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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2024, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3126/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. LAURETTA ALESSANDRO che la rapp.ta e difende Parte_1 come da mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO con cui elett.te domicilia, giusta CP_1 procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: revoca reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/05/2023 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato domanda per CP_ il riconoscimento del reddito di cittadinanza in data 20/04/20, vista la revoca da parte dell' adiva questo giudice CP_ per accertare e dichiarare l'infondatezza del provvedimento dell' datato 29/10/2021, di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza con la motivazione “mancanza del requisito di residenza (art. 2, co. 1, a) – non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo”, essendo ella da sempre residente in Italia, e per l'effetto, annullare il CP provvedimento opposto condannando l' ad erogare il reddito di cittadinanza per il tempo e nella misura dovuti, con vittoria di spese. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. All'odierna udienza cartolare, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il procedimento veniva deciso con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto. L'art. 2 della legge 26/19 istitutiva del reddito di cittadinanza prevede Art. 2 – Beneficiari. Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di una serie di requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi dell'UE, o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
Dall'art. 5, commi 3 e 4, d.l. n. 4/2019 e dall'art. 7, comma 15 emerge inoltre che l'amministrazione comunale è deputata alle verifiche della sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con verifiche a campione (art 7 comma 4); tuttavia tale verifica viene compiuta per conto CP_ dell' che è il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di concessione (7 comma 3) e di sospensione del CP beneficio in questione (7 comma 4-quater). Infatti è all' che compete la verifica preventiva e tempestiva dei “dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda”, con facoltà di comunicare tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici (art 7 comma 4-ter). CP Pertanto, nei confronti del soggetto richiedente il reddito di cittadinanza unico soggetto legittimato passivo è l' Il ricorrente ha chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza con domanda amministrativa del 20/04/2020.
Dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente è evidente che al momento della domanda era sussistente il requisito della residenza decennale in Italia, come richiesto dalla norma, e che ella è stata sempre residente in Italia e lo è tuttora.
Risulta chiaramente dalla documentazione in atti (certificati di stato di famiglia storico del 23/06/2018, 23/12/2018 e 23/03/2019), che la ricorrente, insieme al compagno ed al figlio di questi ha Controparte_2 Controparte_3 risieduto nel Comune di Rubiera alla via V.le G. Matteotti n. 43 e dal 01/07/2019 essi si sono trasferiti nel comune di Torre Annunziata, dove tutt'ora risiedono, alla via Fortuna 49 (cfr. certificati di stato di famiglia storico Comune di Rubiera e certificato di residenza storico Comune di Torre Annunziata).
Pertanto il ricorso va accolto e va accertato il diritto della ricorrente ad ottenere per il tempo e nella misura dovuta il reddito di cittadinanza (somma di € 280,00 di cui al prospetto esiti RdC prot. con decorrenza Controparte_4 dal novembre 2020 (primo mese di effettiva sospensione della prestazione) e sino al novembre 2021), ovvero per la durata di diciotto mesi.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1CP_ 16/05/2023 nei confronti dell in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1. accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità della sospensione della prestazione reddito di cittadinanza CP_1 RDC-2020-2420646 dall'Ottobre 2020 di cui la ricorrente era titolare;
2. accerta il diritto della ricorrente ad avere il reddito di cittadinanza dal maggio 2020 per la durata e la somma di CP_ legge e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della somma di € 280,00 di cui al prospetto esiti RdC prot.
con decorrenza dal novembre 2020 (primo mese di effettiva sospensione della Controparte_4 prestazione) e sino al novembre 2021 a favore della ricorrente;
CP_
3. pone le spese di lite a carico di che liquida in € 2.300 oltre spese generali iva e cpa, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3126/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. LAURETTA ALESSANDRO che la rapp.ta e difende Parte_1 come da mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO con cui elett.te domicilia, giusta CP_1 procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: revoca reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/05/2023 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato domanda per CP_ il riconoscimento del reddito di cittadinanza in data 20/04/20, vista la revoca da parte dell' adiva questo giudice CP_ per accertare e dichiarare l'infondatezza del provvedimento dell' datato 29/10/2021, di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza con la motivazione “mancanza del requisito di residenza (art. 2, co. 1, a) – non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo”, essendo ella da sempre residente in Italia, e per l'effetto, annullare il CP provvedimento opposto condannando l' ad erogare il reddito di cittadinanza per il tempo e nella misura dovuti, con vittoria di spese. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. All'odierna udienza cartolare, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il procedimento veniva deciso con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto. L'art. 2 della legge 26/19 istitutiva del reddito di cittadinanza prevede Art. 2 – Beneficiari. Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di una serie di requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi dell'UE, o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
Dall'art. 5, commi 3 e 4, d.l. n. 4/2019 e dall'art. 7, comma 15 emerge inoltre che l'amministrazione comunale è deputata alle verifiche della sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con verifiche a campione (art 7 comma 4); tuttavia tale verifica viene compiuta per conto CP_ dell' che è il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di concessione (7 comma 3) e di sospensione del CP beneficio in questione (7 comma 4-quater). Infatti è all' che compete la verifica preventiva e tempestiva dei “dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda”, con facoltà di comunicare tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici (art 7 comma 4-ter). CP Pertanto, nei confronti del soggetto richiedente il reddito di cittadinanza unico soggetto legittimato passivo è l' Il ricorrente ha chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza con domanda amministrativa del 20/04/2020.
Dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente è evidente che al momento della domanda era sussistente il requisito della residenza decennale in Italia, come richiesto dalla norma, e che ella è stata sempre residente in Italia e lo è tuttora.
Risulta chiaramente dalla documentazione in atti (certificati di stato di famiglia storico del 23/06/2018, 23/12/2018 e 23/03/2019), che la ricorrente, insieme al compagno ed al figlio di questi ha Controparte_2 Controparte_3 risieduto nel Comune di Rubiera alla via V.le G. Matteotti n. 43 e dal 01/07/2019 essi si sono trasferiti nel comune di Torre Annunziata, dove tutt'ora risiedono, alla via Fortuna 49 (cfr. certificati di stato di famiglia storico Comune di Rubiera e certificato di residenza storico Comune di Torre Annunziata).
Pertanto il ricorso va accolto e va accertato il diritto della ricorrente ad ottenere per il tempo e nella misura dovuta il reddito di cittadinanza (somma di € 280,00 di cui al prospetto esiti RdC prot. con decorrenza Controparte_4 dal novembre 2020 (primo mese di effettiva sospensione della prestazione) e sino al novembre 2021), ovvero per la durata di diciotto mesi.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1CP_ 16/05/2023 nei confronti dell in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1. accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità della sospensione della prestazione reddito di cittadinanza CP_1 RDC-2020-2420646 dall'Ottobre 2020 di cui la ricorrente era titolare;
2. accerta il diritto della ricorrente ad avere il reddito di cittadinanza dal maggio 2020 per la durata e la somma di CP_ legge e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della somma di € 280,00 di cui al prospetto esiti RdC prot.
con decorrenza dal novembre 2020 (primo mese di effettiva sospensione della Controparte_4 prestazione) e sino al novembre 2021 a favore della ricorrente;
CP_
3. pone le spese di lite a carico di che liquida in € 2.300 oltre spese generali iva e cpa, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti