TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.2.25. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4010 del 2023
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Gattuso Luigi e Montesarchio Parte_1
Pasquale, come in atti.
-Ricorrente-
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Sergio Sica, CP_1 giusta procura generale alle liti, come in atti
-Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.06.2023, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1.accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare prescritto il diritto dell' al recupero della somma pari ad € 2.663,22 di cui alla nota di indebito del CP_1
13.12.2021 e conseguentemente dichiarare irripetibile quanto sarebbe stato corrisposto indebitamente;
2. ordinare all' in persona del suo legale rapp.te p.t. CP_1 la restituzione delle somme eventualmente trattenute;
3. condannare, l in CP_1 persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio calcolate ai sensi di parametri forensi vigenti da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.” La ricorrente in epigrafe ha dedotto: che in data 13.12.2021 riceveva dall' di CP_1
Castellammare di Stabia comunicazione avente ad oggetto un indebito pagamento;
l' in detta comunicazione faceva riferimento a prestazioni indebitamente CP_1 riscosse dall'istante per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2008 per complessivi € 2.663,22 per i seguenti motivi: “revoca dis. agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. N.
2000.11/10/2021.0617805”; di non aver ricevuto alcuna comunicazione di CP_1 indebito precedente e pertanto, l'intervenuta prescrizione del preteso credito.
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato, dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione del credito contributivo.
Atteso che il presente giudizio ha ad oggetto le prestazioni previdenziali corrisposte dall' in favore di parte ricorrente, nel periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2008, di CP_1 cui viene richiesta la restituzione a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, per disconoscimento del rapporto di lavoro, la ricorrente riconosce quale primo atto interruttivo della prescrizione solamente il provvedimento di indebito del 13. 12. 2021.
Invero, l' , a norma degli artt. 2964 c.c. e 2033 c.c., avrebbe potuto recuperare la CP_1 somma non dovuta, nel termine di dieci anni dal pagamento indebito, per cui la pretesa creditoria dell'Istituto si è sicuramente prescritta avuto riguardo all'assenza di atti interruttivi della prescrizione precedenti alla notifica di tale provvedimento di indebito per cui vi è causa.
Difatti, l' , costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova dell'effettivo CP_2 compimento, in epoca anteriore, di atti idonei a interrompere il decorso del suddetto termine.
Pertanto, in ragione dell'applicabilità del termine prescrizionale decennale, vertendosi in tema di indebito oggettivo ex art. 2033 cc, e della insussistenza di validi atti interruttivi va dichiarato prescritto il diritto dell' alla restituzione di somme CP_1 che si assumono indebitamente erogate.
Non essendovi prova di eventuali trattenute operate dall' , non deve essere CP_2 pronunciata alcuna condanna alla restituzione.
Le spese di giudizio, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Giudice così provvede: accoglie il ricorso e dichiara la ricorrente non tenuta alla restituzione delle somme di cui al provvedimento del 13.12.21; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1 liquidate in complessivi euro 1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 04.02.25
Il Giudice dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.2.25. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4010 del 2023
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Gattuso Luigi e Montesarchio Parte_1
Pasquale, come in atti.
-Ricorrente-
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Sergio Sica, CP_1 giusta procura generale alle liti, come in atti
-Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.06.2023, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1.accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare prescritto il diritto dell' al recupero della somma pari ad € 2.663,22 di cui alla nota di indebito del CP_1
13.12.2021 e conseguentemente dichiarare irripetibile quanto sarebbe stato corrisposto indebitamente;
2. ordinare all' in persona del suo legale rapp.te p.t. CP_1 la restituzione delle somme eventualmente trattenute;
3. condannare, l in CP_1 persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio calcolate ai sensi di parametri forensi vigenti da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.” La ricorrente in epigrafe ha dedotto: che in data 13.12.2021 riceveva dall' di CP_1
Castellammare di Stabia comunicazione avente ad oggetto un indebito pagamento;
l' in detta comunicazione faceva riferimento a prestazioni indebitamente CP_1 riscosse dall'istante per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2008 per complessivi € 2.663,22 per i seguenti motivi: “revoca dis. agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. N.
2000.11/10/2021.0617805”; di non aver ricevuto alcuna comunicazione di CP_1 indebito precedente e pertanto, l'intervenuta prescrizione del preteso credito.
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato, dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione del credito contributivo.
Atteso che il presente giudizio ha ad oggetto le prestazioni previdenziali corrisposte dall' in favore di parte ricorrente, nel periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2008, di CP_1 cui viene richiesta la restituzione a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, per disconoscimento del rapporto di lavoro, la ricorrente riconosce quale primo atto interruttivo della prescrizione solamente il provvedimento di indebito del 13. 12. 2021.
Invero, l' , a norma degli artt. 2964 c.c. e 2033 c.c., avrebbe potuto recuperare la CP_1 somma non dovuta, nel termine di dieci anni dal pagamento indebito, per cui la pretesa creditoria dell'Istituto si è sicuramente prescritta avuto riguardo all'assenza di atti interruttivi della prescrizione precedenti alla notifica di tale provvedimento di indebito per cui vi è causa.
Difatti, l' , costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova dell'effettivo CP_2 compimento, in epoca anteriore, di atti idonei a interrompere il decorso del suddetto termine.
Pertanto, in ragione dell'applicabilità del termine prescrizionale decennale, vertendosi in tema di indebito oggettivo ex art. 2033 cc, e della insussistenza di validi atti interruttivi va dichiarato prescritto il diritto dell' alla restituzione di somme CP_1 che si assumono indebitamente erogate.
Non essendovi prova di eventuali trattenute operate dall' , non deve essere CP_2 pronunciata alcuna condanna alla restituzione.
Le spese di giudizio, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Giudice così provvede: accoglie il ricorso e dichiara la ricorrente non tenuta alla restituzione delle somme di cui al provvedimento del 13.12.21; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1 liquidate in complessivi euro 1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 04.02.25
Il Giudice dott.ssa Rosa Molè