Articolo 2 della Legge 23 giugno 1912, n. 688
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 luglio 1912
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Versione
9 maggio 2025
Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025
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