TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/01/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Gesummaria ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al NRG. 3195/2020 vertente
TRA
già ) in persona Parte_1 Parte_2
del rappresentante legale rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo
Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona;
ATTRICE
E
in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Romanelli;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei verbali ed atti di causa da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ( già ha agito in giudizio Parte_1 Parte_3
chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dei seguenti crediti, di cui è cessionaria pro soluto:
convenuta:
pagina 1 di 9 1) € 1.779.599,97 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società “ENI GAS & LUCE” S.p.A., “ENI” S.p.A. e “CICLAT
TRASPORTI AMBIENTE” Soc.,;
2) gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02;
3) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
4) € 3.520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 88 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
5) € 81.017,06 a titolo di ulteriori interessi di mora;
6) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito;
7) € 5.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 140 fatture il cui tardivo pagamento da parte di parte convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
Con riferimento al capitale le fatture sono state emesse dalle suddette società a titolo di corrispettivo di forniture oppure prestazioni di servizi erogati in Parte favore di parte convenuta e sono state cedute alla mediante i contratti di cessione dei crediti, che sono stati redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati a parte convenuta, che verranno prodotti in corso di causa. Parte La ha concluso chiedendo in via principale la condanna della convenuta al pagamento delle somme sopra descritte oltre interessi e, in via subordinata, la condanna della convenuta a pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c..
pagina 2 di 9 L'amministrazione convenuta: Parte 1) ha contestato il quantum debeatur operato da sulla scorta di documenti contabili, che sarebbero stati oggetto della prefata “cessione di credito”, poiché di detta cessione non vi è traccia negli atti prodotti Parte da in sede di costituzione in giudizio (v. elenco documenti prodotti Parte da a pag. 16 e 17 dell'atto di citazione).;
2) ha dedotto che non risultano depositati i contratti di somministrazione costituenti il titolo da cui trae origine il credito azionato e che gli artt.
16 e 17 del R.D. 2440/1923 prevedono che i contratti stipulati con la
P.A. devono necessariamente prevedere la forma scritta ad substantiam;
3) ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della cessionaria atteso che il rapporto sottostante al credito azionato rientra tra quelli di durata e pertanto ad esso è applicabile l'art. 70 del RD 2440/1923 che richiama la legge 2248/1865.
La convenuta ha, quindi chiesto il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice compresa quella ex art 2041cc.
Tanto premesso, in punto di fatto risulta che a sostegno della sua pretesa la parte creditrice ha prodotto in giudizio documentazione non integrante i contratti posti alla base della pretesa azionata. Manca, infatti, la prova dell'avvenuta stipulazione nella forma scritta, prevista a pena di nullità, dei contratti tra le società fornitrici e il rappresentante legale dell'ente pubblico.
Giova ribadire che in difetto di un atto scritto contenente la consacrazione dell'accordo negoziale raggiunto fra le parti contraenti, il contratto stipulato con una ente pubblico è nullo per difetto dei requisiti di cui all'articolo 1325
n. 1) e n. 4) c.c., in particolare dell'accordo e della forma scritta, che è richiesta ad substantiam per i contratti di cui è parte una pubblica amministrazione dall'articolo 17 del r.d. n. 2440 del 1923.
L'attività negoziale degli enti pubblici, anche quando gli stessi agiscono iure privatorum, si estrinseca necessariamente attraverso un procedimento pagina 3 di 9 amministrativo diviso in fasi all'esito del quale il contratto, stipulato dall'organo rappresentativo in forma scritta a pena di nullità, si perfeziona ed è idoneo a produrre effetti giuridici.
Nel caso di specie non risulta che il rapporto di servizi tra la società cedente
Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. e l' Controparte_1
nonché i rapporti di somministrazione tra le società ENI GAS & LUCE S.p.A. ed “ENI” l' , dai quali deriva il credito Pt_1 Controparte_1
azionato, sia sorto a mezzo della stipulazione dei relativi contratti avente forma scritta.
A tale riguardo l'attrice ha depositato soltanto un modulo contrattuale compilato da Eni Spa con i dati identificativi dell'ente convenuto ma privo di sottoscrizione da parte del rappresentante legale di quest'ultimo.
In ragione della veste di ente pubblico propria della parte convenuta occorreva, per dirsi adeguatamente raggiunta la prova dei rapporti contrattuali, che risultassero prodotti atti avente forma scritta firmati dal rappresentante legale dell'ente e dal quale fossero ricavabili gli elementi costituivi del negozio.
Deve, inoltre, rilevarsi che, essendo necessaria la forma scritta ad substantiam per tutti i contratti della Pubblica Amministrazione, anche quelli stipulati iure privatorum, la mancata formalizzazione per iscritto dell'accordo negoziale non può essere sostituita da comportamenti taciti o concludenti, comportamenti, questi, giammai riferibili ad una Pubblica Amministrazione.
Il divieto operante per la Pubblica Amministrazione di concludere negozi a mezzo di comportamenti taciti induce a sostenere che sia da ostacolo al perfezionamento del rapporto di somministrazione il mero pagamento delle fatture e bollette della parte pubblica non essendo detto pagamento atto che possa valere a sostituire l'assenza di forma solenne, sì da ritenere perfezionato il contratto sulla scorta di condotte concludenti. Allo stesso modo, un atto preparatorio e propedeutico alla stipula, non può tenere luogo della stipula del contratto medesimo, occorrendo, invece, la produzione di un atto sottoscritto pagina 4 di 9 da entrambi i contraenti da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto.
