Ordinanza cautelare 12 maggio 2023
Sentenza 3 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/01/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00227/2025REG.PROV.COLL.
N. 08400/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8400 del 2024, proposto da
AN IE, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Sansone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carovigno, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 00842/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 il Cons. Oberdan Forlenza e udito per parte appellante l’avvocato Paolo Sansone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con l’appello in esame, il sig. AN IE impugna la sentenza 3 luglio 2024 n. 842, con la quale il TAR per la Puglia, sez. I della Sezione staccata di Lecce, ha respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza 23 gennaio 2023 n. 9 del Comune di Carovigno.
Con tale provvedimento il Comune ha ordinato al ricorrente la rimozione di una pluralità di opere abusive realizzate sul terreno di sua proprietà in contrada Scianolecchia.
La sentenza impugnata ha affermato, in particolare:
- “l’abuso edilizio va valutato nella sua interezza e non può formare oggetto di valutazioni parziali e/o settoriali”;
- l’area di realizzazione degli interventi è soggetta a vincoli paesaggistici ed idrogeologici e le opere, non rientrando nell’elenco degli interventi esclusi ex DPR n. 31/2017, avrebbero richiesto un preventivo vaglio paesaggistico;
- la circostanza che quanto realizzato non avrebbe comportato alcun aumento di volumetria “è una tesi difensiva priva di riscontro probatorio”, né sono sufficienti a superare gli accertamenti del Comune i documenti fotografici prodotti;
- non è stata prodotta alcuna prova o principio di prova in ordine alla realizzazione dell’edificio in data anteriore al 1967, né è utile a tali fini la dichiarazione della venditrice in calce all’atto di compravendita (a fronte, peraltro, di risultanze dell’Istituto geografico militare “che dimostrano l’insussistenza dell’edificio in questione in data anteriore al 1967”.
Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:
a) error in iudicando, con riferimento alla ritenuta necessità di valutazione dell’abuso “nella sua interezza”; ciò in quanto tale principio non può trovare applicazione con riferimento ad opere rientranti nella cd. “edilizia libera”; nel caso di specie, nell’irrogare “la demolizione del fabbricato principale, si è ordinata la demolizione anche di opere (muretto di confine e aiuole per l’innaffiamento delle piante) che non necessitano di alcun titolo edilizio; né tali opere necessitano di autorizzazione paesaggistica, trattandosi di “sistemazione a verde” e simili;
b) error in iudicando; errata analisi e considerazione degli atti depositati in ricorso; ciò in quanto l’aerofotografia afferente al volo del 5 luglio 1972 dell’Istituto geografico militare si riferisce “ad altra e diversa area rispetto alla proprietà del ricorrente” (fol. 36, map. 692/2); e la lettera di accompagnamento all’aerofotografia che ciò dimostra è stata depositata in giudizio dal Comune e non dal ricorrente, come sostenuto in sentenza;
c) error in iudicando e in procedendo; violazione e falsa applicazione art. 73, co. 3, c.p.sa., anche in rel. all’art. 105, co. 1 c.p.a.; ciò in quanto è erroneo l’assunto (presente per la prima volta in sentenza e non oggetto di discussione nel giudizio di I grado), secondo il quale l’istanza di sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001sarebbe stata oggetto di silenzio rigetto, di modo che “l’abuso sarebbe divenuto definitivo ed incontestabile”. Difatti, non si è formato alcun diniego tacito, ma il Comune ha comunicato che la domanda “non verrà esaminata” in assenza di documentazione integrativa.
2. Il Comune di Carovigno non si è costituito in giudizio.
All’udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2024, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione nel merito.
DIRITTO
3. L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
4.1. Il provvedimento impugnato con il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado (ord. 23 gennaio 2023 n. 9) indica come abusive una serie di opere /riportate dallo stesso appellante a pag. 2-3 dell’atto di appello), per le quali, in sostanza, da un lato si afferma una intervenuta realizzazione ante 1967 (per il fabbricato principale di circa 165 mc.), dall’altro lato si afferma la riconduzione di altre opere alla cd. edilizia libera.
Alla luce di quanto accertato dagli organi preposti (v. relazione 10 gennaio 2023 del Corpo di Polizia locale del Comune di Carovigno e relazione tecnica del 19 gennaio 2023 del medesimo Comune: doc. in atti fascicolo di I grado), appare del tutto condivisibile quanto affermato dalla sentenza impugnata, laddove, nel riportarsi alla costante giurisprudenza del giudice amministrativo, afferma come gli interventi edilizi, al fine di rilevarne l’illiceità edilizia, devono essere valutati nel loro complesso, con riferimento cioè all’interezza dell’intervento, non potendosi procedere a frammentazioni, valutazioni atomistiche, id est “opera per opera”.
In tal senso, la realizzazione di interventi deve considerare, in particolare, il carattere pertinenziale e funzionale delle opere realizzate con l’opera principale e la loro inidoneità ad una autonoma fruizione e/o utilizzazione.
4.2. Nel caso di specie, a fronte di un fabbricato principale, del quale è contestata l’abusiva realizzazione, non possono essere autonomamente considerate opere quali recinzioni, ingresso, viale e piazzale, barbecue in conci di tufo etc., di modo che per le stesse l’inquadramento nell’ambito della cd. edilizia libera non risulta possibile (ove anche lo fosse considerandole una per una) proprio per la loro coessenza nell’unico intervento accertato come illecito.
E ciò a prescindere da ogni possibilità (o meno) di ricondurre i singoli manufatti alla cd. edilizia libera, certamente da escludersi per alcuni di essi (es. recinzione con uso di cemento; ingresso con colonne di tufo e cancello in ferro).
5.1. A ciò occorre aggiungere che l’appellante non ha fornito alcuna prova della preesistenza del fabbricato principale (o di qualsivoglia altra delle opere contestate) ante 1967, pur gravando tale onere probatorio su chi afferma la detta preesistenza.
In tal senso, anche la contestazione della aerofotografia indicata dal Comune a supporto di una inesistenza dei manufatti ante 1967, se ne pone in dubbio (nella prospettazione dell’appellante) l’utilizzabilità, viceversa non supplisce al difetto di onere probatorio.
Sul punto, giova osservare, per maggior chiarezza, che, pur in presenza di parziali divergenze di indicazioni, non sussiste alcun dubbio ragionevole in ordine alla precisa individuazione delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione, sia in quanto costante è il nome del proprietario del suolo, sia perché le opere considerate hanno formato oggetto di istanza di sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001.
Ci si riferisce al fatto che il provvedimento impugnato con il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado (ordinanza 23 gennaio 2023 n. 9) si riferisce, nell’oggetto, ad opere abusive realizzate dal sig. NI AN in contrada Scianolecchia del Comune di Carovigno, fl. n. 36, part. n. 695, mentre nel dispositivo le opere da demolire vengono indicate come collocate nelle partt. nn. 686 e 698.
Alla medesima part. 695 fa riferimento la relazione 10 gennaio 2023 del Corpo di Polizia locale (sebbene la località sia indicata come “Torre Guaceto”), nonché la relazione tecnica 19 gennaio 2023 dell’arch. Giuseppe Colella del Comune di Carovigno, che riporta anch’essa le opere in loc. Scianolecchia.
La relazione tecnica allegata alla istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 colloca invece le opere sulle partt. 680, 693 e 695.
A sua volta, la aerofotografia è indicata come riferentesi alla part. n. 692 sub 2. (ma di questa si è già affermata l’irrilevanza ai fini del decidere).
Come si è detto, pur in presenza di imprecisioni/minime difformità di indicazioni, dagli atti risulta una sostanziale convergenza delle parti sulla proprietà, natura e consistenza delle opere, nonché sulla loro ubicazione in contrada Scianolecchia (al netto della precisa collocazione particellare).
5.2. Peraltro, la preesistenza di un manufatto non può essere comprovata dalla mera dichiarazione resa da parte venditrice in occasione della stipulazione del contratto d compravendita dell’immobile, atto rilevante ai fini della eventuale responsabilità nei rapporti interprivati.
6. La non riconducibilità degli interventi ad epoca antecedente il 1967 ovvero, per taluni di essi, all’edilizia libera comporta, come condivisibilmente affermato dalla sentenza impugnata, la necessità anche del preventivo vaglio a tutela del vincolo paesaggistico.
7. Per tutte le ragioni sin qui esposte, i primi due motivi di appello (sub lett. a e b dell’esposizione in fatto) devono essere respinti.
8. Anche il terzo motivo deve essere ritenuto infondato.
L’affermazione contenuta in sentenza, secondo la quale l’istanza di sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001sarebbe stata oggetto di silenzio rigetto, di modo che “l’abuso sarebbe divenuto definitivo ed incontestabile”, costituisce un obiter ininfluente ai fini della decisione assunta in primo grado (come riconosciuto dallo stesso appellante: v. pag. 13 appello) ed attiene ad un aspetto ininfluente ai fini del vaglio di legittimità degli atti impugnati.
9. L’appello deve essere, dunque, rigettato, stante la sua infondatezza.
Il difetto di costituzione del Comune di Carovigno dispensa dal decidere in ordine a spese ed onorari del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da IE AN (n. 8400/2024 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO