Articolo 7 della Legge 26 febbraio 2001, n. 30
Articolo 6
Versione
17 marzo 2001
Art. 7. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.586 milioni per l'anno 2002, a lire 57.547 milioni per l'anno 2003 ed a lire 3.586 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001 - 2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.586 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto a lire 53.961 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 marzo 2001
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