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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/12/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SUCCESSIONI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1910/2024, riservata in decisione all'udienza del 19/11/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SA AR ( ) elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2 via Venezia n 4 di Pescara presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni CP_1 C.F._3
IA CC, elettivamente domiciliato in Via Puccini n 3 di Pescara presso il difensore
CONVENUTO
Oggetto: accertamento falsità testamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa veniva introdotta da nei confronti del avverso il fratello Parte_1
ed era volta ad accertare, previa eventuale CTU grafologica, che CP_1 Per_1
pagina 1 di 5 ( madre delle parti deceduta il 27 luglio 2015) non ha vergato di proprio Persona_2 pugno il testamento olografo del 18/12/1994 e pubblicato il 03/08/2015.
Premetteva l'attrice che, nell'ambito di un procedimento possessorio contro lo stesso fratello, avrebbe avuto l'occasione di rilevare che il testamento olografo datato 18.12.1994 della loro madre , testamento che, a suo dire, non le era stato prima Controparte_2 mai consegnato e con il quale il fratello era stato nominato unico erede, non sembrava scritto di pugno della madre. Invero l'atto risulterebbe identico nella grafia e nell'impostazione a quello vergato invece dal padre (deceduto il Persona_3
30.7.2020). Si richiamavano in proposito agli esiti dalla perizia calligrafica stilata dal proprio consulente di parte, secondo cui i due testamenti olografi (del padre Per_3
e della madre ) dallo stesso esaminati sarebbero stati redatti
[...] Controparte_2 dalla stessa persona: in particolare, dal padre , come si desumerebbe dalle Persona_3 scritture di comparazione che gli erano state fornite.
Il convenuto si costituiva e, a prescindere dalla contestazione della circostanza che la ricorrente non fosse a conoscenza del testamento della madre che, Controparte_2 invece, le sarebbe stato mostrato e consegnato proprio dal padre, oltre a rilevare la genuinità del testamento, sosteneva che l'azione proposta non potrà che essere dichiarata inammissibile e/o improcedibile essendo stata promossa senza alcun interesse concreto.
All'esito del deposito delle memorie di cui all'art 171 ter cpc la scrivente con ordinanza del
28.3.2025 rimetteva la causa in decisione nel rilevare quanto segue.
L'interesse ad agire deve necessariamente sussistere in ogni tipo di azione, ma in ciascuna con una diversa rilevanza pratica. In particolare con riferimento alle azioni di accertamento, le quali tendono ad eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico o alla esatta portata di una serie di diritti ed obblighi, l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio di limite di ammissibilità poichè in tale ambito è necessario che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela. Diversamente, nelle azioni costitutive rivolte ad ottenere dall'autorità giudiziaria la pagina 2 di 5 pronuncia di una sentenza che costituisca, modifichi o estingua rapporti giuridici, l'interesse ad agire è già stato valutato e ritenuto sussistente dal legislatore. Parimenti, per quanto riguarda le azioni di condanna, rivolte ad accertare il diritto di credito e ad imporre al convenuto di adempiere l'obbligazione corrispondente, anch'esse si fondano su una situazione tipizzata (inadempimento), sussistendo la quale la proposizione dell'azione viene di per sé giustificata. Aggiungasi che la dottrina prevalente definisce l'interesse ad agire quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
Passando dunque a valutare e stabilire l'ammissibilità dell'azione di accertamento introdotta dalla , la quale ha chiesto accertarsi la falsità del testamento olografo del Per_3
18/12/1994 a nome di , pubblicato il 03/08/2015 presso il notaio Controparte_2 dott. di Pianella, occorre rilevare anzitutto che nell'atto introduttivo l'attrice Per_4 dichiarava di proporre domanda di accertamento negativo, nelle conclusioni instando affinchè venisse accertata e dichiarata l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento della scheda testamentaria olografa apparentemente attribuita alla defunta perché apocrifa ed autorizzata la Persona_5 trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente.
In comparsa conclusionale parte attrice ha precisato che la finalità dell'azione è la caducazione del testamento con la conseguente restituzione dei beni spettanti a Pt_1
, nonché il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento degli stessi, in
[...] conseguenza di un testamento falso che disponeva il lascito esclusivamente in favore del fratello di parte attrice , con evidente lesione del diritto successorio. CP_1
pagina 3 di 5 Ebbene, detta finalità era in qualche modo richiamata nell'atto introduttivo ( ved.pag. 4 capoverso che ha inizio al rigo 15 ) sebbene non coerente con le conclusioni, limitate ad una domanda di accertamento negativo.
