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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Composto dai magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente
Dott. Maurizio ATZORI - Giudice
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice Rel. ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento R.G. VG 15781/2024 promosso da relativamente al Parte_1 fallimento della società n. 122/2016 e dei soci Controparte_1 illimitatamente responsabili e . Controparte_2 Parte_1
Con ricorso depositato in data 24.12.2024, , C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...], assoggettato a fallimento (n. C.F._1
122/2016 R.G.), procedura chiusa con decreto in data 16.01.2024, ha presentato domanda di esdebitazione.
Su richiesta del Tribunale, il Curatore Dott. ha presentato la propria Parte_2 relazione.
Si è costituito il creditore non opponendosi all'istanza di esdebitazione. I CP_3 rimanenti creditori, se pur regolarmente notiziati, non si sono costituiti, né hanno partecipato all'udienza del 19 febbraio 2025.
Il Tribunale, esaminati gli atti, ritiene che sussistano tutte le condizioni previste dall'art. 142, I comma, l.f. posto che, dalla relazione del Curatore, risulta che il fallito ha cooperato con gli organi della procedura e non ha tardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della stessa;
non ha violato le disposizioni di cui all'art. 48 l.f.; non ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
non ha distratto l'attivo o esposto passività inesistenti, né cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito.
Dalla documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna risulta inoltre che non è stato condannato con sentenza passata in Parte_1 giudicato per i delitti di cui all'art. 142, I comma, n. 6) l.f. e non sono in corso procedimenti penali per uno o più di detti reati. Lo stesso risulta rinviato a giudizio (udienza fissata per il
31.03.2025) per i reati di cui agli artt. 572, 582 e 577 c.p., non ostativi alla concessione del beneficio.
Per quanto attiene la soddisfazione dei creditori concorsuali prevista dall'art. 142, II comma, l.f., dalla relazione del Curatore emerge che l'attivo realizzato ha consentito il soddisfacimento, per quanto riguarda i creditori della società CP_1 Parte_1 [...]
nella misura del 25,47% del creditore ipotecario (euro 89.398,01) e nella misura del 2,61% CP_1 dei creditori assistiti da privilegio, oltre che il 19,06 % per il creditore ipotecario (euro
66.679,83) della socia illimitatamente responsabile;
per quanto riguarda i Controparte_2 creditori dell'istante, l'attivo realizzato ha consentito il soddisfacimento nella misura del 19,12% del creditore ipotecario (per euro 66.884,31).
Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità non è necessario il soddisfacimento totale o riferito a tutte le categorie di creditori perché si possa accedere al beneficio dell'esdebitazione. Ed invero, “in tema di esdebitazione il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, co. 2, l.f., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per
l'istituto già formulato dalla legge delegante anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto” (cfr.
Cass., S.U., 18.11.2011, n. 24214; nello stesso senso anche Cass., sez. IV 10.04.2019 n. 10080;
Cass., sez. I, 27.03.2018 n. 7550; Cass-. sez. I, 8.8.2016, n. 16620; Cass., sez. I, 14.6.2012, n.
9767; Trib. Rimini 21.03.2019 secondo cui l'art. 142 l.f. non prevede un limite quantitativo minimo per accedere al beneficio).
La Suprema Corte ha chiarito che al Tribunale è riservata “ex art. 143 l.f. una verifica finale di compatibilità di merito del beneficio, fondata sull'esame degli ulteriori comportamenti collaborativi del debitore, improntati al leale apporto, materiale ed informativo, del proprio contributo al corretto e tempestivo svolgimento della procedura concorsuale in un quadro di tempestività, completezza ed adeguatezza rispetto alle molteplici necessità del fallimento” (cfr. Cass., 7550/2018 citata, in motivazione).
Alla luce di tali condivisibili principi, il Tribunale non si può limitare ad una valutazione puramente contabile, basata sul confronto tra attivo e passivo fallimentare e sul rilievo del soddisfacimento dei creditori, ma deve tener conto in particolare della condotta del fallito ante fallimento e nel corso della procedura concorsuale. Nel caso di specie – come sopra evidenziato- per quanto riguarda la società
[...]
sono stati soddisfatti nella misura del 25,47% il creditore ipotecario e Controparte_1 nella misura del 2,61% i creditori assistiti da privilegio, il creditore ipotecario di è Parte_1 stato soddisfatto nella misura del 19,12 % e il creditore ipotecario di è stato soddisfatto CP_2 nella misura del 19,06%; tale circostanza porta a ritenere integrato il requisito di cui all'art. 142,
II comma, l.f. (cfr., per una situazione analoga, decreto 23.6.2020 rg. VG 321/2020, confermato dalla Corte d'Appello di Bologna, 30.10.2020, rg. VG 547/2020).
Ricorrono dunque tutti i presupposti per accogliere la richiesta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 142 e ss. l.f.;
DICHIARA inesigibili nei confronti di assoggettato a fallimento (n. 122/2016 R.G.), Parte_1 procedura chiusa con decreto in data 16.01.2024, i crediti concorsuali per la parte non soddisfatta, nonché i crediti anteriori alla procedura di liquidazione non insinuati nel passivo;
Manda al Curatore per le comunicazioni di cui all'art. 143, I comma, l.f.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Fallimentare del Tribunale, il 25 febbraio
2025
La Giudice Rel. Il Presidente
Antonella Rimondini Pasquale Liccardo