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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 422/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3971/2024 depositato il 12/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 CF_Resistente_2 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 CF_Resistente_4 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_5 Della Stampa - P. Iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3404/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7043500260/2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7043500260/2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_5 Resistente_2 Resistente_3Con ricorsi riuniti l' della Stampa, ,
, Resistente_4 , Resistente_1 , hanno impugnato l'avviso di accertamento n.
TK7043500260-2022 relativo a IRES, IRPEF, IRAP 2016 con il quale l'AdE disconosceva la natura di ente non commerciale dell'Associazione assumendo che la stessa nel 2016 avrebbe ricavato la gran parte dei proventi dalla vendita di spazi pubblicitari sulla testata
“cronache cittadine”, contestando altresi l'omessa effettuazione delle ritenute IRPEF a titolo di acconto del 20% sui compensi che i soci fondatori e gli altri associati avrebbero percepito come lavoratori autonomi occasionali per le attività di redazione di articoli di stampa, distribuzione periodici, seguire eventi e meeeting di interesse politico, culturale, istituzionale ed enogastronomico.
I ricorrenti dal canto loro sostengono la natura non commerciale dell'attività affermando che la testata cartacea sarebbe distribuita gratuitamente oltre che tramite il sito internet www.cronachecittadine.it e che le somme ricevute sarebbero dei meri contributi dei beneficiari e non il corrispettivo della vendita di spazi pubblicitari, infine, che le somme erogate ai soci sarebbero state elargite a titolo di rimborso spese e non di compenso.
I ricorrenti chiedevano altresi in via preliminare la verifica della sussistenza della delega alla firma del funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato.
Si è costituita in primo grado l'Ade chiedendo i rigetti dei ricorsi in quanto infondati.
Con sentenza n. 3404/2024 la CGT di primo grado di Roma ha accolto i ricorsi annullando l'atto impugnato con compensazione delle spese.
L'Ufficio ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con condanna della controparte alle spese. Si sono costituiti in secondo grado i ricorrenti chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese. All'udienza del 7/10/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'Ufficio appellante lamenta l'omessa pronuncia del giudice di primo grado in ordine alla legittimità dell'atto impositivo lamentando altresì l'erronea valutazione in ordine alla delega alla sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario che lo ha sottoscritto. Il motivo è fondato.
Rileva la Corte che la sentenza impugnata ha accolto il ricorso rilevando che l'ufficio ha prodotto
Associazione_1Nominativo_1tardivamente solo in data 5/12/2023, la delega alla firma dell'atto impugnato al rilasciata dal Direttore Provinciale dell'AdE, quindi oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza del
6/12/2023 previsto dall'art. 32 d.lgs n. 546/92, ritenendo quindi non utilizzabile detto documento.
Sul punto si rileva che costituisce fatto pacifico e non contestato che la delega alla firma dell'atto impugnato al Associazione_1 Nominativo_1 rilasciata dal Direttore Provinciale dell'AdE sia stata prodotta in giudizio oltre il termine di cui all'art. 32 d.lgs. n. 546/92, ma ciò non costituisce elemento per ritenere non utilizzabile nel processo detta delega come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado.
Rileva in proposito questa Corte che alla presente controversia, in quanto instaurata successivamente al 5/1/2024, è applicabile il disposto dell'art. 58 c. 3 del d.lgs n. 546/92 come modificato dal d.lvo n. 220/2023 il quale, a seguito dell'intervento interpretativo della
Corte Costituzionale con sentenza n. 36/2025 che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo il divieto di produzione nel giudizio di secondo grado delle deleghe, procure e degli altri atti di conferimento di poteri rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti previsto dall'art. 58 c.3, consente di produrre in ogni momento, anche in grado di appello, soltanto gli atti rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti.
Alla luce della interpretazione dell'art. 58 del D.lgs n. 546/92 fornita dalla Corte Costituzionale è del tutto evidente che la produzione della delega al Associazione_1 della sottoscrizione dell'atto impugnato non poteva essere considerata tardiva ma era ammissibile, dovendosi conseguentemente riformare la sentenza impugnata nel senso della ammissibilità della produzione da parte dell'Ufficio della delega al funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento n. TK7043500260-2022 il quale, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere considerato valido ed efficace.
La censura formulata dall'appellante è altresì fondata in ordine all'omessa pronuncia sul merito della controversia da parte del giudice di prime cure atteso che lo stesso non ha affermato l'assorbimento del merito nell'accoglimento dell'eccezione preliminare, ciò evidenziando che il giudice di primo grado non ha in alcun modo scrutinato il merito della controversia non adottando alcuna decisione sullo stesso, quindi, omettendo ogni provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto con conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cpc per carenza del requisito essenziale della sentenza di cui all'art. 36 c.2 n. 4 d.lgs n.546/92.
La fondatezza e l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio per i motivi suindicati, ha quale logica conseguenza il rigetto delle deduzioni degli appellati in quanto incompatibili, non essendo stato proposto appello incidentale condizionato. Conclusivamente l'appello dell'Ufficio deve essere accolto con riforma della impugnata sentenza n.
3404/2024 della CGT di primo grado di Roma nei termini di cui in motivazione.
In considerazione della disciplina normativa che ha subito modifiche e del recente arresto giurisprudenziale della Corte Costituzionale ritiene la Corte di compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
LaCorte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie l'appello e compensa le spese.
Roma 13/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3971/2024 depositato il 12/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 CF_Resistente_2 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 CF_Resistente_4 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_5 Della Stampa - P. Iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3404/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7043500260/2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7043500260/2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_5 Resistente_2 Resistente_3Con ricorsi riuniti l' della Stampa, ,
, Resistente_4 , Resistente_1 , hanno impugnato l'avviso di accertamento n.
TK7043500260-2022 relativo a IRES, IRPEF, IRAP 2016 con il quale l'AdE disconosceva la natura di ente non commerciale dell'Associazione assumendo che la stessa nel 2016 avrebbe ricavato la gran parte dei proventi dalla vendita di spazi pubblicitari sulla testata
“cronache cittadine”, contestando altresi l'omessa effettuazione delle ritenute IRPEF a titolo di acconto del 20% sui compensi che i soci fondatori e gli altri associati avrebbero percepito come lavoratori autonomi occasionali per le attività di redazione di articoli di stampa, distribuzione periodici, seguire eventi e meeeting di interesse politico, culturale, istituzionale ed enogastronomico.
I ricorrenti dal canto loro sostengono la natura non commerciale dell'attività affermando che la testata cartacea sarebbe distribuita gratuitamente oltre che tramite il sito internet www.cronachecittadine.it e che le somme ricevute sarebbero dei meri contributi dei beneficiari e non il corrispettivo della vendita di spazi pubblicitari, infine, che le somme erogate ai soci sarebbero state elargite a titolo di rimborso spese e non di compenso.
I ricorrenti chiedevano altresi in via preliminare la verifica della sussistenza della delega alla firma del funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato.
Si è costituita in primo grado l'Ade chiedendo i rigetti dei ricorsi in quanto infondati.
Con sentenza n. 3404/2024 la CGT di primo grado di Roma ha accolto i ricorsi annullando l'atto impugnato con compensazione delle spese.
L'Ufficio ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con condanna della controparte alle spese. Si sono costituiti in secondo grado i ricorrenti chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese. All'udienza del 7/10/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'Ufficio appellante lamenta l'omessa pronuncia del giudice di primo grado in ordine alla legittimità dell'atto impositivo lamentando altresì l'erronea valutazione in ordine alla delega alla sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario che lo ha sottoscritto. Il motivo è fondato.
Rileva la Corte che la sentenza impugnata ha accolto il ricorso rilevando che l'ufficio ha prodotto
Associazione_1Nominativo_1tardivamente solo in data 5/12/2023, la delega alla firma dell'atto impugnato al rilasciata dal Direttore Provinciale dell'AdE, quindi oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza del
6/12/2023 previsto dall'art. 32 d.lgs n. 546/92, ritenendo quindi non utilizzabile detto documento.
Sul punto si rileva che costituisce fatto pacifico e non contestato che la delega alla firma dell'atto impugnato al Associazione_1 Nominativo_1 rilasciata dal Direttore Provinciale dell'AdE sia stata prodotta in giudizio oltre il termine di cui all'art. 32 d.lgs. n. 546/92, ma ciò non costituisce elemento per ritenere non utilizzabile nel processo detta delega come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado.
Rileva in proposito questa Corte che alla presente controversia, in quanto instaurata successivamente al 5/1/2024, è applicabile il disposto dell'art. 58 c. 3 del d.lgs n. 546/92 come modificato dal d.lvo n. 220/2023 il quale, a seguito dell'intervento interpretativo della
Corte Costituzionale con sentenza n. 36/2025 che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo il divieto di produzione nel giudizio di secondo grado delle deleghe, procure e degli altri atti di conferimento di poteri rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti previsto dall'art. 58 c.3, consente di produrre in ogni momento, anche in grado di appello, soltanto gli atti rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti.
Alla luce della interpretazione dell'art. 58 del D.lgs n. 546/92 fornita dalla Corte Costituzionale è del tutto evidente che la produzione della delega al Associazione_1 della sottoscrizione dell'atto impugnato non poteva essere considerata tardiva ma era ammissibile, dovendosi conseguentemente riformare la sentenza impugnata nel senso della ammissibilità della produzione da parte dell'Ufficio della delega al funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento n. TK7043500260-2022 il quale, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere considerato valido ed efficace.
La censura formulata dall'appellante è altresì fondata in ordine all'omessa pronuncia sul merito della controversia da parte del giudice di prime cure atteso che lo stesso non ha affermato l'assorbimento del merito nell'accoglimento dell'eccezione preliminare, ciò evidenziando che il giudice di primo grado non ha in alcun modo scrutinato il merito della controversia non adottando alcuna decisione sullo stesso, quindi, omettendo ogni provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto con conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cpc per carenza del requisito essenziale della sentenza di cui all'art. 36 c.2 n. 4 d.lgs n.546/92.
La fondatezza e l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio per i motivi suindicati, ha quale logica conseguenza il rigetto delle deduzioni degli appellati in quanto incompatibili, non essendo stato proposto appello incidentale condizionato. Conclusivamente l'appello dell'Ufficio deve essere accolto con riforma della impugnata sentenza n.
3404/2024 della CGT di primo grado di Roma nei termini di cui in motivazione.
In considerazione della disciplina normativa che ha subito modifiche e del recente arresto giurisprudenziale della Corte Costituzionale ritiene la Corte di compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
LaCorte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie l'appello e compensa le spese.
Roma 13/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri