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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 10/05/2024, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
N. 955/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 955/2024 V.G. promossa da
(C.F.: Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Livia
Pagani, presso il cui studio in Siena, Strada di Monastero n. 20, sono elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 30.4.2024, N. 955/2024 V.G. 2 / 4
per e per l'Avv. Livia Pagani così Parte_1 Parte_2 conclude: “Voglia dichiarare ed omologare la separazione personale dei ricorrenti ai seguenti fatti e condizioni:
1) La casa coniugale sita in Siena, Via Mentana n. 55, condotta in locazione dalla
Sig.ra viene alla stessa assegnata con tutti gli arredi ivi contenuti. Parte_2
2) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di € 100,00 (cento//00) da rivalutarsi ogni anno in base agli indici istat e da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato presso IBAN: Org_1
1793J0888514200000000027210, con decorrenza dal mese di aprile 2024.
3) I coniugi dichiarano di avere già diviso tutti i beni comuni e di non vantare pertanto reciprocamente pretese economiche e/o di qualsiasi altro genere a nessun titolo o ragione.
4) Le spese della presente procedura faranno carico integralmente al Sig.
[...]
.”; Pt_1
per PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi il 20.3.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.3.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
e esponevano che avevano contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile in data 5.9.2005 in Monteriggioni (SI), trascritto al Registro degli
Atti di matrimonio del suddetto Comune nell'anno 2005, atto n. 8, parte I, che dall'unione non erano nati figli e che la convivenza era diventata intollerabile, tanto che avevano proposto ricorso congiunto per separazione personale ed il Tribunale di
Siena, con provvedimento in data 8.5.2013, aveva omologato la separazione consensuale, ma che poi, nel mese di dicembre 2014, si erano riconciliati ed avevano ripreso la convivenza, stabilendo la casa coniugale in Siena, Via Mentana n. 55; esponevano ancora che la convivenza era nuovamente diventata intollerabile e chiedevano di omologare la separazione consensuale alle condizioni concordate indicate supra.
In vista dell'udienza del 7.5.2024, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di N. 955/2024 V.G. 3 / 4
rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il
Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto l'omologa della separazione Pt_1 Pt_2
consensuale alle condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c..
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto legittimi, non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, salvi i diversi accordi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
e (C.F.: ), alle C.F._1 Parte_2 C.F._2
condizioni concordate indicate supra; nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monteriggioni di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. N. 955/2024 V.G. 4 / 4
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'8 maggio 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 955/2024 V.G. promossa da
(C.F.: Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Livia
Pagani, presso il cui studio in Siena, Strada di Monastero n. 20, sono elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 30.4.2024, N. 955/2024 V.G. 2 / 4
per e per l'Avv. Livia Pagani così Parte_1 Parte_2 conclude: “Voglia dichiarare ed omologare la separazione personale dei ricorrenti ai seguenti fatti e condizioni:
1) La casa coniugale sita in Siena, Via Mentana n. 55, condotta in locazione dalla
Sig.ra viene alla stessa assegnata con tutti gli arredi ivi contenuti. Parte_2
2) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di € 100,00 (cento//00) da rivalutarsi ogni anno in base agli indici istat e da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato presso IBAN: Org_1
1793J0888514200000000027210, con decorrenza dal mese di aprile 2024.
3) I coniugi dichiarano di avere già diviso tutti i beni comuni e di non vantare pertanto reciprocamente pretese economiche e/o di qualsiasi altro genere a nessun titolo o ragione.
4) Le spese della presente procedura faranno carico integralmente al Sig.
[...]
.”; Pt_1
per PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi il 20.3.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.3.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
e esponevano che avevano contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile in data 5.9.2005 in Monteriggioni (SI), trascritto al Registro degli
Atti di matrimonio del suddetto Comune nell'anno 2005, atto n. 8, parte I, che dall'unione non erano nati figli e che la convivenza era diventata intollerabile, tanto che avevano proposto ricorso congiunto per separazione personale ed il Tribunale di
Siena, con provvedimento in data 8.5.2013, aveva omologato la separazione consensuale, ma che poi, nel mese di dicembre 2014, si erano riconciliati ed avevano ripreso la convivenza, stabilendo la casa coniugale in Siena, Via Mentana n. 55; esponevano ancora che la convivenza era nuovamente diventata intollerabile e chiedevano di omologare la separazione consensuale alle condizioni concordate indicate supra.
In vista dell'udienza del 7.5.2024, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di N. 955/2024 V.G. 3 / 4
rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il
Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto l'omologa della separazione Pt_1 Pt_2
consensuale alle condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c..
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto legittimi, non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, salvi i diversi accordi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
e (C.F.: ), alle C.F._1 Parte_2 C.F._2
condizioni concordate indicate supra; nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monteriggioni di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. N. 955/2024 V.G. 4 / 4
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'8 maggio 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini