Sentenza breve 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 18/06/2025, n. 12003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12003 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 12003/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05028/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5028 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dall’ Ambasciata d'Italia al Cairo il 27 gennaio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La ricorrente – cittadina egiziana – ha impugnato il provvedimento del 27 gennaio 2025, con cui l’Ambasciata d’Italia al Cairo ha respinto la sua richiesta di visto per lavoro subordinato.
2. A sostegno del gravame ha dedotto: (i) di aver ricevuto la proposta di lavorare per un connazionale residente in Italia, il quale otteneva il necessario nulla osta da parte del competente Sportello Unico per l’Immigrazione; (ii) di aver perciò presentato alla rappresentanza diplomatica domanda di visto, che veniva in prima battuta rilasciato, con decorrenza dal 9 dicembre 2024 al 23 dicembre 2025; (iii) che successivamente, il 27 gennaio 2025, la rappresentanza diplomatica rigettava la sua ulteriore richiesta di rilascio del visto di ingresso sulla base della seguente motivazione «A seguito del colloquio consolare, le informazioni fornite per giustificare la finalità del soggiorno non sono attendibili...».
3. Il gravame è stato affidato a due motivi, in cui la ricorrente lamenta, in sintesi, l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione e per la violazione dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ed il preavviso di rigetto.
4. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, per difetto di una valida procura alle liti e perché infondato. Ha inoltre depositato una relazione sui fatti di causa redatta dalla sede diplomatica, da cui si desume che: (i) la ricorrente, dopo aver ottenuto il visto in questione, aveva presentato una seconda richiesta all’Ambasciata, adducendo di aver smarrito il titolo precedentemente rilasciato; (ii) la sede diplomatica, in seguito allo svolgimento di una intervista, aveva ritenuto che le informazioni fornite dalla ricorrente non fossero attendibili e aveva perciò respinto la sua ulteriore richiesta.
5. All’udienza del 17 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso di possibile definizione della stessa con sentenza in forma semplificata.
6. Tutto ciò rilevato, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto e possa essere deciso ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
7. Va premesso che la ricorrente ha depositato una procura alle liti debitamente legalizzata e, dunque, dotata dei requisiti formali per essere fatta valere nello Stato italiano.
8. Venendo al merito deve osservarsi che, sulla base degli atti di causa, non risulta che l’Amministrazione abbia preventivamente comunicato il preavviso di rigetto. Tale circostanza, non contestata neppure dalla resistente, induce a ravvisare la fondatezza del primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990.
La suddetta disposizione trova piena applicazione ratione temporis al procedimento di rilascio del visto in esame, conclusosi il 27 gennaio 2025. Esso, infatti, non è stato interessato dalle recenti modifiche legislative in materia di immigrazione, che hanno escluso l’applicabilità del preavviso di rigetto ai procedimenti relativi ai visti di ingresso.
In particolare, va evidenziato che l’art. 1, co. 1, lett. a) n. 2) del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, ha emendato l’art. 4 del d.lgs. 286/1998 (Testo unico immigrazione), aggiungendovi il comma 7-bis, che così recita: «[l]’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso».
Il secondo comma del citato art. 1 del d.l. 145/2024 detta il regime intertemporale della menzionata disposizione, stabilendo che essa si applica «dalla data di decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023».
La data di decorrenza per l’anno 2025 del dPCM 27 settembre 2023 (c.d. decreto flussi) è individuata dall’art. 8 del medesimo, il quale dispone che «i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9:00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno».
Dalla normativa ora riportata si desume che l’innovazione legislativa di cui si discute è entrata in vigore il 5 febbraio 2025 e, dunque, non trova applicazione al procedimento oggetto del presente giudizio, conclusosi antecedentemente a tale data.
Non può operare, d’altra parte, il meccanismo di non annullabilità di cui all’art. 21 octies , comma 2, l. 241/1990, trattandosi pacificamente di un potere di natura discrezionale.
9. Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
10. Le ulteriori censure restano assorbite, in quanto la Sede diplomatica, nel rispetto del contraddittorio procedimentale, dovrà rivalutare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del visto, anche alla luce di quanto dedotto dall’interessata.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna la resistente Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida forfetariamente in euro 1.000 (mille/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato se versato, con liquidazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.