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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/05/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4619 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4619/2023 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti FERRARESE FRANCESCO e VERZILLO Parte_1
VITOMARINO
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA CP_1
Resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento;
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.04.2023, l'istante in epigrafe ha chiesto il riconoscimento del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla relativa domanda amministrativa, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, anche in considerazione di un eventuale sopravvenuto aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha eccepito l'inammissibilità della domanda e, nel merito, ha contestato in fatto e diritto gli CP_1 avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
* Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'art. 445-bis c.p.c. dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”.
Ciò posto, nel merito, si è disposto che il CTU della fase di ATP effettuasse un'indagine peritale supplementare in ordine alla eventuale sussistenza del requisito sanitario richiesto in ricorso, avuto riguardo anche alla documentazione sanitaria di formazione successiva alle operazioni peritali.
All'esito dei chiarimenti e dell'analisi della documentazione sanitaria depositata dalla parte ricorrente formata in epoca posteriore alle operazioni peritali, in relazione alla quale era stato disposto il supplemento d'indagine, il CTU ha rilevato che “la signora è risultata, in sede di Parte_1 operazioni peritali, affetta da:
- ipertensione arteriosa, esiti di intervento neurochirurgico per rottura aneurismatica, morbo di
Parkinson
La signora è affetta da patologia neurologica soggetta a fluttuazioni, per cui nella fase Parte_1
“ON” le limitazioni funzionali si attenuano. Leggendo le carte sanitarie esibite dall' istante, si ritiene che ella abbia varcato la soglia della non- autosufficienza dalla visita fisiatrica del 7.02.2024, con prescrizione di deambulatore, a causa delle difficoltà ed instabilità nella marcia dell'istante. Su tali basi la ricorrente risulta essere invalida in misura del 100%, esibendo i requisiti previsti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento a partire dal 7.02.2024”.
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto in sede di indagine supplementare il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da validamente ed efficacemente contrastare i risultati peritali, scevri da vizi logici e da contraddizioni.
In considerazione della decorrenza del requisito sanitario, successiva sia alla presentazione della domanda amministrativa sia al deposito del ricorso giudiziale, va disposta la compensazione delle spese processuali.
2 Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 14.04.2023, così CP_1 provvede:
- Accerta e dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 07.02.2024;
- Compensa le spese processuali;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto. CP_1
Bari, lì 15.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4619/2023 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti FERRARESE FRANCESCO e VERZILLO Parte_1
VITOMARINO
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA CP_1
Resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento;
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.04.2023, l'istante in epigrafe ha chiesto il riconoscimento del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla relativa domanda amministrativa, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, anche in considerazione di un eventuale sopravvenuto aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha eccepito l'inammissibilità della domanda e, nel merito, ha contestato in fatto e diritto gli CP_1 avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
* Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'art. 445-bis c.p.c. dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”.
Ciò posto, nel merito, si è disposto che il CTU della fase di ATP effettuasse un'indagine peritale supplementare in ordine alla eventuale sussistenza del requisito sanitario richiesto in ricorso, avuto riguardo anche alla documentazione sanitaria di formazione successiva alle operazioni peritali.
All'esito dei chiarimenti e dell'analisi della documentazione sanitaria depositata dalla parte ricorrente formata in epoca posteriore alle operazioni peritali, in relazione alla quale era stato disposto il supplemento d'indagine, il CTU ha rilevato che “la signora è risultata, in sede di Parte_1 operazioni peritali, affetta da:
- ipertensione arteriosa, esiti di intervento neurochirurgico per rottura aneurismatica, morbo di
Parkinson
La signora è affetta da patologia neurologica soggetta a fluttuazioni, per cui nella fase Parte_1
“ON” le limitazioni funzionali si attenuano. Leggendo le carte sanitarie esibite dall' istante, si ritiene che ella abbia varcato la soglia della non- autosufficienza dalla visita fisiatrica del 7.02.2024, con prescrizione di deambulatore, a causa delle difficoltà ed instabilità nella marcia dell'istante. Su tali basi la ricorrente risulta essere invalida in misura del 100%, esibendo i requisiti previsti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento a partire dal 7.02.2024”.
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto in sede di indagine supplementare il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da validamente ed efficacemente contrastare i risultati peritali, scevri da vizi logici e da contraddizioni.
In considerazione della decorrenza del requisito sanitario, successiva sia alla presentazione della domanda amministrativa sia al deposito del ricorso giudiziale, va disposta la compensazione delle spese processuali.
2 Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 14.04.2023, così CP_1 provvede:
- Accerta e dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 07.02.2024;
- Compensa le spese processuali;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto. CP_1
Bari, lì 15.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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