Inoltre si osserva che proprio la natura accessoria che connota giuridicamente gli interessi fa sì che essi seguano la stessa sorte della somma capitale alla quale sono intimamente connessi: se non vi è prova della sussistenza del credito principale che ne è il presupposto, non possono evidentemente sorgere gli accessori.
Parte attrice, quindi, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, ovvero non ha provato l'esistenza del rapporto contrattuale fonte del credito azionato in giudizio.
Sul piano probatorio, infatti, va rammentato il seguente, consolidato principio giurisprudenziale: "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…” (Cass. SS.UU. n.
13533/01).
Ne consegue che stante il difetto della prova della formazione di un accordo tra le parti nella forma scritta prevista ad substantiam, non sia configurabile un valido rapporto negoziale fra il privato e l'Ente pubblico che consenta al primo di esercitare l'azione di adempimento, che, invece, presuppone l'esistenza fra le parti di un contratto valido ed efficace (si vedano in tal senso ex plurimis
(Cass n. 12032/ 2010; SU n. 6827/ 2010; n. 10910/ 2011).
Va, infine, rigettata anche la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata.
Occorre premettere che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico:
pagina 5 di 9 SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto:
SS.UU. 28042/08), mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA (“il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che
l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”: Cass. S.U. n. 10798/2015).
Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante (v.. Cass SS.UU. n. 23385/2008) come si desume dalla lettera della norma.
Va rilevato, inoltre, che in tema di azione di arricchimento senza causa proposta nei confronti della P.A. in conseguenza di assenza di valida convenzione scritta, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidato e condiviso da questo giudice, è fermo nell'affermare che "Dal calcolo dell'indennità, richiesta per la diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, deve essere escluso quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (cfr. CASS SU n.
23385/2008).
Il suddetto principio è stato ribadito anche successivamente “ L'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale" (v. Cassazione civile sez. III, 23/05/2019, n. 13967).
pagina 6 di 9 Il requisito di sussidiarietà evocato dalla rubrica dell'art. 2041 c.c., infatti, non implica che detta azione possa essere esperita in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ogni qual volta, cioè, quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto, per ragioni di fatto o di diritto, il recupero dell'utilità trasferita da una parte all'altra; ma al contrario sta a significare soltanto che tra soggetti fra loro terzi, per l'inesistenza o la nullità di un rapporto contrattuale, gli spostamenti patrimoniali non sorretti da giusta causa devono essere retrattati nei limiti del minor valore tra arricchimento a danno (v. Cass. n. 1216/2012; n. 13339/2015
n. 17957/2016; n. 20884/2018).
In applicazione dei richiamati principi deve allora escludersi che l'entità del depauperamento possa farsi coincidere, come sostenuto dall'attrice, con il corrispettivo che avrebbe conseguito in presenza di un contratto valido.
Nel caso di specie l'attrice ritiene che le somme dovute per le prestazioni erogate vadano liquidate indifferentemente a titolo di inadempimento contrattuale, o di ingiustificato arricchimento.
E' tuttavia evidente, per quanto già detto, che la somma richiesta a titolo di inadempimento contrattuale, che tiene conto anche del mancato guadagno, non può essere equivalente a quella dell'arricchimento sine causa (v.anche Cass. nn. 23780/2014, 14526/2016).
Ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c. avrebbe dovuto l'attrice provare l'effettivo impoverimento subito.
In assenza di tale prova, la domanda va rigettata.
A parte quanto sopra detto, nell'ipotesi in cui nel caso di specie non esistesse un valido rapporto contrattuale avente la forma scritta, la domanda proposta ai sensi dell'art 2041 cc non avrebbe potuto comunque essere esercitata anche per un'altra ragione.
Allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di legalità e di correttezza nella gestione degli Enti locali e di evitare l'accumularsi di debiti fuori bilancio ed il formarsi del disavanzo finanziario, l'art 191 comma 4 del Decreto legislativo pagina 7 di 9 n. 267 del 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) ha disciplinato una rigorosa procedura diretta a regolare l'impegno di spesa ed il pagamento dei servizi erogati alle amministrazioni provinciali, ai Comuni, alle comunità e all'unione dei comuni, prevedendo la responsabilità Pt_4
personale e diretta verso il privato fornitore del funzionario o dell'amministratore che ha consentito la fornitura per gli impegni assunti al di fuori o in violazione della stessa procedura.
Ne consegue che detta norma, nel prevedere la responsabilità personale e diretta verso il privato fornitore del funzionario o dell'amministratore che ha consentito la fornitura per gli impegni assunti al di fuori o in violazione della stessa procedura, esclude la proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento esercitata dall'attrice nei confronti dell'ente pubblico per difetto del presupposto della sussidiarietà stante l'esperibilità dell'azione contrattuale nei confronti dei funzioni o degli amministratori che hanno eventualmente conferito alla società che ha ceduto il credito all'attrice, l'incarico per la fornitura.
Alla luce delle precedenti considerazioni le domande attrici devono essere respinte con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo al minimo dei parametri previsti dal DM 55/2014 in considerazione della non complessità della causa, del valore della stessa (scaglione tra 1.000.001 a
2000.000) e dell'attività svolta dalla parte vittoriosa.
PQM
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
Rigetta le domande attrici.
pagina 8 di 9 Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in euro 18.977,00 per onorario , oltre rimborso spese generali, cpa e Iva come per legge.
Potenza, 26 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 9 di 9