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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 29/10/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1823/2024 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. DI SILVIO ANGELO per la parte ricorrente e della Controparte_2 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 29/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1823 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1
.1976, r ino (VT), Via Vittorio Emanuele CP_1
III n.195, e la ditta (P. IVA = , in persona del l.r.p.t. Sig.ra Parte_2 P.IVA_1
con sede in Soriano nel Cimino (VT), Strada Statale 675 Umbro Laziale Parte_1 km 44,380, entrambe rappresentate, assistite e difese dall'Avv. Angelo Di Silvio del Foro di , ed elettivamente domiciliate presso il suo studio legale in Grotte di Castro CP_1
(VT), Via Roma n. 65 (P.E.C. e-mail: Email_1
– fax 0763/798247, dove ricevere eventuali comunicazioni – C.F. Email_2
, giusta procura in calce al ricorso. C.F._2
RICORRENTE E
Controparte_1
(C.F. = ) in persona del Direttore p.t. Dott.ssa P.IVA_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata per la carica presso la propria sede, sita in via Sabotino n. 1, 01100 , (pec: t) rappresentata e difesa, CP_1 Email_3 congiuntamente e disgiuntamente, dalla Dott.ssa , dalla Dott.ssa Controparte_2 [...]
e dalla Dott.ssa Elvina Colla, funzionarie in servizio presso il predetto Ufficio, CP_4 ega a margine della memoria di costituzione in giudizio;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.11.2024, in proprio e in qualità di l.r.p.t. Parte_1 della società ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, Parte_2 proponendo lla ordinanza ingiunzione n. 258/2024 relativa alla Cartella n. 129/2022 – prot. n. 9166 del 23.10.2024, emessa dall' Controparte_1 di e notificata a in data 26.10.2024 e alla ditta il CP_1 Parte_1 Parte_2
28.10.2024, contenente l'intimazione al pagamento della somma complessiva di € 5.085,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3 comma 3 e 3 ter, D.L. 22.02.2002, n. 12, per aver impiegato, senza la preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego, la lavoratrice dal giorno 17.7.2021 al 20.7.2021, violazione Parte_3 contestata in seguito al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. VT00000/ 2021-389-02 del 15.12.2021 elevato dai NAS di . CP_1 A sostegno della opposizione ha dedotto:
1) l'inesistenza dell'illecito e della violazione contestata;
2) l'insussistenza dei motivi per la contestazione dell'art. 3, comma 3 quater D.L. 22 febbraio 2002 n. 12;
3) la sproporzione tra le contestazioni rivolte al datore di lavoro e le sanzioni comminate, nonché l'impossibilità di individuare le diverse voci di aggravio della sanzione. Tutto ciò esposto ha quindi concluso chiedendo: “verificata la fondatezza della presente opposizione, previa immediata sospensione della ordinanza ingiunzione qui opposta, da pronunciarsi inaudita altera parte, o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza, Accertare e dichiarare la nullità e/o la annullabilità e/o l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n.258/2024– Prot. 0009165 del 23.10.2024 (cartella n.129/22), notificata nelle date del 28/10/2024 e del 26/10/2024, e/o di ogni atto alla stessa presupposto e/o conseguente, per i motivi tutti di cui al presente atto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. L' si è costituito in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza dell'impugnazione e chiedendone il rigetto. La causa, istruita in via meramente documentale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. L'opposizione è infondata e va pertanto respinta.
1. Sull'assenza dell'illecito e della violazione contestata. Occorre preliminarmente ricostruire i fatti oggetto della controversia. Con Con nota del 26.7.2021 (all. n. 2 della memoria ), il N.A.S. del Comando dei Carabinieri per la Salute di segnalava all' nvenuto che in data 19.7.2021 era stata CP_1 CP_1 eseguita una ispezione igienico sanitaria presso un esercizio di bar /tavola calda nell'area di servizio “La Molinella” in Soriano nel Cimino (VT), SS 675 Umbro Laziale km 44,380, gestito dalla ditta avente sede legale presso lo stesso indirizzo. Con la stessa Parte_2 nota i Carabinieri del N.A.S. segnalavano la presenza all'interno del bar di Parte_4 in qualità di socio della società ed in qualità di Responsabile Parte_2 Persona_1
HACCP del locale, nonché di e Parte_5 Persona_2 [...]
intente a svolgere attività lavorativa in qualità di bariste. In tale occasione il Parte_3 riferiva ai verbalizzanti che le dipendenti e erano state Pt_1 Pt_5 Per_2 assunte con contratto a tempo indeterminato o determinato dalla ditta Controparte_6 con sede legale in Milano e sede operativa in Casamassima (BA), distaccate presso l'esercizio ispezionato per la durata del contratto e retribuite da quest'ultimo tramite versamento dell'importo alla società Quanto alla , il Controparte_6 Parte_3 Pt_1 riferiva che la lavoratrice aveva terminato il periodo di prova nella stessa data del 16.7.2021, e che, sempre nella stessa data, era stata assunta dalla società Parte_2
In seguito alla suddetta segnalazione, gli Ispettori del Lavoro dell'Ufficio di , in CP_1 data 6.10.2021, al fine di verificare la corretta instaurazione dei rapporti di l elle dipendenti trovate dai Carabinieri del N.A.S. in data 16.7.2021, effettuavano un accesso ispettivo presso il medesimo bar /tavola calda “La Molinella”, gestito dalla società
[...]
al termine del quale veniva richiesta l'esibizione della documentazione Parte_2 Con obbligatoria di lavoro presso la sede dell' di per il giorno 18.10.2021. CP_1
Dall'esame della documentazione richiesta emergeva, con riferimento alla lavoratrice
, un contratto di lavoro subordinato part time di 25 ore settimanali, Parte_3
CCNL ES.A.AR.CO., livello E, con la qualifica di addetta al bar per il periodo dal 21.7.2021 al 31.8.2021, con Comunicazione Obbligatoria on line effettuata in data 20.7.2021 dalla società Dalla consultazione delle banche dati gli Ispettori CP_6 rilevavano, inoltre, che con Comunicazione Obbligatoria on line la era stata Parte_3 Con distaccata presso la società dal 21.7.2021 al 31.8.2021 (all. n. 5 memoria ). Parte_2
Pertanto, con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. VT0000/2021-389-02 del 15.12.2021, notificato in data 29.12.2021, l' contestava alla ricorrente la CP_1 violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 quater, D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D. Lgs n. 151/2015, come modificato dall'art. 7, comma 15 bis, D.L. 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28/03/2019 n. 26 per aver impiegato la stessa lavoratrice senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro dal 17.7.2021 al 20.7.2021, con la circostanza aggravante che la lavoratrice percepiva il Reddito di Cittadinanza. Rigettato il ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente avverso il predetto verbale, l' ha adottato la opposta ordinanza ingiunzione n. 258/2024. CP_1
Tanto premesso, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che, alla data dell'accesso ispettivo effettuato dai Carabinieri del N.A.S. il 16.7.2021 presso il bar/tavola calda “La Molinella”, gestito dalla società la lavorava Parte_2 Parte_3 in assenza di un regolare contratto di lavoro, essendo pacifico che la medesima sia stata formalmente assunta a decorrere dal 21.7.2021. Occorre inoltre precisare che, nonostante nel primo verbale di accesso ispettivo n. 001/039 sia indicata la data del 6.10.2021, risulta provato che l'ispezione sia avvenuta nel giorno 16.7.2021. Tale circostanza, peraltro, nemmeno è stata negata dalla parte ricorrente, la quale si è limitata a rilevare come l'errore materiale commesso dai verbalizzanti avesse reso difficoltoso ricostruire documentalmente la cronologia degli eventi. Le suesposte circostanze sono state confermate dalla stessa lavoratrice nelle dichiarazioni rese con il verbale di spontanee dichiarazioni del 19.11.2021. La ha riferito di Parte_3 aver avuto un colloquio con resso il bar e che lo stesso le aveva proposto Parte_4 di effettuare un periodo di prova in qualità di barista. Ha poi aggiunto: “Ricordo di aver iniziato a lavorare il 16 o 17 luglio;
avevamo stabilito i primi 5 giorni di prova in cui ho lavorato dalle 8.00 alle 13.00 e il lunedì successivo mi avrebbero fatto il contratto e avrei lavorato a tempo pieno” e che “per i primi cinque giorni di prova mi ha pagato il capo che ha lasciato una busta in contanti Per_1 pari a € 90,00”. Per quanto emerso dal verbale dei NAS del 16.7.2021 e ribadito nella dichiarazione resa dalla il 19.11.2021, occorre ritenere che la stessa abbia lavorato alle Parte_3 dipendenze della società opponente in mancanza di qualsiasi regolarizzazione, nei giorni 16, 17, 18, 19 e 20 luglio, essendo stata assunta con un regolare contratto di lavoro in data 21.7.2021. La società non ha infatti fornito elementi utili a confutare la ricostruzione operata dall' . CP_1
Infatti, a nulla rileva, in primo luogo, la circostanza che la lavoratrice fosse stata occupata in prova: in proposito è sufficiente osservare che il periodo di prova è parte del rapporto di lavoro che si caratterizza solo per la possibilità, per il datore di lavoro, di recedere dal rapporto senza preavviso e senza giustificazione se non quella del mancato superamento della prova;
si aggiunga che, a fronte della libertà di forme per la costituzione del rapporto di lavoro, per la stipula del patto di prova l'ordinamento richiede la forma scritta ad substantiam, con l'evidente conseguenza della impossibilità di ravvisare, in mancanza, l'effettivo svolgimento di un periodo di prova. Tanto premesso, ove anche la pattuizione in esame fosse stata regolarmente conclusa tra le parti, ciò non avrebbe esonerato il datore di lavoro dall'obbligo di preventiva comunicazione all'Ufficio del Lavoro, di registrare la dipendente sul Libro Unico del Lavoro e di fornire mensilmente alla lavoratrice i relativi prospetti paga. L'esperimento del periodo di prova, in altri termini, non avrebbe comunque giustificato la condotta omissiva della società. Ne deriva la sussistenza delle violazioni ravvisate dagli organi ispettivi e la legittimità per dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
2. Sull'insussistenza dei motivi per la contestazione dell'art. 3, comma 3 quater D.L. 22 febbraio 2002 n. 12. L'art. 3, comma 3 quater del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D. Lgs n. 151/2015, come modificato dall'art. 7, comma 15 bis, D.L. 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28/03/2019 n. 26, prevede, in materia di lavoro irregolare, che
“Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa
o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”. A tal proposito, la parte ricorrente contesta la previsione di un aggravamento della sanzione a carico del datore di lavoro, quale soggetto estraneo alla condotta oggetto di contestazione, in quanto impossibilitato a investigare circa le condizioni economiche dei propri dipendenti. La norma sopra menzionata, tuttavia, è volta tuttavia ad assicurare che il lavoratore non possa lucrare prestazioni assistenziali a cui non abbia diritto, avvalendosi dell'ausilio fornito dal datore di lavoro mediante l'assunzione irregolare. Trattasi di una ipotesi di aggravamento della sanzione prevista per l'inosservanza delle disposizioni in tema di assunzione, giustificata dal maggior danno arrecato alle finanze pubbliche derivanti dalla irregolare costituzione del rapporto, la cui responsabilità va riconosciuta in capo al datore di lavoro poiché resa possibile per effetto della sua condotta. È infatti ragionevole sostenere che l'assunzione regolare consente alle amministrazioni competenti di avvedersi immediatamente del venir meno delle condizioni per la fruizione della prestazione (reddito di cittadinanza) e impedisce al lavoratore l'ulteriore illegittimo godimento. La responsabilità aggravata del datore di lavoro non è ravvisabile oggettivamente, ma consegue ad un suo preciso comportamento illecito consistente nell'aver instaurato il rapporto omettendo le doverose denunce e senza neanche verificare le condizioni personali del lavoratore.
3. Sulla sproporzione tra le contestazioni rivolte al datore di lavoro e sanzioni comminate - impossibilità di individuazione delle diverse voci di aggravio della sanzione. Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la sproporzione tra l'entità della violazione e la sanzione ingiunta con l'ordinanza opposta, nonché l'impossibilità di individuare le voci di aggravio della sanzione irrogata. Sul punto, per la violazione contestata è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di € 2.520,00 a un massimo di € 15.120,00. Devono tuttavia essere condivise le argomentazione dell' che sul punto ha CP_1 correttamente dedotto di aver determinato la sanzione di € 5.040,00 individuandola tra il minimo e il massimo edittale e tenendo conto di circostanze aggravanti e attenuanti, riguardanti la personalità dell'agente, la presenza di precedenti amministrativi e la condotta successiva alla rilevazione dell'illecito amministrativo che, nel caso di specie, a cui è stata riconosciuta efficacia attenuante in considerazione della successiva regolarizzazione della lavoratrice in seguito al periodo di prova. Conseguentemente la sanzione applicata è da ritenere congrua e l'eccezione va disattesa. Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Respinge l'opposizione proposta da in proprio e n.q. di legale Parte_1 rappresentante p.t della nei confronti di Parte_2 [...]
, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. Controparte_1
258/2024 (prog. Cartella n. 129/2022) notificata in data 26/28.10.2024, per il pagamento, a titolo di sanzioni dell'importo di € 5.085,00;
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.769,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali. Viterbo lì, 29 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1823/2024 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. DI SILVIO ANGELO per la parte ricorrente e della Controparte_2 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 29/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1823 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1
.1976, r ino (VT), Via Vittorio Emanuele CP_1
III n.195, e la ditta (P. IVA = , in persona del l.r.p.t. Sig.ra Parte_2 P.IVA_1
con sede in Soriano nel Cimino (VT), Strada Statale 675 Umbro Laziale Parte_1 km 44,380, entrambe rappresentate, assistite e difese dall'Avv. Angelo Di Silvio del Foro di , ed elettivamente domiciliate presso il suo studio legale in Grotte di Castro CP_1
(VT), Via Roma n. 65 (P.E.C. e-mail: Email_1
– fax 0763/798247, dove ricevere eventuali comunicazioni – C.F. Email_2
, giusta procura in calce al ricorso. C.F._2
RICORRENTE E
Controparte_1
(C.F. = ) in persona del Direttore p.t. Dott.ssa P.IVA_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata per la carica presso la propria sede, sita in via Sabotino n. 1, 01100 , (pec: t) rappresentata e difesa, CP_1 Email_3 congiuntamente e disgiuntamente, dalla Dott.ssa , dalla Dott.ssa Controparte_2 [...]
