Sentenza breve 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 07/05/2026, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00864/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00761/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2026, proposto da
GE LL, rappresentato e difeso dall’avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
in parte qua dell’ordinanza di demolizione prot. n. 1248 n. 2 del 19 gennaio 2026, notificata in data 13 febbraio 2026, per il ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa AU PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Con il presente ricorso si impugna in parte qua l’ordinanza di demolizione prot. n. 1248 n. 2 del 19 gennaio 2026, notificata in data 13 febbraio 2026, nonché ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Il ricorrente è proprietario di un’unità immobiliare sita in Positano alla via G. Marconi n. 57, catastalmente identificata al foglio 5 particella 1645, che fu già oggetto di ordinanza di demolizione n. 2 del 2018, annullata con sentenza n. 1726 del 2019 (la quale ha dichiarato il ricorso improcedibile limitatamente alle opere abusive spontaneamente demolite e nel resto lo ha accolto).
Il provvedimento qui gravato ha ingiunto, tra l’altro, con riferimento alla particella 1645 del foglio 5 (di proprietà del ricorrente), la demolizione delle seguenti opere:
“ Al piano interrato.
15. Realizzazione di ulteriori opere edili abusive nelle volumetrie contestate al punto 3 dell’ingiunzione alla demolizione n. 02/2018; l’intervento è consistito nella realizzazione (su terreno vegetale) un massetto in cls allo stato grezzo per circa mq. 23,00 del primo ambiente e mq. 9,00 del secondo ambiente utilizzati quale deposito;
Al piano terra.
16. Lavori di manutenzione straordinaria nei locali abusivi di cui al punto 2 dell’ingiunzione alla demolizione n. 02/2018; gli interventi hanno riguardato la demolizione della zona cucina e la realizzazione di un salotto, il rifacimento delle pavimentazioni, la realizzazione di un bagno ove prima insisteva un locale ripostiglio ed una serie di interventi sull’impiantistica elettrica ed idrica;
17. realizzazione di un bagno nel corridoio che metteva in comunicazione l’ultima camera da letto sul lato Praiano; l’intervento è stato eseguito mediante la posa in opera di una parete nel corridoio, nonché la demolizione di parte della murature portante sul lato monte con la realizzazione di una trave in cls armato. L’intervento eseguito ha determinato un ampliamento di superficie utile di circa mq. 0,80
18. la volumetria destinata a camera, sottoposta a richiesta di condono edilizio, posta in adiacenza al bagno di cui al punto 17, è stata interessata da interventi di manutenzione straordinaria mediante il rifacimento della pavimentazione e degli intonaci. Inoltre sono stati realizzati degli interventi di ampliamento delle superfici e volumetrie mediante demolizione parziale delle murature per una superficie di circa mq. 1,20;
19. è stata realizzata una pavimentazione esterna di circa mq. 60,00;
20. realizzazione di panchine in muratura, la prima sul lato monte (ove insiste l’accesso al piano interrato) di circa mt. 2,28 x 0,54 x h. 0,85, la seconda posta sul lato mare di circa mt. 3,74 x 0,54 x h. 0,85;
Al piano primo.
21. È stato eliminato il cordolo in cls posto a delimitazione del terrazzo localizzato antistante l’ultima camera (posta in adiacenza al bagno abusivo di cui al punto 1 dell’ingiunzione alla demolizione n. 02/2018 ancora presente sul posto come documentato fotograficamente) posta sul lato Praiano, ed è stato livellato il terreno sul terrazzamento e posto in opera a secco dei quadroni in pietrame di circa mq. 25,00 ed è stato posto in opera sul terrazzamento un parapetto/ringhiera per circa ml. 22,00 ”.
Il ricorrente eccepisce che il Comune non ha tenuto conto del giudicato di annullamento, tanto che effettua diversi richiami ai punti di cui all’ordinanza demolitoria del 2018, ripresi da parte della P.A. a mo’ di istruttoria per l’ordinanza impugnata in questa sede.
Quanto alle singole contestazioni, rileva quanto segue:
- il massetto di circa 23 mq sul primo ambiente e di circa mq. 9,00 sul secondo ambiente (mera opera interna non necessitante di alcun titolo edilizio) è posto all’interno di una volumetria che la sentenza citata ha ritenuto legittima;
- le opere di manutenzione straordinaria hanno riguardato una semplice ridistribuzione interna, sicché sono opere di edilizia libera o al massimo soggette a CILA;
- le restanti opere interne (realizzazione e/o demolizione di tramezzature interne) sono anch’esse rientranti nell’alveo della manutenzione straordinaria: l’ampliamento volumetrico riscontrato non è altro che la rimozione di una muratura la quale: a) non ha determinato alcun aumento della volumetria complessiva dell’immobile; b) determina una nuova ridistribuzione dell’unità immobiliare con minimo aumento di superficie dovuto alla rimozione degli elementi verticali che la occupavano (nel caso di specie, 0,80 mq punto 17; mq. 1,20 per il punto 18, intervento quest’ultimo ammissibile benché l’immobile ricada nella domanda di condono edilizio ex lege 47/85 n. 134 del 25 maggio 1986);
- la pavimentazione esterna è assoggettata a edilizia libera;
- le panchine in muratura sono elementi ornamentali e decorativi dell’area a giardino dell’unità immobiliare sopra considerata;
- il bagno è coperto dal giudicato e l’intervento è consistito nella rimozione di un cordolo, insuscettibile di ordine demolitorio;
- il livellamento del terreno consiste nella mera sistemazione del terreno e/o del suolo (con appoggio di quadroni in pietrame a secco sul terreno), la quale di per sé non necessita di alcun tipo di autorizzazione, a meno che non si tratti di opere di sbancamento e/o di scavo, nel caso di specie insussistenti o quanto meno non riportate;
- la ringhiera costituisce attività libera ed è comunque ininfluente sotto il profilo sia edilizio sia paesaggistico.
Deduce il ricorrente che la manutenzione straordinaria non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell’art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004 e afferma che l’ordinanza dovesse essere emessa ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 380/2001.
Eccepisce, infine, il difetto di motivazione e l’omissione delle doverose comunicazioni partecipative.
Il Comune di Positano non si è costituito in resistenza.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 6 maggio 2025 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DI
Il ricorso è manifestamente fondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
Giova premettere che l’ordinanza n. 02 del 2018 contestava con riferimento all’immobile de quo le seguenti opere edili eseguite in assenza dei prescritti titoli edilizi e paesaggistici:
“ 1. Al piano primo, la realizzazione di una volumetria destinata a w.c. di mt. 3,13 x mt. 1,44 x h.int. 2,58, la predetta volumetria è composta da murature in blocchetti e solaio latero cementizio (…);
2. Al piano terra la realizzazione di volumetrie con destinazione soggiorno di circa mq. 29,35 x 2,73, Cucina di circa mq. 10,95 x h. 2,48, Bagno di circa mq. 3,75 x h. 2,50, il tutto composto da murature perimetrali, e copertura in solaio latero cementizio (…). Sullo stesso livello (lato Sorrento) delle predette volumetrie la realizzazione di una tettoia con struttura in legno e copertura in tegole il tutto di circa mt. 6,10 x mt. 3,50 x h. massima mt. 4,00;
3. Piano interrato composto da due locali allo stato grezzo, il primo entrando di circa mq, 23,00 x h. 2,28, il secondo di circa mq. 9,00 x h. 2,14. Le predette volumetrie traggono accesso da una scala in muratura, rivestita in gres porcellanato coperta per il tratto finale da soletta a sbalzo in cls esterna rivestita in gres porcellanato;
4. Posa in opera sul giardino posto antistante il piano terra di un gazebo in metallo di mt. 4.00 x 4.00 x h. massima mt. 3,70 ”.
Con sentenza n. 1726 pubblicata in data 11 ottobre 2019 questo Tribunale, relativamente alla richiamata ordinanza, ha così disposto:
“ Il ricorso è improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, relativamente al gazebo di cui al n. 4) e alla tettoia, compresa nella descrizione delle opere abusive di cui al n. 2), posto che, come da relazione di consulenza tecnica di parte dell’ing. Adinolfi del 12.07.2019, in atti, le stesse sono state successivamente demolite, e pertanto, è evidente che i ricorrenti non hanno più alcun interesse alla decisione del proprio gravame, per tale parte.
Quanto alle residue – e più significative – opere, di cui al n. 2), nonché di cui ai nn. 1) e 3) dell’ordinanza gravata, come sopra specificate, il ricorso è fondato, nei sensi di seguito precisati.
Dall’articolazione delle doglianze di parte ricorrente, in particolare dalla prima, e dalla relazione di consulenza tecnica allegata, appare verosimile (in assenza, per di più, di elementi di segno contrario, promananti dal Comune di Positano, rimasto estraneo al presente giudizio) la ricostruzione fornita nell’atto introduttivo del giudizio, nei seguenti termini:
“L’ingiunzione di demolizione impugnata, nella parte in cui aveva contestato la presunta abusività di porzione di fabbricato originario lecito (cucina, deposito e soggiorno al piano terra) era illegittima per violazione di legge, difetto di istruttoria e travisamento; quanto, poi, alle ulteriori opere edilizie, assunte come abusive (due locali bagni, porzione di soggiorno, due locali depositi interrati e camere), esse rientravano nella domanda di condono edilizio del 20.03.1986, ai sensi degli artt. 31 e ss l. 47/85, a firma di IL ON, sicché il Comune di Positano non poteva ingiungerne la demolizione, prima di definire il condono edilizio pendente, da oltre trenta anni, secondo la disciplina degli artt. 38 e 44 l. n. 47/85; l’ingiunzione di demolizione, pertanto, aveva violato anche il regime di sospensione legale dei provvedimenti sanzionatori, all’esito del condono edilizio”.
In particolare, nella relazione di consulenza tecnica di parte dell’arch. La Marca del 26.03.2018, in atti, s’evince quanto segue:
“Dall’analisi della documentazione reperita al Comune di Positano si può ricostruire lo sviluppo morfologico che ha avuto il fabbricato fino allo stato attuale.
In data 22/11/1971 viene presentato dall’allora proprietario dell’immobile (IL ON), un progetto di ristrutturazione ed ampliamento, per il quale viene rilasciato permesso di costruire n. 235 /1972.
Dall’analisi dei grafici allegati al permesso di costruire si evince chiaramente che, nella planimetria dello stato di fatto, le parti riportate al piano terra corrispondenti oggi alla cucina ed al soggiorno erano già presenti a quella data e preesistono al 1967, gli stessi materiali sono infatti tipici della edilizia residenziale degli inizi del ‘900 e, quindi non è possibile riferirli ad interventi successivi.
In difformità dal permesso di costruire n. 235/1972 il signor ON IL ha eseguito ulteriori opere abusive per le quali ha presentato domanda di condono edilizio ex l. 47/1985.
In data 03/08/1973 viene presentata la planimetria catastale all’ufficio del catasto di Salerno; in tale planimetria l’edificio già appare nella conformazione attuale, ma per mero errore grafico non vengono riportati in mappa quei locali al piano terra che come abbiamo visto erano presenti nello stato di fatto del progetto del permesso di costruire n. 235/72 e preesistenti al 1967 come avevano dichiarato i precedenti proprietari nell’atto di compravendita.
Appare evidente quindi dalle analisi fin qui svolte che il condono riguarda parti considerate abusive, eseguite in difformità rispetto al titolo edilizio n. 235/1972.
I germani LL proprietari dell’immobile hanno presentato al Comune di Positano una integrazione documentale al condono edilizio ex l. 47/85 a firma dell’ing. Raffaele Carrella; tale integrazione acquisita al protocollo generale del Comune al n. 3654 in data 19/03/2018, ha lo scopo di chiarire le opere oggetto di condono edilizio e quelle preesistenti. Per meglio chiarire tali aspetti si rimanda al grafico allegato che riporta quali consistenze sono legittime preesistenti e quelle oggetto di sanatoria.
Ordinanza di demolizione: In data 10/01/2018 viene emanata dal Comune di Positano ingiunzione di demolizione n. 2 per opere edilizie ritenute abusive.
In tale istanza si riportano una serie di opere edili che secondo il tecnico istruttore sarebbero eseguite in assenza dei prescritti titoli edilizi e paesaggistici, di seguito elencate: (omissis – vedi sopra).
Analizzando i vari punti e mettendoli a confronto con l’analisi documentale fin qui svolta appare evidente quindi, che dal provvedimento di demolizione (punti 1‐ 3) le opere edilizie ritenute dal tecnico come abusive, sono invece espressione di modifiche riportate agli interventi di ristrutturazione compiuti dai ON tra il 1971 e 1973, e rientrano quindi nella domanda di condono edilizio del 20.03.1986, ai sensi degli artt. 31 e ss l. 47/85, a firma di IL ON.
Per ciò che concerne le volumetrie di cui al punto 2, le parti richiamate dal tecnico comunale come abusive sono in realtà proprio quelle parti già preesistenti al 1967 e, riportate poi successivamente nei grafici dello stato di fatto del progetto di ristrutturazione allegato al permesso di costruire n°235 del 1972 (…)”.
Ciò posto, il tecnico di parte concludeva la propria relazione nei seguenti termini:
“Appare evidente che il Comune di Positano ordina quindi la demolizione sia di opere legittime preesistenti (cucina soggiorno) riportate al punto 2, sia le opere oggetto di condono edilizio riportate nei punti 1 e 3. (…) Si può affermare con estrema certezza che la conformazione morfologica attuale dell’immobile si è definita negli anni compresi tra il 1971 ed il 1973 ad opera dell’allora proprietario IL ON. Si ritiene quindi che le parti del fabbricato ritenute abusive relativamente al piano terra erano in realtà già dimensionalmente presenti nel 1971, come documentato dal progetto presentato in quella data mentre quelle anteriori sono comprese nella domanda di condono edilizio ex l. 47/85, così come si evince anche dalla dichiarazione dei precedenti proprietari nell’atto pubblico di compravendita dell’anno 2004”.
Per quanto concerne l’illegittimità dell’ordine di demolizione, adottato in pendenza di domanda di condono, cfr., ex multis, la massima seguente: “L’ordine di demolizione adottato in pendenza di istanza di condono contrasta con l’art. 38, l. n. 47 del 1985 (richiamato dall’art. 39, l. n. 724 del 1994), il quale impone all’amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, sicché il Comune ha l’obbligo di pronunciarsi sulla condonabilità o meno dell’abuso edilizio, non potendo l’ingiunzione a demolire costituire implicito rigetto della domanda di condono. Invero, in caso di diniego di condono, l’amministrazione sarà tenuta ad emettere il conseguente doveroso nuovo provvedimento sanzionatorio, mentre in caso di accoglimento la costruzione diventerà lecita urbanisticamente” (T. A. R. Toscana, Sez. III, 1/08/2013, n. 1196) ”
Come riportato in punto di fatto, l’ordinanza impugnata in questa sede contesta a sua volta i seguenti abusi:
“ Al piano interrato.
15. Realizzazione di ulteriori opere edili abusive nelle volumetrie contestate al punto 3 dell’ingiunzione alla demolizione n. 02/2018; l’intervento è consistito nella realizzazione (su terreno vegetale) un massetto in cls allo stato grezzo per circa mq. 23,00 del primo ambiente e mq. 9,00 del secondo ambiente utilizzati quale deposito;
Al piano terra.
16. Lavori di manutenzione straordinaria nei locali abusivi di cui al punto 2 dell’ingiunzione alla demolizione n. 02/2018; gli interventi hanno riguardato la demolizione della zona cucina e la realizzazione di un salotto, il rifacimento delle pavimentazioni, la realizzazione di un bagno ove prima insisteva un locale ripostiglio ed una serie di interventi sull’impiantistica elettrica ed idrica;
17. realizzazione di un bagno nel corridoio che metteva in comunicazione l’ultima camera da letto sul lato Praiano; l’intervento è stato eseguito mediante la posa in opera di una parete nel corridoio, nonché la demolizione di parte della murature portante sul lato monte con la realizzazione di una trave in cls armato. L’intervento eseguito ha determinato un ampliamento di superficie utile di circa mq. 0,80
18. la volumetria destinata a camera, sottoposta a richiesta di condono edilizio, posta in adiacenza al bagno di cui al punto 17, è stata interessata da interventi di manutenzione straordinaria mediante il rifacimento della pavimentazione e degli intonaci. Inoltre sono stati realizzati degli interventi di ampliamento delle superfici e volumetrie mediante demolizione parziale delle murature per una superficie di circa mq. 1,20;
19. è stata realizzata una pavimentazione esterna di circa mq. 60,00;
20. realizzazione di panchine in muratura, la prima sul lato monte (ove insiste l’accesso al piano interrato) di circa mt. 2,28 x 0,54 x h. 0,85, la seconda posta sul lato mare di circa mt. 3,74 x 0,54 x h. 0,85;
Al piano primo.
21. È stato eliminato il cordolo in cls posto a delimitazione del terrazzo localizzato antistante l’ultima camera (posta in adiacenza al bagno abusivo di cui al punto 1 dell’ingiunzione alla demolizione n. 02/2018 ancora presente sul posto come documentato fotograficamente) posta sul lato Praiano, ed è stato livellato il terreno sul terrazzamento e posto in opera a secco dei quadroni in pietrame di circa mq. 25,00 ed è stato posto in opera sul terrazzamento un parapetto/ringhiera per circa ml. 22,00 ”.
Con la sentenza n. 1726 del 2019, come detto, l’ordinanza n. 02 del 2018 è stata annullata in quanto riferita in parte ad opere legittime preesistenti (soggiorno e cucina di cui al punto 2), in parte a opere oggetto di condono edilizio non definito (wc di cui al punto 1 e locali grezzi di cui al punto n. 3).
Ebbene, l’odierna ordinanza ha contestato opere ulteriori consistenti nella realizzazione del massetto relativamente ai depositi oggetto del condono, nella manutenzione con ridistribuzione interna di soggiorno e cucina preesistenti e legittimi, ulteriori ridistribuzioni interne con realizzazione di travi e demolizioni di murature, rifacimento di pavimentazione e intonaci interni, realizzazione di pavimentazione esterna, realizzazione di panchine in muratura e di un parapetto, eliminazione di un cordolo.
Detti interventi, oggi in discussione, appaiono per la loro consistenza, così come descritti dalla gravata ordinanza, opere che non necessitano di un apposito titolo edilizio, per le quali non può dunque essere ingiunta la demolizione.
In definitiva, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza di demolizione prot. n. 1248 n. 2 del 19 gennaio 2026, limitatamente alla parte relativa all’immobile identificato catastalmente al foglio 5, p.lla 1645.
La peculiarità della vicenda e la mancata costituzione del Comune resistente giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione prot. n. 1248 n. 2 del 19 gennaio 2026, limitatamente alla parte relativa all’immobile identificato catastalmente al foglio 5, p.lla 1645.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NI RA, Presidente
AU PO, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AU PO | NI RA |
IL SEGRETARIO