Vi è poi da rilevare che in sede di prima memoria, nel ribadire la richiesta di una pronuncia di accertamento negativo, del testamento olografo del 18/12/1994 a nome di CP_2
, pubblicato il 03/08/2015 presso il notaio dott. di Pianella, si chiedeva
[...] Per_4 la trasmissione anche immediata degli atti alla Procura della Repubblica competente, al fine di accertare il reato di falso ideologico e/o altri reati nei confronti di in CP_1 quanto alla pubblicazione del predetto testamento dichiarava falsamente al notaio dott.
che la grafia era della defunta madre. Per_4
Il convenuto ha da parte sua evidenziato come l'attrice non abbia svolto rivendica dell'eredità della “de cuius” e/o di una sua quota, e comunque non ha allegato, dedotto o provato quale risultato concreto o vantaggio effettivo essa otterrebbe dall'accoglimento della domanda. Soltanto così avrebbe dimostrato quale fosse la finalità e l'utilità concreta dell'azione proposta e cioè quale fosse il suo interesse ad agire. E proprio con riguardo alla non proponibilità di azioni autonome di mero accertamento non accompagnate dalla prospettazione di un risultato utile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, ha richiamato pronunzie della Corte Suprema di Cassazione.
In questa sede, considerato il quadro complessivo degli atti del procedimento e delle richieste dell'attrice, la eccezione di inammissibilità può essere superata, al di là del rilievo svolto secondo cui la finalità di accertare il reato di falso ideologico e/o altri reati nei confronti di non può sorreggere l'interesse alla proposizione della presente CP_1 causa.
Va, piuttosto, tenuto conto dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui la proposizione di una domanda di accertamento di falsità di testamento costituisce il presupposto necessario e sufficiente per qualsiasi utile azione successiva.
Vedasi Cass. sez. un 15 giugno 2015, n. 12307, che ha affermato che la parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo pagina 4 di 5 della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Le Sezioni Unite hanno in tale pronuncia ritenuto inadeguato, al fine di superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento che la proposizione di querela di falso, prescegliendo, all'uopo, la terza via predicativa della necessità di proporre, appunto, un'azione di accertamento negativo della falsità della scheda testamentaria.
Ed ancora, ordinanza n. 24749 del 2019, nonchè Cass. Civ. n. 1159 del 04/05/2023 in cui nuovamente la Cassazione ha ribadito che chi contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza del documento e deve provarne la falsità, ovvero la non provenienza dall'autore apparente.
L'azione di accertamento negativo ad oggi può pertanto ritenersi un mezzo processuale necessario per contestare la autenticità del testamento olografo, salve successive azioni che la vorrà poi intraprendere. Per_3
Per quanto detto la domanda può essere ritenuta ammissibile in quanto sorretta dall'interesse ad agire, per quanto l'interessata si sia limitata a chiedere l'accertamento di falsità del testamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiara ammissibile la domanda, rimettendo la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Pescara, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SUCCESSIONI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1910/2024, riservata in decisione all'udienza del 19/11/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SA AR ( ) elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2 via Venezia n 4 di Pescara presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni CP_1 C.F._3
IA CC, elettivamente domiciliato in Via Puccini n 3 di Pescara presso il difensore
CONVENUTO
Oggetto: accertamento falsità testamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa veniva introdotta da nei confronti del avverso il fratello Parte_1
ed era volta ad accertare, previa eventuale CTU grafologica, che CP_1 Per_1
pagina 1 di 5 ( madre delle parti deceduta il 27 luglio 2015) non ha vergato di proprio Persona_2 pugno il testamento olografo del 18/12/1994 e pubblicato il 03/08/2015.
Premetteva l'attrice che, nell'ambito di un procedimento possessorio contro lo stesso fratello, avrebbe avuto l'occasione di rilevare che il testamento olografo datato 18.12.1994 della loro madre , testamento che, a suo dire, non le era stato prima Controparte_2 mai consegnato e con il quale il fratello era stato nominato unico erede, non sembrava scritto di pugno della madre. Invero l'atto risulterebbe identico nella grafia e nell'impostazione a quello vergato invece dal padre (deceduto il Persona_3
30.7.2020). Si richiamavano in proposito agli esiti dalla perizia calligrafica stilata dal proprio consulente di parte, secondo cui i due testamenti olografi (del padre Per_3
e della madre ) dallo stesso esaminati sarebbero stati redatti
[...] Controparte_2 dalla stessa persona: in particolare, dal padre , come si desumerebbe dalle Persona_3 scritture di comparazione che gli erano state fornite.
Il convenuto si costituiva e, a prescindere dalla contestazione della circostanza che la ricorrente non fosse a conoscenza del testamento della madre che, Controparte_2 invece, le sarebbe stato mostrato e consegnato proprio dal padre, oltre a rilevare la genuinità del testamento, sosteneva che l'azione proposta non potrà che essere dichiarata inammissibile e/o improcedibile essendo stata promossa senza alcun interesse concreto.
All'esito del deposito delle memorie di cui all'art 171 ter cpc la scrivente con ordinanza del
28.3.2025 rimetteva la causa in decisione nel rilevare quanto segue.
L'interesse ad agire deve necessariamente sussistere in ogni tipo di azione, ma in ciascuna con una diversa rilevanza pratica. In particolare con riferimento alle azioni di accertamento, le quali tendono ad eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico o alla esatta portata di una serie di diritti ed obblighi, l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio di limite di ammissibilità poichè in tale ambito è necessario che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela. Diversamente, nelle azioni costitutive rivolte ad ottenere dall'autorità giudiziaria la pagina 2 di 5 pronuncia di una sentenza che costituisca, modifichi o estingua rapporti giuridici, l'interesse ad agire è già stato valutato e ritenuto sussistente dal legislatore. Parimenti, per quanto riguarda le azioni di condanna, rivolte ad accertare il diritto di credito e ad imporre al convenuto di adempiere l'obbligazione corrispondente, anch'esse si fondano su una situazione tipizzata (inadempimento), sussistendo la quale la proposizione dell'azione viene di per sé giustificata. Aggiungasi che la dottrina prevalente definisce l'interesse ad agire quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
Passando dunque a valutare e stabilire l'ammissibilità dell'azione di accertamento introdotta dalla , la quale ha chiesto accertarsi la falsità del testamento olografo del Per_3
18/12/1994 a nome di , pubblicato il 03/08/2015 presso il notaio Controparte_2 dott. di Pianella, occorre rilevare anzitutto che nell'atto introduttivo l'attrice Per_4 dichiarava di proporre domanda di accertamento negativo, nelle conclusioni instando affinchè venisse accertata e dichiarata l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento della scheda testamentaria olografa apparentemente attribuita alla defunta perché apocrifa ed autorizzata la Persona_5 trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente.
In comparsa conclusionale parte attrice ha precisato che la finalità dell'azione è la caducazione del testamento con la conseguente restituzione dei beni spettanti a Pt_1
, nonché il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento degli stessi, in
[...] conseguenza di un testamento falso che disponeva il lascito esclusivamente in favore del fratello di parte attrice , con evidente lesione del diritto successorio. CP_1
pagina 3 di 5 Ebbene, detta finalità era in qualche modo richiamata nell'atto introduttivo ( ved.pag. 4 capoverso che ha inizio al rigo 15 ) sebbene non coerente con le conclusioni, limitate ad una domanda di accertamento negativo.
Vi è poi da rilevare che in sede di prima memoria, nel ribadire la richiesta di una pronuncia di accertamento negativo, del testamento olografo del 18/12/1994 a nome di CP_2
, pubblicato il 03/08/2015 presso il notaio dott. di Pianella, si chiedeva
[...] Per_4 la trasmissione anche immediata degli atti alla Procura della Repubblica competente, al fine di accertare il reato di falso ideologico e/o altri reati nei confronti di in CP_1 quanto alla pubblicazione del predetto testamento dichiarava falsamente al notaio dott.
che la grafia era della defunta madre. Per_4
Il convenuto ha da parte sua evidenziato come l'attrice non abbia svolto rivendica dell'eredità della “de cuius” e/o di una sua quota, e comunque non ha allegato, dedotto o provato quale risultato concreto o vantaggio effettivo essa otterrebbe dall'accoglimento della domanda. Soltanto così avrebbe dimostrato quale fosse la finalità e l'utilità concreta dell'azione proposta e cioè quale fosse il suo interesse ad agire. E proprio con riguardo alla non proponibilità di azioni autonome di mero accertamento non accompagnate dalla prospettazione di un risultato utile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, ha richiamato pronunzie della Corte Suprema di Cassazione.
In questa sede, considerato il quadro complessivo degli atti del procedimento e delle richieste dell'attrice, la eccezione di inammissibilità può essere superata, al di là del rilievo svolto secondo cui la finalità di accertare il reato di falso ideologico e/o altri reati nei confronti di non può sorreggere l'interesse alla proposizione della presente CP_1 causa.
Va, piuttosto, tenuto conto dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui la proposizione di una domanda di accertamento di falsità di testamento costituisce il presupposto necessario e sufficiente per qualsiasi utile azione successiva.
Vedasi Cass. sez. un 15 giugno 2015, n. 12307, che ha affermato che la parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo pagina 4 di 5 della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Le Sezioni Unite hanno in tale pronuncia ritenuto inadeguato, al fine di superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento che la proposizione di querela di falso, prescegliendo, all'uopo, la terza via predicativa della necessità di proporre, appunto, un'azione di accertamento negativo della falsità della scheda testamentaria.
Ed ancora, ordinanza n. 24749 del 2019, nonchè Cass. Civ. n. 1159 del 04/05/2023 in cui nuovamente la Cassazione ha ribadito che chi contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza del documento e deve provarne la falsità, ovvero la non provenienza dall'autore apparente.
L'azione di accertamento negativo ad oggi può pertanto ritenersi un mezzo processuale necessario per contestare la autenticità del testamento olografo, salve successive azioni che la vorrà poi intraprendere. Per_3
Per quanto detto la domanda può essere ritenuta ammissibile in quanto sorretta dall'interesse ad agire, per quanto l'interessata si sia limitata a chiedere l'accertamento di falsità del testamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiara ammissibile la domanda, rimettendo la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Pescara, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 5 di 5