e dalla Dott.ssa Elvina Colla, funzionarie in servizio presso il predetto Ufficio, CP_4 ega a margine della memoria di costituzione in giudizio;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.11.2024, in proprio e in qualità di l.r.p.t. Parte_1 della società ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, Parte_2 proponendo lla ordinanza ingiunzione n. 258/2024 relativa alla Cartella n. 129/2022 – prot. n. 9166 del 23.10.2024, emessa dall' Controparte_1 di e notificata a in data 26.10.2024 e alla ditta il CP_1 Parte_1 Parte_2
28.10.2024, contenente l'intimazione al pagamento della somma complessiva di € 5.085,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3 comma 3 e 3 ter, D.L. 22.02.2002, n. 12, per aver impiegato, senza la preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego, la lavoratrice dal giorno 17.7.2021 al 20.7.2021, violazione Parte_3 contestata in seguito al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. VT00000/ 2021-389-02 del 15.12.2021 elevato dai NAS di . CP_1 A sostegno della opposizione ha dedotto:
1) l'inesistenza dell'illecito e della violazione contestata;
2) l'insussistenza dei motivi per la contestazione dell'art. 3, comma 3 quater D.L. 22 febbraio 2002 n. 12;
3) la sproporzione tra le contestazioni rivolte al datore di lavoro e le sanzioni comminate, nonché l'impossibilità di individuare le diverse voci di aggravio della sanzione. Tutto ciò esposto ha quindi concluso chiedendo: “verificata la fondatezza della presente opposizione, previa immediata sospensione della ordinanza ingiunzione qui opposta, da pronunciarsi inaudita altera parte, o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza, Accertare e dichiarare la nullità e/o la annullabilità e/o l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n.258/2024– Prot. 0009165 del 23.10.2024 (cartella n.129/22), notificata nelle date del 28/10/2024 e del 26/10/2024, e/o di ogni atto alla stessa presupposto e/o conseguente, per i motivi tutti di cui al presente atto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. L' si è costituito in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza dell'impugnazione e chiedendone il rigetto. La causa, istruita in via meramente documentale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. L'opposizione è infondata e va pertanto respinta.
1. Sull'assenza dell'illecito e della violazione contestata. Occorre preliminarmente ricostruire i fatti oggetto della controversia. Con Con nota del 26.7.2021 (all. n. 2 della memoria ), il N.A.S. del Comando dei Carabinieri per la Salute di segnalava all' nvenuto che in data 19.7.2021 era stata CP_1 CP_1 eseguita una ispezione igienico sanitaria presso un esercizio di bar /tavola calda nell'area di servizio “La Molinella” in Soriano nel Cimino (VT), SS 675 Umbro Laziale km 44,380, gestito dalla ditta avente sede legale presso lo stesso indirizzo. Con la stessa Parte_2 nota i Carabinieri del N.A.S. segnalavano la presenza all'interno del bar di Parte_4 in qualità di socio della società ed in qualità di Responsabile Parte_2 Persona_1
HACCP del locale, nonché di e Parte_5 Persona_2 [...]
intente a svolgere attività lavorativa in qualità di bariste. In tale occasione il Parte_3 riferiva ai verbalizzanti che le dipendenti e erano state Pt_1 Pt_5 Per_2 assunte con contratto a tempo indeterminato o determinato dalla ditta Controparte_6 con sede legale in Milano e sede operativa in Casamassima (BA), distaccate presso l'esercizio ispezionato per la durata del contratto e retribuite da quest'ultimo tramite versamento dell'importo alla società Quanto alla , il Controparte_6 Parte_3 Pt_1 riferiva che la lavoratrice aveva terminato il periodo di prova nella stessa data del 16.7.2021, e che, sempre nella stessa data, era stata assunta dalla società Parte_2
In seguito alla suddetta segnalazione, gli Ispettori del Lavoro dell'Ufficio di , in CP_1 data 6.10.2021, al fine di verificare la corretta instaurazione dei rapporti di l elle dipendenti trovate dai Carabinieri del N.A.S. in data 16.7.2021, effettuavano un accesso ispettivo presso il medesimo bar /tavola calda “La Molinella”, gestito dalla società
[...]
al termine del quale veniva richiesta l'esibizione della documentazione Parte_2 Con obbligatoria di lavoro presso la sede dell' di per il giorno 18.10.2021. CP_1
Dall'esame della documentazione richiesta emergeva, con riferimento alla lavoratrice
, un contratto di lavoro subordinato part time di 25 ore settimanali, Parte_3
CCNL ES.A.AR.CO., livello E, con la qualifica di addetta al bar per il periodo dal 21.7.2021 al 31.8.2021, con Comunicazione Obbligatoria on line effettuata in data 20.7.2021 dalla società Dalla consultazione delle banche dati gli Ispettori CP_6 rilevavano, inoltre, che con Comunicazione Obbligatoria on line la era stata Parte_3 Con distaccata presso la società dal 21.7.2021 al 31.8.2021 (all. n. 5 memoria ). Parte_2
Pertanto, con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. VT0000/2021-389-02 del 15.12.2021, notificato in data 29.12.2021, l' contestava alla ricorrente la CP_1 violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 quater, D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D. Lgs n. 151/2015, come modificato dall'art. 7, comma 15 bis, D.L. 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28/03/2019 n. 26 per aver impiegato la stessa lavoratrice senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro dal 17.7.2021 al 20.7.2021, con la circostanza aggravante che la lavoratrice percepiva il Reddito di Cittadinanza. Rigettato il ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente avverso il predetto verbale, l' ha adottato la opposta ordinanza ingiunzione n. 258/2024. CP_1
Tanto premesso, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che, alla data dell'accesso ispettivo effettuato dai Carabinieri del N.A.S. il 16.7.2021 presso il bar/tavola calda “La Molinella”, gestito dalla società la lavorava Parte_2 Parte_3 in assenza di un regolare contratto di lavoro, essendo pacifico che la medesima sia stata formalmente assunta a decorrere dal 21.7.2021. Occorre inoltre precisare che, nonostante nel primo verbale di accesso ispettivo n. 001/039 sia indicata la data del 6.10.2021, risulta provato che l'ispezione sia avvenuta nel giorno 16.7.2021. Tale circostanza, peraltro, nemmeno è stata negata dalla parte ricorrente, la quale si è limitata a rilevare come l'errore materiale commesso dai verbalizzanti avesse reso difficoltoso ricostruire documentalmente la cronologia degli eventi. Le suesposte circostanze sono state confermate dalla stessa lavoratrice nelle dichiarazioni rese con il verbale di spontanee dichiarazioni del 19.11.2021. La ha riferito di Parte_3 aver avuto un colloquio con resso il bar e che lo stesso le aveva proposto Parte_4 di effettuare un periodo di prova in qualità di barista. Ha poi aggiunto: “Ricordo di aver iniziato a lavorare il 16 o 17 luglio;
avevamo stabilito i primi 5 giorni di prova in cui ho lavorato dalle 8.00 alle 13.00 e il lunedì successivo mi avrebbero fatto il contratto e avrei lavorato a tempo pieno” e che “per i primi cinque giorni di prova mi ha pagato il capo che ha lasciato una busta in contanti Per_1 pari a € 90,00”. Per quanto emerso dal verbale dei NAS del 16.7.2021 e ribadito nella dichiarazione resa dalla il 19.11.2021, occorre ritenere che la stessa abbia lavorato alle Parte_3 dipendenze della società opponente in mancanza di qualsiasi regolarizzazione, nei giorni 16, 17, 18, 19 e 20 luglio, essendo stata assunta con un regolare contratto di lavoro in data 21.7.2021. La società non ha infatti fornito elementi utili a confutare la ricostruzione operata dall' . CP_1
Infatti, a nulla rileva, in primo luogo, la circostanza che la lavoratrice fosse stata occupata in prova: in proposito è sufficiente osservare che il periodo di prova è parte del rapporto di lavoro che si caratterizza solo per la possibilità, per il datore di lavoro, di recedere dal rapporto senza preavviso e senza giustificazione se non quella del mancato superamento della prova;
