vano dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
OMOLOGA la parziale modifica alle condizioni del divorzio fra Parte_1
e , di cui alla sentenza Trib. Cremona n Parte_2
29 /2020, in conformità al loro ricorso congiunto del 7/11/2024 , nei seguenti termini revoca l'assegnazione della ex abitazione coniugale disposta in favore della signora;
Parte_2 dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , con Per_1 collocazione paritetica presso entrambi i genitori, nei termini che la figlia passerà tre giorni la prima settimana e quattro giorni dal settimana successiva con il padre;
in ogni caso la permanenza presso uno o l'altro genitore potrà variare anche in ragione dei desideri ed esigenze che verranno esplicitate dalla figlia;
Per_3 revoca l'assegno di mantenimento ordinario a carico del signor Parte_1
[...] dispone il mantenimento diretto della figlia , per cui le parti si Per_1 impegnano a far fronte direttamente ai bisogni della figlia durante i periodi di permanenza della stessa presso l'uno o l'altro genitore;
resta inalterata la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Cremona;
in ragione dell'affido condiviso, le detrazioni fiscali verranno suddivise al 50% per la figlia a carico;
l'assegno unico assegnato al 50% tra le parti;
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 19/03/2025 Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti