TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24475/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24475/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARBERIO Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliato in VIA DEL CASALE STROZZI, 31 00195 ROMA ITALIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 Contr GENERALE DELLO STATO * , elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI, 12
00100 ROMA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA GENERALE Controparte_3 Contr DELLO STATO * , elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI, 12 00100 ROMA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RICHTER MAPELLI MOZZI PAOLO, CP_4 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
CONVENUTO
Il ricorso deve essere accolto.
L'eccezione preliminare di costituitosi in persona del sindaco risulta fondata. CP_5
Ai sensi dell'art. 54 del TU sugli Enti Locali (d.l.vo 267/2000) le competenze in materia di tenuta dei registri anagrafici sono attribuite al Sindaco quale ufficiale del Governo.
Le attività che il Sindaco compie nell'attuazione di tali poteri, hanno dunque un'imputazione del tutto distinta rispetto a quelle che spettano al medesimo nella sua qualità di organo di vertice del Comune.
Ne consegue che la evocazione del quale convenuto nel giudizio volto alla emissione di un CP_4 pagina 1 di 5 ordine di iscrizione anagrafica non può ritenersi corretta, non avendo ad oggetto l'effettivo destinatario del provvedimento da adottarsi;
in tal senso nessun rilievo spiega la circostanza che il sia stato CP_4 qui evocato “in persona del Sindaco”, posto che la coincidenza nella medesima persona fisica di diverse qualità o poteri di rappresentanza non implica che l'evocazione del medesimo in riferimento ad una di esse possa valere ad estendere i propri effetti anche ad un diverso centro di imputazione giuridica.
Di recente le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 12193/2019 (sebbene in riferimento alle funzioni del Sindaco quale ufficiale di Stato Civile) hanno ribadito che nelle materie nelle quali opera quale ufficiale di governo il sindaco non agisce quale organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, ma quale organo periferico dell'Amministrazione statale, con esclusione quindi di ogni possibile immedesimazione organica.
In termini sostanzialmente analoghi anche la più recente Cass. n. 3660 del 2000 (che pure affronta con soluzione non univoca il diverso tema delle corrette modalità di notificazione al Sindaco quale ufficiale di
Governo), ha avuto modo di ribadire che il difetto di evocazione del Sindaco nelle sue attribuzioni di
Ufficiale di Governo – secondo la cassazione erroneamente citato presso la sede comunale anziché presso l'avvocatura dello Stato – non può essere sanato dalla costituzione del in quanto soggetto privo di CP_4
legittimazione passiva.
In materia di anagrafe il Sindaco agisce quale titolare della funzione pubblica della tenuta dell'anagrafe (e delle altre attribuzioni indicate nell'art. 54 cit.), quale unico soggetto individuato dalla legge stessa a svolgere quel dato compito, mentre al competono poteri di vigilanza, indirizzo e, nei casi di CP_3 inerzia, poteri sostitutivi ex art. 54 comma 11 del DPR. n. 267 del 2000.”(Tribunale di Firenze, 27 maggio
2019, Tribunale Bologna 8 agosto 2019, Tribunale Catania 1.11.2019) .
Nel merito il Tribunale osserva che il ricorso è stato notificato anche al e al Controparte_3
di Roma in qualità di Ufficiale di Governo, entrambi rappresentati ex lege dall'Avvocatura CP_1
Generale dello Stato e che ai sensi dell'art. 14 della legge 91/92 ha dritto Parte_1
al riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 4 , secondo comma L. 91/92 , decorso oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età .
L'art. 33 del dl 69/13 che prevede che “ all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili o agli uffici della Pubblica Amministrazione ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione", amplia la portata dell'art. 4 L. n. 91 del 1992 e favorisce l'acquisto della cittadinanza italiana (anche in presenza di omissioni e/o ritardi imputabili ai genitori o alla PA), nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, la cui prova può essere data con ogni idonea documentazione.
La norma in esame è entrata in vigore successivamente alla scadenza del termine entro il quale il ricorrente poteva richiedere la cittadinanza italiana, ovvero fino al 22.6.2011, avendo questi compiuto pagina 2 di 5 18 anni il 22.6.2010, ma pacificamente la stessa ha recepito, come chiaramente indicato nella sua relazione illustrativa, "un orientamento consolidato da parte della giurisprudenza (recentemente: Corte di appello di Napoli, sentenza n. 1486 del 13 aprile 2012; Tribunale di Imperia, decreto n. 1295 del 11 settembre 2012; Tribunale di Reggio Emilia - I sezione civile, decreto 31 gennaio 2013; Tribunale di
Lecce - II sezione civile, sentenza del 11 marzo 2013; Tribunale di Firenze - I sezione civile, decreto del 5 aprile 2013), che riconosce al figlio nato in [...] genitori stranieri il diritto di acquisire la cittadinanza al compimento della maggiore età, nei casi in cui ci siano inadempimenti di natura amministrativa, a lui non imputabili, da parte dei genitori o degli ufficiali di stato civile o di altri soggetti. In tal modo, la giurisprudenza ha considerato rilevante la sussistenza in concreto dei requisiti per ottenere la cittadinanza da parte del neo maggiorenne nato in [...] genitori stranieri, documentabili, tra l'altro, con certificazioni scolastiche o mediche attestanti la sua presenza in Italia fin dalla nascita e il suo inserimento nel tessuto socio-culturale."( Corte d'Appello Bari Sez. I, Sent.,
18/02/2022).
Questa norma è stata dettata proprio dall' incidenza quantitativa del fenomeno dell'errore, a danno dei requisiti dell'acquisto della cittadinanza da parte del minore nato da genitori stranieri e residente in
Italia dalla nascita, che si è rivelata così frequente da richiedere l'intervento del legislatore.
Il D.L. n. 69 del 2013, srt. 33 conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013, dunque , è rivolto proprio alla
"semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in [...] " prevede espressamente che: Ai fini di cui all'art. 4 comma 2, della l. 91/92 all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica
Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione( Cass. 12380/17).
In definitiva la legge 98 /13 ha ampliato la portata dell'art. 4 l. 91/92 ed è intervenuta per neutralizzare eventuali deficienze amministrative concernenti la posizione dei genitori stranieri, dando rilievo alla sussistenza in concreto dei requisiti per ottenere la cittadinanza da parte del neo maggiorenne nato in [...] genitori stranieri e residente in Italia sin dalla nascita, al fine di evitare, a causa di inadempienze amministrative, un pregiudizio a coloro che sono nati ed abbiano abitato in via continuativa in Italia, Paese dove si sono inseriti sotto i diversi profili, sociali, economici e culturali.
Nel caso di specie , non può ritenersi pregiudicato il ricorrente che ha in concreto i requisiti per ottenere la cittadinanza perché i genitori non hanno provveduto a regolarizzare la sua presenza sul territorio, avendovi dimorato a lungo irregolarmente, o perché l'amministrazione non era tenuta ad avvisarlo e solo perché la norma, emanata proprio allo scopo di evitare il pregiudizio per inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, è entrata in pagina 3 di 5 vigore successivamente allo scadere del termine annuale entro il quale questi poteva chiedere il riconoscimento della cittadinanza.
Una lettura costituzionalmente orientata della norma in ragione del rango costituzionale dei diritti coinvolti e al fine di evitare disparità di trattamento, impone di ritenere in via interpretativa che sancisca un principio di ordine generale, ovvero il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per tutti coloro nati in Italia da genitori stranieri e residenti in Italia dalla nascita, che al compimento della maggiore età siano in possesso dei requisiti per ottenere la cittadinanza .
Il ricorrente nato in [...] genitori stranieri ( vedi certificati in atti ) ha documentato la permanenza ininterrotta sul territorio sin dalla nascita, come emerge da tutte le certificazioni anagrafiche scolastiche e vaccinali e dal certificato storico di residenza ( in atti ) , dal rinnovo del passaporto da parte dell'Ambasciata di Capoverde in Italia e dalla documentazione lavorativa ( in atti ).
Nel caso di specie sussistono, dunque, tutti i requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, L. n. 91 del 1992 per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ricorrono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, visto che la decisione discende dall'applicazione di principi di origine giurisprudenziale e dalla lettura costituzionalmente orientata della norma entrata in vigore successivamente al compimento della maggiore età da parte del ricorrente;
le spese nei confronti del in ragione della natura dei diritti vantati dal CP_4
ricorrente e delle circostanze che ne hanno impedito il riconoscimento, indipendentemente dalla sua volontà.
P.Q.M.
-dichiara il difetto di legittimazione passiva di in persona del Sindaco;
CP_5
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_3
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti
Si comunichi.
Roma, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24475/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARBERIO Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliato in VIA DEL CASALE STROZZI, 31 00195 ROMA ITALIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 Contr GENERALE DELLO STATO * , elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI, 12
00100 ROMA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA GENERALE Controparte_3 Contr DELLO STATO * , elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI, 12 00100 ROMA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RICHTER MAPELLI MOZZI PAOLO, CP_4 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
CONVENUTO
Il ricorso deve essere accolto.
L'eccezione preliminare di costituitosi in persona del sindaco risulta fondata. CP_5
Ai sensi dell'art. 54 del TU sugli Enti Locali (d.l.vo 267/2000) le competenze in materia di tenuta dei registri anagrafici sono attribuite al Sindaco quale ufficiale del Governo.
Le attività che il Sindaco compie nell'attuazione di tali poteri, hanno dunque un'imputazione del tutto distinta rispetto a quelle che spettano al medesimo nella sua qualità di organo di vertice del Comune.
Ne consegue che la evocazione del quale convenuto nel giudizio volto alla emissione di un CP_4 pagina 1 di 5 ordine di iscrizione anagrafica non può ritenersi corretta, non avendo ad oggetto l'effettivo destinatario del provvedimento da adottarsi;
in tal senso nessun rilievo spiega la circostanza che il sia stato CP_4 qui evocato “in persona del Sindaco”, posto che la coincidenza nella medesima persona fisica di diverse qualità o poteri di rappresentanza non implica che l'evocazione del medesimo in riferimento ad una di esse possa valere ad estendere i propri effetti anche ad un diverso centro di imputazione giuridica.
Di recente le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 12193/2019 (sebbene in riferimento alle funzioni del Sindaco quale ufficiale di Stato Civile) hanno ribadito che nelle materie nelle quali opera quale ufficiale di governo il sindaco non agisce quale organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, ma quale organo periferico dell'Amministrazione statale, con esclusione quindi di ogni possibile immedesimazione organica.
In termini sostanzialmente analoghi anche la più recente Cass. n. 3660 del 2000 (che pure affronta con soluzione non univoca il diverso tema delle corrette modalità di notificazione al Sindaco quale ufficiale di
Governo), ha avuto modo di ribadire che il difetto di evocazione del Sindaco nelle sue attribuzioni di
Ufficiale di Governo – secondo la cassazione erroneamente citato presso la sede comunale anziché presso l'avvocatura dello Stato – non può essere sanato dalla costituzione del in quanto soggetto privo di CP_4
legittimazione passiva.
In materia di anagrafe il Sindaco agisce quale titolare della funzione pubblica della tenuta dell'anagrafe (e delle altre attribuzioni indicate nell'art. 54 cit.), quale unico soggetto individuato dalla legge stessa a svolgere quel dato compito, mentre al competono poteri di vigilanza, indirizzo e, nei casi di CP_3 inerzia, poteri sostitutivi ex art. 54 comma 11 del DPR. n. 267 del 2000.”(Tribunale di Firenze, 27 maggio
2019, Tribunale Bologna 8 agosto 2019, Tribunale Catania 1.11.2019) .
Nel merito il Tribunale osserva che il ricorso è stato notificato anche al e al Controparte_3
di Roma in qualità di Ufficiale di Governo, entrambi rappresentati ex lege dall'Avvocatura CP_1
Generale dello Stato e che ai sensi dell'art. 14 della legge 91/92 ha dritto Parte_1
al riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 4 , secondo comma L. 91/92 , decorso oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età .
L'art. 33 del dl 69/13 che prevede che “ all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili o agli uffici della Pubblica Amministrazione ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione", amplia la portata dell'art. 4 L. n. 91 del 1992 e favorisce l'acquisto della cittadinanza italiana (anche in presenza di omissioni e/o ritardi imputabili ai genitori o alla PA), nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, la cui prova può essere data con ogni idonea documentazione.
La norma in esame è entrata in vigore successivamente alla scadenza del termine entro il quale il ricorrente poteva richiedere la cittadinanza italiana, ovvero fino al 22.6.2011, avendo questi compiuto pagina 2 di 5 18 anni il 22.6.2010, ma pacificamente la stessa ha recepito, come chiaramente indicato nella sua relazione illustrativa, "un orientamento consolidato da parte della giurisprudenza (recentemente: Corte di appello di Napoli, sentenza n. 1486 del 13 aprile 2012; Tribunale di Imperia, decreto n. 1295 del 11 settembre 2012; Tribunale di Reggio Emilia - I sezione civile, decreto 31 gennaio 2013; Tribunale di
Lecce - II sezione civile, sentenza del 11 marzo 2013; Tribunale di Firenze - I sezione civile, decreto del 5 aprile 2013), che riconosce al figlio nato in [...] genitori stranieri il diritto di acquisire la cittadinanza al compimento della maggiore età, nei casi in cui ci siano inadempimenti di natura amministrativa, a lui non imputabili, da parte dei genitori o degli ufficiali di stato civile o di altri soggetti. In tal modo, la giurisprudenza ha considerato rilevante la sussistenza in concreto dei requisiti per ottenere la cittadinanza da parte del neo maggiorenne nato in [...] genitori stranieri, documentabili, tra l'altro, con certificazioni scolastiche o mediche attestanti la sua presenza in Italia fin dalla nascita e il suo inserimento nel tessuto socio-culturale."( Corte d'Appello Bari Sez. I, Sent.,
18/02/2022).
Questa norma è stata dettata proprio dall' incidenza quantitativa del fenomeno dell'errore, a danno dei requisiti dell'acquisto della cittadinanza da parte del minore nato da genitori stranieri e residente in
Italia dalla nascita, che si è rivelata così frequente da richiedere l'intervento del legislatore.
Il D.L. n. 69 del 2013, srt. 33 conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013, dunque , è rivolto proprio alla
"semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in [...] " prevede espressamente che: Ai fini di cui all'art. 4 comma 2, della l. 91/92 all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica
Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione( Cass. 12380/17).
In definitiva la legge 98 /13 ha ampliato la portata dell'art. 4 l. 91/92 ed è intervenuta per neutralizzare eventuali deficienze amministrative concernenti la posizione dei genitori stranieri, dando rilievo alla sussistenza in concreto dei requisiti per ottenere la cittadinanza da parte del neo maggiorenne nato in [...] genitori stranieri e residente in Italia sin dalla nascita, al fine di evitare, a causa di inadempienze amministrative, un pregiudizio a coloro che sono nati ed abbiano abitato in via continuativa in Italia, Paese dove si sono inseriti sotto i diversi profili, sociali, economici e culturali.
Nel caso di specie , non può ritenersi pregiudicato il ricorrente che ha in concreto i requisiti per ottenere la cittadinanza perché i genitori non hanno provveduto a regolarizzare la sua presenza sul territorio, avendovi dimorato a lungo irregolarmente, o perché l'amministrazione non era tenuta ad avvisarlo e solo perché la norma, emanata proprio allo scopo di evitare il pregiudizio per inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, è entrata in pagina 3 di 5 vigore successivamente allo scadere del termine annuale entro il quale questi poteva chiedere il riconoscimento della cittadinanza.
Una lettura costituzionalmente orientata della norma in ragione del rango costituzionale dei diritti coinvolti e al fine di evitare disparità di trattamento, impone di ritenere in via interpretativa che sancisca un principio di ordine generale, ovvero il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per tutti coloro nati in Italia da genitori stranieri e residenti in Italia dalla nascita, che al compimento della maggiore età siano in possesso dei requisiti per ottenere la cittadinanza .
Il ricorrente nato in [...] genitori stranieri ( vedi certificati in atti ) ha documentato la permanenza ininterrotta sul territorio sin dalla nascita, come emerge da tutte le certificazioni anagrafiche scolastiche e vaccinali e dal certificato storico di residenza ( in atti ) , dal rinnovo del passaporto da parte dell'Ambasciata di Capoverde in Italia e dalla documentazione lavorativa ( in atti ).
Nel caso di specie sussistono, dunque, tutti i requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, L. n. 91 del 1992 per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ricorrono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, visto che la decisione discende dall'applicazione di principi di origine giurisprudenziale e dalla lettura costituzionalmente orientata della norma entrata in vigore successivamente al compimento della maggiore età da parte del ricorrente;
le spese nei confronti del in ragione della natura dei diritti vantati dal CP_4
ricorrente e delle circostanze che ne hanno impedito il riconoscimento, indipendentemente dalla sua volontà.
P.Q.M.
-dichiara il difetto di legittimazione passiva di in persona del Sindaco;
CP_5
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_3
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti
Si comunichi.
Roma, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5