si aggiunga che, a fronte della libertà di forme per la costituzione del rapporto di lavoro, per la stipula del patto di prova l'ordinamento richiede la forma scritta ad substantiam, con l'evidente conseguenza della impossibilità di ravvisare, in mancanza, l'effettivo svolgimento di un periodo di prova. Tanto premesso, ove anche la pattuizione in esame fosse stata regolarmente conclusa tra le parti, ciò non avrebbe esonerato il datore di lavoro dall'obbligo di preventiva comunicazione all'Ufficio del Lavoro, di registrare la dipendente sul Libro Unico del Lavoro e di fornire mensilmente alla lavoratrice i relativi prospetti paga. L'esperimento del periodo di prova, in altri termini, non avrebbe comunque giustificato la condotta omissiva della società. Ne deriva la sussistenza delle violazioni ravvisate dagli organi ispettivi e la legittimità per dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
2. Sull'insussistenza dei motivi per la contestazione dell'art. 3, comma 3 quater D.L. 22 febbraio 2002 n. 12. L'art. 3, comma 3 quater del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D. Lgs n. 151/2015, come modificato dall'art. 7, comma 15 bis, D.L. 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28/03/2019 n. 26, prevede, in materia di lavoro irregolare, che
“Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa
o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”. A tal proposito, la parte ricorrente contesta la previsione di un aggravamento della sanzione a carico del datore di lavoro, quale soggetto estraneo alla condotta oggetto di contestazione, in quanto impossibilitato a investigare circa le condizioni economiche dei propri dipendenti. La norma sopra menzionata, tuttavia, è volta tuttavia ad assicurare che il lavoratore non possa lucrare prestazioni assistenziali a cui non abbia diritto, avvalendosi dell'ausilio fornito dal datore di lavoro mediante l'assunzione irregolare. Trattasi di una ipotesi di aggravamento della sanzione prevista per l'inosservanza delle disposizioni in tema di assunzione, giustificata dal maggior danno arrecato alle finanze pubbliche derivanti dalla irregolare costituzione del rapporto, la cui responsabilità va riconosciuta in capo al datore di lavoro poiché resa possibile per effetto della sua condotta. È infatti ragionevole sostenere che l'assunzione regolare consente alle amministrazioni competenti di avvedersi immediatamente del venir meno delle condizioni per la fruizione della prestazione (reddito di cittadinanza) e impedisce al lavoratore l'ulteriore illegittimo godimento. La responsabilità aggravata del datore di lavoro non è ravvisabile oggettivamente, ma consegue ad un suo preciso comportamento illecito consistente nell'aver instaurato il rapporto omettendo le doverose denunce e senza neanche verificare le condizioni personali del lavoratore.
3. Sulla sproporzione tra le contestazioni rivolte al datore di lavoro e sanzioni comminate - impossibilità di individuazione delle diverse voci di aggravio della sanzione. Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la sproporzione tra l'entità della violazione e la sanzione ingiunta con l'ordinanza opposta, nonché l'impossibilità di individuare le voci di aggravio della sanzione irrogata. Sul punto, per la violazione contestata è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di € 2.520,00 a un massimo di € 15.120,00. Devono tuttavia essere condivise le argomentazione dell' che sul punto ha CP_1 correttamente dedotto di aver determinato la sanzione di € 5.040,00 individuandola tra il minimo e il massimo edittale e tenendo conto di circostanze aggravanti e attenuanti, riguardanti la personalità dell'agente, la presenza di precedenti amministrativi e la condotta successiva alla rilevazione dell'illecito amministrativo che, nel caso di specie, a cui è stata riconosciuta efficacia attenuante in considerazione della successiva regolarizzazione della lavoratrice in seguito al periodo di prova. Conseguentemente la sanzione applicata è da ritenere congrua e l'eccezione va disattesa. Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Respinge l'opposizione proposta da in proprio e n.q. di legale Parte_1 rappresentante p.t della nei confronti di Parte_2 [...]
, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. Controparte_1
258/2024 (prog. Cartella n. 129/2022) notificata in data 26/28.10.2024, per il pagamento, a titolo di sanzioni dell'importo di € 5.085,00;
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.769,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali. Viterbo lì, 29 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO