Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/1986, n. 2636
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Sentenza 14 aprile 1986

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Qualora i lavoratori dipendenti, per fruire del servizio mensa, concorrano alla relativa spesa con somma che eguagli o superi il valore convenzionale del pasto fissato con d.m. in applicazione dello art. 29 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, non sussiste per tale prestazione Obbligo di contribuzione assicurativa solo ove il datore di lavoro abbia vinto la doppia presunzione della erogazione dei pasti come dazione in natura di parte della retribuzione in dipendenza del rapporto, ex art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, e della convenzionalità, a tal fine, del valore dei pasti stessi, come fissato dal decreto ministeriale, provando sia la non dipendenza dell'erogazione dal rapporto di lavoro sia l'equivalenza reale del costo dei pasti forniti e del prezzo per essi pagato dai dipendenti. Ne consegue che la contribuzione è dovuta sull'intero valore convenzionale del pasto non solo quando il contributo del lavoratore sia inesistente o inferiore al valore convenzionale, restando escluso, in questa seconda ipotesi, che la contribuzione spetti soltanto sulla differenza tra il valore convenzionale e la minor somma versata dal dipendente, ma anche quando costui paghi una somma uguale o superiore al valore convenzionale, se il datore di lavoro non abbia provato che tale somma equivale al costo effettivo del pasto. ( V 1274/84, mass n 433413; ( V 1016/84, mass n 433185; ( Conf 3272/85, mass n 440934; ( Conf 6144/83, mass n 430939, sulla prima parte; ( Conf 6143/83, mass n 430937; ( Conf 3088/82, mass n 421019).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/1986, n. 2636
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2636
    Data del deposito : 14 aprile 1986

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